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Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ.

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(1)

Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali

art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008

convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi)

Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009

(2)

Deduzione “a regime”

(periodo di imposta in corso al 31/12/2008 e

successivi)

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Deducibilità IRAP ai fini reddituali

47

Condizione per fruire della deduzione

Circ. Min. n. 8/E del 13/03/2009 e Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009

La deduzione forfetaria del 10% dell’IRAP, può essere fatta valere in sede di determinazione del reddito: “a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile ai fini del tributo regionale abbiano concorso spese sostenute

per lavoro dipendente e assimilato oppure interessi passivi (al netto di quelli attivi)” non ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile Irap

Il riferimento ai costi per interessi passivi ed alle spese per il personale dipendente non va inteso in termini analitici ma forfetari, pertanto, la deduzione in esame, prescinde

dall’ammontare complessivamente sostenuto per tali oneri

Per la spettanza della deduzione, quindi, è necessario che nei periodi di imposta cui si riferisce il versamento, a saldo (2007) o in acconto (2008), i predetti oneri per il

personale e per interessi passivi abbiano concorso alla determinazione della base imponibile dell’IRAP a nulla rilevando in quale misura

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Deducibilità IRAP ai fini reddituali

Modalità di fruizione della deduzione

Stante il rinvio al co. 1 dell’art. 99 del Tuir contenuto al co. 1 dell’art. 6 del Decreto, la deduzione dall’imponibile reddituale della quota forfetaria del 10% dell’Irap di periodo, deve essere determinata

(anche per gli esercenti e professioni) non avendo riguardo all’imposta di competenza del periodo (es. per l’imponibile Ires dell’anno 2008, assumendo il 10% dell’Irap di competenza dell’anno

2008), bensì all’IRAP VERSATA NEL PERIODO Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009

PRINCIPIO DI CASSA (mitigato)

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Deducibilità IRAP ai fini reddituali

Principio di cassa

Dal punto di vista operativo, il contribuente ai fini del calcolo dell’imponibile delle imposte sul reddito dell’anno 2008 e di quelli successivi dovrà avere riguardo all’IRAP VERSATA NELL’ANNO

SOLARE 2008, ossia:

49

Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009

ACCONTI 2008

SALDO 2007

+

nei LIMITI dell’imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta

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Deducibilità IRAP ai fini reddituali

Limiti per l’acconto

In altri termini, l’IRAP versata in acconto potrà partecipare al calcolo dell’importo deducibile, solo se e nei limiti in cui rifletta l’imposta

effettivamente dovuta per il periodo di imposta di riferimento Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009

in quanto

la quota di acconto versata in eccesso rispetto all’IRAP dovuta quale risulta dalla liquidazione definitiva del debito di periodo, non risultando definitivamente dovuta, costituisce credito dell’esercizio medesimo

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Deducibilità IRAP ai fini reddituali

51

Casistiche possibili

Saldo 2007 Acconti 2008 versati Imposta dovuta 2008

Debito € 500 € 1.200 € 1.500

€ 1.700 1

Credito € 200 € 1.200 € 1.500

€ 1.200 2

<

<

Debito € 500 € 1.200 € 1.000

€ 1.500

3

>

(8)

Deducibilità IRAP ai fini reddituali

Deduzione in caso di società di persone e srl trasparenti

la deduzione è calcolata dal soggetto trasparente che,

conseguentemente, imputerà ai soci/associati un MINOR REDDITO DI IMPRESA

A regime (dal 2008 in poi)

Modalità operative per la fruizione della deduzione

la deduzione è calcolata dal soggetto trasparente il quale è tenuto a:

1)presentare l’istanza telematica senza evidenziare alcun importo rimborsabile;

2)comunicare ai soci/associati la quota spettante.

A sua volta, ciascun socio/associato ridetermina la propria base imponibile e presenta l’istanza di rimborso ai fini delle imposte sui

redditi e relative addizionali Periodi

pregressi

(dal 2004 al 2007)

Si evidenzia pertanto che, sia i soci ai quali compete “di fatto” il rimborso, sia la società trasparente sono tenuti a presentare l’istanza telematica

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Recupero del pregresso

(periodi di imposta 2004, 2005, 2006 e 2007)

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Deducibilità IRAP ai fini reddituali

Recupero del “pregresso”

hanno già presentato istanza di rimborso

ex art. 38 D.P.R. n.

602/73

non hanno presentato istanza di rimborso

entro il termine di 48

mesi dal pagamento dell’imposta

sui redditi

In particolare, occorre distinguere fra coloro che alla data di entrata in vigore del Decreto (29/11/2008):

spetta il rimborso della quota delle imposte dirette

corrispondente all’IRAP deducibile, determinata secondo le disposizioni dell’art.

6, D.L. n. 185/2008

possono ottenere la restituzione della maggior imposta pagata negli anni

pregressi soltanto previa

presentazione in via telematica di un’istanza le cui modalità dovranno essere definite con Provvedimento

dell’Agenzia delle Entrate

(11)

55

Deducibilità IRAP ai fini reddituali

Soggetti che hanno già proposto istanza di rimborso al 29/11/2008

Sul punto l’Agenzia delle Entrate fornisce un’importante precisazione nella Circ. n. 16/E/09, affermando che: “si considera validamente presentata l’istanza di rimborso motivata dalla deducibilità dell’IRAP, anche se non

specificamente riferita al costo del lavoro e agli interessi passivi”

55

Inoltre, secondo l’Agenzia, anche a seguito di presentazione dell’istanza di rimborso anteriormente al 29/11/2008, l’importo del rimborso spettante è determinato ricalcolando la base imponibile delle imposte sui redditi al netto della deduzione del 10% dell’IRAP, a condizione che costo del lavoro o interessi passivi abbiano concorso alla formazione della base imponibile del

tributo regionale

Al fine di rendere più “spedita” la gestione delle istanze, ancorché ciò non risulti dalla norma, l’Agenzia delle Entrate obbliga anche tali soggetti alla

PRESENTAZIONE DEL MODELLO DELL’ISTANZA TELEMATICA

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Deducibilità IRAP ai fini reddituali

Soggetti che non hanno proposto istanza di rimborso al 29/11/2008

Hanno diritto al rimborso previa presentazione di una apposita istanza, in via telematica (con le modalità che saranno definite in un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate) riferita ai 48 mesi precedenti al 29/11/2008, ossia al termine stabilito dall’art. 38, DPR n. 602/73

Secondo quanto precisato nella circolare n. 16/E/09 l’istanza deve essere presentata:

a regime, entro il termine di decadenza di 48 mesi dal momento in cui è stato effettuato

il versamento

in via transitoria, entro 60 giorni dal momento in cui viene attivata la procedura telematica di invio delle istanze, qualora i termini di decadenza

di 48 mesi cadano nel periodo compreso tra il 29/11/2008 ed il 60° giorno successivo all’attivazione della predetta procedura telematica

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Deducibilità IRAP ai fini reddituali

Decorrenza del termine di 48 mesi per i versamenti in acconto

Per i versamenti in acconto la data a partire dalla quale decorrono i 48 mesi per la presentazione dell’istanza decorre dal

termine di versamento del saldo

In pratica, per un soggetto con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, con riferimento agli acconti 2004, il termine iniziale

dal quale decorrono i 48 mesi coincide con il versamento dell’IRES/IRPEF a saldo per il 2004 (giugno 2005)

57

Ris. Min. n. 459/E del 02/12/2008

Gli acconti 2004 rappresentano pertanto i versamenti a partire dai quali, ricorrendo le altre condizioni previste, è possibile presentare

l’istanza di rimborso

(14)

Deducibilità IRAP ai fini reddituali

Determinazione dell’importo rimborsabile

Ai fini della richiesta di rimborso il contribuente deve:

calcolare la deduzione forfetaria del 10% dell’IRAP versata nel periodo d’imposta utilizzando gli stessi criteri previsti per il 2008

rideterminare la base imponibile IRES/IRPEF al netto della deduzione forfetaria

rideterminare le imposte sui redditi (IRES/IRPEF) dovute nel periodo di riferimento

11

22 33

La differenza tra le imposte sui redditi dovute e quelle rideterminate costituisce l’importo rimborsabile

La differenza tra le imposte sui redditi dovute e quelle rideterminate costituisce l’importo rimborsabile

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Deducibilità IRAP ai fini reddituali

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Esempio di calcolo

Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009

PERIODO DI IMPOSTA 2004

Reddito imponibile IRES € 20.000

1° acconto IRES (versato il 20/06/2004) € 2.613 2° acconto IRES (versato il 30/11/2004) € 3.921

Saldo IRES 2004 (versato il 20/06/2005) € 66

IRES dovuta 2004 (20.000 x 33%) € 6.600

IRAP versata nel corso del 2004 € 1.000

Importo deducibile ai fini IRES (1.000 x 10%) € 100

Reddito imponibile IRES rideterminato € 19.900

IRES rideterminata (19.900 x 33%) € 6.567

IRES rimborsabile (6.600 – 6.567) € 33

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Deducibilità IRAP ai fini reddituali

Rimborso in presenza di perdita fiscale

A tal fine è necessario presentare, comunque, l’istanza di rimborso telematica, anche se nella stessa non è evidenziato alcun importo da

rimborsare

Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009

Il rimborso della maggior IRPEF/IRES versata a fronte del 10% dell’IRAP compete anche nell’ipotesi in cui nel periodo di imposta di riferimento sia

emerso un risultato negativo ai fini delle imposte sui redditi

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle maggiori perdite rideterminate

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Deducibilità IRAP ai fini reddituali

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Fruizione della maggiore perdita rideterminata

PERDITA RIDETERMINATA GIÀ UTILIZZATA

in un periodo d’imposta per il quale sia stata già presentata la dichiarazione dei redditi

il contribuente potrà

richiedere il rimborso della maggiore IRES o IRPEF versata in tale periodo di

imposta mediante la presentazione dell’istanza di

rimborso

PERDITA RIDETERMINATA NON UTILIZZATA

qualora risulti ancora

pendente il termine di 5 anni stabilito dall’art. 84 Tuir per il riporto, la medesima perdita

potrà essere utilizzata in compensazione nel primo

esercizio utile

Il periodo d’imposta a partire dal quale è possibile rideterminare il risultato negativo evidenziando una maggiore perdita è il 2004

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Deducibilità IRAP ai fini reddituali

Esempio di calcolo

Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009

PERIODO DI IMPOSTA 2006

Perdita IRES riportabile - 10.000

IRAP versata nel corso del 2006 1.000

Importo deducibile ai fini IRES (1.000 x 10%) 100

Perdita rideterminata per effetto della deduzione -10.100 PERIODO DI IMPOSTA 2007

Reddito imponibile Ires (al lordo della deduzione Irap) 15.000

IRAP versata nel corso del 2007 1.000

Importo deducibile ai fini IRES (1.000 x 10%) 100

Perdita riportata dal periodo di imposta precedente -10.100 Minor reddito imponibile per attribuzione deduzione (100+100) 200

Reddito imponibile (15.000-10.100-100) 4.800

IRES rimborsabile (33 % di 200) 66

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