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Registro Imprese: GUIDA IMPRESE DI PULIZIA

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Academic year: 2022

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Registro delle Imprese | Guida all’esercizio dell’attività delle “Imprese di Pulizia, Disinfezione, Disinfestazione, Derattizzazione e Sanificazione”

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Registro Imprese:

GUIDA “ IMPRESE DI PULIZIA

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Registro delle Imprese | Guida all’esercizio dell’attività delle “Imprese di Pulizia, Disinfezione, Disinfestazione, Derattizzazione e Sanificazione”

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INDICE

1. ATTIVITA’ SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELLE IMPRESE DI PULIZIA 3

2. REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ 4

3. FASCE DI CLASSIFICAZIONE 5

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE 6

5. MODULISTICA E COSTI 7

6. INFORMAZIONI UTILI 7

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Registro delle Imprese | Guida all’esercizio dell’attività delle “Imprese di Pulizia, Disinfezione, Disinfestazione, Derattizzazione e Sanificazione”

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1. ATTIVITA’ SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELLE IMPRESE DI PULIZIA

Riguarda le imprese che intendono svolgere una o più delle seguenti attività previste dalla L. 82/94 e dal D.M. 7 luglio 1997 n. 274:

a) Attività di pulizia: complesso di operazioni aventi lo scopo di rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;

b) Attività di disinfezione: complesso di operazioni aventi lo scopo di rendere sani ambienti ed aree mediante la distribuzione o inattivazione di organismi patogeni;

c) Attività di disinfestazione: complesso di operazioni aventi lo scopo di distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;

d) Attività di derattizzazione: complesso di operazioni avente lo scopo di disinfestare, distruggere completamente o ridurre il numero dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;

e) Attività di sanificazione: complesso di operazioni aventi lo scopo di rendere sani gli ambienti migliorandone le condizioni del microclima della temperatura, dell'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione ed il rumore.

Secondo la precisazione del Ministero dell'Industria diramata con lettera circolare datata 8 gennaio 2001 non rientrano nell'attività d'impresa di pulizia di cui alla legge n. 82/94 le seguenti attività:

 la pulizia di caminetti,

 l'espurgo dei pozzi neri;

 la sterilizzazione di terreni ed ambienti;

 la pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali;

 la manutenzione e la pulizia di giardini, corsi d'acqua, sentieri;

 l'attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici.

Con parere del MSE prot.146120 del 20 ottobre 2010 è stata esclusa dalla disciplina l’attività di servizi di nettezza urbana, gestione dei rifiuti urbani e pulizia di strade ed aree pubbliche.

Per svolgere l'attività di "pulizia" è necessario iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio e, ricorrendone le condizioni, all'Albo delle Imprese Artigiane. Ai fini della partecipazione, secondo la procedura comunitaria, alle procedure di affidamento di appalti pubblici, le imprese di pulizia devono essere iscritte nel Registro delle Imprese e/o all'Albo delle Imprese Artigiane secondo la classificazione stabilita dal DM 274/1997, sulla base del volume d'affari al netto dell'IVA, realizzato mediamente nell'ultimo triennio o nel minor periodo, comunque non inferiore ai due anni. Ciò è possibile solo dopo aver svolto due anni di attività.

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2. REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’

Per poter svolgere l’attività imprenditoriale di “pulizie” è necessario possedere i seguenti requisiti:

2.1 Requisiti di Onorabilità

Il titolare dell’impresa individuale, tutti i soci di società in nome collettivo, gli accomandatari delle società in accomandita e gli amministratori di qualsiasi altro tipo di società, comprese le cooperative, nonché eventuali institori e procuratori preposti all’esercizio dell’impresa o di un ramo della stessa, devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all’art. 2 della legge 82/1994.

Inoltre non devono sussistere, nei confronti dell’interessato, cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.05.1965 n.575 (antimafia). Nel caso di società l’insussistenza di dette cause deve esservi nei confronti dei soci e/o delle persone con poteri di rappresentanza e amministrazione. Tali requisiti devono essere autocertificati dai soggetti interessati

2.2 Requisiti di Capacità Economico-Finanziaria

Questi si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni (art. 2, c. 1, D.M. 274/1997):

• Iscrizione all’INPS e all’INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare, i familiari e i soci prestatori d’opera

• Assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare delle imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell’art. 17 della legge 108/1996, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori

• Titolarità di c/c bancari

• Regolare applicazione dei contratti collettivi di settore qualora l’impresa occupi personale dipendente.

2.3 Requisiti Tecnico-Professionali

Già previsti dal D.M. 274/1997, non sono più necessari per le imprese di pulizia e di disinfezione, a seguito di quanto stabilito dal DL 7/2007, art. 10, c. 3. Essi permangono per le imprese che svolgono le attività di disinfestazione, deratizzazione, sanificazione. In tal caso i requisiti di capacità tecnica ed organizzativa (art. 2, cc. 2 e 3, D.M. 274/1997) si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata di uno dei requisiti sotto elencati:

• Assolvimento dell’obbligo scolastico (per i nati entro il 31.12.1951 licenza elementare;

per i nati successivamente a tale data almeno otto anni di scolarità) e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno 3 anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all’interno di imprese del settore, o comunque all’interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore lavorante iscritto all’INAIL, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa, associato in partecipazione lavorante iscritto all’INAIL.

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• Attestato di qualifica, corso professionale o diploma di istruzione secondaria superiore che prevedano un corso almeno biennale di chimica, per le attività di pulizia e disinfezione, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

• Diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività.

Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno.

Egli deve obbligatoriamente avere un rapporto di immedesimazione tipico nei confronti dell’impresa e della sua struttura operativa (titolare di impresa individuale, socio prestatore d’opera di società di persone, amministratore di società di capitali, socio prestatore d’opera o amministratore di cooperativa, associato in partecipazione, dipendente, familiare collaboratore).

Il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale è attestato dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, all’atto della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, per le attività di pulizia, con apposita autocertificazione, completa degli eventuali allegati. Analoga autocertificazione deve essere resa anche dal preposto alla gestione tecnica; in tale dichiarazione il preposto deve accettare la nomina, e deve attestare il possesso di uno dei requisiti tecnico-professionali elencati sopra. Per le imprese artigiane il responsabile tecnico deve necessariamente essere il titolare della ditta individuale o un socio lavorante nel caso di impresa collettiva.

3. FASCE DI CLASSIFICAZIONE 3.1 Sistema di Classificazione

Trascorsi almeno due anni dall'inizio dell'attività le imprese di pulizia, regolarmente iscritte al Registro Imprese o all'Albo Imprese Artigiane, possono essere ammesse a partecipare, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi (appalti pubblici).

A tal fine devono presentare domanda di iscrizione, in una delle seguenti fasce di classificazione per volume d’affari al netto dell’IVA:

fascia a) fino a € 51.646,00

fascia b) fino a € 206.583,00

fascia c) fino a € 361.520,00

fascia d) fino a € 516.457,00

fascia e) fino a € 1.032.914,00

fascia f) fino a € 2.065.828,00

fascia g) fino a € 4.131.655,00

fascia h) fino a € 6.197.483,00

fascia i) fino a € 8.263.310,00

fascia l) oltre €8.263.310,00

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L’impresa viene classificata in base al volume di affari, al netto dell’IVA, realizzato mediamente nell’ultimo triennio, o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore a due anni. La fascia di classificazione da richiedere è quella immediatamente superiore a quella comprendente il predetto importo medio.

3.2 Iscrizione nella Fascia

Nel caso di iscrizione nella prima fascia l’importo medio deve essere di almeno 30.987,41 euro.

Ai fini dell'inserimento nella relativa fascia di classificazione l'impresa deve rispondere anche ai seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari:

aver fornito nel periodo di riferimento almeno un servizio di importo non inferiore al 40%, ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50%, ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60% dell'importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale si chiede l'iscrizione

avere sopportato per ciascuno degli anni di riferimento un costo complessivo per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40% dei costi totali, ovvero al 60% di detti costi se svolge esclusivamente attività di pulizia e disinfezione.

L'impresa che per la sua natura giuridica non può comprovare le percentuali minime di cui sopra, ovvero che per qualunque motivo non le raggiunge, deve produrre un attestato rilasciato dai competenti istituti comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza e assicurazione.

L'impresa deve fornire, per gli ultimi tre anni o per l'eventuale minor periodo di attività:

copia dei libri paga e dei libri matricola o copia del modelli 770

l'elenco dei servizi eseguiti nel settore pulizia allegando per ciascuno un'apposita attestazione del committente.

L'impresa deve fornire inoltre:

l'elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda

dichiarazioni bancarie che comprovino l'esistenza di rapporti con il sistema bancario.

Le variazioni che comportino una variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza devono essere comunicate entro un anno dal loro verificarsi. In ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa.

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE 4.1 Predisposizione Modelli e Iter Procedurale

Deve essere presentata domanda di iscrizione al Registro delle Imprese e/o all’Albo delle Imprese Artigiane, possedendone i requisiti, presso la Camera di Commercio, unitamente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, contenente le autocertificazioni sul possesso dei requisiti e con

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allegate le documentazioni comprovanti il versamento dei diritti camerali e della tassa di concessione governativa.

L'attività deve iniziare il giorno stesso della presentazione della Domanda di iscrizione al Registro imprese e/o all'Albo delle Imprese Artigiane, con unita la Segnalazione di inizio attività.

Gli uffici della Camera di Commercio accettano le istanze e rilasciano ricevuta di presentazione.

La Camera di Commercio controlla la regolarità della documentazione e il possesso dei requisiti del richiedente, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora ravvisi irregolarità, invita l’interessato a conformare l’attività; la mancata regolarizzazione comporta il divieto di prosecuzione dell’attività e l’adozione del provvedimento di diniego dell’iscrizione di cui dà notizia al’interessato con l’espressa motivazione e le modalità di eventuale ricorso.

5. MODULISTICA E COSTI

Tutta la modulistica è disponibile sul sito www.kr.camcom.it – nella sezione Registro delle Imprese Devono essere sostenuti i diritti di segreteria previsti dalla Camera di Commercio per l'iscrizione al Registro delle Imprese maggiorati di €9.00 per le ditte individuali e di €15.00 per le società. Inoltre, l'iscrizione per le attività di pulizia, avendo di fatto natura abilitante, comporta il pagamento della Tassa di Concessione Governativa, pari ad euro 168. La tassa non è dovuta per le Onlus.

6. INFORMAZIONI UTILI

L’esercizio dell’attività di Autoriparatore è curato dal Registro delle Imprese, ubicato al piano terra della sede camerale – Via A. De Curtis, 2 88900 – CROTONE – Kr –

Orari di apertura al pubblico:

esclusivamente nei giorni di Lunedì – Mercoledì - Venerdì – dalle ore 09:00 alle ore 12:30 Recapiti di Posta Elettronica del Registro delle Imprese:

registro.imprese@kr.camcom.it registro.imprese@kr.legalmail.camcom.it Conservatore del Registro delle Imprese:

Dr.ssa Rosa Sabrina Carvelli – Tel. 0962/6634212 e-mail: sabrina.carvelli@kr.camcom.it Responsabile dell’Ufficio Registro delle Imprese:

Dr.ssa Rosanna Bennardo – Tel. 0962/6634226 e-mail: rosanna.bennardo@kr.camcom.it Responsabili del Procedimento:

Dr.ssa Roberta Innaro – Tel. 0962/6634251 e-mail: roberta.innaro@kr.camcom.it Dr.ssa Maria Tesoriere – Tel. 0962/6634209 e-mail: mariella.tesoriere@kr.camcom.it

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