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Registro Imprese: GUIDA AUTORIPARATORI

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Academic year: 2022

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Registro delle Imprese | Guida all’esercizio dell’attività di “Autoriparatore” rev.2 1

Registro Imprese:

GUIDA “AUTORIPARATORI”

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Registro delle Imprese | Guida all’esercizio dell’attività di “Autoriparatore” rev.2 2

INDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI 3

1. ATTIVITA’ SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELL’AUTORIPARAZIONE 4

2. INIZIO DELL’ATTIVITA’ 5

2.1 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 5

2.2 TRASFERIMENTO DELLA SEDE PRINCIPALE / OPERATIVA IN ALTRA PROVINCIA 5

3. REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ 5

3.1 REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI (ART.7 DELLA LEGGE 122/92) 5 3.2 REQUISITI DI ONORABILITÀ (ART.7 COMMA 1 LETTERA B LEGGE 122/92 E ART.5

D.LGS.159/11) 6

4. IL RESPONSABILE TECNICO 8

4.1 NOMINA DEL RESPONSABILE TECNICO 8

4.2 NOMINA (AGGIUNTA) DI ULTERIORE RESPONSABILE TECNICO 9 4.3 CESSAZIONE E CONTESTUALE SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO 9

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE 9

6. MODULISTICA E COSTI 11

7. ALLEGATO TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER LA LEGGE 122/92 12

La redazione del documento è stata curata da:

Roberta Innaro e Rosanna Bennardo

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RIFERIMENTI NORMATIVI

 Legge 5 febbraio 1992, n. 122 “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione”

 Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Art. 19 “Segnalazione Certificata di Inizio Attività”

D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 – Art. 39 “Soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l’esercizio dell'attività' di autoriparazione”

 Legge 11 dicembre 2012, n. 224 “Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione”.

Per il riconoscimento dei titoli di studio e professionali:

 Legge 5 febbraio 1992, n. 122 “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione”

 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”

 Legge 5 gennaio 1996, n. 25 “Differimento di termini previsti da disposizioni

legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia”

 Legge 26 settembre 1996, n. 507 “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione”

 D.P.R. 387/94 “Regolamento recante disciplina del procedimento di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione”.

 D. M. 16 marzo 1994, n. 358 “Regolamento recante le dotazioni minime delle attrezzature e delle strumentazioni di cui debbono essere dotate le imprese esercenti attività di autoriparazione”.

 D. Lgs. 15 Giugno 2015 n.81.

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1. ATTIVITA’ SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELL’AUTORIPARAZIONE

Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la legge 122/92 disciplina l’attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata “attività di autoriparazione”. Rientrano nell’attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al paragrafo precedente, nonché l’installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Sono soggette alla medesima disciplina anche le imprese che in prevalenza esercitano il commercio e noleggio di autoveicoli, quelle per l’autotrasporto di merci conto terzi che svolgano anche l’attività di autoriparazione con carattere strumentale ed accessorio. Sono soggette alla stessa disciplina le imprese od ogni altro organismo di natura privatistica che svolga l’attività di autoriparazione per esclusivo uso interno (ad esempio le officine o strutture interne delle imprese di pubblico autotrasporto).

A partire dal 5 gennaio 2013 l’autoriparazione si distingue in attività di :

• meccatronica

• carrozzeria

• gommista.

La Legge 11 dicembre 2012, n. 224 ha, infatti, unificato le categorie della meccanica- motoristica ed elettrauto in quella denominata “meccatronica”. L’evoluzione nella tecnica di costruzione dei veicoli non consente più di distinguere tra componenti meccaniche ed elettriche così che il Legislatore ha ritenuto di dover accorpare le due attività.

Non rientrano invece nell’autoriparazione le attività di:

 Autolavaggio;

 Rifornimento di carburante;

 Sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento;

 Autoriparazione di macchine agricole e rimorchi non viaggianti su strada.

 Costruzione di veicoli speciali (quali le ambulanze, i camion frigoriferi, ecc.), costruzione di autocarrozzerie e, in genere, trasformazione di veicoli, dal momento che le predette attività sono sottoposte a norme più restrittive in materia di omologazione.

 Riparazione e manutenzione di macchine per il movimento terra provviste di targa, quali pale meccaniche, escavatori, ruspe, ecc., rientranti tra le “macchine operatrici”

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previste dall’art. 58 del Codice della strada, poiché tali macchine operatrici non possono definirsi come adibite al trasporto su strada di persone o cose.

2. INIZIO DELL’ATTIVITA’

Le imprese di autoriparazione sono tenute a presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) all’Ufficio del Registro delle Imprese nella cui provincia è collocata l’officina o all’Albo delle Imprese Artigiane della provincia dove è ubicata l’officina, utilizzando il modello Segnalazione certificata di inizio attività, disponibile sul sito camerale www.kr.camcom.it nella pagina modulistica o nella sezione dedicata alle attività soggette a verifica – Autoriparatori.

2.1 Informazioni Aggiuntive

L’impresa deve essere in possesso delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione come previsto dalle apposite tabelle approvate con decreto vigente del Ministro dei Trasporti, a cui compete la vigilanza. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l’attività di autoriparazione, hanno titolo all’iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.

2.2 Trasferimento della Sede principale / operativa in altra Provincia

In caso di trasferimento della sede principale / operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all’attività di autoriparazione hanno valore in tutto il territorio nazionale, l’impresa non deve ripresentare una nuova denuncia d’inizio attività ed attendere un ulteriore riconoscimento dei requisiti, ma deve soltanto presentare il modello d’iscrizione e pagare i relativi diritti di segreteria. In questo caso l’attività trasferita deve essere la medesima e non ci devono essere stati cambiamenti nella persona del preposto.

3. REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’

Per svolgere l’attività di autoriparazione l’impresa deve designare, per ciascuna categoria di attività, un responsabile tecnico in possesso di determinati requisiti personali e tecnico- professionali:

L’impresa può svolgere più categorie di attività nominando più responsabili tecnici o, in alternativa, avvalersi di un unico responsabile tecnico in possesso dei requisiti per le diverse classi di attività esercitate.

3.1 Requisiti Tecnico-Professionali (art. 7 della Legge 122/92)

Il responsabile tecnico può maturare i requisiti tecnico-professionali in quattro modi alternativi:

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a) Esperienza lavorativa di tre anni (negli ultimi cinque) in imprese esercenti attività di autoriparazione;

b) Esperienza lavorativa di un anno (negli ultimi cinque) in imprese esercenti attività di autoriparazione + titolo di studio a carattere tecnico-professionale;

c) Esperienza lavorativa di un anno (negli ultimi cinque) in imprese esercenti attività di autoriparazione + apposito corso regionale teorico-pratica di qualificazione;

d) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado o laurea in materia attinente l’attività;

L’esperienza lavorativa può essere maturata in qualità di:

 titolare lavorante di ditta individuale

 socio lavorante di società di persone

 amministratore lavorante di società di capitali

 lavoratore dipendente (operaio qualificato)

 collaboratore familiare lavorante

 prestatore di lavoro somministrato (già interinale)

 prestatore di lavoro intermittente

 prestatore di lavoro ripartito

all’interno di imprese del settore o in officine tecniche di imprese o di enti non del settore al cui interno vengano svolte mansioni inerenti l’attività di autoriparazione.

Non è necessario che l’attività sia stata svolta continuativamente, ma deve essere esercitata negli ultimi cinque anni (si considera valido il quinquennio antecedente alla dichiarazione di inizio attività).

N.B. Per titolari di impresa, soci ed amministratori ed amministratori di società l’attività lavorativa deve essere comprovata da iscrizione all’Inail.

Casi particolari

Il responsabile tecnico può essere stato titolare di impresa del settore per almeno un anno prima dell’entrata in vigore del DPR 387/94 (entro il 14/12/1994), appositamente documentato con fatture.

3.2 Requisiti di Onorabilità (art. 7 comma 1 lettera b Legge 122/92 e art. 5 D.Lgs.

159/11)

Devono essere posseduti dal responsabile tecnico. Egli potrà autocertificare tali requisiti utilizzando l’apposito modello di autocertificazione disponibile sul sito camerale

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www.kr.camcom.it. I requisiti di onorabilità sono quelli previsti dall’art. 7 comma 1 lettera b della Legge 122/92 ed in particolare:

- non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all’art. 1, comma 2, per i quali è prevista una pena detentiva.

E’ necessario, inoltre, che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all’art. 67 del D lgs 159/2011(codice delle leggi antimafia) nei confronti dei soggetti di cui all’art. 85 del suddetto decreto legislativo; dichiarazione che viene resa nella SCIA, per il titolare o il legale rappresentante, e nell’eventuale modello antimafia per tutti gli altri soggetti.

I soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 sono:

1. per le imprese individuali: il titolare ed il direttore tecnico, ove previsto;

2. per le associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese:

oltre il direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni: chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di

consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%, i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per le società di capitali: anche il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico: chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate;

e) per le società semplice e in nome collettivo: tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari;

g) per le società di cui all'art. 2508 del codice civile: coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese: le imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero,secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali: i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;

2-bis. oltre a quanto previsto al punto 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica:

anche i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, il sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art.

6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231.

2-ter. per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato:coloro che esercitano poteri di amministrazione, di

rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-quater. per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del punto 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere: i soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al

patrimonio superiore al 2%, nonché i direttori generali e i soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui

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i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione antimafia deve riferirsi anche al legale

rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che,direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato;

In caso di sostituzione di amministratore unico, consigliere di amministrazione, socio accomandatario, socio di snc, al modello S2 per la “variazione/rinnovo cariche sociali”

dovrà essere allegato il modello Intercalare antimafia per l’autocertificazione del requisito morale dell’antimafia (onorabilità), pena la sospensione della pratica di modifica.

3.3 Perdita dei Requisiti

Se l’impresa perde uno dei requisiti previsti dalla Legge 122/92 saranno avviate le procedure d’ufficio di rito.

4. IL RESPONSABILE TECNICO

4.1 Nomina del Responsabile Tecnico

Al momento in cui una impresa di autoriparazione presenta la denuncia di inizio dell’attività utilizzando l’apposito modello di Segnalazione certificata di inizio attività (se l’attività è svolta in forma artigianale), deve anzitutto dimostrare il possesso dei “requisiti di capacità tecnica e organizzativa” che si intendono acquisiti con l’individuazione del responsabile tecnico.

Il responsabile tecnico non può essere nominato per più imprese o, anche nella stessa impresa, per più officine, salvo sussista la contiguità delle stesse.

Per le imprese artigiane il responsabile tecnico deve necessariamente essere o il titolare dell’impresa individuale o socio lavorante di s.n.c. o socio lavorante accomandatario di s.a.s o socio lavorante di s.r.l.

Non è necessario un formale atto di procura per la nomina del responsabile tecnico e non è ammessa la nomina di un consulente o professionista esterno. Si richiede un “rapporto di immedesimazione” del responsabile tecnico con l’impresa che si individua in una delle seguenti figure:

- titolare lavorante dell’impresa

- amministratore lavorante di società di capitale

- socio lavorante di società di persone (accomandatario in caso di società in accomandita semplice)

- institore - dipendente

- collaboratore familiare

- procuratore (dalla procura deve risultare l’attribuzione di specifici poteri legati allo svolgimento del’attività di autoriparazione)

- prestatore di lavoro somministrato (ex interinale) - prestatore di lavoro ripartito

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La qualifica di titolare/socio/amministratore è attestata da iscrizione all’INAIL

4.2 Nomina (aggiunta) di ulteriore Responsabile Tecnico

Il titolare o legale rappresentante dell’impresa comunica la nomina di un ulteriore responsabile tecnico per la medesima attività entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell’evento, utilizzando gli usuali modelli del Registro delle imprese, corredati dall’Intercalare P, unitamente al Modello per responsabili tecnico”, reperibile sul sito camerale www.kr.camcom.it.

4.3 Cessazione e contestuale Sostituzione del Responsabile Tecnico

Il titolare o legale rappresentante dell’impresa comunica la cessazione con contestuale sostituzione del responsabile tecnico, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell’evento, utilizzando gli usuali modelli del Registro delle imprese, corredati da un Intercalare P per la cessazione del precedente responsabile tecnico ed un secondo Intercalare P per comunicare la nomina del nuovo, unitamente al modello di dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà – responsabile tecnico, reperibile sul sito camerale www.kr.camcom.it.

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE

5.1 Impresa Individuale di Nuova Costituzione

Il modello Segnalazione certificata di inizio attività accompagna il modello I1 o il modello UL previsti per il Registro Imprese.

L’utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell’attività svolta e la descrizione dell’attività prevalente.

Al modello base l’impresa dovrà allegare l’Intercalare P del responsabile tecnico, unitamente alla Dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà del responsabile tecnico. La data di inizio dell’attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell’istanza al Registro delle Imprese.

N.B. La modulistica predisposta per l’attività di autoriparazione deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare e dal responsabile tecnico nominato.

5.2 Impresa Individuale già Iscritta per altra attività

Il modello Segnalazione certificata di inizio attività accompagna il modello I1 o il modello UL previsti per il Registro Imprese.

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L’utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell’attività svolta (attività nuova ed attività precedente) e la descrizione dell’attività prevalente.

Al modello base l’impresa dovrà allegare l’Intercalare P del responsabile tecnico, unitamente alla Dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà del responsabile tecnico.

La data di inizio dell’attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell’istanza al Registro delle Imprese.

N.B. La modulistica predisposta per l’attività di autoriparazione deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare e dal responsabile tecnico nominato.

5.3 Società Inattiva

Il Segnalazione certificata di inizio attività accompagna il modello S5 o il modello UL previsti per il Registro Imprese.

L’utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell’attività svolta e la descrizione dell’attività prevalente.

Al modello base l’impresa dovrà allegare l’Intercalare P del responsabile tecnico, unitamente alla Dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà del responsabile tecnico. La data di inizio dell’attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell’istanza al registro delle imprese.

N.B. La modulistica predisposta per l’attività di autoriparazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico nominato.

5.4 Società già Attiva

Il modello Segnalazione certificata di inizio attività accompagna il modello I1 o il modello UL previsti per il Registro Imprese.

L’utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell’attività svolta (attività nuova ed attività precedente) e la descrizione dell’attività prevalente.

Al modello base l’impresa dovrà allegare l’Intercalare P del responsabile tecnico, unitamente alla Dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà del responsabile tecnico.

La data di inizio dell’attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell’istanza al registro delle imprese.

N.B. La modulistica predisposta per l’attività di autoriparazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico nominato.

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6. MODULISTICA E COSTI

Tutta la modulistica è disponibile sul sito www.kr.camcom.it – nella sezione Registro delle Imprese

Imprese NON Artigiane: inizio attività di autoriparazione

Modulistica R.I. Ditte Individuali Società

■ Modello Base I1/I2/UL S5/UL/SS

■ Modulo Allegato Int. P Int. P

Modulistica

“autoriparatori”

■ Mod. 06 13 SI SI

■ Mod. 06 17 SI SI

COSTI

■ Diritti di segreteria La misura prevista per il Registro delle Imprese maggiorata di euro 9,00

La misura prevista per il Registro delle Imprese maggiorata di euro 15,00

■ Imposta di bollo SI NO

■ Concessione governativa Secondo la tariffa vigente Secondo la tariffa vigente Imprese Artigiane: inizio attività di autoriparazione

Modulistica R.I. Ditte Individuali Società

■ Modello Base I1/I2/UL S5/UL/SS

■ Modulo Allegato Int. P Int. P

Modulistica “autoriparatori

■ Scia 122 SI SI

COSTI

■ Diritti di segreteria La misura prevista per il Registro delle Imprese maggiorata di euro 9,00

La misura prevista per il Registro delle Imprese maggiorata di euro 15,00

■ Imposta di bollo SI NO

■ Concessione governativa Secondo la tariffa vigente Secondo la tariffa vigente

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7. ALLEGATO TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER LA LEGGE 122/92 (Elenco indicativo e non esaustivo)

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