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COMUNE DI TREZZO SULL ADDA Provincia di Milano Via Roma Trezzo sull Adda

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COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA

Provincia di Milano

Via Roma 5 – 20056 Trezzo sull’Adda

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE n. 47 del 24/07/2008

Oggetto:

SOPPRESSIONE DEI LIMITI TEMPORALI DI INALIENABILITA' E DEI RELATIVI VINCOLI PER ALLOGGI REALIZZATI SU AREE PEEP CONCESSE IN DIRITTO DI PROPRIETA' ANTE LEGGE 179/92 (ART.31 LEGGE 448/1998)

PIAN. E VIGILANZA

UTILIZZO RISOR.

NATURALI - 5.01

COPIA

Adunanza di prima convocazione - Seduta ordinaria pubblica

L’anno DUEMILAOTTO il giorno VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO alle ore 09:00 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato, nei termini di legge ai singoli componenti, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Partecipa il Segretario Generale Purcaro dr. Antonio Sebastiano.

Il Presidente Signor Sarubbi Gianfranco incarica il Segretario di effettuare l’appello dal quale risulta:

Milanesi Roberto Sindaco Assente

Sarubbi Gianfranco Presidente del Consiglio Presente Colombo Giorgio Componente del Consiglio Presente Barzaghi Clementina Componente del Consiglio Presente Rodda Luca Giuseppe Componente del Consiglio Presente

Colombo Rolando Capo Gruppo Presente

Passoni Giancarla Componente del Consiglio Presente Colombo Gian Luigi Componente del Consiglio Presente

Buzzetti Katia Componente del Consiglio Presente

Cereda Giuseppe Componente del Consiglio Presente Maggioni Luisa Angela Componente del Consiglio Presente Pesenti Maria Luisa Componente del Consiglio Assente

Pisoni Marco Componente del Consiglio Presente

Solbiati Roberto Componente del Consiglio Presente

Villa Danilo Capo Gruppo Presente

Comotti Gianfranco Componente del Consiglio Assente Giani Piergiorgio Componente del Consiglio Presente

Coletto Nicola Alessandro Capo Gruppo Assente

Ghinzani Franco Componente del Consiglio Presente

Ghidotti Roberto Capo Gruppo Presente

Ortelli Giorgio Vice Presidente del Consiglio Presente

(2)

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Oggetto: SOPPRESSIONE DEI LIMITI TEMPORALI DI INALIENABILITA' E DEI RELATIVI VINCOLI PER ALLOGGI REALIZZATI SU AREE PEEP CONCESSE IN DIRITTO DI PROPRIETA' ANTE LEGGE 179/92

(ART.31 LEGGE 448/1998)

Durante la disamina del punto precedente è entrato in aula l’Assessore Pesenti, presenti 18 Consiglieri.

Esce il Presidente Sarubbi, presenti n.17 Consiglieri, il Vice Presidente Ortelli assume la presidenza.

Relaziona il Vice Sindaco.

Intervengono il Consigliere Ghinzani che pone il problema della soppressione dei vincoli anche per le convenzione relative all’assegnazione di aree P.I.P.; il Consigliere Colombo Gianluigi per rimarcare che i proventi derivanti dal provvedimento in approvazione dovranno essere destinati a nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica; il Vice presidente Ortelli esprimendo perplessità circa la scelta operata dal legislatore di cancellare ogni vincolo.

Non registrandosi ulteriori richieste d’intervento, il Vice presidente Ortelli pone in votazione il punto all’ordine del giorno.

Con voti favorevoli n.15 - contrari 0 - astenuti n.2 (Ortelli e Ghidotti), espressi in forma palese, il Consiglio approva.

IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che:

 in data anteriore all’entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992 n.179, vennero sottoscritte tra il Comune e diverse cooperative convenzione per la concessione in proprietà di aree per interventi di edilizi residenziale pubblica, di cui all’allegato elenco;

 che, l'art. 23 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 ha abrogato i commi 15, 16, 17, 18 e 19 dell'art.

35 della Legge 22.10.1971, n. 865, che regolamentavano il regime degli alloggi costruiti su aree P.E.E.P., preventivamente acquisite dal Comune e cedute in proprietà a cooperative, imprese e singoli;

Premesso altresì che detta abrogazione ha fatto venire meno, per i piani di zona di cui alla legge 18.4.1962, n. 167 e loro eventuali integrazioni adottati dopo il gennaio 1997, dei limiti temporali di alienabilità stabiliti dai predetti commi;

Premesso inoltre che la legge 448 in data 23.12.1998, con il comma 46 dell'art. 31 ha acconsentito che le convenzioni stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione in diritto di proprietà, possano essere sostituite con la convenzione di cui all'art. 8, comma primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n.10 (oggi art.18 d.p.r. 380/2001), alle seguenti condizioni:

a) per una durata pari a quella massima prevista dalle citate disposizioni della legge n. 10 del 1977

(3)

cessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipula della nuova convenzione;

b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del 48 comma dell’art.31 legge 488/1998;

Atteso che in via generale la giurisprudenza in materia di vincoli ha chiarito l’impossibilità per il Comune di fissare limiti alla commerciabilità dei beni oltre quelli fissati dal legislatore statale, affermando che “..

poiché l’art.35, commi 14-17, della legge 22.10.1971 n.865, stabilisce una disciplina limitativa della commerciabilità degli alloggi, l’autorità comunale non può disporre ulteriori restrizioni ostandovi la riserva di legge prevista dall’art.42, comma 2, della Costituzione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 10.01.1990 n.9). Sono illegittime le clausole inserite in un convenzione per l’assegnazione di aree destinate alla realizzazione di alloggi economici e popolari con le quali l’autorità comunale, in violazione dell’art.35 della legge 22.10.1971 n.865 imponga alle cooperative ed ai soci assegnatari limitazioni alle facoltà di cedere e di locare gli immobili, diverse e più onerose di quelle previste direttamente dal legislatore” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 10.01.1990 n.9). Successivamente tutti i vincoli stabiliti dall’art.35 della legge n.865/1971 dal comma 15 al 19 sono stati abrogati dall’art.23, comma 2, della legge n.179/1992. Nel caso di una nuova legge che abroghi o modifichi i contenuti obbligatori di un provvedimento amministrativo precedente, si pone il problema dell’efficacia degli atti posti in essere precedentemente. E’ evidente che gli atti di concessione stipulati e trascritti che obbligatoriamente hanno recepito i vincoli prima esistenti non possono intendersi modificati per effetto di una disposizione abrogatrice. Si devono quindi porre in essere, come afferma la giurisprudenza, i provvedimenti di rito previsti dall’ordinamento per una eventuale modifica (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. n.178 del 27.06.1978). L’abrogazione dei vincoli richiede la modifica espressa di ogni concessione di proprietà approvata dal Consiglio comunale;

Premesso che la modifica in parola verrà perfezionata con la stipula di apposita convenzione, subordinata all’avvenuto saldo del corrispettivo dovuto presso la Tesoreria Comunale, specificando chiaramente la causale di pagamento;

Considerati i vantaggi per l'Amministrazione di accertare entrate da destinare ad investimenti, nonché i vantaggi per gli interessati di aderire alla trasformazione, tra i quali l’eliminazione del periodo di inalienabilità e di condizionamento dell’alienabilità;

Visto l'allegato schema di atto per la cessione in oggetto;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore 5, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

D E L I B E R A

1. Di approvare la modifiche alle convenzioni relative alle concessioni in diritto di proprietà per interventi di edilizia economico popolare adottate con gli atti deliberativi citati in premessa e per l’effetto sopprimere i limiti ed i vincoli all’alienabilità di detti alloggi;

2. Di approvare l'allegato schema di convenzione per la modifica di che trattasi;

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3. Di provvedere, al fine di addivenire al perfezionamento delle convenzioni di che trattasi, mediante avviso pubblico, ad informare gli assegnatari di alloggi in proprietà superficiaria;

4. Di dare atto che la modifica in oggetto, avviene secondo i prezzi che saranno determinati dall'Ufficio Tecnico comunale, nel rispetto delle indicazioni di legge;

5. Di provvedere con separati atti a cura della Giunta comunale - fatta salva la sostanza del negozio così come risulta configurato nel presente provvedimento - a tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie od utili a definire in tutti i suoi aspetti, il negozio stesso, con facoltà di provvedere, pertanto, in via esemplificativa, ad una più completa ed esatta descrizione dell'area oggetto di modifica, nonché l'individuazione dei nominativi dei soggetti costituenti controparte, a precisare e ripartire superfici, prezzi o valori ad ogni effetto, anche fiscale, ad includere clausole d'uso o di rito;

6. Di demandare al Responsabile del Settore 5 per l’esecuzione del presente atto.

Allegati:

23544 CONVENZIONE.pdf

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COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA

Provincia di Milano

Via Roma 5 – 20056 Trezzo sull’Adda

PIAN. E VIGILANZA UTILIZZO RISOR. NATURALI - 5.01

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

: SOPPRESSIONE DEI LIMITI TEMPORALI DI INALIENABILITA' E DEI RELATIVI VINCOLI PER ALLOGGI REALIZZATI SU AREE PEEP CONCESSE IN DIRITTO DI PROPRIETA' ANTE LEGGE 179/92 (ART.31 LEGGE 448/1998)

Protocollo n. 15045 del 15/07/2008

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

(art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000)

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare.

Trezzo sull’Adda, 15/07/2008 IL RESPONSABILE

F.TO ARCH. FABIO POZZI

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DELIBERAZIONE C.C. n. 47 del 24/07/2008

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Ortelli Giorgio F.to Purcaro dr. Antonio Sebastiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000)

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa in copia all'albo pretorio di questo Ente, in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000)

Si dà atto che della presente deliberazione viene data comunicazione in data odierna, giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari

30/07/2008 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Purcaro dr. Antonio Sebastiano _____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

(art. 134 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000) Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

11/08/2008 IL SEGRETARIO SUPPLENTE

F.to Spoto dr. Mario

_____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nella forma di legge all’Albo Pretorio del Comune dal 30/07/2008 al 14/08/2008 (N. ________ Reg. Pubblic.).

16/08/2008

IL SEGRETARIO SUPPLENTE

F.to Spoto dr. Mario

_____________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale.

30/07/2008

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LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Loreta Enrica Bertaglio

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