ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E TITOLI A COMPLESSIVI N. 12 POSTI PER L’AREA B – POSIZIONE ECONOMICA B1 – PROFILO DELLE ATTIVITA’
PARASANITARIE CON FUNZIONI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO.
ART.1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico per esami e titoli a complessivi n. 12 posti di Operatore Socio Sanitario (posizione economica B1 – profilo delle attività parasanitarie) presso il Centro Protesi di Vigorso di Budrio (BO) e presso il Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra (PI), dipendenti dalla Direzione Centrale Riabilitazione e Protesi.
I suddetti posti sono ripartiti come segue:
CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO 7 CENTRORIABILITAZIONEMOTORIAVOLTERRA 5
2. Gli aspiranti possono concorrere per i posti relativi ad una sola Struttura, da indicarsi chiaramente nella domanda di ammissione.
3. L’omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere per i posti relativi a più Strutture, comporterà l’esclusione dal concorso.
ART. 2
Requisiti di ammissione
1. Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana ovvero appartenenza ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea (sono ammessi, altresì, i soggetti equiparati, ai sensi della vigente normativa, ai cittadini italiani o di uno Stato dell’Unione Europea);
2. non esclusione dall’elettorato politico attivo;
3. posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
4. possesso del titolo di studio previsto dal Decreto del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero della Solidarietà Sociale, del 18 febbraio 2000 o del titolo previsto dal D.M. n. 295/91 (o titolo equipollente);
5. idoneità fisica all’impiego.
2. Non possono essere ammessi a partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano cessati con provvedimento di licenziamento con o senza preavviso a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
3. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria o titolo di precedenza nella graduatoria stessa, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I candidati che avranno prodotto domanda entro il predetto termine saranno ammessi a sostenere le prove d'esame, con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso.
4. L’Amministrazione potrà disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
5. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dal concorso sono adottati dal Responsabile della Direzione regionale per l’Emilia Romagna per il Centro Protesi di Vigorso di Budrio e dal Responsabile della Direzione regionale per la Toscana per il Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra.
ART. 3
Presentazione delle domande: termine e modalità
1. Le domande di partecipazione al concorso - da redigersi in carta semplice in conformità allo schema allegato 1) al presente bando - debbono essere spedite, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione Regionale di riferimento, in relazione alla Struttura per la quale il candidato intende concorrere.
Pertanto, le domande relative al Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra dovranno essere inoltrate alla Direzione Regionale per la Toscana – Via Bufalini, 7 – 50122 Firenze; le domande relative al centro Protesi di Vigorso di Budrio dovranno, invece, essere spedite alla Direzione Centrale per l’Emilia Romagna – Galleria 2 agosto 1980, 5/A – 40121 Bologna. Dette domande non possono assolutamente essere trasmesse per il tramite di Uffici centrali o periferici dell'INAIL o di altre pubbliche amministrazioni.
2. Il termine perentorio per la presentazione delle domande è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - quarta serie speciale.
3. Il predetto termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
4. Le domande di partecipazione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile se spedite entro il termine di trenta giorni indicato al comma 2 del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.
5. Nella domanda di partecipazione (il cui schema, allegato e parte integrante del presente bando sarà, altresì, reperibile sul sito internet dell’Istituto: www.inail.it ) da compilare in video-scrittura o in carattere stampatello, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
cognome e nome;
data e luogo di nascita;
di essere cittadino italiano o di appartenere ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di essere equiparato per legge ai cittadini italiani o dell’Unione Europea;
di godere dei diritti politici;
di non essere cessato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
di essere in possesso del titolo di studio previsto dal Decreto del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero della Solidarietà Sociale, del 18 febbraio 2000 o del titolo previsto dal D.M. n. 295/91 (o titolo equipollente);
il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
l’insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali pendenti e la non intervenuta interdizione dai pubblici uffici.
In caso contrario, i candidati dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal Casellario giudiziale ovvero siano stati applicati provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione);
gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di lavoro;
la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva, nonché l’eventuale data di inizio del servizio militare o sostitutivo civile e l’eventuale data di fine del servizio militare o sostitutivo civile;
la residenza attuale nonché quella precedente, qualora il trasferimento di residenza sia avvenuto da meno di un anno;
di avere prestato o meno servizio presso l’INAIL o presso altre Pubbliche Amministrazioni con le medesime funzioni di Operatore Socio Sanitario (in caso affermativo, indicare nella domanda di partecipazione il/i periodo/i di servizio e l’Amministrazione/i di appartenenza ovvero allegare la/e relativa/e attestazione/i);
di voler sostenere la prova orale per l’accertamento della conoscenza di nozioni di una lingua straniera in una delle seguenti lingue: inglese o francese;
di essere in possesso di eventuali titoli di preferenza e/o precedenza nella nomina (tali titoli devono essere indicati a pena di decadenza nella domanda ed il possesso degli stessi deve permanere fino alla data di applicazione);
di avere/non avere diritto all’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 21 e 33 della l. n. 104/1992;
l’indirizzo (completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico con prefisso) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;
l’autorizzazione all’INAIL al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, finalizzato agli adempimenti connessi all’espletamento della presente procedura.
7. La domanda di partecipazione al concorso dovrà comunque recare in calce la firma del candidato, la quale, ai sensi della vigente normativa, non necessita di autentica.
8. L'INAIL non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per la dispersione di comunicazioni causati da inesatta o non chiara indicazione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti, nonché da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.
9. I candidati portatori di handicap dovranno specificare, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n.104, l'ausilio necessario in relazione al proprio status, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. A tal fine, la domanda dovrà essere corredata da apposita certificazione - rilasciata da competente struttura sanitaria - dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari (tempi aggiuntivi e/o strumenti ausiliari per lo svolgimento delle prove d’esame, in relazione alla prova da sostenere ed al tipo di handicap).
ART. 4
Commissioni esaminatrici
1. Le Commissioni esaminatrici – su base regionale - saranno nominate ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 185 del 9 agosto 1994) e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 35, comma 3, lettera E, del D. Lgs.
n. 165/2001.
2. Pertanto, per quanto attiene al Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra sarà competente la Commissione esaminatrice regionale per la Toscana, mentre per il Centro Protesi di Vigorso di Budrio sarà competente la Direzione regionale per l’Emilia Romagna.
ART.5 Prove di esame 1. Gli esami si articoleranno in:
- una prova scritta, vertente sulle materie indicate nell’allegato 2) al presente bando;
- una prova pratica, relativa ad elementi di tecnica assistenziale;
- una prova orale, vertente in un colloquio sulle medesime materie oggetto della prova scritta, nel corso del quale saranno accertate, altresì, la conoscenza di nozioni della lingua straniera indicata dal candidato nella domanda e di elementi di base di informatica.
2. La prova scritta si svolgerà nel luogo, nel giorno e nell’ora che saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso tramite raccomandata ovvero mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale
3. L’Istituto si riserva la facoltà, qualora pervenga un elevato numero di domande di partecipazione, di far precedere le prove scritte da prove preselettive - per la cui somministrazione l’Istituto stesso potrà avvalersi di un’apposita ditta specializzata - finalizzate ad ammettere alle prove scritte un numero di candidati non superiore al quintuplo dei posti messi a concorso per ciascuna Struttura.
4. L’esercizio di tale facoltà sarà comunicato ai candidati interessati in occasione dell’invio della lettera di convocazione.
5. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio complessivo. Saranno comunque ammessi alla prova scritta tutti i candidati che avranno conseguito il
medesimo punteggio acquisito dall’ultimo candidato ammissibile in base al criterio di cui al precedente comma 4.
6. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire un documento d'identità personale in corso di validità.
7. Le prove si svolgeranno secondo le "norme per i concorrenti"
contenute nell'allegato 3), che costituisce parte integrante del presente bando.
8. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d'esame saranno considerati decaduti dal concorso.
ART. 6
Votazioni minime
1. Il punteggio della prova scritta sarà espresso in trentesimi ed essa si intenderà superata con una votazione di almeno 21/30.
2. Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed orale sarà data comunicazione della loro ammissione, con preavviso di almeno venti giorni, con lettera raccomandata, nella quale sarà indicata la votazione riportata nella prova scritta.
3. La prova pratica ed orale s'intenderanno superate se i candidati avranno riportato in ciascuna di esse la votazione di almeno 21/30.
4. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed orale, la Commissione esaminatrice regionale pubblicherà nel locale della sede d'esame l'elenco dei candidati che hanno sostenuto le prove stesse, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, con l'indicazione della votazione riportata in ciascuna delle prove.
5. Il punteggio finale è costituito dalla somma della media dei voti conseguiti dal candidato nelle prove scritta e pratica e della votazione conseguita nella prova orale (art. 7, comma 3, D.P.R. n. 487/94 e successive integrazioni).
6. La votazione complessiva del concorso è determinata sommando il punteggio finale di cui al precedente comma 5 con il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli attribuibili per il servizio prestato, con le medesime funzioni di Operatore Socio Sanitario, presso l’Istituto o presso altra pubblica amministrazione (art. 7, comma
3, D.P.R. n.487/94 e successive integrazioni). In particolare, saranno attribuiti:
- ulteriori 0,20 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di servizio complessivamente prestato presso l’Istituto con le medesime funzioni di Operatore Socio Sanitario;
- ulteriori 0,05 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di servizio complessivamente prestato presso altre pubbliche amministrazioni con le medesime funzioni di Operatore Socio Sanitario.
7. Tale punteggio aggiuntivo non potrà comunque superare i quindici punti complessivi.
ART. 7
Titoli di preferenza e precedenza
1. In materia di riserva di posti, di precedenza nella graduatoria e di preferenza a parità di merito nella graduatoria stessa, si applicano le norme legislative vigenti.
2. Per l'applicazione dei benefici della precedenza e della preferenza, i candidati che, in conformità alla normativa vigente, abbiano già provveduto a darne indicazione nella domanda di partecipazione, dovranno produrre - entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della prova orale - autocertificazione in carta semplice relativa ai titoli di preferenza o precedenza posseduti e previsti dalla normativa vigente, di cui sia stata già richiesta l’applicazione nella domanda di partecipazione.
3. Dall’autocertificazione dovrà risultare altresì il possesso dei titoli relativi ai benefici richiesti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande al concorso.
4. I candidati che presentino la predetta autodichiarazione in ritardo o in forma diversa da quella prescritta decadranno dai predetti benefici, senza necessità di avviso.
5. A parità di merito e di titoli di preferenza si applicano i seguenti criteri residuali:
a) numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) minore età.
ART. 8
Formazione ed approvazione delle graduatorie di merito;
dichiarazione dei vincitori.
1 Le Commissioni esaminatrici di cui all’art. 4 del bando formeranno le graduatorie di merito relativamente alle due Strutture a concorso, secondo il punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
2. Le graduatorie di merito - la cui validità è stabilita dalle disposizioni normative vigenti - saranno approvate dai Direttori Regionali di riferimento, i quali, tenuto conto delle preferenze e delle precedenze di cui all'art. 7 del presente bando, approveranno le graduatorie definitive di merito.
3. Il Responsabile della Direzione Centrale Risorse Umane provvederà successivamente alla ratifica delle graduatorie già approvate dai Direttori regionali ed a dichiarare i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
4. Alla costituzione del rapporto di lavoro si procederà nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e, pertanto, nei limiti e nei tempi da questa consentiti, sempre che ciò non sia impedito da apposite disposizioni legislative eventualmente intervenute. I provvedimenti di assunzione in servizio e di assegnazione alle sedi operative saranno adottati dai competenti Dirigenti e comunicati agli interessati.
5. L’assunzione in servizio è condizionata all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti; a tal fine, nella lettera con la quale sarà comunicato il predetto provvedimento, saranno anche richiesti certificazione medica ed autocertificazione relativa al possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione, che i candidati dovranno presentare o far pervenire entro il termine perentorio che sarà indicato nella stessa lettera.
6. Al fine dell'accertamento del possesso del requisito dell'idoneità fisica, i vincitori - con esclusione di quelli già in servizio presso l'INAIL - saranno sottoposti a visita medica.
7. Secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n.261, convertito nella legge n. 355 del 14 agosto 1974, non potranno conseguire la nomina i concorrenti vincitori del concorso che siano stati collocati anticipatamente a riposo in qualità di pubblici dipendenti, ai sensi della legge n. 336 del 24 maggio 1970 e del citato decreto-legge n.261 del 1974.
8. I vincitori che, senza giustificato motivo o per motivo che l'amministrazione dell'INAIL non ritenga idoneo e sufficiente, chiamati ad assumere servizio a tempo indeterminato, non inizino il servizio in prova presso la sede loro assegnata entro il termine stabilito, saranno dichiarati decaduti.
9. Nel caso di rinuncia o di decadenza di vincitori ad assumere servizio a tempo indeterminato, l'INAIL potrà procedere ad altrettante chiamate in servizio secondo l'ordine di posizione occupata nella graduatoria di merito.
10. L’Istituto si riserva, altresì, la facoltà di attingere alle graduatorie di merito nel caso di vacanze riscontrate nel proprio fabbisogno. Per esigenze di servizio, resta ferma la facoltà dell’Istituto – non essendosi potuto procedere all’integrale copertura dei posti a concorso in una delle Strutture per mancanza di candidati utilmente collocati nella relativa graduatoria - di procedere alla nomina di candidati non vincitori ma utilmente collocati nella graduatoria dell’altra Struttura, per destinarli alla sede di servizio disponibile, secondo l’ordine generale di merito risultante dal punteggio complessivo già riportato e con l’osservanza dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 7.
11. Ai sensi dell’ art. 3, comma 61, della l. 24.12.2003 n. 350, le graduatorie di merito potranno essere altresì utilizzate – nei limiti di efficacia previsti dalle vigenti disposizioni – da altri istituti gestori di forme obbligatorie di assicurazione sociale, nell’ambito del programma di integrazione dei processi di acquisizione delle risorse professionali finalizzato all’ottimizzazione dei costi organizzativi e gestionali ed al miglioramento della qualità del servizio.
12. La conferma definitiva in servizio a tempo indeterminato sarà effettuata dopo il superamento del periodo di prova, di cui al comma 1 del successivo art. 9.
13. I vincitori immessi in servizio, salva la possibilità di trasferimento d'ufficio nei casi previsti dalla legge, hanno l'obbligo di prestare la loro attività presso la sede di servizio cui sono assegnati per almeno cinque anni.
14. L’Istituto garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, nel rispetto della legge n. 125 del 10.4.1991.
ART.9
Periodo di prova
1. Il periodo di prova avrà la disciplina e la durata che saranno stabilite dal contratto collettivo e dalle norme regolamentari vigenti al momento dell'assunzione.
2. Ai vincitori immessi in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'INAIL con la posizione economica ed il profilo professionale indicati nel presente bando.
ART.10
Informazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 1. Il termine presumibile di conclusione del presente concorso è stimato in sei/dodici mesi dalla data della prima prova scritta.
2. Le strutture incaricate dell'istruttoria delle domande e dell'esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi provvedimenti previsti dal presente bando sono quelle indicate negli articoli 2,3 e 4, del presente bando, presso le quali ciascun candidato potrà conoscere i nominativi dei funzionari responsabili del procedimento e dei provvedimenti relativi.
ART. 11 Documentazione
1. I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire alle Strutture richiedenti, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, il certificato medico rilasciato in conformità a quanto prescritto al successivo punto 2, nonché
autocertificazione relativa agli stati, qualità personali e fatti di seguito indicati:
a) titolo di studio previsto dal Decreto del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero della Solidarietà Sociale, del 18 febbraio 2000 o titolo previsto dal D.M. n. 295/91 (o titolo equipollente);
b) data e luogo di nascita;
c) cittadinanza italiana ovvero appartenenza ad uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero equiparazione per legge;
d) godimento dei diritti politici;
e) insussistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso, nonché non intervenuta interdizione dai pubblici uffici;
f) posizione militare;
g) fotografia recente - firmata dall'interessato – applicata su carta semplice ed, inoltre, fotocopia di un documento valido di identità personale, recante la dichiarazione - sottoscritta dallo stesso interessato - che detto documento è conforme all'originale rilasciato dall'autorità competente.
Per i requisiti di cui alle lettere a) ed e), nella stessa autocertificazione deve essere espressamente indicato che gli stessi requisiti già sussistevano anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso
2. I candidati dovranno inoltre produrre, nel medesimo termine perentorio indicato al comma 1, certificato rilasciato da un medico militare o dalle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio, dal quale risulti la sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.
3. Per gli aspiranti riconosciuti invalidi di guerra o invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall’Azienda Sanitaria del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego a cui aspira.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati
dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dell'Istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonché dei sordomuti.
5. Gli aspiranti che, alla data di comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio a tempo indeterminato presso l'INAIL, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.
6. I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati nell’autodichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché ad accertare che essa sia conforme, sotto ogni aspetto, a quanto prescritto nel presente bando.
ART. 12
Ulteriore utilizzo delle graduatorie
1. In relazione a quanto previsto dal comma 4 del precedente art.
8, verificandosi condizioni che ostino ad una tempestiva costituzione dei rapporti di lavoro, l’Istituto, in conformità alla previsione dell’art. 2, comma 5 del Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nell’Inail, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario dell’Istituto n. 376 del 21 maggio 2003, si riserva la facoltà, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di costituire temporaneamente con gli elementi utilmente collocati in graduatoria, e secondo l’ordine della stessa, rapporti di lavoro a tempo determinato, nei limiti temporali di legge, che avranno comunque termine allorché verranno meno le predette condizioni ostative.
2. I rapporti a tempo determinato saranno automaticamente risolti alla scadenza convenuta.
3. La mancata accettazione del rapporto di lavoro a tempo determinato non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti derivanti dall’esito positivo del concorso.
4. Il servizio prestato a tempo determinato non è comunque valutabile ai fini degli effetti giuridici del costituendo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
ART. 13
Trattamento dei dati personali
Ai fini del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che l’INAIL si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato;
tutti i dati forniti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale instaurazione e gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle vigenti disposizioni.
IL DIRETTORE CENTRALE (Dott. Alberto CICINELLI)