REGOLAMENTO ELETTORALE
1) Sono ammessi all’elettorato attivo e passivo tutti gli avvocati iscritti, alla data del primo turno elettorale, all’Albo degli Avvocati di Verona, all’Elenco speciale degli Avvocati addetti agli uffici legali ed all’Elenco speciale dei Professori universitari a tempo pieno, e ciò anche se non abbiano a tale data ancora prestato giuramento; ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs n. 96/2001, sono ammessi invece al solo elettorato attivo gli iscritti nella Sezione speciale per gli Avvocati stabiliti.
2)
1. Il Consiglio dell’Ordine può deliberare, volta per volta, il luogo ove sia tenuta l’assemblea degli iscritti per la elezione del Consiglio, così come per le eventuali elezioni suppletive.
In particolare, il Consiglio potrà, volta per volta, deliberare dove le operazioni elettorali dovranno svolgersi, e in quali giorni e orari distinti, e tanto anche presso i locali delle sezioni distaccate del tribunale, purché non si verifichi sovrapposizione di orario con le operazioni elettorali che si svolgono presso la sede centrale del Tribunale, né comunque vi sia coincidenza temporale nello svolgimento dell’assemblea in luoghi diversi.
Nel caso in cui il Consiglio disponga che le operazioni elettorali si svolgano in un determinato luogo per poi proseguire in diverso luogo, l’urna contenente i voti verrà sigillata al termine delle operazioni e trasferita, a cura e sotto la responsabilità, del Presidente o del Segretario.
Almeno un Consigliere dovrà verificare l’integrità dei sigilli prima della prosecuzione delle operazioni elettorali.
Eguale verifica sarà svolta anche nel caso in cui le operazioni elettorali, pur svolgendosi nello stesso luogo, si protraggano per più giorni con interruzione di orario.
2. Durante le operazioni di voto l’accesso alla zona ove vengono compilate le schede elettorali è consentito solo ai Consiglieri ed ai dipendenti del Consiglio, oltre che agli elettori, questi ultimi solo per il tempo strettamente necessario al riempimento della scheda ed al suo inserimento nell’urna
3) Non è consentito agli Avvocati o ai praticanti che collaborano alla distribuzione delle schede elettorali consegnare unitamente anche volantini indicanti nomi dei candidati.
4) L’indicazione nelle schede delle preferenze deve essere effettuata in modo da evitare qualsiasi dubbio sul nominativo votato a pena di annullamento della sola preferenza dubbia espressa. In caso di omonimia nei cognomi, è necessario quindi che venga indicata almeno l’iniziale del nome ovvero, in caso di ancora insufficiente identificazione, l’intero nome di battesimo.
Verrà comunque ritenuta sufficiente l’indicazione del cognome, anche in ipotesi di omonimia, quando la scheda riporti in blocco i nomi di tutti i candidati proposti da una lista.
Tali criteri si applicano anche al secondo turno, salvo che la confusione sia esclusa dall’assenza di omonini ammessi al ballottaggio
5) In caso di espressione di un numero di preferenze superiore a quello necessario (15 eleggendi al primo turno, ovvero del numero ancora da eleggere al ballottaggio), verranno ritenute valide le prime (partendo dall’alto della scheda) espresse, con esclusione dei nomi in sovrannumero riportati per ultimi. Parimenti valide saranno le schede con numero di preferenze inferiore a quello degli eleggendi.
6) Le operazioni di spoglio verranno effettuate da due seggi, con lettura ad alta voce dei voti espressi; per sveltire le operazioni, a tale ultima regola si potrà derogare solo in caso di manifesta espressione di voto in blocco per una lista.