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251, fissa la nuova misura della retribuzione annua da assumere a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici radiologi con decorrenza 1^ luglio 1988

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 60 del 27 ottobre 1989

Oggetto: Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi x e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1^ luglio 1988.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1989 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 27 dicembre 1988 (all. n. 1) che, ai sensi dell'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, fissa la nuova misura della retribuzione annua da assumere a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici radiologi con decorrenza 1^ luglio 1988.

Come comunicato con circolare n. 48/1986, l'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 conferma per la particolare categoria la rivalutazione attuale delle retribuzioni convenzionali stabilendo tuttavia che essa possa aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10% rispetto all retribuzione percepita nell'anno precedente dai medici radiologi dipendenti da Enti pubblici, variazione che si è verificata, tra gli anni 1986-1987, in ragione del 10,46%.

Pertanto, con effetto dal 1^ luglio 1988, la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite di cui all'oggetto è fissata in L. 34.476.000.

La nuova misura retributiva si applica, ovviamente, sia in sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti operata a decorrere dal 1^ luglio 1988, sia in sede di rivalutazione delle rendite in corso di godimento a tale data. Alle operazioni di riliquidazione delle rendite in corso di godimento alla data del 1^ luglio 1988 provvederà direttamente questa Direzione generale - Servizio Meccanizzazione.

L'assegno in caso di morte ai superstiti dei medici radiologi è rapportato alla nuova retribuzione di L.

34.476.000 secondo le percentuali che di seguito si elencano:

- un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell'articolo 85 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

- un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;

- un sesto negli altri casi previsti dal citato articolo 85.

AZIONE DI SURROGA E REGRESSO - AGGIORNAMENTO VALORI CAPITALI DI RENDITE.

Attesa la cadenza annuale della rivalutazione delle rendite, al fine di consentire con la massima sollecitudine la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso, sia il valore capitale che il montante dei ratei pregressi sono riferiti al 1^ luglio (anziché al 1^ gennaio).

Pertanto, le Unità operative dovranno procedere al conteggio dei ratei di rendita sino al 30 giugno.

Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature dovranno chiedere anche il rinvio delle cause - tanto in primo grado quanto in sede di appello - per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già prese.

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