Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali
art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008
convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi)
Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009
Deduzione “a regime”
(periodo di imposta in corso al 31/12/2008 e
successivi)
Deducibilità IRAP ai fini reddituali
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Condizione per fruire della deduzione
Circ. Min. n. 8/E del 13/03/2009 e Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009
La deduzione forfetaria del 10% dell’IRAP, può essere fatta valere in sede di determinazione del reddito: “a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile ai fini del tributo regionale abbiano concorso spese sostenute
per lavoro dipendente e assimilato oppure interessi passivi (al netto di quelli attivi)” non ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile Irap
Il riferimento ai costi per interessi passivi ed alle spese per il personale dipendente non va inteso in termini analitici ma forfetari, pertanto, la deduzione in esame, prescinde
dall’ammontare complessivamente sostenuto per tali oneri
Per la spettanza della deduzione, quindi, è necessario che nei periodi di imposta cui si riferisce il versamento, a saldo (2007) o in acconto (2008), i predetti oneri per il
personale e per interessi passivi abbiano concorso alla determinazione della base imponibile dell’IRAP a nulla rilevando in quale misura
Deducibilità IRAP ai fini reddituali
Modalità di fruizione della deduzione
Stante il rinvio al co. 1 dell’art. 99 del Tuir contenuto al co. 1 dell’art. 6 del Decreto, la deduzione dall’imponibile reddituale della quota forfetaria del 10% dell’Irap di periodo, deve essere determinata
(anche per gli esercenti e professioni) non avendo riguardo all’imposta di competenza del periodo (es. per l’imponibile Ires dell’anno 2008, assumendo il 10% dell’Irap di competenza dell’anno
2008), bensì all’IRAP VERSATA NEL PERIODO Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009
PRINCIPIO DI CASSA (mitigato)
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Deducibilità IRAP ai fini reddituali
Principio di cassa
Dal punto di vista operativo, il contribuente ai fini del calcolo dell’imponibile delle imposte sul reddito dell’anno 2008 e di quelli successivi dovrà avere riguardo all’IRAP VERSATA NELL’ANNO
SOLARE 2008, ossia:
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Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009
ACCONTI 2008
SALDO 2007
+
nei LIMITI dell’imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta
Deducibilità IRAP ai fini reddituali
Limiti per l’acconto
In altri termini, l’IRAP versata in acconto potrà partecipare al calcolo dell’importo deducibile, solo se e nei limiti in cui rifletta l’imposta
effettivamente dovuta per il periodo di imposta di riferimento Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009
in quanto
la quota di acconto versata in eccesso rispetto all’IRAP dovuta quale risulta dalla liquidazione definitiva del debito di periodo, non risultando definitivamente dovuta, costituisce credito dell’esercizio medesimo
Deducibilità IRAP ai fini reddituali
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Casistiche possibili
Saldo 2007 Acconti 2008 versati Imposta dovuta 2008
Debito € 500 € 1.200 € 1.500
€ 1.700 1
Credito € 200 € 1.200 € 1.500
€ 1.200 2
<
<
Debito € 500 € 1.200 € 1.000
€ 1.500
3
>
Deducibilità IRAP ai fini reddituali
Deduzione in caso di società di persone e srl trasparenti
la deduzione è calcolata dal soggetto trasparente che,
conseguentemente, imputerà ai soci/associati un MINOR REDDITO DI IMPRESA
A regime (dal 2008 in poi)
Modalità operative per la fruizione della deduzione
la deduzione è calcolata dal soggetto trasparente il quale è tenuto a:
1)presentare l’istanza telematica senza evidenziare alcun importo rimborsabile;
2)comunicare ai soci/associati la quota spettante.
A sua volta, ciascun socio/associato ridetermina la propria base imponibile e presenta l’istanza di rimborso ai fini delle imposte sui
redditi e relative addizionali Periodi
pregressi
(dal 2004 al 2007)
Si evidenzia pertanto che, sia i soci ai quali compete “di fatto” il rimborso, sia la società trasparente sono tenuti a presentare l’istanza telematica
Recupero del pregresso
(periodi di imposta 2004, 2005, 2006 e 2007)
Deducibilità IRAP ai fini reddituali
Recupero del “pregresso”
hanno già presentato istanza di rimborso
ex art. 38 D.P.R. n.
602/73
non hanno presentato istanza di rimborso
entro il termine di 48
mesi dal pagamento dell’imposta
sui redditi
In particolare, occorre distinguere fra coloro che alla data di entrata in vigore del Decreto (29/11/2008):
spetta il rimborso della quota delle imposte dirette
corrispondente all’IRAP deducibile, determinata secondo le disposizioni dell’art.
6, D.L. n. 185/2008
possono ottenere la restituzione della maggior imposta pagata negli anni
pregressi soltanto previa
presentazione in via telematica di un’istanza le cui modalità dovranno essere definite con Provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate
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Deducibilità IRAP ai fini reddituali
Soggetti che hanno già proposto istanza di rimborso al 29/11/2008
Sul punto l’Agenzia delle Entrate fornisce un’importante precisazione nella Circ. n. 16/E/09, affermando che: “si considera validamente presentata l’istanza di rimborso motivata dalla deducibilità dell’IRAP, anche se non
specificamente riferita al costo del lavoro e agli interessi passivi”
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Inoltre, secondo l’Agenzia, anche a seguito di presentazione dell’istanza di rimborso anteriormente al 29/11/2008, l’importo del rimborso spettante è determinato ricalcolando la base imponibile delle imposte sui redditi al netto della deduzione del 10% dell’IRAP, a condizione che costo del lavoro o interessi passivi abbiano concorso alla formazione della base imponibile del
tributo regionale
Al fine di rendere più “spedita” la gestione delle istanze, ancorché ciò non risulti dalla norma, l’Agenzia delle Entrate obbliga anche tali soggetti alla
PRESENTAZIONE DEL MODELLO DELL’ISTANZA TELEMATICA
Deducibilità IRAP ai fini reddituali
Soggetti che non hanno proposto istanza di rimborso al 29/11/2008
Hanno diritto al rimborso previa presentazione di una apposita istanza, in via telematica (con le modalità che saranno definite in un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate) riferita ai 48 mesi precedenti al 29/11/2008, ossia al termine stabilito dall’art. 38, DPR n. 602/73
Secondo quanto precisato nella circolare n. 16/E/09 l’istanza deve essere presentata:
a regime, entro il termine di decadenza di 48 mesi dal momento in cui è stato effettuato
il versamento
in via transitoria, entro 60 giorni dal momento in cui viene attivata la procedura telematica di invio delle istanze, qualora i termini di decadenza
di 48 mesi cadano nel periodo compreso tra il 29/11/2008 ed il 60° giorno successivo all’attivazione della predetta procedura telematica
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Deducibilità IRAP ai fini reddituali
Decorrenza del termine di 48 mesi per i versamenti in acconto
Per i versamenti in acconto la data a partire dalla quale decorrono i 48 mesi per la presentazione dell’istanza decorre dal
termine di versamento del saldo
In pratica, per un soggetto con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, con riferimento agli acconti 2004, il termine iniziale
dal quale decorrono i 48 mesi coincide con il versamento dell’IRES/IRPEF a saldo per il 2004 (giugno 2005)
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Ris. Min. n. 459/E del 02/12/2008
Gli acconti 2004 rappresentano pertanto i versamenti a partire dai quali, ricorrendo le altre condizioni previste, è possibile presentare
l’istanza di rimborso
Deducibilità IRAP ai fini reddituali
Determinazione dell’importo rimborsabile
Ai fini della richiesta di rimborso il contribuente deve:
calcolare la deduzione forfetaria del 10% dell’IRAP versata nel periodo d’imposta utilizzando gli stessi criteri previsti per il 2008
rideterminare la base imponibile IRES/IRPEF al netto della deduzione forfetaria
rideterminare le imposte sui redditi (IRES/IRPEF) dovute nel periodo di riferimento
11
22 33
La differenza tra le imposte sui redditi dovute e quelle rideterminate costituisce l’importo rimborsabile
La differenza tra le imposte sui redditi dovute e quelle rideterminate costituisce l’importo rimborsabile
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Esempio di calcolo
Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009
PERIODO DI IMPOSTA 2004
Reddito imponibile IRES € 20.000
1° acconto IRES (versato il 20/06/2004) € 2.613 2° acconto IRES (versato il 30/11/2004) € 3.921
Saldo IRES 2004 (versato il 20/06/2005) € 66
IRES dovuta 2004 (20.000 x 33%) € 6.600
IRAP versata nel corso del 2004 € 1.000
Importo deducibile ai fini IRES (1.000 x 10%) € 100
Reddito imponibile IRES rideterminato € 19.900
IRES rideterminata (19.900 x 33%) € 6.567
IRES rimborsabile (6.600 – 6.567) € 33
Deducibilità IRAP ai fini reddituali
Rimborso in presenza di perdita fiscale
A tal fine è necessario presentare, comunque, l’istanza di rimborso telematica, anche se nella stessa non è evidenziato alcun importo da
rimborsare
Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009
Il rimborso della maggior IRPEF/IRES versata a fronte del 10% dell’IRAP compete anche nell’ipotesi in cui nel periodo di imposta di riferimento sia
emerso un risultato negativo ai fini delle imposte sui redditi
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle maggiori perdite rideterminate
Deducibilità IRAP ai fini reddituali
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Fruizione della maggiore perdita rideterminata
PERDITA RIDETERMINATA GIÀ UTILIZZATA
in un periodo d’imposta per il quale sia stata già presentata la dichiarazione dei redditi
il contribuente potrà
richiedere il rimborso della maggiore IRES o IRPEF versata in tale periodo di
imposta mediante la presentazione dell’istanza di
rimborso
PERDITA RIDETERMINATA NON UTILIZZATA
qualora risulti ancora
pendente il termine di 5 anni stabilito dall’art. 84 Tuir per il riporto, la medesima perdita
potrà essere utilizzata in compensazione nel primo
esercizio utile
Il periodo d’imposta a partire dal quale è possibile rideterminare il risultato negativo evidenziando una maggiore perdita è il 2004
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Esempio di calcolo
Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009
PERIODO DI IMPOSTA 2006
Perdita IRES riportabile € - 10.000
IRAP versata nel corso del 2006 € 1.000
Importo deducibile ai fini IRES (1.000 x 10%) € 100
Perdita rideterminata per effetto della deduzione € -10.100 PERIODO DI IMPOSTA 2007
Reddito imponibile Ires (al lordo della deduzione Irap) € 15.000
IRAP versata nel corso del 2007 € 1.000
Importo deducibile ai fini IRES (1.000 x 10%) € 100
Perdita riportata dal periodo di imposta precedente € -10.100 Minor reddito imponibile per attribuzione deduzione (100+100) € 200
Reddito imponibile (15.000-10.100-100) € 4.800
IRES rimborsabile (33 % di 200) € 66