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Sentenza che poi è stata sospesa dal Consiglio di Stato

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Academic year: 2022

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P R O F E S S I O N E

10 M.D. Medicinae Doctor - Anno XXIX numero 1 - 2022

L

aumento dei contagi nelle ultime settimane ha posto nuovamente tanti pazienti di fronte alle difficoltà di gestire l’infezione da SARS-CoV-2 a domi- cilio. I sintomi generalmente lievi che caratterizzano i pazienti vacci- nati colpiti dalla variante Omicron hanno moltiplicato il numero dei soggetti a cui prestare attenzione, molti dei quali cercano la gestione migliore per la propria positività.

In questo scenario non può essere dimenticato che nella società mo- derna e civile esistono delle regole che devono essere rispettate. Nel campo della medicina, le regole prescrittive sono dettate dagli enti regolatori (in Italia, Aifa) e si basano sulla verifica di evidenze scientifi- che derivanti a loro volta dalla valu- tazione e confronto ripetuto dei ri- sultati di studi clinici controllati. Ne conseguono raccomandazioni ed indicazioni diffuse dalle linee-gui- da. La Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie - Simg e la Società Italiana di Malat- tie Infettive e Tropicali - Simit sono così intervenute per proporre le più attuali indicazioni terapeutiche nei diversi casi.

!Le indicazioni

Simg e Simit affermano che l’appro- priatezza prescrittiva non si limita so- lo all’utilizzo di un farmaco in confor- mità con le indicazioni registrate, ma anche al dosaggio ed ai tempi di somministrazione, considerando non per ultimi gli aspetti amministra- tivi e normativi. È sempre utile ricor- dare che l’improvvisazione e l’utilizzo inappropriato di un farmaco può in taluni casi comportare il rischio di eventi avversi anche gravi ed espor- re ad effetti collaterali importanti. Per cui al medico corre l’obbligo etico e deontologico di prescrivere farmaci off-label (al di fuori delle indicazioni registrate e del contesto clinico spe- cifico) solo nell’ambito di studi clinici controllati e dietro firma di consenso informato da parte del ricevente.

In campo Covid-19 restano tutt’og- gi valide le indicazioni fornite con i documenti di raccomandazione prodotti alcuni mesi fa e che vedo- no l’intervento prescrittivo del me- dico in base a decisioni di tipo clini- co-terapeutiche. In particolare, l’a- stensione terapeutica ed il monito- raggio del caso sono raccomandati di fronte ad un paziente completa-

mente privo di sintomi, mentre l’u- tilizzo di farmaci sintomatici (antipi- retici, antinfiammatori, anti-tussi- geni, decongestionanti nasali) è da valutare nei soggetti paucisintoma- tici non a rischio di evoluzione.

Quest’ultimo aspetto deve essere preso in considerazione in tutti i pa- zienti già alla comparsa dei primi sintomi, anche lievi, e deve essere attentamente valutato, oltre che con semplici strumenti - saturime- tro - e scale - MEWS -, soprattutto con l’applicazione di indici affidabili presenti nei software della medici- na generale - HS-CoVI (Vulnerability Index)d - che tengono conto della presenza di una serie di fattori in- fluenti negativamente sull’evoluzio- ne della malattia. A questo calcolo deve essere aggiunto lo stato vacci- nale del malato (dosi, tipo di vacci- no, distanza temporale dall’ultima somministrazione). In definitiva, in presenza di rischio elevato in un ma- lato fragile/vulnerabile, il medico cu- rante è tenuto oggi ad avviare quan- to prima i contatti con i centri spe- cialistici di riferimento per la prescri- zione/somministrazione di anticorpi monoclonali specifici e/o di antivirali ad azione diretta anti-SARS-CoV-2.

“Restano tutt’oggi valide le indicazioni fornite con i documenti di raccomandazione prodotti alcuni mesi fa e che vedono l’intervento prescrittivo del medico in base a decisioni di tipo clinico-terapeutiche”. Questo è quanto hanno tenuto a precisare Simg e Simit alla luce della sentenza del TAR del Lazio che aveva annullato il contenuto della circolare del Ministero

della Salute in merito alla gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-CoV-2, nella parte in cui si prevede una “vigile attesa” e la somministrazione di Fans e paracetamolo.

Sentenza che poi è stata sospesa dal Consiglio di Stato

Cure domiciliari in pazienti Covid positivi:

l’unico riferimento è l’evidenza scientifica

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M.D. Medicinae Doctor - Anno XXIX numero 1 - 2022 11

!I rimedi terapeutici

Questi rimedi terapeutici rappre- sentano ad oggi le sole cure specifi- che domiciliari per i pazienti con Co- vid-19 di grado lieve-moderato. Il medico che non si adegua a queste linee-guida commette un grave atto di negligenza e può essere incolpa- to. D’altro canto, è proprio questo aspetto che viene sancito dalla leg- ge Gelli-Bianco (L. 24/2017) ‘Dispo-

sizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, non- ché in materia di responsabilità pro- fessionale degli esercenti le profes- sioni sanitarie’ che sottolinea la si- curezza delle cure quale essenza basilare del diritto alla salute del cit- tadino e prevede al contempo l’ob- bligo agli esercenti le professioni sa- nitarie di seguire le raccomandazio- ni indicate dalle linee-guida o, in as- senza di queste, di attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali.

In linea con la suddetta legge, Simg e Simit ribadiscono l’obbligazione per il professionista di fare riferi- mento esclusivamente alle migliori e più aggiornate evidenze scientifi- che disponibili.

!L’indipendenza professionale Quindi, in conclusione, la sospen- siva prodotta di recente dal TAR Lazio (n.419 del 15 gennaio 2022) nei confronti della circolare mini- steriale sulle cure domiciliari dello scorso 26 aprile 2021, non dispor- rebbe alcuna deroga al principio introdotto dalla Legge 24, che ri- mane il riferimento principe per la responsabilità del professionista senza contraddire l’indipendenza decisionale del professionista su come meglio curare il malato, ba- sandosi sulla corretta interpreta- zione del caso e, conseguente- mente, del suo trattamento più idoneo.

Una puntualizzazione quella di Simg e Simit dovuta soprattutto al clamore che ha suscitato la sentenza del Tribunale Amministrativo del La- zio (TAR Lazio Roma, sez. III, 15 gen- naio 2022, n. 419) contro la Circolare del Ministero della Salute sulla “Ge- stione domiciliare dei pazienti con in- fezione da SARS-CoV-2” aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, nei primi giorni di malattia, prevede uni- camente la cosiddetta “vigile attesa”

e somministrazione di farmaci anti in- fiammatori e paracetamolo.

Il TAR di fatto ha accolto il ricorso presentato da alcuni medici di me- dicina generale, specialisti del Co- mitato ‘Cura Domiciliare Covid-19’

attraverso cui venivano contestate le linee guida promulgate da Aifa e mutuate con la circolare del Mini- stero della Salute.

Nella sentenza si sottolinea che:

“è onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la re-

sponsabilità circa l’esito della tera- pia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito”.

Secondo i giudici del TAR, la circo- lare ministeriale: “(...) imponendo, anzi impedendo l’utilizzo di terapie da questi ultimi eventualmente rite- nute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia Covid- 19 come av- viene per ogni attività terapeutica”, di fatto è “in contrasto con l’attività professionale, così come deman- data al medico nei termini indicata dalla scienza e dalla deontologia professionale”. Perché, ricorda il TAR: “è onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza”.

!L’intervento

del Consiglio di Stato

II Consiglio di Stato, in linea con una decisone precedente in ma- teria, ha sospeso con decreto

monocratico del presidente Fran- co Frattini, la sentenza del TAR Lazio.

Secondo il parere del Consiglio di Stato, il documento ministeriale

“contiene, spesso con testuali af- fermazioni, ‘raccomandazioni’ e non ‘prescrizioni’ cioè indica com- portamenti che secondo la vasta letteratura scientifica sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l’ammissione della conti- nua evoluzione in atto”.

Di conseguenza: “non emerge al- cun vincolo circa l’esercizio del di- ritto-dovere del medico di sceglie- re in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai para- metri di riferimento circa le espe- rienze in atto nei metodi terapeuti- ci a livello anche internazionale”.

Quanto scritto nella circolare del ministero è perciò un insieme di consigli rivolti al personale sanita- rio, senza obblighi.

La sentenza del Tar Lazio e la sospensione del Consiglio di Stato

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