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Comune di Urbino

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Academic year: 2022

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Comune di Urbino

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA FRESCA DI VITELLONE IGP PER LA MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE – periodo 01.01.2009-31.12.2009

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

Oggetto del presente appalto è la fornitura di CARNE BOVINA FRESCA DI VITELLONE IGP destinata alla Mensa Centralizzata del Comune sita in Urbino, Via A. Grandi, 1.

Art. 2 - Durata dell’appalto

La fornitura avrà la durata di anni uno con decorrenza 1° gennaio 2009 e scadenza 31.12.2009..

Qualora l’Amministrazione Comunale non riuscisse ad aggiudicare in tempo utile l’appalto per il periodo successivo, l’impegno resta eccezionalmente valido, oltre la scadenza, per ulteriori due mesi.

Art. 3 - Quantitativi

I quantitativi da fornire nel periodo citato sono riportati in via indicativa nel modulo di offerta.

L’impresa aggiudicataria si assume, di conseguenza, l’impegno ad effettuare la fornitura dei prodotti alle condizioni di cui al presente capitolato ed ai prezzi offerti in sede di procedura per le quantità effettivamente richieste, sia che siano inferiori o superiori alle quantità presunte indicate nel modulo offerta.

Art. 4 - Caratteristiche fornitura e consegna

La carne bovina fornita deve essere certificata I.G.P. (identificazione geografica protetta) (Reg. CE 2081/92), “Vitellone bianco dell’Appennino centrale”, prodotta a norma di quanto stabilito nell’apposito Disciplinare, approvato secondo le norme previste dal Regolamento CE 510/2006.

La carne deve essere fornita porzionata così come richiesta del committente, confezionata sottovuoto a norma di legge, priva di grasso e tolettata secondo arte.

In ogni confezione deve dovrà essere applicata l’etichetta con le informazioni obbligatorie previste dal Regolamento CE 1760/2000 e dal DM 30.08.2000.

La carne deve provenire da uno stabilimento di sezionamento, autorizzato e controllato ai sensi del D. Lgs. 268/94 inerente l’attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche.

I prodotti offerti dovranno corrispondere alle disposizioni del Ministero della Sanità per ciò che concerne le misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili.

La produzione, la conservazione, il confezionamento, l’etichettatura ed il trasporto delle carni oggetto della fornitura devono essere effettuate a norma di legge.

Tutte le merci richieste devono essere di prima qualità, prodotte, confezionate e commercializzate secondo le vigenti norme di legge e fornite in perfetta assoluta aderenza alle condizioni qualitative contenute nell’apposita colonna del modulo di offerta.

Dovranno inoltre presentarsi alla vista in modo soddisfacente per quanto riguarda il confezionamento, l’imballaggio, la disposizione e la pezzatura.

La consegna deve essere eseguita 2 volte la settimana, entro e non oltre le 48 ore dal ricevimento di ogni ordinazione, direttamente con automezzo della ditta aggiudicataria.

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La fornitura dovrà essere effettuata entro le ore 10.00 del mattino.

Art. 5 - Determinazione prezzi.

I prezzi offerti sono impegnativi ed invariabili per l’intera durata della fornitura.

I prezzi indicati in offerta devono intendersi:

- per merce acquistata all’ingrosso;

- comprensivi di ogni onere e spesa, iva esclusa;

- per merce resa franco destino che è: “Magazzino Mensa Centralizzata - Via A. Grandi, 1;

- per imballi gratuiti a perdere o a rendere;

- per consegna con mezzo idoneo al trasporto, senza spese e rischi per l’Amministrazione Comunale, con automezzo della ditta aggiudicataria;

- per pagamento con rimessa diretta a 90 gg. data fattura.

Art. 6 - Modalità fornitura.

Le ordinazioni della merce da fornire, secondo quantità variabili, saranno effettuate dal magazziniere della mensa e comunicate di volta in volta alla ditta assegnataria.

La consegna deve essere effettuata entro i termini di cui al precedente art. 4.

Qualora la Ditta aggiudicataria fornisca prodotti che mostrino inadeguate caratteristiche di igienicità e freschezza o che contengano evidenti segni di alterazioni organolettiche, l’Amministrazione Comunale ne chiederà immediatamente la sostituzione, contestando in forma scritta l’accaduto.

Art. 7 - Liquidazione e pagamento fatture.

Quale prova dell’eseguita fornitura dovrà essere consegnata al personale incaricato a ricevere la merce regolare bolla di consegna o fattura accompagnatoria, tali documenti saranno controfirmati dagli incaricati a ricevere la merce previo controllo qualitativo e quantitativo della merce ricevuta.

La firma del bene consegnato non impegna l’Ente per quanto riguarda la verifica, riservandosi esso la possibilità di comunicare con lettera a parte le osservazioni e le eventuali contestazioni.

Le fatture relative alle forniture eseguite con bolle di consegna dovranno essere inviate al Comune di Urbino in modo regolare e cronologico; le stesse dovranno riportare tutte le indicazioni di cui alle bolle di consegna.

Tutti i documenti di cui sopra devono essere emessi a norma di Legge.

I prezzi delle varie merci fornite devono risultare in fattura distinti per ognuna di esse ed essere uguali a quelli riportati in offerta.

L’Amministrazione Comunale verificherà, in tempo breve: fatturato, ordinazioni, bolle di consegna, quantità, qualità, prezzi unitari, ecc., al fine di operare una regolare corresponsione di quanto dovuto.

I pagamenti verranno effettuati entro 90 gg. dalla data di ricevimento delle fatture pienamente regolari, non rientrano quindi nel sopraindicato termine i tempi usati per eventuali correzioni di errori riscontrati nelle fatture stesse o per contestazioni sulla merce fornita.

La ditta fornitrice non potrà chiedere interessi per il ritardato pagamento dovuto alle cause di cui sopra.

Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Urbino Via Puccinotti n. 3.

Art. 8 – Penalità

La ditta aggiudicataria, nell’esecuzione della fornitura prevista dal presente capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge inerenti la materia.

In caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione della fornitura o di violazione delle disposizioni del presente capitolato la Ditta aggiudicataria è tenuta al pagamento di una penalità calcolata in rapporto alla gravità dell’inadempienza.

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Al verificarsi di tale eventualità verrà applicata una penalità per la prima infrazione, calcolata in ragione del 5% dell’importo cauzionale definitivo. Le infrazioni successive alla prima penalità saranno calcolate in ragione del 10% del suddetto importo cauzionale.

Le penali verranno comminate mediante nota di addebito, previa contestazione scritta del Dirigente del Settore Affari Generali, sulla liquidazione della prima fattura successiva alla contestazione stessa. Decorsi otto giorni dal ricevimento della contestazione le penali si intendono accettate.

Dopo il verificarsi di due contestazioni il contratto si intenderà automaticamente risolto e l’Amministrazione Comunale provvederà alla fornitura rivolgendosi alla Ditta che segue in graduatoria o ad altra Ditta mediante trattativa privata.

Art. 9 - Altre norme

La Ditta aggiudicataria dovrà essere in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs. 26.5.1997 n. 155 se ed in quanto obbligatorie.

La ditta aggiudicataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore.

Art. 10 - Forma e stipula

Il contratto che conterrà le clausole del presente capitolato, verrà stipulato mediante scrittura privata e qualsiasi modifica integrativa ed intensiva verrà pattuita in forma scritta.

La ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere il contratto medesimo entro i termini che saranno indicati dall’Amministrazione comunale.

Art. 11 – Garanzia di esecuzione

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente appalto, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire apposita garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo presunto di aggiudicazione nelle forme di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

Detto deposito cauzionale è vincolato e sarà restituito al contraente a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertata la regolare esecuzione degli obblighi contrattuali.

Art. 12 - Divieto subappalto

E’ fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare l’appalto senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione, pena l’immediata risoluzione del contratto.

In caso di infrazione alle norme del presente capitolato commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune e verso terzi s’intenderà la ditta aggiudicataria.

Art. 13 - Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente capitolato si applicano le disposizioni in materia, contenute nella normativa vigente ed in particolare la legge sulla Contabilità Generale dello Stato e relativo regolamento, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

Si applicano, inoltre, le leggi ed i regolamenti che potessero venire eventualmente emanati nel corso del contratto (comprese le norme regolamentari comunali e le ordinanze municipali e, comunque, aventi attinenza con la fornitura oggetto dell’appalto).

Art. 14 - Controversie contrattuali.

Per ogni causa, controversia o azione promossa in sede giudiziaria per l’interpretazione e l’esecuzione del contratto stipulato con la ditta aggiudicataria sarà competente il Foro di Urbino.

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