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251 - il limite minimo della retribuzione annua per la liquidazione delle rendite a lire la misura delle retribuzioni convenzionali giornaliere da valere per i detenuti ed internati (v

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 64 del 28 novembre 1983

Oggetto: Adeguamento retribuzioni medie o convenzionali dei detenuti ed internati e degli allievi dei corsi di istruzione professionale.

A seguito del decreto interministeriale 14 luglio 1983 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1983, n. 226, che ha fissato - a norma dell'articolo 116 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251 - il limite minimo della retribuzione annua per la liquidazione delle rendite a lire 7.576.000, la misura delle retribuzioni convenzionali giornaliere da valere per i detenuti ed internati (v. circ. n. 120/1969) e per gli allievi dei corsi di istruzione professionale (v. circ. n. 125/1970) deve ritenersi determinata, per il periodo luglio 1983 - 30 giugno 1984, in lire 25.253.

Poiché la citata legge n. 251/1982 ha modificato gli articoli 116, 118 e 234 del Testo Unico suddetto, introducendo le cadenze annuali per la rivalutazione delle retribuzioni da assumere ai fini della riliquidazione delle rendite a partire dal luglio 1983, non si ravvisa, per il futuro, l'opportunità di emanare analoghe circolari in materia di adeguamento delle retribuzioni medie o convenzionali relative alle categorie di cui trattasi.

Le unità operative, pertanto, a decorrere dalla prossima rivalutazione annuale, provvederanno direttamente a determinare l'ammontare delle retribuzioni in oggetto dividendo l'importo della retribuzione minima di legge da assumere ai fini della rivalutazione delle rendite, per il numero delle giornate convenzionali di lavoro (trecento).

L'importo ottenuto dovrà, comunque, essere confrontato con l'importo minimo giornaliero delle retribuzioni da assumere, a norma di legge, a base della contribuzione previdenziale, cui non dovrà essere inferiore (cfr. da ultimo, circolare n. 11/1983).

Analogo adeguamento dovrà essere operato a cura delle Sedi interessate, per le retribuzioni medie o convenzionali a carattere provinciale, quando i relativi decreti ministeriali contemplino la clausola dell'automatico aggiornamento delle retribuzioni stesse (v. circ. n. 15/1975).

Riguardo alle retribuzioni medie o convenzionali per le quali tale clausola non sia prevista, si rimanda alle istruzioni impartite a pagina 2, ultimo capoverso, della citata circolare n. 15/1975.

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