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Regione LazioDIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

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Regione Lazio

DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 31 marzo 2020, n. G03522

Emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Approvazione dello schema di convenzione tra INPS e Agenzia Regionale di Protezione civile della Regione Lazio per l'accoglienza della popolazione da porre in isolamento domiciliare fiduciario nell'ambito dell'emergenza COVID-19.

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Oggetto: Emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Approvazione dello schema di convenzione tra INPS e Agenzia Regionale di Protezione civile della Regione Lazio per l’accoglienza della popolazione da porre in isolamento domiciliare fiduciario nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 e successive modificazioni;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;

VISTO l’art. 19 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente ad oggetto, “Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”, che ha istituito l’Agenzia Regionale di Protezione Civile;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con cui è stato conferito al Dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore della “Agenzia regionale di protezione civile”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 271 del 05 giugno 2018 di conferimento dell'incarico al Dott. Renato Alberto Mario Botti di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;

VISTA la determinazione n. G02894 del 14.03.2019, con la quale è stato definito l’assetto organizzativo della Agenzia Regionale di Protezione Civile;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G17380 del 14 dicembre 2017, con cui è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Area Affari Generali dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile alla dott.ssa Stefania Abrusci;

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

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CONSIDERATO che, nella summenzionata situazione, si sta verificando l’insorgenza di rischi connessi ad agenti virali trasmissibili, che in ragione della loro intensità o diffusione debbono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo;

RITENUTO che tale contesto emergenziale, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, impone l’assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate ad acquisire la disponibilità di personale, beni e servizi, individuando altresì idonee procedure amministrative di carattere informativo e di tempestivo intervento nell’ambito della definizione di un quadro di misure operative, anche strutturali, di carattere preparatorio per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

CONSIDERATO che il Ministro della Salute ha già adottato specifiche misure con ordinanze contingibili ed urgenti di sanità pubblica del 25 e del 30 gennaio 2020, che hanno previsto rispettivamente misure di rafforzamento del personale sanitario da impiegare nelle attività di controllo sanitario, nonché misure di interdizione del traffico aereo;

ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

VISTA la nota del Ministro della Salute del 1° febbraio 2020;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020,

recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

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VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» che, all’art. 2, comma 2, prevede che Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020, il Presidente della Regione Lazio è stato nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 5 marzo 2020, n. T00055, avente ad oggetto Istituzione della Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, in particolare il punto 6 in cui si decreta che “Di stabilire che per le attività di approvvigionamento di lavori, beni e servizi funzionali per fronteggiare l’emergenza di cui al presente provvedimento, il Soggetto Attuatore si avvale della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria e dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”;

VISTO il DPCM 09.03.2020 e il DPCM 11.03.2020 relativo alle misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare quanto previsto dell’articolo 122;

VISTI

 il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e

successive modifiche;

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 la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;

 il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;

 la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”;

 la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;

 la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2018, n. 1004, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

 la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

 la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, con la quale sono assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26;

 l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

 la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;

 la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del 27.02.2020, e le eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022;

 la deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2019 n. 796 avente ad oggetto

“Ricognizione nell’ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al

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finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. - Perimetro Sanitario – esercizio finanziario 2019”;

DATO ATTO che l’attuale contesto emergenziale determina uno straordinario impegno da parte del personale delle strutture sanitarie del servizio sanitario regionale e una straordinaria attuazione delle misure legate al contenimento del rischio legato alla diffusione di agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che il propagarsi del contesto epidemiologico e la conseguente necessità di garantire adeguate modalità di isolamento domiciliare e/o fiduciario sulla base delle indicazioni della ASL Territorialmente competente, impone la necessità di individuare idonee strutture, diverse dalla privata dimora o abitazione, che possano rendersi necessarie per garantire tale finalità;

CONSIDERATO altresì che al fine di fornire adeguate soluzioni alloggiative alle persone che, sulla base delle valutazioni ed indicazioni della ASL territorialmente competente, non possano essere poste in isolamento presso la privata dimora o abitazione, è necessario definire condizioni omogenee per le strutture individuate e ritenute idonee dalla ASL territorialmente competente;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17 marzo 2020 recante

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, che prevede l’utilizzo di strutture di ospitalità protetta per l’accoglienza di pazienti COVID-19 asintomatici, non critici o in via di guarigione, anche dimessi da ospedale per acuti, potenzialmente assistibili a domicilio che, in ragione del necessario isolamento e in mancanza di care giver, supporto familiare e/o idoneità dell’abitazione, possono essere assistiti presso tali strutture, da individuarsi in via d’urgenza e idonee ad accogliere tali pazienti sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, procedendo alla conseguente attivazione;

CONSIDERATO che il rapporto ISS COVID 19 n.1/2020 trasmesso con nota prot. 0218196 del

11.03.2020 alle ASL e Aziende Sanitarie definisce l’isolamento fiduciario di casi di COVID-19 come

una misura di salute pubblica molto importante che viene effettuata per evitare l’insorgenza di

ulteriori casi secondari dovuti a trasmissione del virus SARS-CoV-2 e per evitare di sovraccaricare

il sistema ospedaliero;

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PRESO ATTO che la ASL di Frosinone ha manifestato l’esigenza di garantire adeguate modalità di isolamento domiciliare e/o fiduciario di casi di COVID-19, individuando idonee strutture, pubbliche o private, che possano rendersi necessarie per garantire tale finalità;

PRESO ATTO che la richiesta riveste carattere di estrema urgenza al fine di salvaguardare l'incolumità della popolazione residente sul territorio della provincia di Frosinone;

CONSIDERATO che tra gli obiettivi istituzionali della Regione Lazio vi è il presidio effettivo del diritto alla salute (art. 32 Cost.) dei cittadini nel contesto territoriale di riferimento che si realizza anche attraverso politiche attive ed interventi in via di urgenza per la tutela della salute e l’integrazione sociale ed economica;

DATO ATTO che tra gli obiettivi istituzionali dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale-INPS vi è la piena integrazione sociale delle persone in difficoltà, rimuovendo gli ostacoli che di fatto impediscono l’accesso alle prestazioni assistenziali e previdenziali previste come dalla legge (art. 38 Cost.), ed attraverso misure di sostegno alla povertà, inclusione sociale e reinserimento nel mercato del lavoro;

PRESO ATTO che, alla luce della comunione di obiettivi istituzionali, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e la Regione Lazio hanno convenuto sull’opportunità di adattare un immobile di proprietà INPS, sito in Fiuggi (FR), adibito a Casa per Ferie per pensionati ed attualmente libero, a struttura temporanea di ricovero per pazienti infetti da COVID-19, alla luce dell’emergenza epidemiologica diffusa su tutto il territorio nazionale ed aggravata dalla nota carenza di posti letto negli ospedali oltre alla mancanza di strutture per l’accoglienza della popolazione da porre in isolamento domiciliare fiduciario;

CHE l’immobile suddetto è una struttura immobiliare destinata dall’INPS a finalità attualmente non perseguibili alla luce delle vigenti misure restrittive della libera circolazione per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, ed è risultata adatta per l’accoglienza della popolazione da porre in isolamento domiciliare fiduciario, alla luce dei sopralluoghi effettuati in data 26 e 27 marzo 2020 dai tecnici rispettivamente incaricati, INPS e Regione Lazio;

CHE l’INPS, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, proprietario della struttura Casa per

Ferie di Fiuggi avente sede in Via Armando Diaz, 107 03014 Fiuggi (FR), ha comunicato alla

Regione Lazio la disponibilità a conferire in uso temporaneo l’immobile all’Agenzia di Protezione

civile della Regione Lazio al fine di poter acquisire la disponibilità di un sempre numero maggiore

di posti letto per l’accoglienza della popolazione da porre in isolamento domiciliare fiduciario a

causa della diffusione del virus COVID-19 nel contesto territoriale di riferimento;

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VISTO l’art. 1, comma 2, della OCDPC 630/2020, che prevede che il Capo del Dipartimento della protezione civile, per il tramite dei soggetti di cui al comma 1, coordina la realizzazione degli interventi finalizzati all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’emergenza in rassegna oltre che degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento alla prosecuzione delle misure urgenti già adottate dal Ministro della Salute;

PRESO ATTO che le persone da porre in isolamento fiduciario al di fuori della propria residenza o domicilio o per le quali non sia disponibile altra o diversa soluzione alloggiativa, individuate su richiesta della ASL Territorialmente competente, sono pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone e/o dimessi dall’ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è stata indicata la necessità di un periodo di quarantena;

VISTO lo schema di convenzione (Allegato 1) tra l’Agenzia Regionale Protezione Civile della Regione Lazio e l’INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, per il conferimento dell’uso temporaneo della Struttura ricettiva “Casa per Ferie di Fiuggi” di proprietà dell’INPS all’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, finalizzato ad assicurare l’ospitalità a persone che, su richiesta delle ASL territorialmente competenti, debbano essere poste in via di urgenza in isolamento fiduciario al di fuori della propria residenza o domicilio o per le quali non sia disponibile altra o diversa soluzione alloggiativa;

DATO ATTO che lo schema di convenzione di cui all’Allegato 1 è stato condiviso con l’INPS;

RITENUTO altresì di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016 la dott.ssa Stefania Abrusci, Dirigente dell’Area Affari Generali dell’Agenzia di Protezione Civile;

DETERMINA

1. Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con particolare riferimento alle circostanze di estrema urgenza connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

2. Di approvare lo schema di Convenzione tra l’Agenzia Regionale Protezione Civile della

Regione Lazio e l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, per l’accoglienza della

popolazione da porre in isolamento domiciliare fiduciario nell’ambito dell’emergenza

COVID-19 presso l’immobile di proprietà dell’Istituto denominato “Casa per Ferie di

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Fiuggi” avente sede in Via Armando Diaz n.107 in Fiuggi (Frosinone) (Allegato 1 al presente atto di cui forma pare integrante e sostanziale);

3. Di dare atto che la convenzione è finalizzata, mediante il conferimento dell’uso temporaneo dell’immobile “Casa per Ferie di Fiuggi” all’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, ad assicurare l’ospitalità a persone che, su richiesta delle ASL territorialmente competenti, debbano essere poste in via di urgenza in isolamento fiduciario al di fuori della propria residenza o domicilio o per le quali non sia disponibile altra o diversa soluzione alloggiativa;

4. Di dare atto che alcun corrispettivo in favore di INPS è previsto per il suddetto godimento e uso temporaneo del bene immobile, fatto salvo quanto indicato nella Convenzione per il rimborso di spese ed oneri;

5. Di dare atto che l’Agenzia regionale di Protezione Civile rimborserà alla ASL Frosinone gli oneri sostenuti per l'estensione dei contratti finalizzati a garantire le pulizie dell’immobile e degli assistiti e il servizio di refezione;

6. Di prevedere che l’ammontare delle spese derivanti dalla Convenzione suddetta saranno quantificate ed impegnate dalla Agenzia Regionale di Protezione Civile sui capitoli di bilancio della Regione Lazio con specifici provvedimenti di impegno, a rendiconto delle stesse da parte di INPS e ASL Frosinone;

7. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Stefania Abrusci, Dirigente dell’Area Affari Generali dell’Agenzia di Protezione Civile.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE

Carmelo Tulumello

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Convenzione INPS REGIONE LAZIO COVID-19

CONVENZIONE

TRA INPS E AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO PER L’ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE DA PORRE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE

FIDUCIARIO NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA COVID-19 L'anno 2020, il giorno ______ del mese di __________

premesso che:

• Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

• È stato adottato il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» che, all’art. 2, comma 2, prevede che le Autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1;

• L’art. 1, comma 2, della ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3 febbraio 2020 n. 630 prevede tra l’altro, che: “il Capo del Dipartimento della protezione civile, per il tramite dei soggetti di cui al comma 1, coordina la realizzazione degli interventi finalizzati all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’emergenza in rassegna oltre che degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento alla prosecuzione delle misure urgenti già adottate dal Ministro della salute”;

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Convenzione INPS REGIONE LAZIO COVID-19

• Con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020, il Presidente della Regione Lazio è stato nominato “Soggetto Attuatore” ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

• Con Decreto del Presidente della Regione Lazio 5 marzo 2020, n. T00055, si è provveduto alla Istituzione della Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19;

• Il sopracitato decreto prevede, tra l’altro, che per le attività di approvvigionamento di lavori, beni e servizi funzionali per fronteggiare l’emergenza, il Soggetto Attuatore si avvale della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria e dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile;

• Il propagarsi del contesto epidemiologico e la conseguente necessità di garantire adeguate modalità di isolamento domiciliare e/o fiduciario sulla base delle indicazioni delle ASL territorialmente competenti, ha imposto la necessità di individuare idonee strutture, pubbliche o private, che possano rendersi necessarie per garantire tale finalità;

• Tra gli obiettivi istituzionali della Regione Lazio vi è il presidio effettivo del diritto alla salute (art. 32 Cost.) dei cittadini nel contesto territoriale di riferimento che si realizza anche attraverso politiche attive ed interventi in via di urgenza per la tutela della salute e l’integrazione sociale ed economica;

• Tra gli obiettivi istituzionali dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale vi è la piena integrazione sociale delle persone in difficoltà, rimuovendo gli ostacoli che di fatto impediscono l’accesso alle prestazioni assistenziali e previdenziali previste come dalla legge (art. 38 Cost.), ed attraverso misure di sostegno alla povertà, inclusione sociale e reinserimento nel mercato del lavoro;

• Per tali finalità e in coerenza con i rispettivi obiettivi istituzionali, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e la Regione Lazio hanno convenuto sull’opportunità di adattare un immobile di proprietà INPS, sito in Fiuggi (FR), adibito a Casa per Ferie per pensionati ed attualmente libero, a struttura temporanea di ricovero per pazienti infetti da COVID- 19, alla luce dell’emergenza epidemiologica diffusa su tutto il territorio nazionale ed aggravata dalla nota carenza di posti letto negli ospedali oltre alla mancanza di strutture per l’accoglienza della popolazione da porre in isolamento domiciliare fiduciario;

• si tratta di una struttura immobiliare destinata dall’Istituto a finalità (possibilità di fruizione di soggiorni con finalità climatico - termali, al personale docente e direttivo della scuola materna e primaria in servizio o in quiescenza, iscritti al fondo ex ENAM, nonché ai loro familiari, la cui ammissione è disciplinata da specifica graduatoria, formulata in base ai criteri deliberati dall'Istituto) non attualmente perseguibili alla luce della normativa in via di urgenza adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per

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Convenzione INPS REGIONE LAZIO COVID-19

l’emergenza sanitaria, che prevede misure restrittive alla libera circolazione per il contenimento della diffusione del virus COVID-19;

• essendo la struttura suddetta risultata adatta per l’accoglienza della popolazione da porre in isolamento domiciliare fiduciario, alla luce dei sopralluoghi effettuati in data 26 e 27 marzo 2020 dai tecnici rispettivamente incaricati, INPS e Regione Lazio hanno manifestato la propria intesa sul presente schema di convenzione che prevede il conferimento in uso temporaneo dell’immobile alla Agenzia Regionale della Protezione Civile del Lazio per le finalità sopra indicate; tale schema di convenzione, adottato in via sperimentale, potrà poi essere esteso ad altre Strutture in accordo le compenti Agenzie di Protezione Civile Regionali e Direzioni Regionali;

• pertanto l’I.N.P.S., con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, quale proprietario della struttura “Casa per Ferie di Fiuggi” avente sede in Via Armando Diaz, 107 03014 Fiuggi (FR), intende conferire in uso temporaneo l’immobile all’Agenzia di Protezione civile della Regione Lazio al fine di poter acquisire la disponibilità di un sempre numero maggiore di posti letto per l’accoglienza della popolazione da porre in isolamento domiciliare fiduciario a causa della diffusione del virus COVID-19 nel contesto territoriale di riferimento;

• L’Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio intende a sua volta destinare effettivamente il suddetto immobile per l’immediata accoglienza della popolazione da porre in isolamento domiciliare fiduciario per fronteggiare la diffusione del virus COVID- 19.

* * * * * Tutto ciò premesso, tra

• L’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO nella persona del Direttore Dott. Carmelo Tulumello, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Lazio in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7;

E

• I.N.P.S. (C.F. 80078750587), in persona del Presidente Prof. Pasquale TRIDICO, domiciliato per la carica in Roma, Via Ciro il Grande, 21.

(di seguito indicate anche come “Parti”)

per quanto tutto sopra richiamato si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 (premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e fondamentale della presente Convenzione.

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Convenzione INPS REGIONE LAZIO COVID-19

Art. 2

(Finalità e responsabilità)

1. La presente convenzione è finalizzata, mediante il conferimento dell’uso temporaneo della Struttura ricettiva di proprietà dell’INPS denominata “Casa per Ferie di Fiuggi”

all’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, ad assicurare l’ospitalità a persone che, su richiesta della ASL territorialmente competente, debbano essere poste in via di urgenza in isolamento fiduciario al di fuori della propria residenza o domicilio o per le quali non sia disponibile altra o diversa soluzione alloggiativa. Si tratta di pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone e/o dimessi dall’ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è stata indicata la necessità di un periodo di quarantena.

2. Le parti concordano che l’alloggio è ad uso esclusivo dell’utente in isolamento indicato dall’Asl territorialmente competente ed è fatto divieto assoluto di ricevere visite da parenti, amici o chicchessia, in ossequio alla normativa di contenimento del rischio epidemiologico emanata in via di urgenza. Nella struttura quindi può entrare solo il personale alle dipendenze della struttura, personale sanitario, personale designato dalla Asl territorialmente competente, oltre che i fornitori autorizzati per scritto ed il personale sanitario.

3. L’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio, attraverso l’Asl competente e/o interessata, si impegna a tenere indenne ed esonera espressamente l’INPS e la struttura stessa da ogni e qualsiasi responsabilità per un eventuale contagio da Covid- 19 o generazione di focolai di diffusione che dovesse accadere all’interno della struttura medesima tra utenti ed il personale esterno autorizzato a fornire i servizi agli utenti per conto della Asl stessa nonché qualsivoglia soggetto terzo. E’ demandata pertanto a carico della ASL territorialmente competente, ogni precauzione, cautela e misura per il contenimento del rischio epidemiologico.

Art. 3 (Oggetto)

1. Oggetto della presente convenzione è il conferimento in uso temporaneo dell’immobile denominato “Casa per Ferie di Fiuggi” avente sede in Via Armando Diaz, 107 03014 Fiuggi (FR), da parte dell’INPS quale proprietario, all’Agenzia di Protezione civile della Regione Lazio, quale utilizzatore che accetta, al fine di poter acquisire la disponibilità di un sempre numero maggiore di posti letto per l’accoglienza della popolazione da porre in isolamento domiciliare fiduciario a causa della diffusione del virus COVID-19 nel contesto territoriale di riferimento. L’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio intende destinare il suddetto immobile per l’immediata accoglienza della

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Convenzione INPS REGIONE LAZIO COVID-19

popolazione da porre in isolamento domiciliare fiduciario a causa della diffusione del virus COVID-19. Alcun corrispettivo in favore di INPS è previsto per il suddetto godimento e uso temporaneo del bene immobile, fatto salvo quanto successivamente indicato per il rimborso di spese ed oneri.

2. L’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio, attraverso l’ASL Territorialmente competente, rileva le esigenze di ospitalità e di accesso delle persone ai fini di una idonea collocazione presso la struttura ricettiva che ha manifestato disponibilità ad ospitarle. Dopo la consegna dell’immobile, sono poste a carico dell’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio, anche attraverso soggetti gestori da essa individuati, purché in possesso di tutte le autorizzazioni ed abilitazioni richieste, i seguenti servizi:

a) servizio di manutenzione ordinaria delle stanze

b) servizio di reception/vigilanza h 24 (per qualsiasi emergenza), 7 giorni su 7;

c) fornitura di materassi, coprimaterassi, lenzuola, biancheria e coperte;

d) ricambio biancheria da letto e da bagno una volta alla settimana;

e) fornitura saponi da bagno e carta igienica secondo le necessità.

3. L’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio, attraverso l’ASL territorialmente competente provvederà alla sorveglianza sanitaria delle persone alloggiate e ad indicare ad INPS un proprio referente per qualsiasi esigenza o segnalazione relativa agli alloggiati.

4. L’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio, attraverso l’ASL territorialmente competente, provvederà altresì, a garantire i seguenti servizi:

- sanificazione iniziale delle camere da utilizzare;

- fornitura e somministrazione giornaliera della colazione, pranzo e cena, con ritiro e smaltimento dei relativi rifiuti;

- fornitura e ritiro giornaliero di sacchetti per i rifiuti prodotti dagli alloggiati;

- pulizia, a giorni alterni, delle camere occupate;

- sanificazione di ogni camera alla fine della permanenza dell’utente;

- asporto dei materassi e della biancheria utilizzata alla fine del periodo di uso temporaneo;

5. Per il caso in cui siano utilizzati in via emergenziale dall’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio i materassi e coprimaterassi di proprietà della Struttura (come meglio specificati nell’inventario di cui al verbale di consegna allegato) per l’immediata accoglienza della popolazione da porre in isolamento domiciliare fiduciario per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19, l’ASL territorialmente competente si impegna a smaltire gli stessi a sue spese ed a sostituirli con materassi e coprimaterassi nuovi ed equivalenti al momento della riconsegna del bene.

6. Le attività di sanificazione necessarie al termine di ogni ospitalità saranno eseguite dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio, a cura della ASL territorialmente competente.

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Convenzione INPS REGIONE LAZIO COVID-19

7. L’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio sarà tenuta a sopportare le spese ordinarie sostenute per servirsi del bene immobile e a dotarsi di assicurazione e/o polizza assicurativa contro i danni patrimoniali e non patrimoniali per tutti gli avventori qualificati e non qualificati presso la struttura e/ per terzi oltre all’assicurazione contro incendi.

8. Tutte le spese necessarie per eventuale adeguamento dell'immobile ad esigenze derivanti dallo svolgimento dell’attività meglio specificate nella presente Convenzione, sia che si tratti di spese ordinarie che di spese straordinarie, sono a carico dell’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio, che sin d'ora rinunzia - all'atto della cessazione - al diritto di chiedere alcun rimborso, indennizzo e/o risarcimento o qualsivoglia altro per le eventuali opere e/o migliorie realizzate ed alle relative azioni; e che è altresì ben informata che tali opere di adeguamento, ove realizzate, non rivestono alcun interesse per l’INPS. Resta fermo il dovere di previa informativa ad INPS degli interventi da realizzare.

9. L’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio, con la sottoscrizione della presente Convenzione è costituita custode dell’unità immobiliare e si obbliga ad usarla con la diligenza del buon padre di famiglia. Essa esonera e manleva espressamente l’INPS da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni diretti ed indiretti, soggettivi o oggettivi, che potessero derivare da fatto doloso o colposo dei utenti, dipendenti e/o avventori o di terzi in genere. Oltre che da qualunque danno che possa essere direttamente o indirettamente riconducibile alla custodia del bene.

10. Gli oneri e le spese correnti per l’utilizzo temporaneo del bene immobile sono ad esclusivo carico dell’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio, tra cui a titolo esemplificativo utenze, consumi, aumento rischio assicurativo, nettezza urbana, imposte, oneri gestori ed altro; essi saranno quantificati dall’INPS alla cessazione del rapporto e ad avvenuta restituzione del bene immobile e versati dall’Agenzia di Protezione Civile del Lazio entro e non oltre giorni 60 dalla richiesta formale da parte dell’INPS. Per le utenze (elettricità, riscaldamento, acqua ed altre) le parti concordano che non sarà necessaria alcuna voltura, allo scopo di evitare qualsivoglia problema o interruzione dei relativi servizi.

11. L’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio è tenuta a custodire il bene immobile con la diligenza del buon padre di famiglia; non può servirsi del bene immobile per un uso diverso da quello determinato dalla Convenzione. È fatto divieto all’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio o di concedere il bene immobile in godimento a terzi senza il consenso dell’INPS.

12. L’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio sarà tenuta a restituire il bene immobile alla scadenza del termine di durata pattuito e a sopportare le spese ordinarie sostenute per servirsi del bene immobile. L’immobile viene consegnato in ottimo stato manutentivo e con gli arredi ed impianti indicati come da verbale di consegna che

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Convenzione INPS REGIONE LAZIO COVID-19

costituisce sin d’ora parte integrante e fondamentale della presente convenzione, come noto e ben conosciuto da entrambe le parti; al termine del periodo di utilizzo l’immobile verrà restituito nelle medesime condizioni.

Art. 4 (Durata)

1. Con la presente convenzione la struttura si impegna a garantire la disponibilità all’accoglienza per 60 (sessanta) giorni. Resta inteso che gli oneri di cui al precedente articolo, saranno dovuti esclusivamente in funzione del periodo di effettivo uso.

2. Alla cessazione del periodo di utilizzo sarà onere dell’Agenzia di Protezione della Regione Lazio provvedere alla restituzione, ad intervenuta completa sanificazione dei luoghi ed all’esito di un eventuale periodo di chiusura necessaria per il contenimento del rischio epidemiologico. Oltre allo smaltimento dei materassi e coprimaterassi usati e sostituzione con nuovi ed equivalenti, per il caso di utilizzo di beni della Struttura.

Art. 5 (Efficacia)

1. La presente convenzione ha efficacia a partire dal giorno della sua sottoscrizione e per i successivi 60 (sessanta) giorni salvo espressa proroga convenuta tra le parti.

2. È possibile procedere alla modifica di una o più condizioni previste nella presente convenzione previo accordo scritto tra le parti anche disgiuntamente, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.

Art. 6

(Controversie e foro competente)

1. Le controversie, eventualmente insorte in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti all’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione della stessa, sono risolte con buona collaborazione istituzionale tra Enti pubblici e preferibilmente in via amministrativa o conciliativa.

2. In particolare, le parti s’impegnano ad esperire, per ogni eventuale controversia, apposita mediazione, prima di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

3. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 7

(Obblighi fiscali - spese di registrazione)

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Convenzione INPS REGIONE LAZIO COVID-19

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d’uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi ha interesse; le spese di bollo e registrazione sono a carico dell’Agenzia della Protezione civile della Regione Lazio

Art. 8 (Comunicazioni)

1. Per qualsivoglia comunicazione concernete la presente convenzione, le parti eleggono il seguente domicilio ed i seguenti indirizzi e/o posta elettronica e posta certificata Tutte le comunicazioni tra le parti, previste o richieste dal presente accordo o comunque necessarie in relazione ad esso, dovranno essere effettuate per iscritto - e comunicate mediante consegna a mano, lettera raccomandata A.R., anticipata via e mail, oppure ancora mediante posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

I.N.P.S., Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Direzione Regionale Lazio- Viale Regina Margherita, 206 – 00198 Roma - Email: Direzione.lazio@inps.it PEC:

direzione.regionale.lazio@postacert.inps.gov.it

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO - Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 Email: agenziaprotezionecivile@regione.lazio.it PEC:

agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it

Art. 9 (Privacy)

1. Le parti si autorizzano vicendevolmente al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per ogni necessità nascente da questa convenzione.

2. Resta inteso che i dati personali e sensibili relativi all’accoglienza della popolazione da porre in isolamento domiciliare fiduciario nell’ambito dell’emergenza COVID-19 sono gestiti e trattati in via esclusiva dalla ASL territorialmente competente.

3. Per quanto invece attiene alla presente convenzione, i dati personali forniti, compresi quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, sono trattati in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al fine di svolgere le funzioni istituzionali connesse alla convenzione o per garantire il rispetto di obblighi di legge. Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante l’utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle indicazioni previste

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Convenzione INPS REGIONE LAZIO COVID-19

dal Regolamento UE, a partire da quanto indicato agli artt. da 5 a 11, e sarà svolto da dipendenti delle Parti appositamente autorizzati ed istruiti. Solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati da soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto delle Parti, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall’Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE.

Nei casi previsti da disposizioni legislative o, se previsto per legge, di regolamento e nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali possono essere comunicati dalle Parti ad altri soggetti pubblici o privati che operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento, nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione. La diffusione dei dati forniti è possibile solo su espressa previsione di legge o, se previsto per legge, di regolamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio, poiché previsto dalle leggi, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, che disciplinano la prestazione e gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l’applicazione di sanzioni. Alcuni trattamenti effettuati dalle Parti, per le finalità elencate in precedenza, possono prevedere il trasferimento dei dati personali all’estero, all’interno e/o all’esterno dell’Unione Europea. Qualora ciò sia necessario, le Parti nel garantire il rispetto del Regolamento UE (art. 45), procede al trasferimento dei dati soltanto verso quei Paesi che garantiscono un adeguato livello di protezione degli stessi. Nei casi previsti, si ha il diritto ad opporsi al trattamento o ad ottenere dall’Inps, in qualunque momento, l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza può essere presentata alle parti tramite i rispettivi Responsabili della protezione dei dati, per INPS: all’indirizzo: INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, n. 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata:

responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it. Per: l’ASL territorialmente competente all’indirizzo:________________________________

4. Qualora si ritenga che il trattamento di dati personali sia effettuato dalle Parti in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, si ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Regolamento UE).

5. Ulteriori informazioni in ordine al trattamento dei dati e ai diritti riconosciuti possono essere reperiti sui siti istituzionali delle parti (www.inps.it – www.regionelazio.it), oppure sul sito www.garanteprivacy.it del Garante per la protezione dei dati personali

I.N.P.S. AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Prof. Pasquale TRIDICO Dott. Carmelo TULUMELLO

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Convenzione INPS REGIONE LAZIO COVID-19

Letto, approvato e sottoscritto, ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c., con particolare riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 6.

I.N.P.S. AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO

Presidente Prof. Pasquale TRIDICO Dott. Carmelo TULUMELLO

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