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Con l’articolo 1 si introduce la nozione di danno biologico agli effetti dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

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Academic year: 2022

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ANCORA IN TEMA DI DANNO BIOLOGICO DI NATURA PROFESSIONALE di

Claudia Sferra* e Anna Rita Iugoli**

Al fine di recepire gli indirizzi formulati dalla Corte Costituzionale in tema di danno biologico nelle Sentenze nn. 87, 356 e 485 del 1991, come forse è già noto, il Consiglio di Amministrazione dell’INAIL, con delibera n. 59 del 5.11.1991, ha istituito una Commissione composta da esperti in diverse discipline (Diritto Civile, Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale, Medicina Legale e delle Assicurazioni, Medicina del Lavoro), magistrati, funzionari e medici legali dell’Istituto, così da consentire un esame pluridisciplinare della tematica nei suoi molteplici profili.

In base agli orientamenti emersi, in verità non sempre univoci, esplicitati nella relazione conclusiva diffusa attraverso la Rivista Degli Infortuni e delle Malattia Professionali, l’Istituto ha elaborato una proposta di legge, attualmente al vaglio del Ministero del Lavoro, che vede estesa la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali al “danno biologico di origine lavorativa”.

Tale proposta è stata formulata tenendo nel dovuto conto il fatto che l’estensione della tutela della salute al settore pubblico, e più precisamente ad un sistema di assicurazione pubblica, che ha propri principi e proprie finalità, non può realizzarsi, come del resto la stessa Corte Costituzionale ha rilevato (Sent. 07/91), se non attraverso l’individuazione di apposite modalità tecniche e procedurali; si è altresì tenuto conto della assoluto necessità di evitare quelle “ingiuste” duplicazioni di risarcimento già segnalate dalla stessa Corte nella Pronuncia 184/86.

Il disegno di Legge che si sottopone all’approvazione del Parlamento consta di quattro articoli.

Con l’articolo 1 si introduce la nozione di danno biologico agli effetti dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; questo, in tale ambito, deve essere inteso in qualità di:”...menomazione dell’integrità psicofisica lesiva della salute in quanto attitudine a compiere qualsiasi attività realizzatrice della persona umana.

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Per introdurre il successivo articolo 3 sembra opportuno premettere le seguenti considerazioni, già poste in altra occasione, e fatta proprie anche dalla sopracitata Commissione di studio.

Ai fini delle prestazioni INAIL, si fa riferimento, da un punto di vista medico legale valutativo, alla riduzione dell’attitudine al lavoro, intesa come capacità biologica al guadagno: oggetto della tutela non è la lesione dell’integrità psicofisica di per se considerata, bensì l’inabilità al lavoro che ne deriva.

Ma, giacché è lo stesso il patrimonio di efficienza fisicopsichica potenzialmente impiegabile per i diversi fini (lavorativo e non), anche se in maniera indiretta e senza quella autonoma rilevanza sollecitata dalla Corte, la valutazione dell’inabilità permanente risulta comprensiva della componente relativa al pregiudizio dell’integrità psicofisica che non incide sull’attitudine al lavoro.

In altri termini, l’INAIL indennizza ogni permanente menomazione di ordine biologico che possiede un essenziale riververbero funzionale dislavorativo.

Una conferma di quanto sopra rilevato viene dalla considerazione che le tabelle allegate al T.U., pur se redatte in un periodo in cui il lavoro, agli effetti dell’assicurazione infortuni, era riferito, come è noto, alla potenza del motore umano, nella loro quantificazione recano valori ben superiori a quelli che si otterrebbero in un’ottica strettamente meccanicistica dell’uomo e ben superiori a quelli propri della valutazione delle medesime menomazioni in sede di responsabilità civile ove, come è noto, il parametro base di riferimento è costituito dalla validità, intesa come efficienza psicofisica a compiere qualsiasi attività, lavorativa o meno.

Ciò premesso, l’articolo 3 estende la copertura assicurativa al danno biologico di entità modesta, come tale non foriero di essenziale riduzione dell’attitudine al lavoro e dunque oggi escluso dalla tutela, prevedendo espressamente: “per le menomazioni permanenti dell’integrità psicofisica di entità inferiore all’11% è corrisposto un indennizzo mediante una somma una tantum. Detto indennizzo è rapportato a tre fasce ragguagliate all’entità del danno: dall’1 al 3%, un milione; dal 4 al 6%, due milioni, dal 7j al 10%, tre milioni....”

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Al fine di far fronte agli oneri economici derivanti dall’ampliamento della tutela, l’articolo 4 pone a carico del datore di lavoro un’addizionale dell’1% sui premi e contributi di assicurazione.

Di analogo spessore, anche se con previsione di diverse cifre di indennizzo una tantum sulla base di sole due fasce ( danno pari o inferiore al 5%: due milioni; superiore al 5%:

quattro milioni), risulta il disegno di Legge d’iniziativa dei senatori De Luca e Pelella del 10.1.95 ( Modifiche ed integrazioni degli articoli 2,3,66 e 74) del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, concernenti l’estensione della tutela assicurativa al danno biologico).

La modifica legislativa proposta dal nostro Istituto ancorché apportante un sostanziale ampliamento dell’oggetto della tutela nel senso voluto dalla Corte Costituzionale, certo non rappresenta la soluzione ottimale alle problematiche attinenti al ristoro del danno biologico patito dal lavoratore nell’esercizio e a causa dell’espletamento delle sue mansioni.

Ad avviso di chi scrive risulterebbe più aderente alla dottrina medico legale e di più facile trasposizione pratica nel contenzioso inerente la facoltà di rivalsa dell’Istituto, rivedere, in sede della prevista ristesura del T.U. 1124/65, la criteriologica valutativa propria della legge infortuni procedendo, in primo luogo, alla valutazione del danno biologico in se e per se considerato, secondo gli indirizzi della Sentenza 184/86 del Giudice delle Legge e, solo successivamente, valutare l’entità del riverbero che tale danno produce sulla attitudine al lavoro.

Ma il delicato momento sociopolitico che il nostro paese sta attraversando mal si accorda con una modifica legislativa di troppo ampio respiro idonea a riparare integralmente il danno biologico di natura professionale.

Si vogliono solo sottolineare al riguardo i recenti provvedimenti in tema di finanza pubblica che vietano il cumulo tra diverse prestazioni previdenziali; la stessa Corte Costituzionale, occupandosi recentemente di trattamenti integrativi, subordina, per la prima volta, il proprio operare alle condizioni economiche del Paese.

Ci sembra, pertanto, che la modifica proposta ossa venire considerata soluzione conveniente; da un lato, infatti, garantisce al lavoratore quella automatica e tempestiva riparazione del danno che la Corte Costituzionale raccomanda, sollevando quest’ultima

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di lavoro dagli oneri derivanti dalle pretese risarcitorie in relazione a quelle voci di danno attualmente non coperte dalle garanzie dell’Assicurazioni Infortuni.

Non da ultimo tale modifica risulta indispensabile per porre fine al bisticcio tra diritto privato e previdenziale, bisticcio dal quale sorgono numerosi e assai difformi giudizi di merito da parte dei diversi Tribunali, difformità che attengono esclusivamente alla tangibilità delle somme concesse a titolo di danno biologico.

Ed infatti, ferma restando l’esclusivo diritto dell’assicurato a percepire le somme liquidate a titolo di danno morale (Cost. n. 7577 dl 20 giugno 1992 e n. 37 del 17 febbraio 1994) è indirizzo giurisprudenziale costante il ritenere lecito ripetere, da parte dell’INAIL, le somme concesse in sede civilistica a titolo di indennità giornaliera di temporanea, di danno alla capacità lavorativa specifica ( per tutte: Tribunale di Parma, 28 maggio 1993 - Pres. Fogola-Est. Sinisi - Eidania Zuccherifici s.p.a.(arilli), e di quella quota di danno emergente relativo alle spese mediche e di cura sostenute.

Sembra interessante, ora, riportare i giudizi di merito da noi ritenuti più significativi.

- Tribunale Civile di Torino, sezione IV, 11 dicembre 1993, n. 8222 - Pres. Damiano - Est. Scotti - Russo /Anselmo e INAIL.

In tale sentenza si afferma che l’indennizzo liquidato al soggetto beneficiario della prestazione previdenziale a titolo di danno biologico è totalmente intangibile da parte dell’attenzione di surroga dell’INAIL.

Le argomentazioni prodotte nella relativa stesura contestano apertamente il concetto, espresso dalla Cassazione già in tempi precedenti alle pronunce che ci occupano (Cass.:

11.2.1985, n. 1130) e ribadito dalla Commissione istituita dall’INAIL, secondo il quale la surroga dell’Istituto non è esclusa per quella frazione di danno alla salute che insiste sulla generica attitudine al lavoro.

Secondo l’interpretazione del citato Collegio non può essere sottaciuto il fatto che la Corte Costituzionale sia espressamente pervenuta al giudizio di incostituzionalità sul presupposto che il danno biologico non formi oggetto di copertura assicurativa; per tali motivi il Tribunale ritiene che v sia un vizio logico nel collegare il danno biologico alla capacità lavorativa generica, danni questi profondamente diversi sotto il profilo ontologico.

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Argomenta il citato Tribunale che la capacità lavorativa assume rilevanza giuridica esclusivamente nell’ambito previdenziale; in quello civilistico, invece, assume valore giuridico il solo lucro cessante quale effettiva conseguenza della lesa idoneità produttiva del singolo. mentre la rendita concessa dall’INAIL ha l’esclusivo fine di indennizzare le menomazioni dell’attitudine al lavoro, indipendentemente da concrete riduzioni di reddito, in sede civilistica il danneggiato non può pretendere il risarcimento di quei danni alla capacità lavorativa che non determino un effetto lucro cessante.

- Tribunale di Trani, 25 marzo 1994 - Pres. Modesti - Est. Mastrorilli - Agostinacchio/Assicurazioni Generali e INAIL

Opposto, invece, è il convincimento di questo Tribunale il quale, ricordando come la Cassazione (Cass. 11.2.85, n. 1130) abbia esplicitamente considerato il danno alla capacità lavorativa quale componente del danno biologico, ha argomentato che il sistema assicurativo gestito dall’INAIL, proprio perché non ha come oggetto di tutela perdite reali del reddito, di fatto indennizza un aspetto del danno biologico. Di conseguenza dall’azione di rivalsa dell’INAIL vanno esclusi solo i pregiudizi di esclusivo rilievo sulla sfera non produttiva (affettiva, sociale, estetica, sessuale, culturale).

- Tribunale di Milano, 19 marzo 1992 - Pres. Monti - Est. Cristiano - Pettineo/Albani e R.A.S. s.p.a., intervenuto volontario INAIL.

Il dispositivo di tale Tribunale dimostra come la scomposizione dei vari aspetti che formano il danno biologico è devoluta alla capacità creativa del giudice.

Il Collegio, infatti, stabilito che l’entità delle energie psicofisiche necessarie all’espletamento dell’attività lavorativa conferiscono a quest’ultima un sempre più importante rilievo nella coscienza sociale e che l’attitudine al lavoro rappresenta comunque una concreta fonte di “benessere individuale”, nell’incapacità di sceverare quanto dello stesso patrimonio di validità’ venga effettivamente impiegato nell’attività di lavoro e quanto nelle altre attività realizzatrici della persona, ha eletto a criterio valutativo il tempo che l’individuo dedica a tali diverse attività. Partendo dal presupposto che nel mondo occidentale l’uomo mediamente attende al lavoro per otto ore al giorno, si afferma che questi impiega il proprio patrimonio di validità a fini lavorativi per un terzo del suo tempo; da tale asserto il Collegio fa derivare che il quantum di danno biologico

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patito dall’assicurato. L’azione di rivalsa può, dunque, essere esercitata solo per un terzo della somma liquidata dal Tribunale a titolo di risarcimento del danno biologico.

Fatto cenno a quelle che sembrano le sentenze significative non può non rilevarsi, comunque, come la giurisprudenza dimostri che il giudice di merito, nell’intento di formulare giudizi il più possibile aderenti ai dettami costituzionali e alle pronunce della Cassazione, in mancanza di una norma, o di un complesso di norme, che ristabilisca i confini fra i diversi ambiti giuridici propri del diritto privato e di quello pubblicistico, adotta soluzioni a volte meramente empiriche, a volte privilegianti la criteriologia propria della valutazione del danno alla persona in responsabilità civile e comunque sempre facendo riferimento alle somme erogate piuttosto che a criteri “biologici” (medico legali) di valutazione.

Ciò, a nostro parere, può mettere a repentaglio l’economia dell’Istituto che sempre più spesso vede negarsi la ripetizione di quelle somme già erogate, anche se indirettamente, a titolo di indennizzo del danno biologico che attengono alla parte di esso

“collegata” alla riduzione dell’attitudine al lavoro.

Nell’intento di salvaguardare ad oltranza l’interesse della singola fattispecie si rischia, in definitiva, di mettere a repentaglio l’intero sistema assicurativo sociale con conseguente grave nocumento per il bene comune di tutti gli assicurati.

Fintanto che non verrà dato seguito alla modifica legislativa, come da tempo già da noi suggerito ed auspicato, si vorrebbe almeno raccomandare l’adozione da parte della Magistratura, in sede di Consulenza Tecnica d’Ufficio, di un unico schema di quesiti valutativi idonei a rappresentare le distinte imputazioni del danno biologico di per se considerato nei suoi risvolti pregiudizievoli sulle attività realizzatrici della persona umana.

Per completezza e, perché tali quesiti possano essere posti al vaglio dell’esperienza e della professionalità dell’uditorio, riteniamo utili riportarli qui di seguito, per esteso.

“visti gli atti e i documenti medici, visitato il periziando, effettuate le opportune indagini (previa, in caso di visite specialistiche non meramente strumentali e non rientranti nella competenza del consulente d’ufficio, autorizzazione del Giudice Istruttore, il quale indicherà lo specialista di cui occorrerà avvalersi) il C.T.U.:

1) Descriva le lesioni causalmente collegate all’evento per il quale è causa.

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2) Descriva gli eventuali precedenti morbosi influenti sulla integrità psicofisica dell’assicurato.

3) Valuti la durata dell’incapacità temporanea assoluta e parziale.

4) Descriva gli eventuali esiti permanenti di rilevanza funzionale cagionati dalle lesioni riportate nell’evento per il quale è causa, tenendo conto delle eventuali preesistenze (diagnosi medico -legale).

5) Valuti in percentuale l’entità del pregiudizio che gli esiti di cui al punto 4 producono sulla complessiva integrità psicofisica del periziando.

6) Indichi se dette menomazioni, od alcune di esse, pur non incidendo sulla capacità di lavorare risultino di esclusivo ostacolo allo svolgimento delle attività extralavorative in genere e ne valuti l’entità in percentuale. In tale valutazione deve essere ricompreso il danno all’efficienza fisiognomica.

7) Ove nelle valutazioni percentuali di cui ai punti 5 e 6 si sia tenuto conto di preesistenti menomazioni in posizione di concorso disfunzionale se ne specifichi l’entità.

8) Stabilisca se tutti o alcuni degli esiti permanenti residuati alle lesioni di cui al punto 1 incidano sulla capacità lavorativa specifica ed, in caso affermativo, valuti in percentuale la misura del pregiudizio; a tal fine tenga presente la misura del pregiudizio; a tal fine tenga presente la effettiva attività lavorativa esercitata nonché, avendo riguardo dell’età e delle attitudini professionali del periziando, quelle diverse ma di equiparabile valore tecno-socio-economico.

9) Nell’ipotesi di possibili miglioramenti dello stato del periziando mediante applicazione di protesi od operazioni chirurgiche, specifichi la difficoltà (intesa come rischio), il costo e la prevedibile efficacia di tali interventi.

10) Valuti la congruità delle spese mediche che il periziando abbia dimostrato in giudizio di aver affrontato e valuti l’entità di quelle eventualmente da sostenere.

Per parte INAIL, inoltre, sarebbe opportuno che ogni azione di rivalsa venisse accompagnata da una proposta valutativa medico legale che tenga conto dei sottoelencati quesiti:

1) Descrizione delle lesioni causalmente collegate all’infortunio o alla malattia

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2) Definizione della durata dell’inabilità temporanea assoluta

3) Descrizione dei postumi permanenti di rilevanza funzionale cagionati dalle lesioni riportate nell’infortunio o nella malattia professionale in oggetto (diagnosi medico legale).

4) Valutazione ai sensi del T.U. 1124/65 della inabilità permanente derivante dall’evento in oggetto senza tenera conto delle preesistenze. Ovviamente segnalare l’eventuale fattispecie nella quale i postumi dell’evento in oggetto non risultino discriminabili da quelli in esito a preesistenti fatti lesivi.

5) Descrizione e valutazione secondo criteriologia INAIL degli eventuali postumi di precedenti infortuni o malattie professionali tutelati sotto la medesima gestione cui il caso si riferisce.

6) Descrizione e valutazione, secondo criteriologia INAIL, delle eventuali preesistenti e permanenti menomazioni concorrenti con le conseguenze inabilitanti dell’evento in oggetto derivanti da:

-fatti patologici od esiti di precedenti traumatici extralavorativi;

-postumi di precedenti infortuni o malattie professionali tutelati sotto gestione diversa o che abbiano dato luogo a rendita liquidata in capitale a norma dell’articolo 75 T.U./1124.

7)Valutazione ai sensi del T.U. 1124/65 dell’inabilità permanente complessivamente derivante dall’evento tenuto conto delle preesistenze.

8) Descrizione e valutazione con criteri civilistici delle menomazioni che risultino di esclusivo ostacolo allo svolgimento delle attività extralavorative (comprensivi delle menomazioni dell’efficienza fsiognomica).

9) Indicazione dei sussidi protesici eventualmente concessi.

BIBLIOGRAFIA

Danno biologico e Assicurazione Infortuni sul Lavoro. Relazione conclusiva sui lavori della commissione istituita dall’INAIL. Riv. Inf. e Mal. Prof., 6, 1993

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Cardinale Ciccotti F., Gatto.; La tutela del danno biologico nel sistema dell’Assicurazione Infortuni e Malattie Professionali. Riv.Inf. e Mal. Prof., 4/5, 1991

Cardinale Ciccotti F., Gatto M.: Commento alla sentenza n. 37/94 della Corte Costituzionale in Riv. Inf. Mal. Prof., 1/2, 1994.

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CISL e l’INAS nell’Anno Europeo della Sicurezza: confronto e proposte sul danno biologico” svoltosi a Saint Vincent dal 29 settembre al 1° ottobre 1992. Riv.Inf. e Mal.

Prof. 1-2, 1994

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