• Non ci sono risultati.

Camera dei Deputati

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Camera dei Deputati"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

N. 2253

CAMERA DEI DEPUTATI —

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato MANDELLI

Disposizioni in materia di valutazione del servizio prestato presso le farmacie nei concorsi per l’accesso alla dirigenza del Servizio

sanitario nazionale

Presentata il 13 novembre 2019

O

NOREVOLI

C

OLLEGHI

! — L’articolo 22 del regolamento recante la disciplina concor- suale per il personale dirigenziale del Ser- vizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicem- bre 1997, n. 483, nel prevedere i servizi equiparabili ai fini della valutazione dei titoli di carriera per la partecipazione al concorso per dirigente farmacista nel ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, non contempla espressamente attività con-

nesse alla professione, creando un’ingiusta disparità nell’ambito delle diverse profes- sionalità operanti nel settore del farmaco.

La presente proposta di legge è finaliz- zata a sanare la suddetta situazione, intro- ducendo una valutazione anche del servizio prestato in qualità di informatore scienti- fico del farmaco e dell’attività prestata dal titolare di farmacia privata aperta al pub- blico.

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

DOCUMENTI

(2)

PROPOSTA DI LEGGE __

Art. 1.

1. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica l’articolo 22 del regola- mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, pre- vedendo che, nella valutazione dei servizi e dei titoli equiparabili ai fini dei concorsi per l’accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale:

a) l’attività di direttore di farmacia privata aperta al pubblico, risultante da atti formali, sia valutata, per il 25 per cento della sua durata, con il punteggio previsto per la qualifica di direttore presso le far- macie comunali o municipalizzate;

b) il servizio prestato in qualità di collaboratore presso farmacie private aperte al pubblico, risultante da atti formali, con iscrizione previdenziale, e il servizio pre- stato presso aziende farmaceutiche in qua- lità di informatore scientifico del farmaco, risultante da atti formali, siano valutati, per il 25 per cento della rispettiva durata, con il punteggio previsto per la qualifica di collaboratore presso le farmacie comunali o municipalizzate.

*18PDL0082990*

*18PDL0082990*

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2253

Riferimenti

Documenti correlati

Nell’esercizio di un servizio concordato su una rotta specificata, il vettore aereo o i vettori aerei designati da ciascuna Parte Contraente, oltre ai diritti specificati al

2. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, i comuni possono individuare, con delibera della giunta, appositi spazi riservati alla sosta dei monopattini a

A seguito dell’attivita` svolta dal comi- tato, cui ha partecipato anche il servizio conservazione della natura, e` pervenuta al Ministero dell’ambiente, in data 13 dicem- bre 1999,

La novità di rilievo riguarda, oltre ad una unificazione della fonte normativa, l’estensione in modo generalizzato della cognizione del giudice amministrativo sulle

L’articolo 3 prevede che il Ministro del- l’istruzione, di concerto con il Ministro della salute, adotti linee di orientamento per la prevenzione dei disturbi

quali siano le cause che hanno por- tato il contenzioso delle Ferrovie dello Stato alla stratosferica cifra di 12 mila miliardi;.. chi siano i responsabili che hanno

La scelta irre- vocabile del lavoratore di aderire al regime fiscale incentivante per tutto il quinquen- nio di vigenza del beneficio (prevista dalla lettera f) del comma

Infatti, la presente proposta di legge prevede un periodo sperimentale di tre anni nel corso del quale il presidente della regione può comportarsi come un commis- sario