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Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 febbraio 2021 (OR. en)

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5833/21 md

LIFE.1

IT

Consiglio

dell'Unione europea

Bruxelles, 2 febbraio 2021 (OR. en)

5833/21

AGRI 39 AGRIORG 8 AGRIFIN 8 DELACT 19

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice

Data: 1º febbraio 2021

Destinatario: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: C(2021) 429 final

Oggetto: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 1.2.2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/1366 per quanto riguarda la base per l'assegnazione del contributo finanziario nel settore dell'apicoltura

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2021) 429 final.

All.: C(2021) 429 final

(2)

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 1.2.2021 C(2021) 429 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 1.2.2021

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/1366 per quanto riguarda la base per l'assegnazione del contributo finanziario nel settore dell'apicoltura

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RELAZIONE

1. CONTESTODELL'ATTODELEGATO

Il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio fissa il massimale annuo per il Fondo europeo agricolo di garanzia. Nei limiti di tale massimale il Fondo finanzierà il contributo dell'Unione ai programmi di apicoltura, con effetto a partire dal 2021.

Per il periodo 2021-2027 la Commissione aveva proposto di innalzare il contributo dell'Unione ai programmi di apicoltura a 60 milioni di EUR all'anno, con le dotazioni degli Stati membri stabilite nell'allegato VIII della proposta della Commissione di regolamento sui piani strategici della PAC. In detta proposta della Commissione l'assegnazione del contributo dell'Unione agli Stati membri si basa sull'assegnazione di fondi dell'Unione ai programmi di apicoltura 2017-19, che a sua volta è stata effettuata in base al numero di alveari comunicati nel 2013 dagli Stati membri nei rispettivi programmi di apicoltura 2014-16.

Il contributo maggiorato dell'Unione ai programmi di apicoltura sarà effettivo a partire dal 2021, mentre è probabile che i piani strategici della PAC entrino in applicazione solo nel 2023.

Ai fini della coerenza con la proposta della Commissione COM(2018) 392 final e per garantire la coerenza tra le dotazioni per l'apicoltura per il 2021 e il 2022 e quelle a partire dal 2023, per calcolare le dotazioni maggiorate per l'apicoltura negli anni 2021 e 2022 dovrebbe essere utilizzata la stessa base usata per le dotazioni di cui alla proposta della Commissione (COM(2018) 392 final).

L'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1366 stabilisce la base per l'assegnazione agli Stati membri per i programmi di apicoltura disponendo che il contributo dell'Unione sia assegnato proporzionalmente al numero totale medio degli alveari notificati dai suddetti Stati membri durante i due anni civili immediatamente precedenti la notifica alla Commissione dei programmi di apicoltura. È opportuno derogare a tale disposizione per gli anni 2021 e 2022 al fine di utilizzare la base per l'assegnazione di cui alla proposta della Commissione di regolamento sui piani strategici della PAC.

2. CONSULTAZIONIPRECEDENTIL'ADOZIONEDELL'ATTO

La DG AGRI ha svolto una consultazione interna e una consultazione interservizi nel dicembre 2020. Gli Stati membri sono stati consultati il 10.12.2020 nell'ambito del gruppo di esperti per i mercati agricoli, in particolare per quanto riguarda gli aspetti che rientrano nell'OCM, sottogruppo "Prodotti di origine animale".

3. ELEMENTIGIURIDICIDELL'ATTODELEGATO

L'atto delegato si fonda sull'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 1.2.2021

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/1366 per quanto riguarda la base per l'assegnazione del contributo finanziario nel settore dell'apicoltura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio1, in particolare l'articolo 56, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione2 stabilisce la base per il calcolo del contributo finanziario dell'Unione agli Stati membri per i rispettivi programmi di apicoltura. Tale contributo è assegnato proporzionalmente al numero totale medio degli alveari notificati dagli Stati membri durante i due anni civili immediatamente precedenti la notifica alla Commissione dei programmi di apicoltura.

(2) Il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio3 fissa il massimale annuo per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). Nei limiti di tale massimale, il Fondo finanzierà il contributo dell'Unione ai programmi di apicoltura, con effetto a decorrere dal 2021. L'importo totale previsto nel quadro finanziario pluriennale per il FEAGA comprende l'innalzamento a 60 milioni di EUR all'anno per i programmi di apicoltura.

(3) Per il periodo 2021-2027 la Commissione ha proposto di assegnare il contributo maggiorato dell'Unione ai programmi nel settore dell'apicoltura come stabilito all'allegato VIII della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018) 392 final).

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(4) Nella proposta della Commissione COM(2018) 392 final l'assegnazione del contributo dell'Unione agli Stati membri stabilita si basa sull'assegnazione di fondi dell'Unione ai programmi di apicoltura 2017-2019, che a sua volta è stata effettuata in base al numero di alveari comunicati nel 2013 dagli Stati membri nei rispettivi programmi di apicoltura 2014-2016, con adeguamento in base alle domande di assegnazione presentate dagli Stati membri nel periodo di programmazione 2017-2019.

(5) Il contributo maggiorato dell'Unione ai programmi di apicoltura sarà effettivo a partire dal 2021, mentre i piani strategici della PAC degli Stati membri nell'ambito del futuro quadro legislativo della PAC dovrebbero entrare in applicazione solo nel 2023.

(6) Ai fini della coerenza con la proposta della Commissione COM(2018) 392 final e per garantire la coerenza tra le dotazioni per i programmi di apicoltura per gli anni 2021 e 2022 e quelle a partire dal 2023, le dotazioni per i programmi di apicoltura per gli anni 2021 e 2022 dovrebbero essere calcolate in base al numero di alveari comunicati nel 2013 dagli Stati membri nei rispettivi programmi di apicoltura 2014-2016, con adeguamento in base alle domande di assegnazione presentate dagli Stati membri nel periodo di programmazione 2017-2019.

(7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/1366,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1366, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In deroga al primo comma, il contributo dell'Unione ai programmi di apicoltura per gli anni 2021 e 2022 è assegnato agli Stati membri che partecipano ai programmi di apicoltura in base al numero di alveari comunicati nel 2013 da tali Stati membri nei rispettivi programmi di apicoltura 2014-2016, con adeguamento in base alle domande di assegnazione presentate dagli Stati membri nel periodo di programmazione 2017-2019. Il contributo minimo dell'Unione è pari a 25 000 EUR per programma."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(6)

Fatto a Bruxelles, il 1.2.2021

Per la Commissione La presidente

Ursula VON DER LEYEN

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