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Anno 51 29 maggio 2020 N. 175Parte seconda - N. 143

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Anno 51 29 maggio 2020 N. 175

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 143

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 29 MAGGIO 2020, N.14

Modifiche e integrazioni all’Ordinanza n. 9 del 15 aprile 2020 recante “Disposizioni

relative alla previsione straordinaria di deposito di Stato di Avanzamento Lavori per

la liquidazione della quota parte di lavori realizzata fino alla data di sospensione del

cantiere conseguente l’emergenza epidemiologica da COVID-19”

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1

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELLART.1 COMMA 2 DEL D.L.N.74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.122/2012

Modifiche e integrazioni all’Ordinanza n. 9 del 15 aprile 2020 recante

“Disposizioni relative alla previsione straordinaria di deposito di Stato di Avanzamento Lavori per la liquidazione della quota parte di lavori realizzata fino

alla data di sospensione del cantiere conseguente l’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Visti:

- il decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n.

122, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” ed in particolare il comma 4 dell’art. 1, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

- il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;

- l’art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021;

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

- l’ordinanza del Ministro della Salute d’Intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna del 23 febbraio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Emilia-Romagna.”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e

Ordinanza n. 14 del 29 Maggio 2020

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2 gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”.

- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Richiamate le ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 51 del 5 ottobre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 57 del 12 ottobre 2012 “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributo per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”

e successive modifiche ed integrazioni;

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3

- n. 86 del 6 dicembre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 9 del 15 aprile 2020 “Disposizioni relative alla previsione straordinazia di deposito di Stato di Avanzamento Lavori per la liquidazione della quota parte di lavori realizzata fino alla data di sospensione del cantiere conseguente l’emergenza epidemiologica da CoVID-19”;

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia- Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l’incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Dato atto che con l’ordinanza n. 9/2020 si è concessa la possibilità, ai soli fini dell’erogazione di una percentuale di contributo corrispondente allo stato di consistenza del cantiere alla data di sospensione dello stesso a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di depositare uno Stato di Avanzamento Lavori in deroga a quelli previsti dall’art. 8 delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione del SAL finale;

Rilevata la necessità di agevolare ulteriormente l’erogazione di risorse, rispetto agli interventi in corso consentendo di derogare in via straordinaria e una tantum a quanto previsto all’art. 8 delle Ordinanze commissariali nn. 29, 51 ed 86/2012 e successive modifiche ed integrazioni, anche per quanto riguarda gli interventi in relazione ai quali in via ordinaria residuerebbe la sola richiesta di erogazione a saldo finale;

Ritenuto che la previsione di uno Stato di Avanzamento lavori in deroga possa considerarsi importante contributo nell’ambito di un più ampio quadro di azioni di settore finalizzato al superamento dell’emergenza epidemiologica, non esaurendosi le necessità di riscontro alle esigenze dei soggetti esecutori degli interventi, quali tra le altre quelle connesse agli oneri ed alle modalità di gestione in sicurezza dei cantieri, particolarmente attenzionate ed oggetto di specifiche valutazioni in ragione dell’emergenza sanitaria in corso;

Considerata la certa assunzione di responsabilità e la profusione del massimo impegno, oltre che dalle strutture commissariali, da parte di Enti locali mediante la celere conclusione dell’attività istruttoria, privati beneficiari, professionisti ed imprese al fine di assicurare l’attuazione di ogni possibile misura atta ad immettere liquidità nel sistema economico coinvolto dalla ricostruzione e fortemente colpito anche dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;

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4 Ritenuto pertanto di prevedere la possibilità per i beneficiari, esclusivamente fino al termine previsto dal punto 1) della Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2020 per lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ai fini di una corrispondente erogazione percentuale di contributo, di depositare tramite il tecnico incaricato, una tantum e in via eccezionale, uno stato d’avanzamento lavori successivo a quello previsto dall’art. 8 c. 1 lett. a) Ord. 29/2012 e smi od all’art. 8 c. 1 lett. c) delle Ordd. 51 e 86/2012 e smi che attesti l’esecuzione di una percentuale di lavori non superiore al 90% del contributo concesso.

Sentito nella seduta del 19 maggio 2020 il Comitato Istituzionale ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012.

Tutto ciò premesso DISPONE

1. Il titolo dell’ordinanza commissariale n. 9 del 15 aprile 2020 è sostituito dal seguente:

“Disposizioni straordinarie relative al deposito di Stati di Avanzamento Lavori per gli interventi disciplinati dalle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57, 86/2012 e smi, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

2. Dopo l’articolo 1 dell’ordinanza commissariale n. 9 del 15 aprile 2020 è inserito il seguente:

Art. 1bis

Stato di avanzamento lavori in deroga per gli interventi disciplinati dalle ordinanze 29, 51 e 86/2012 e successive modifiche ed integrazioni

1. In deroga a quanto previsto dalle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e successive modifiche ed integrazioni, avvenuta l’autorizzazione all’erogazione del contributo di cui all’art.

8 c. 1 lett. a) Ord. 29/2012 od all’art. 8 c. 1 lett. c) delle Ordd. 51 e 86/2012, anche ai sensi dell’art.

1 della presente ordinanza, è consentito, in via straordinaria ed una tantum, il deposito di uno Stato di Avanzamento Lavori che attesti l’esecuzione di una percentuale di lavori non superiore al 90% del contributo concesso.

2. In caso di richiesta del beneficiario di erogazione in soluzione unica, ai sensi dell’art. 8 comma 3 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, è consentito il deposito di un SAL ai sensi del comma 1 che attesti l’esecuzione di una percentuale di lavori corrispondente almeno al 50% del contributo concesso.

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5 3. Lo Stato di Avanzamento dei Lavori di cui al comma 1, redatto dal direttore dei lavori, deve essere presentato entro e non oltre il termine previsto dal punto 1) della Delibera del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2020 per lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, utilizzando la modulistica MUDE “Integrazione documentale alla Richiesta di Contributo per la Ricostruzione”

ed allegando obbligatoriamente il modulo ”Stato di avanzamento Lavori in Deroga” parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, ove indicare la percentuale di lavori attestata e realizzata. Ai fini dell’autorizzazione all’erogazione secondo le modalità di cui all’art. 8 comma 2 delle ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi, il Comune riceve dal direttore dei lavori la seguente documentazione:

a) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture che debbono essere conservate dal Comune ed esibite a richiesta del Commissario e degli organi di controllo. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo erogato dall’Istituto di credito e per le spese sostenute dal richiedente;

b) documentazione tecnico-economica comprovante le diverse fasi di avanzamento delle lavorazioni eseguite;

c) dichiarazione asseverata che l’impresa affidataria ha praticato per le prestazioni eseguite in subappalto gli stessi prezzi unitari stabiliti nel contratto di appalto con ribasso non superiore al 20%;

d) dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa affidataria nella quale attesta di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo.

4. Il professionista comunica l’avvenuto deposito su piattaforma MUDE tramite pec da inviarsi al Comune territorialmente competente, e per conoscenza al Commissario Delegato utilizzando l’indirizzo tecnicosisma@postacert.regione.emilia-romagna.it, indicando nell’oggetto “Richiesta di SAL straordinario relativo alla pratica MUDE RCR (indicare nr. MUDE) ai sensi dell’art. 1 bis ord. n. 9/2020 e smi”.

5. Non è consentito il deposito di cui al comma 1 per gli interventi per i quali sia stato richiesto l’anticipo previsto dal comma 1-bis dell’art. 8 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Qualora per l’intervento sia intervenuta una variante sostanziale non è consentito il deposito di cui al comma 1 per le lavorazioni diverse da quelle ritenute ammissibili in sede di concessione.

7. Per gli interventi in relazione ai quali risulta altresì erogato lo Stato di Avanzamento lavori straordinario di cui all’art. 1, la percentuale di lavori di differenza rispetto alle percentuali previste dall’art. 8 c. 1 lett. a) Ord. 29/2012 e successive modifiche ed integrazioni o dall’art. 8 c. 1 lett. c) delle Ordd. 51 e 86/2012 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere asseverata congiuntamente al SAL in deroga di cui al comma 1 del presente articolo.

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6 8. La restante percentuale di lavori necessaria al completamento dell’intervento dovrà essere

asseverata, presentata e rendicontata secondo le modalità previste dall’art. 8 c. 1 lett. b) Ord.

29/2012 o dall’art. 8 c. 1 lett. d) delle Ordd. 51 e 86/2012 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia- Romagna (BURERT).

Stefano Bonaccini (firmato digitalmente)

Bologna,

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7

Stato di Avanzamento Lavori in deroga

ai sensi dell’art. 1bis comma 3 Ordinanza 9/2020 e smi del Commissario delegato

Fac-simile dichiarazioni per richiesta erogazione SAL in deroga -

RICHIESTA EROGAZIONE Stato Avanzamento Lavori in deroga per l’intervento ubicato in Comune di

(via/piazza) , n. ,

cap

MUDE RICHIESTA (inserire n. istanza RCR di

riferimento) CUP (inserire codice CUP di cui all’allegato unico)

DATI GENERALI

Asseverazione di avanzamento lavori in deroga art. 1bis Ordinanza Commissariale n.9 del 2020 e s.m.i. per erogazione del contributo

Il professionista incaricato, in qualità di Direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt.

359 e 481 del codice penale, ASSEVERA, ai sensi dell'art. 1bis comma 1 dell'Ordinanza n. 9/2020 e smi, l’esecuzione di una percentuale pari al % dei lavori ammessi al contributo nell'ordinanza sindacale di riferimento;

La richiesta, ai sensi dell'art. 1bis comma 1 dell'Ordinanza n. 9/2020 e smi, viene formulata

in assenza di richiesta di erogazione dell’anticipo all’impresa appaltatrice previsto dal comma 1-bis dell’art. 8 delle Ordd. 29, 51 ed 86/2012 e smi

e (selezionare una delle opzioni):

in ragione dell’intervenuta autorizzazione del Comune all’erogazione della percentuale di contributo di cui all’art. 8 c. 1 lett. a) dell’Ordinanza 29/2012 e smi;

in ragione dell’intervenuta autorizzazione del Comune all’erogazione di cui all’art. 8 c. 1 lett. a) dell’Ordinanza 29/2012 e smi, come consentita dall’art. 1 Ordinanza 9/2020, per una percentuale di contributo inferiore a quella stabilita e pari al % dei lavori ammessi nell'ordinanza sindacale di riferimento;

in ragione dell’intervenuta autorizzazione del Comune all’erogazione della percentuale di contributo cui all’art.

8 c. 1 lett. c) delle Ordd. 51 ed 86/2012 e smi;

in ragione dell’intervenuta autorizzazione del Comune all’erogazione di cui all’art. 8 c. 1 lett. c) delle Ordd. 51 ed 86/2012 e smi, come consentita dall’art. 1 Ordinanza 9/2020, per una percentuale di contributo inferiore a quella stabilita e pari al % dei lavori ammessi nell'ordinanza sindacale di riferimento;

quale ulteriore SAL, in deroga, per istanze con iniziale richiesta di erogazione del contributo in soluzione unica ai sensi dell’art. 8 comma 3 delle Ordinanze nn. 29, 51 ed 86/2012 e smi, conseguente all’ esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi come previsto dall’art. 1bis comma 2 Ordinanza 9/2020;

Codici IBAN dei soggetti (selezionare una delle opzioni):

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8 Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della L.

136/2010, si dichiara che nessuna variazione è intervenuta sui dati afferenti ai conti correnti dedicati al presente intervento edilizio già indicati al quadro C della modulistica dedicata di cui al precedente SAL (o istanza RCR in caso di “soluzione unica”).

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della L.

136/2010, si dichiara che sono intervenute variazioni sui dati afferenti ai conti correnti dedicati al presente intervento edilizio già indicati al quadro C della modulistica dedicata di cui al precedente SAL (o istanza RCR in caso di “soluzione unica”); pertanto i dati da utilizzarsi sono implementati quale “allegato facoltativo” al modulo

“Integrazione documentale alla Richiesta di Contributo per la Ricostruzione” utilizzato per la presente richiesta di SAL in deroga.

Suddivisione degli importi per soggetto

Si richiede il pagamento dell'importo dovuto per la presente istanza per gli importi e nei conti correnti indicati in proporzione alle rispettive quote spettanti ed il pagamento degli anticipi effettuati sul conto corrente dell'intestatario per i lavori iniziati prima della emanazione della ordinanza autorizzati con ordinanza del sindaco.

COMUNICAZIONI

Documento Unico di Regolarità Contributiva

L'impresa appaltatrice dei lavori dichiara che è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di DURC (“Documento Unico di Regolarità Contributiva”).

Il Comune provvederà alla verifica del DURC.

Lavori in subappalto (selezionare una delle opzioni):

L'impresa appaltatrice comunica che NON ha affidato lavori in subappalto

L'impresa appaltatrice comunica che HA affidato lavori in subappalto e pertanto si implementano, quali allegati al modulo “Integrazione documentale alla Richiesta di Contributo per la Ricostruzione” utilizzato per la presente richiesta di SAL in deroga, le seguenti dichiarazioni:

dichiarazione asseverata di aver praticato, per le prestazioni eseguite in subappalto, gli stessi prezzi unitari stabiliti nel contatto d’appalto con ribasso non superiore al 20%

Impegni nei confronti dei fornitori ed eventuali imprese esecutrici

Si allega dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa appaltatrice attestante il rispetto dei tempi di pagamento nei confronti dei fornitori e delle eventuali imprese esecutrici.

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Stefano Bonaccini – Direttore responsabile: Giuseppe Pace – Responsabile Redazione: Lorella Caravita

Documento firmato digitalmente da Caravita Lorella

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