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REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

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Academic year: 2022

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Prroovviinncciiaa ddii LLeecccce e

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE

COMUNALI

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Prroovviinncciiaa ddii LLeecccce e

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Ambito e scopo del Regolamento

TITOLO II – ENTRATE COMUNALI Art. 3 – Tipologie di entrate

Art. 4 – Regolamento generale delle entrate e Regolamenti per tipologie di entrate

TITOLO III – DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE, TARIFFE E AGEVOLAZIONI Art. 5 – Aliquote, tariffe e prezzi

Art. 6 – Trattamenti agevolati

TITOLO IV – GESTIONE DELLE ENTRATE Art. 7 – Forme di gestione

Art. 8 – Soggetti responsabili delle entrate Art. 8 bis – Dichiarazione tributaria Art. 8 ter – Compensazione

Art. 9 – Scelta delle azioni di controllo Art. 10 – Attività di verifica e controllo Art. 11 – Poteri dell’Ente

Art. 11 bis – interrelazioni tra servizi ed uff. com.li Art. 11 ter – Rapporti con il contribuente

Art. 11 quater – Diritto di interpello Art. 12 – Attività di accertamento

Art. 13 – Avviso di accertamento esecutivo Art. 14 – Rateizzazioni

Art. 15 Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore

TITOLO V – SANZIONI PER VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE Art. 16 – Disposizioni sanzionatorie

Art. 17 – Sanzioni in materia di riscossione tributi Art. 18 – Determinazione dell’entità della sanzione Art. 19 – Concorso di violazioni e continuazione Art. 20 – Irrogazione della sanzione

TITOLO VI – ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE Art. 21 – Forme di riscossione

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Prroovviinncciiaa ddii LLeecccce e Art. 22 – Formazione dei ruoli

Art. 23 – Sospensioni

TITOLO VII – ATTIVITA’ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI Art. 24 – Tutela giudiziaria

Art. 25 – Riscossione e rimborsi Art. 26 – Autotutela

Art. 27 – Modalità di versamento dei Tributi Art. 28 – Accertamento con adesione

Art. 29 – Limiti ed esenzioni per versamenti e rimborsi

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 30 – Disposizioni finali

Art. 31 – Disposizioni transitorie

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Prroovviinncciiaa ddii LLeecccce e

TI T IT TO O LO L O I I - - D DI IS SP PO OS SI IZ ZI IO ON NI I G GE EN NE ER RA AL LI I

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali e viene adottato in attuazione delle disposizioni contenute nell’art.52 del D.Lgs. 446/97.

ART. 2

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell’ambito della Potestà Regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n° 446 dall’art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n° 449 e dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell’applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio e alla riscossione dei tributi medesimi.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento delle attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa per il buon andamento dell’attività dell’Ente, nonchè a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

3. Il Regolamento è adottato nel rispetto di principi dettati dallo “Statuto dei Diritti del Contribuente ” di cui alla legge n° 2 del 27/07/2000 e le norme contenute nel presente articolo e nei seguenti disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai diversi diritti del contribuente, tra i quali:

- Chiarezza delle norme e degli obblighi tributari: le norme regolamentari e gli atti amministrativi devono essere redatti in modo chiaro al fine di consentire un’agevole interpretazione da parte di cittadini e perseguire così l’obiettivo della certezza nell’applicazione delle disposizioni adottate.

- Certezza delle norme: per garantire la certezza del comportamento da tenere ai fini tributari è istituito per i contribuenti il diritto di interpello.

- Pubblicità dei provvedimenti comunali: deve essere assicurata adeguata pubblicità dei provvedimenti in materia tributaria.

- Diritto all’informazione: devono essere adottate iniziative che:

a) garantiscono la completa e agevole informazione in ordine alle disposizioni tributarie comunali mettendo a disposizione: testi del regolamento e delle deliberazioni di approvazione delle tariffe delle aliquote, privilegiando la via elettronica.

b) consentono al contribuente di conoscere le informazioni in possesso del Comune in ordine alla Sua posizione tributaria, anche per via elettronica, nel rispetto della tutela

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- Semplificazione e facilitazione: i regolamenti non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole da quello previsto dalla legge.

TI T I TO T OL LO O I II I - - E EN N TR T RA AT TE E C CO O MU M UN NA AL LI I

Art. 3

Tipologie di entrate

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento costituiscono entrate comunali le seguenti categorie:

a) tributi comunali;

b) entrate patrimoniali (ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni);

c) entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo;

d) altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 4 R

Reeggoollaammeennttoo ggeenneerraallee ddeellllee eennttrraattee ee RReeggoollaammeennttii per tipologie di entrate

1. Il presente regolamento non sostituisce i regolamenti di disciplina delle singole entrate da approvarsi non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

2. Detti regolamenti non possono contenere norme incompatibili con le disposizioni di seguito dettate.

3. Le norme incompatibili contenute nei regolamenti già approvati si intendono abrogate.

TI T IT TO OL LO O I II II I - - D DE ET TE ER RM MI IN NA AZ ZI IO ON NE E D DI I A AL LI I QU Q UO OT TE E, , T TA AR RI IF FF FE E E E AG A GE EV VO OL LA A ZI Z I ON O NI I

Art. 5

Aliquote, tariffe e prezzi

1. Entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario il Consiglio Comunale determina con apposita deliberazione aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge.

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2. Nell’ipotesi in cui la legge non preveda tassativamente l’adozione di apposita deliberazione per ciascun anno, le aliquote, le tariffe e i prezzi stabiliti nell’ultima deliberazione approvata si intendono prorogati.

Art. 6

Trattamenti agevolati

1. Le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate nei regolamenti riguardanti le singole entrate.

2. Qualora successivamente all’entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, le leggi dello Stato stabiliscano agevolazioni, riduzioni o esenzioni applicabili anche in assenza di espressa previsione regolamentare, il trattamento agevolato si intende immediatamente attuabile.

3. Per escludere l’agevolazione, riduzione o esenzione nelle ipotesi di cui al comma precedente, i regolamenti dovranno contenere una esplicita disposizione.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di utilità Sociale - ONLUS, di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460, possono beneficiare di particolari agevolazioni tributarie da specificare negli appositi regolamenti che disciplinano i singoli tributi. La eventuale agevolazione sarà concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell’Organizzazione, corredata da certificazione attestante l’iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed avrà decorrenza dalla data di presentazione della richiesta stessa. Non si farà luogo a rimborso di quanto già versato, ne sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

5. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione dell’agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e termini stabiliti, pena l’esclusione dall’agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

6. Potranno beneficiare di agevolazioni tributarie da specificare negli appositi regolamenti che disciplinano i singoli tributi, con le modalità di cui al comma precedente, le altre Associazioni che non hanno il riconoscimento ONLUS ma gravitano nel campo sociale, sanitario, culturale, di ricerca scientifica, tutela dei diritti civili e dell'ambiente, salvo riduzioni esistenti più favorevoli, praticate nei regolamenti di cui sopra.

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TI T IT TO OL LO O I IV V - - G GE ES ST TI IO ON NE E D DE EL LL LE E E EN NT TR RA AT TE E

Art. 7 Forme di gestione

1. Le attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali, se non gestite direttamente dal Comune, possono essere svolte nelle forme previste dal capo V del titolo II e dal titolo V del d. lgs. 267/2000 e dalle altre norme vigenti in materia.

Art. 8

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell’Ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultino affidate, mediante il piano esecutivo di gestione o altro provvedimento, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all’attività svolta dal servizio medesimo.

2. In assenza di un provvedimento di assegnazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa, è responsabile di una o più entrate il funzionario comunque incaricato della gestione delle medesime.

3. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all’acquisizione delle entrate, comprese l’attività istruttoria di controllo e verifica e l’attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.

4. Nelle ipotesi di riscossione coattiva da attuarsi con la procedura di cui al D.P.R. 602/73 modificato dal D.Lgs. 26.2.1999, n. 46 e dal D.Lgs. 17.8.1999, n. 326, le modalità di riscossione vengono scelte dal responsabile dell'Ufficio Tributi, fatta salva la compilazione dei ruoli e l'apposizione del visto di esecutività sui medesimi.

5. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può avvalersi, per la riscossione, delle modalità di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 46/1999, come sostituito dal D.Lgs. n. 326/1999, cioè della riscossione spontanea a mezzo ruolo.

Art. 8 bis

Dichiarazione tributaria.

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabilite dalla legge o dal Regolamento.

2. Fatta eccezione per i tributi i cui modelli di dichiarazione sono approvati con Decreto Ministeriale, la dichiarazione anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l’individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l’oggetto imponibile, la decorrenza dell’obbligazione tributaria e l’ammontare del tributo dichiarato.

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3. Il contribuente può opporre in compensazione il suo credito tributario nei confronti del Comune solo se è liquido ed esigibile ai sensi dell’art. 1243 del Codice Civile (compensazione legale e giudiziale), ovvero se è stato riconosciuto e liquidato dall’ufficio competente. Possono essere compensate somme dovute a titolo di tributi, di sanzioni e di interessi.

Art. 8 ter – Compensazione.

1. Per lo stesso tributo è ammessa la compensazione tra debiti e crediti di uno stesso contribuente, anche con riferimento a diversi anni d’imposta, su richiesta del contribuente medesimo accertata dal Comune e purchè non sia intervenuta decadenza del tributo a rimborso.

2. La compensazione non è ammessa per i tributi riscossi mediante ruolo e per l’addizionale IRPEF.

Art. 9

Scelta delle azioni di controllo

1. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, ovvero altro provvedimento motivato, procedendo altresì ad una quantificazione puntuale delle risorse umane disponibili, delle ore/persona lavorabili, dei tempi prevedibili per il completamento di un procedimento di accertamento tributario e dell'ammontare del recupero.

2. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto, rapportati al raggiungimento degli obiettivi assegnati, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

Art. 10

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell’utente, nelle forme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell’esercizio dell’attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.

3. In particolare, il funzionario responsabile deve:

- evitare ogni spreco nell’utilizzazione dei mezzi in dotazione;

- utilizzare in modo razionale risorse umane, materiali, le informazioni a disposizione, al fine di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati;

- disporre i rimborsi;

- all’occorrenza, esercitare il potere di autotutela, così come disciplinato dall’art.22 e provvedere a compiere gli atti riguardanti l’accertamento con adesione di cui all’art. 23;

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- in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verificare e controllare periodicamente l’attività svolta dall’affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d’oneri;

4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe dell’inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, sempreché non sia imminente la scadenza del termine per la notifica del provvedimento.

Art. 11 Poteri dell’Ente

1. Ai fini dello svolgimento dell’attività di cui all’articolo precedente il Comune si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

Art. 11 bis

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall’ufficio tributi nell’esercizio dell’attività di accertamento.

Dell’eventuale mancato adempimento, il funzionario responsabile informa Dirigente del Settore per gli interventi che il medesimo riterrà più opportuni.

2. In particolare, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche o per l’installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a fornire copia all’ufficio tributi.

Art. 11 ter

Rapporti con il contribuente

1. Nell’esercizio dell’attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, garantendo la massima informazione ed assistenza possibile, in particolare a ridosso delle scadenze relative alle diverse obbligazioni tributarie.

2. A tal fine viene istituito, all’interno della dotazione organica dell’Ufficio Tributi del Comune, uno sportello per i rapporti con il contribuente.

3. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.

4. Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie a lui richiesti e indispensabili per l’attività d’accertamento, il Comune può procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l’attività di controllo del Ministero delle Finanze di cui al D.P.R.

29/09/1973, n° 600.

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Art. 11 quater Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente, relativamente a casi concreti e personali che oggettivamente sono di incerta interpretazione, può inoltrare, per iscritto al Comune specifiche richieste di parere, concernenti l'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari, esclusivamente in materia tributaria, al caso rappresentato.

2. La richiesta deve contenere pena l’inammissibilità, i dati identificativi del contribuente o suo legale rappresentante, l’indicazione circostanziata di tutti gli elementi di fatto, nonché delle norme e dei dati necessari al fine della individuazione e della qualificazione del caso specifico.

3. L’istanza deve altresì, contenere l’esposizione in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte dell’Amministrazione Comunale.

4. La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria che debbono essere in ogni caso rispettate dal contribuente.

5. L’Ufficio dovrà rispondere entro novanta giorni; la suddetta risposta, scritta e motivata, vincola l'Amministrazione ed il contribuente relativamente alla questione oggetto della istanza di interpello 6. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma 5, si intende che l’Amministrazione concorda con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

7. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative o nuova e diversa giurisprudenza in materia, saranno da ritenersi nulli.

Art. 12

Attività di accertamento

1. I provvedimenti di accertamento, qualora si tratti di obbligazione tributaria, devono presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma successivo.

2. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all’Ente, non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l’indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell’esatta individuazione del debito.

3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti, deve essere effettuata o tramite notificazione nelle forme previste dall’art. 60, D.P.R. 600/73., o mediante raccomandata a/r.

4. I provvedimenti di accertamento relativi ai tributi locali di competenza del Comune avranno come oggetto la modifica della dichiarazione incompleta o infedele o dei parziali o ritardati versamenti, nonché l’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti,

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da notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata o con avviso di ricevimento a mezzo di apposito avviso motivato.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o sarebbero dovuti essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestati o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del Decreto Lgs. 18 dicembre 1997, n° 472 e successive modificazioni

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.

7. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo con provvedimento adottato dal dirigente dell’ufficio competente. Possono essere conferiti i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano nel proprio territorio, ai dipendenti o a soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell’art. 52, comma 5 lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell’art. 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all’efficacia del verbale di accertamento.

Art. 13

Avviso di accertamento esecutivo

1.Fatto salvo quanto previsto dalla normativa speciale in materia di violazioni del Codice della strada, l’attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali ed i relativi atti sono disciplinati dai commi 792 e s.s. dell’art. 1 della legge n. 160/2019 e s.m.i.

2.Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L’obbligo si ritiene assolto qualora dall’esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.

3.Gli atti devono, altresì, contenere l’indicazione:

a) dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato;

b) del responsabile del procedimento;

c) dell’organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell’atto;

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e) del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;

f) dell’importo degli oneri di riscossione connessi all’emissione dell’atto impositivo;

g) della indicazione dei maggiori oneri connessi all’attivazione delle procedure di riscossione coattiva.

4.Nel caso in cui l’avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.

5.L’avviso di accertamento deve contenere l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del D.Lgs 472/1997 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.

6.L’avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l’efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.

7.L’avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell’esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate secondo le disposizioni relative alla riscossione coattiva.

8. Le attività di cui al comma 1 devono essere improntate a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

9. L'avviso di accertamento deve essere comunicato al contribuente mediante notifica ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, o tramite messo comunale o raccomandata postale con avviso di ricevimento. L’atto è in ogni caso comunicato con modalità idonee a garantire che il suo contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

10. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall’applicazione del comma 792 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019 nonché per gli avvisi di accertamento già emessi alla data del 1.01.2020, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con:

a) la procedura dell’ingiunzione di cui al r.d. n. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del d.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall’ente locale o è affidata ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/1997;

b) la procedura del ruolo di cui al d.P.R. n. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata all’Agente nazionale della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l’utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225.

Art. 14 Rateizzazioni

1. Per debiti di natura tributaria, fatta salva l’applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo o entrata, così come per i debiti relativi a somme certe liquide ed esigibili non aventi natura tributaria, derivanti dalla notifica di un avviso di accertamento esecutivo ai sensi del precedente art. 20 o di ingiunzione di pagamento, possono essere concesse, a seguito di specifica istanza presentata prima dell’inizio delle procedure esecutive, dilazioni di pagamento delle somme dovute, secondo piani rateali che rispettino le seguenti regole:

a) la rateizzazione può essere concessa esclusivamente a condizione che il debitore versi in una

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situazione del debitore che impedisce il versamento dell’intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale.

Per importi fino ad euro 6.000,00 la predetta condizione è autocertificata dal debitore al momento della presentazione dell’istanza con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Il soggetto che concede la rateizzazione effettua, a campione, le dovute verifiche in ordine alle autocertificazioni presentate utilizzando le banche dati in possesso dell’Ente nonché quelle gestite dall’Agenzia delle Entrate. In caso di importi superiori al limite sopra indicato, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell’ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell’impresa. Il soggetto che concede la rateizzazione effettua, a campione, le dovute verifiche in ordine alle autocertificazioni presentate utilizzando le banche dati in possesso dell’Ente nonché quelle gestite dall’Agenzia delle Entrate.

In ogni caso può essere richiesta la giacenza media dei conti intestati all’istante.

b) l’importo da rateizzare non può essere inferiore ad euro 100,00;

c) la rata minima non può essere inferiore ad euro 50,00 per le persone fisiche e ad euro 100,00 per le persone giuridiche;

d) il piano rateale seguirà la seguente articolazione, con un numero massimo di 36 rate:

- per importi fino ad euro 1.000,00 si potranno concedere al massimo 12 rate mensili;

- per importi da euro 1.001,00 fino ad euro 6.000,00 si potranno concedere al massimo 24 rate mensili;

- per importi superiori a euro 6.000,00 si potranno concedere al massimo 36 rate mensili.

Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di proporzionalità rispetto alle fasce di debito indicate in ragione della entità dello stesso nonché avendo riguardo alla capacità contributiva dell’istante, così come risultante dalle verifiche e dall’istruttoria esperita ai sensi della precedente lettera a);

e) in caso di documentato e comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 12 rate mensili a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso;

f) per importi superiori ad euro 30.000,00 l’ufficio può richiedere, nei casi di dubbia esigibilità, garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa;

g) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;

h) revoca del piano rateale nel caso di mancato pagamento di n. 2 rate anche non consecutive,

dopo espresso sollecito; il debitore decade automaticamente dal beneficio, il debito non può essere più rateizzato e l’importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione;

i) applicazione degli interessi di rateazione nella misura pari al tasso legale;

l) scadenza delle rate mensili nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione;

2. E’ competente alla concessione della rateizzazione il responsabile dell’entrata, qualora l’istanza sia presentata prima dell’affidamento delle somme richieste al soggetto legittimato alla riscossione

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Qualora l’istanza di rateizzazione sia formulata successivamente all’affidamento delle somme richieste al soggetto legittimato alla riscossione forzata, è competente alla concessione della rateizzazione il responsabile della riscossione, in accordo con il responsabile dell’entrata, fatto salvo siano iniziate le procedure esecutive e fatti salvi i maggiori oneri medio tempore maturati.

3. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all’Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell’eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l’attività.

Art. 15

Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore

1. Gli atti di accertamento devono essere notificati in forma diretta dal Servizio Entrate/Tributi o a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo PEC; analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione disciplinato dal presente regolamento ovvero di mediazione tributaria di cui all’art. 17 bis del D.Lgs 546/192 e s.m.i..

2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

3. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza, il contenuto dell’atto.

4. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n° 639 e s.m.i. il Dirigente (negli enti in cui non è prevista la figura dirigenziale indicare figura apicale equivalente, a seconda dell’organizzazione comunale), con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.

5. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell’atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalla vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.

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TITOLO V - SANZIONI PER VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE

Art. 16

Disposizioni sanzionatorie

1. Alle violazioni di norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie.

In particolare si applicano le disposizioni riguardanti:

a) le caratteristiche delle sanzioni;

b) i principi di legalità, imputabilità, colpevolezza e intrasmissibilità agli eredi;

c) le cause di non punibilità;

d) i criteri di determinazione;

e) le ipotesi di concorso e di violazioni continuate;

f) la responsabilità personale e solidale, comprese le ipotesi di cessione d’azienda, trasformazione, fusione e scissione di società;

g) il ravvedimento;

h) il procedimento di irrogazione;

i) la tutela giurisdizionale;

l) esecuzione decadenze e prescrizioni;

m) ipoteca e sequestro conservativo;

n) sospensione dei rimborsi e compensazione.

Art. 17

Sanzioni in materia di riscossione tributi

1. Alle violazioni di norme che disciplinano i tributi locali si applicano le disposizioni relative ai ritardati od omessi versamenti diretti contenute nel D. Lgs. 471/97, con esclusione delle ipotesi di riscossione ordinaria tramite ruolo.

Art. 18

Determinazione dell’entità della sanzione

1. La misura della sanzione viene determinata dal responsabile del tributo, ovvero dal responsabile del servizio negli altri casi.

2. La determinazione e graduazione della sanzione avviene nel rispetto della disciplina sanzionatoria generale, delle norme riguardanti il singolo tributo e delle disposizioni sanzionatorie contenute nel regolamento del singolo tributo ovvero in altro provvedimento a tal fine approvato, e sono ispirate ai criteri di determinazione della sanzione contenuti nell’art.7, D.Lgs. 472/97.

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Art. 19

Concorso di violazioni e continuazione

1. La sanzione è unica e si determina mediante cumulo giuridico ossia mediante l’individuazione di una sanzione base, con le modalità di cui al comma 2, aumentata di un quarto nelle ipotesi in cui il trasgressore:

a) con una sola azione od omissione commetta più violazioni della medesima disposizione o di disposizioni diverse (concorso formale);

b) con più azioni od omissioni commetta diverse violazioni formali della medesima disposizione (concorso materiale omogeneo);

c) commetta più violazioni oggettivamente e funzionalmente legate rispetto all’effetto prodotto ossia il pagamento del tributo in misura diversa o inferiore al dovuto (continuazione).

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente la sanzione base, cui applicare l’aumento del quarto, viene determinata come segue:

a) se le violazioni si riferiscono ad un solo periodo d’imposta e riguardano un solo tributo, la sanzione base si identifica con quella prevista per la violazione più grave;

b) se le violazioni interessano più tributi e un solo periodo d’imposta, la sanzione base è quella prevista per la violazione più grave aumentata di un quinto;

c) se le violazioni riguardano un solo tributo ma rilevano per più periodi d’imposta, la sanzione base è quella prevista per la violazione più grave aumentata della metà;

d) se le violazioni coinvolgono più tributi e più periodi d’imposta, la sanzione base si ottiene aumentando prima di un quinto la sanzione prevista per la violazione più grave e aumentando poi il risultato della metà.

Art. 20

Irrogazione della sanzione

1. Il responsabile del servizio tributi, ovvero il responsabile del tributo, quando è prevista la specifica nomina, provvede alla contestazione della violazione o all’irrogazione immediata della sanzione mediante propri avvisi motivati.

2. L’avviso di contestazione dev’essere notificato nelle forme previste dall'art. 60, D.P.R. n. 600/73.

3. La comunicazione dell’irrogazione contestuale all’avviso di accertamento può avvenire nelle forme previste per la comunicazione dell’accertamento, ovvero mediante notificazione.

4. Nelle ipotesi di errori nell’applicazione del tributo da parte del contribuente siano conseguenza dell’erronea attività accertativa svolta dall’Ente, le sanzioni sul maggior tributo non devono essere irrogate.

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TI T IT TO OL LO O V VI I - - A AT TT TI IV VI IT À D DI I R RI IS SC CO O SS S SI IO ON NE E

Art. 21 ( Articolo in sostituzione dell’art. 18) Forme di riscossione

1. Ferme restando le forme di gestione dell'attività di riscossione previste all'art. 7 del presente regolamento, diverse dalla gestione diretta, il Comune può procedere alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui all’art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i.e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l’esclusione di quanto previsto all’articolo 48-bis del medesimo decreto.

2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:

a) in forma diretta dal Comune;

b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all’art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;

c) mediante l’agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.

d) mediante soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fino alla scadenza del relativo contratto;

3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell’intervenuta esecutività di :

a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 1 c. 792 della L.

160/2019 e s.m.i.;

b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;

c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602;

4. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

5. In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) ed in relazione all’avvenuta presentazione di ricorso il dirigente/ funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore, entità del credito.

Art. 22

Formazione dei ruoli

1. I ruoli predisposti con le modalità previste nel D.P.R. n. 602/73, modificato dal D.Lgs.

26.2.1999, n. 46 e dal D.Lgs. 17.8.1999, n. 326, debbono essere vistati per l’esecutività dal funzionario responsabile della specifica entrata.

Art. 23 Sospensioni

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuali con criteri precisati nella deliberazione medesima.

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TITOLO VII - ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 24 Tutela giudiziaria

1. Per lo svolgimento dell’attività contenziosa l’Ente, al fine di sostenere le proprie ragioni, si avvale dei propri uffici e dei relativi responsabili.

2. Il ricorso a professionisti esterni è consentito allorché non siano presenti nell’Ente le relative professionalità e su proposta motivata del responsabile della relativa entrata.

Art. 25

Riscossioni e rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale il giorno in cui è divenuta esecutiva la sentenza che accerta e conferma il diritto al medesimo. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

2. Sulle somme da riscuotere la misura degli interessi è determinata, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Il saggio annuo per il calcolo degli interessi, viene stabilito nella misura del tasso legale (art. 1284 Codice Civile, saggio degli interessi). Gli interessi nella stessa misura spettano anche al contribuente per le somme ad esso dovute, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.

Art. 26 A

Auuttoottuutteellaa

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

a) all’annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

b) alla revoca d’ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto, che hanno dato luogo all’emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato e comunicato

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3. In pendenza di giudizio l’annullamento del provvedimento deve essere preceduto dalla verifica delle seguenti circostanze:

a) grado di probabilità di soccombenza dell’amministrazione;

b) valore della lite;

c) costo della difesa;

d) costo di soccombenza;

e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga la non convenienza del contenzioso, il funzionario può annullare il provvedimento, una volta dimostrata la sussistenza dell’interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, dopo la parola “autotutela”, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l’eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all’organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

4. Il funzionario può altresì procedere all’annullamento di un provvedimento divenuto definitivo, qualora l’atto sia palesemente illegittimo.

La palese illegittimità di un provvedimento si rinviene nei seguenti casi:

a) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;

b) errore di persona o di soggetto passivo;

c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

d) errore di calcolo nella liquidazione dell’imposta;

e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;

f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza.

Art. 27 – Modalità di versamento dei Tributi

Il pagamento dei tributi locali nel totale ivi compresi le eventuali sanzioni ed interessi deve essere effettuato con un arrotondamento all’euro per difetto, se la frazione centesimale è pari o inferiore a 49, oppure per eccesso se superiore.

Art. 28

Accertamento con adesione

Si applicano le norme contenute nel regolamento comunale approvato con consiliare n. 54 del 26.10.1998 e, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 218/97, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali.

Art. 29 – Limiti ed esenzioni per versamenti e rimborsi.

Nel rispetto dei principi posti dall’art. 25 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, vengono determinati:

- l’importo pari a € 4,00 fino a concorrenza del quale i versamenti d’imposta non sono dovuti ed i relativi rimborsi non vengono effettuati;

- l’importo pari a € 12,00, comprensivo di sanzioni ed interessi, fino a concorrenza del quale non vengono emessi provvedimenti di accertamento, esclusivamente per l’Imposta Comunale sugli Immobili.

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- l’importo pari ad € 2,00 fino a concorrenza del quale i versamenti per COSAP temporanea, entrata di natura extratributaria, non sono dovuti ed i rimborsi non vengono effettuati.

TI T IT TO O LO L O V VI II II I – – D DI IS SP PO OS SI IZ ZI IO ON NI I F FI IN NA AL LI I E E T TR RA AN NS SI IT TO O RI R IE E

Art. 30 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

2. E’ abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quella del presente regolamento.

Art. 31

Disposizioni transitorie

Le modifiche apportate al regolamento entrano in vigore a decorrere dall’1 gennaio 2020.

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Il presente Regolamento:

- E’ stato approvato con Deliberazione C.C. n. 51 del 19.11.2001

- E’ stato modificato ed integrato con Deliberazione C.C. n. 19 del 27.4.2007 - E’ stato modificato con Deliberazione C.C. n. 16 del 30.4.2008

- E’ stato modificato ed integrato con Deliberazione C.C. n. 19 del 06-08-2020.

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