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LA DETERMINAZIONE FISCALE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP PER IL 2011

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Academic year: 2022

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LA DETERMINAZIONE FISCALE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP PER IL 2011

a cura di Celeste Vivenzi

La Legge finanziaria del 2008 ha profondamente modificato il criterio per la determinazione della base imponibile IRAP .

Il metodo di calcolo da utilizzare prevede:

− il metodo di Bilancio : applicabile alle società di capitali ed enti commerciali, imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria che hanno esercitato la relativa opzione;

− il metodo fiscale: applicabile alle imprese individuali e alle società di persone in genere.

IL METODO DA BILANCIO REGOLA GENERALE

• Soggetti: società di capitali e imprese in contabilità ordinaria che hanno esercitato la relativa opzione ;

• Base imponibile: Valore della produzione (art. 2425 c.c.) meno Costi della produzione (art.2425 c.c.) ad esclusione delle voci per:

- B9 costi del personale;

- B 10 altre svalutazioni delle immobilizzazioni;

- B 10 svalutazione dei crediti ; - B 12 accantonamento per rischi ; - B 13 altri accantonamenti .

IMPORTANTE

I componenti negativi e positivi che concorrono a formare la base imponibile sono

assunti al valore iscritto nel conto economico senza considerare le variazioni fiscali

previste dal TUIR (con eccezione di: marchi e avviamento che indipendentemente

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LE DEDUZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE Premessa

La regola generale prevede dalla base imponibile IRAP indipendentemente dal calcolo dell’imposta con il metodo da Bilancio o con il metodo fiscale.

Tuttavia negli ultimi anni il Legislatore ha introdotto delle specifiche deduzioni per il personale dipendente al fine di alleggerire il carico fiscale.

Per il 2011 è ancora prevista l’indeducibilità generale del costo del lavoro. Per costo del personale si devono intendere: salari e stipendi, oneri sociali, Tfr e Trattamenti di quiescenza, tredicesima e quattordicesima, altri costi come premi aziendali, straordinari, indennità di preavviso, costi per lavoro interinale, borse di studio e indennità di prepensionamento.

Sono invece detraibili le seguenti voci di spesa in quanto ascrivibili alla voce costi per servizi: corsi aggiornamento e formazione per i dipendenti, costi mensa e vitto/alloggio, contributi INAL del titolare individuale, costo abiti e tute da lavoro, fringe benefit (i.e. autoveicoli in uso ai dipendenti) in quanto tali voci vanno imputate ai costi di riferimento (carburante,assicurazioni...).

ALTRI COSTI DEL LAVORO INDETRAIBILI

Nel seguente gruppo possiamo elencare: collaborazioni co.co.co. e occasionali, utili agli associati che prestano solo attività lavorativa, compensi ad Amministratori, compensi ai Soci di Cooperative.

IL CASO DEL PERSONALE DISTACCATO

Il costo sostenuto dall’impresa che utilizza il personale distaccato è indeducibile

IRAP. Gli importi recuperati dall’impresa che presta i dipendenti (distaccante) non

sono invece imponibili IRAP. Per aver diritto alla deduzione prevista dal cuneo

fiscale i dipendenti distaccati devono essere assunti con contratto di lavoro a tempo

indeterminato e la deduzione deve essere ragguagliata ad anno.

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IL LAVORO INTERINALE

La quota di ricarico aggiunta al puro costo del personale è:

- ricavo tassabile per l’impresa;

- costo deducibile per l’utilizzatore.

TABELLA VALORE DELLA PRODUZIONE

MACRO CLASSE CONTO ECONOMICO A : SCHEMA ART. 2425 C.C.

A1 – RICAVI VENDITE/PRESTAZIONI Ricavi delle vendite e prestazioni dell'attività caratteristica al netto di eventuali resi ,sconti ,abbuoni e premi su vendite. Gli sconti da considerare sono quelli commerciali e non quelli finanziari che vanno indicati nella voce C17.

A2 - VARIAZIONI RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE ,SEMILAVORATI E FINITI

Differenza tra valore delle rimanenze finali e valore rimanenze iniziali relative alle voci indicate a lato. La variazione relativa a merci o materie prime confluisce invece nei costi alla voce B 11.

A3 - VARIAZIONI LAVORI IN CORSO SU

ORDINAZIONE Variazione algebrica tra valore delle rimanenze finali

e quelle iniziali dei lavori in corso su ordinazione.

A4- INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER

LAVORI INTERNI Trattasi dei costi capitalizzati sostenuti dall'impresa per la relativa costruzione interna.

A5- ALTRI RICAVI E PROVENTI Fitti attivi,provvigioni,rimborsi spese,penalità addebitate,Rimborsi per sinistri,Plusvalenze ordinarie,rimborsi assicurativi,contributi contrattuali,contributi in conto esercizio. Non sono tassabili le Plusvalenze straordinarie che devono essere indicate alla voce E20.

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MACRO CLASSE B – COSTI DELLA PRODUZIONE SCHEMA ART. 2425 C.C.

B6 – COSTI MATERIE PRIME,SUSSIDIARIE,

CONSUMO E MERCI Costi caratteristici al netto di resi,sconti,abbuoni e premi. Rilevano solo gli sconti avente natura commerciale e non finanziaria che vanno indicati alla voce C 16.

B 7- COSTI PER SERVIZI Trasporti,lavorazioni esterne, energia, gas, acqua, telefono, consulenze, commissioni, assicurazioni, pubblicità, viaggi e trasferte, manutenzioni, compensi amministratori, compensi per co.co.co, rimborsi spese, custodia di titoli, consulenze, legali, pulizie, vigilanza, spese per servizi bancari.

Sono comunque indeducibili Irap: costi personale, compensi amministratori, compensi per co.co.co., utili ad associati partecipazione, prestazioni occasionali.

B 8- COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI Affitti, leasing, noleggio.

Non sono deducibili IRAP gli interessi passivi dei canoni leasing.

B 9 – COSTI PERSONALE Salari, oneri sociali, TFR.

Tutte queste voci sono indeducibili IRAP.

B 10 – AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI Ammortamenti materiali e immateriali, svalutazione immobilizzazioni, svalutazione crediti.

Ai fini IRAP le svalutazioni sono indeducibili.

B 11 – VARIAZIONI RIMANENZE MATERIE PRIME,SUSSIDIARIE,CONSUMO E MERCI

Differenza tra valore rimanenze finali e iniziali di merci o materie prime e di consumo.

B 12 ACCANTONAMENTO SU RISCHI Accantonamento per cause in corso, per altri rischi.

Ai fini IRAP sono costi indeducibili.

B 13 ALTRI ACCANTONAMENTI Accantonamento fondo garanzia, recupero ambientale, fondo ripristino.

Sono costi indeducibili ai fini IRAP.

B 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE Imposta registro,tassa concessione governativa, imposta di bollo, ICI, imposta sulla pubblicità, tributi locali, imposte ipotecarie e catastali, altre imposte e tasse, abbonamento a giornali e riviste, omaggi, liberalità.

L'ICI è comunque indetraibile ai fini IRAP.

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CALCOLO CON IL METODO FISCALE COMPONENTI POSITIVI:

RICAVI ART. 85 TUIR LET. A B F G TUIR Ricavi per cessione di beni, prestazioni servizi, risarcimenti assicurativi.

VARIAZIONI RIMANENZE FINALI art.92 e 93 TUIR Differenza tra rimanenze finali e iniziali

CONTRUBUTI Contributi in denaro o natura, contributi in conto capitale e conto esercizio, plusvalenze

COMPONENTI NEGATIVI:

COSTI MATERIE PRIME, SUSSDIARIE, DI

CONSUMO E MERCI Costi attività caratteristica.

COSTI SERVIZI Deducibili con le limitazioni fiscali imposte dal TUIR (spese telefoniche 80%, assicurazioni auto 40%

carburante 40 %...).

AMMORTAMENTI E CANONI LEASING Indeducibile ammortamento terreno, limitazioni fiscali per deducibilità leasing autovetture.

TABELLA COMPARATIVA DELLE DIFFERENZE TRA IL METODO DI BILANCIO E IL METODO FISCALE

METODO DA BILANCIO (SOGGETTI IRES E IMPRESE CON OPZIONE)

METODO FISCALE (TUTTE LE ALTRE IMPRESE)

RICAVI E PROVENTI -RILEVANO SE ENTRANO

NELLA CLASSE A DEL CONTO ECONOMICO RICAVI E PROVENTI- RILEVANO QUELLI CLASSIFICATI NELL'ART. 85 lett. a, b, f, g, TUIR.

Non sono tassabili i proventi finanziari di cui all'art. 85 lett. c, d, e, TUIR.

CONTRIBUTI – RIENTRANO I CONTRIBUTI EROGATI IN BASE A NORME DI LEGGE AD ECCEZIONE DI QUELLI CORRELATI A COSTI INDEDUCIBILI (I.E. CREDITO IMPOSTA ASSUNZIONE DIPENDENTI).

CONTRIBUTI – RIENTRANO I CONTRIBUTI EROGATI IN BASEA NORME DI LEGGE AD ECCEZIONE DI QUELLI CORRELATI A COSTI INDEDUCIBILI (I.E. CREDITO IMPOSTA ASSUNZIONE DIPENDENTI).

PLUSVALENZE E MINUSVALENZE - LE PLUSVALENZE E MINUSVALENZE - NON

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CONCORRE ALLA FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE.

CONCORRE ALLA FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE.

CANONI LEASING: POSSONO ESSERE DEDOTTI INDIPENDENTEMENTE DALLA DURATA DEL CONTRATTO. SONO INDEDUCIBILI GLI INTERESSI PASSIVI DESUNTI DAL CONTRATTO.

CANONI LEASING: POSSONO ESSERE DEDOTTI SE RISPETTANO LA DURATA IMPOSTA DALLA NORMA FISCALE OVVERO 2/3 PERIODO DI AMMORTAMENTO. SONO INDEDUCIBILI GLI INTERESSI PASSIVI DESUNTI DAL CONTRATTO.

AMMORTAMENTO BENI MATERIALI E IMMATERIALI: SONO DEDUCIBILI NELLA MISURA IN CUI SONO STANZIATI NEL CONTO ECONOMICO. COMUNQUE LE QUOTA DEI MARCHI E DELL'AVVIAMENTO SONO DEDUCIBILI NELLA MISURA DI 1/18 DEL COSTO.

E' POSSIBILE LA DEDUZIONE INTEGRALE DELL'AMMORTAMENTO RIFERITO A BENI CON DEDUCIBILITA' LIMITATA (AUTO, TELEFONI...)

AMMORTAMENTO BENI MATERIALI E IMMATERIALI: SONO DEDUCIBILI IN BASE ALLE PERCENTUALI E REGOLE STABILITE DAL TUIR (ARTT. 102 E 103).

COSTI PER SERVIZI: DEDUZIONE INTEGRALE PER LE SPESE CON DEDUCIBILITA' LIMITATA (RAPPRESENTANZA, AUTO, TELEFONICHE, MANUTENZIONI...). SONO INDEDUCIBILI ICI E PERDITE SU CREDITI.

COSTI PER SERVIZI: DEDUCIBILI IN BASE ALLE REGOLE DEL TUIR. SONO INDEDUCIBILI ICI E PERDITE SU CREDITI.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE: SONO

DEDUCIBILI. ONERI DIVERSI DI GESTIONE: NON SONO DEDUCIBILI.

SPESE RAPPRESENTANZA: SONO DEDUCIBILI COME DA IMPUTAZIONE NEL CONTO ECONOMICO.

SPESE RAPPRESENTANZA: SONO DEDUCIBILI CON L'APPLICAZIONE DELLE LIMITAZIONI FISCALI.

COSTI AUTOVETTURE: DEDUCIBILI TUTTE LE

SPESE IMPUTATE AL CONTO ECONOMICO. COSTI AUTOVETTURE: ASSUMONO RILEVANZA LE LIMITAZIONI FISCALI DI CUI ALL'ART. 164 TUIR.

COSTI TELEFONIA FISSA E MOBILE: COME

INDICATI IN CONTO ECONOMICO. COSTI TELEFONIA FISSA E MOBILE: CON LE LIMITAZIONI DEL TUIR.

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI: DEDUCIBILI NELLA MISURA INDICATA IN CONTO ECONOMICO.

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI: SI APPLICA IL LIMITE DEL 5 % STABILITO DAL TUIR.

ICI: INDEDUCIBILE. ICI: INDEDUCIBILE.

INTERESSI PASSIVI: INDEDUCIBILI. INTERESSI PASSIVI: INDEDUCIBILI.

EROGAZIONI LIBERALI: DEDUCIBILI. EROGAZIONI LIBERALI: INDEDUCIBILI.

IMPOSTE DIVERSE: DEDUCIBILI. IMPOSTE DIVERSE: INDEDUCIBILI.

PERDITE SU CREDITI: INDEDUCIBILI. PERDITE SU CREDITI: INDEDUCIBILI.

COSTI PERSONALE: INDEDUCIBILI. COSTI PERSONALE: INDEDUCIBILI.

COMPENSI AMMINISTRATORI, CO.CO.CO, COLLABORAZIONI OCCASIONALI:

INDEDUCIBILI.

COMPENSI AMMINISTRATORI, CO.CO.CO, COLLABORAZIONI OCCASIONALI:

INDEDUCIBILI.

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LA REGOLA GENERALE IMPONE LA NON DEDUCIBILITA' DELLE SPESE INERENTI AI DIPENDENTI E ASSIMILATI. RIMANGANO INVECE DEDUCIBILI LE SPESE PER TUTE E VESTIARIO, I RIMBORSI PER SPESE DI TRASFERTA, IL SERVIZIO MENSA E IL SERVIZIO TRASPORTO.

LA REGOLA GENERALE IMPONE LA NON DEDUCIBILITA' DELLE SPESE INERENTI AI DIPENDENTI E ASSIMILATI. RIMANGANO INVECE DEDUCIBILI LE SPESE PER TUTE E VESTIARIO, I RIMBORSI PER SPESE DI TRASFERTA, IL SERVIZIO MENSA E IL SERVIZIO TRASPORTO.

TABELLA DEDUZIONE FORFETTARIA DEL VALORE DELLA PRODUZIONE

SOGGETTI IRES

VALORE PRODUZIONE FINOA 180.759,91 EURO 7.350 SUPERIORE A 180.759,91 MA NON A 180.839,91 EURO 5.500 SUPERIORE A 180.839,91 MA NON A 180.919,91 EURO 3.700 SUPERIORE A 180.919,91 MA NON HA 180.999,91 EURO 1.850

SOGGETTI IMPRESE INDIVIDUALI, LAVORATORI AUTONOMI E SOCIETA' DI PERSONE SENZA OPZIONE

VALORE PRODUZIONE FINOA 180.759,91 EURO 9.500 SUPERIORE A 180.759,91 MA NON A 180.839,91 EURO 7.125 SUPERIORE A 180.839,91 MA NON A 180.919,91 EURO 4.750 SUPERIORE A 180.919,91 MA NON HA 180.999,91 EURO 2.375

TALE DEDUZIONE DEVE ESSERE RAGGUAGLIATA ALLA DURATA DEL PERIODO D'IMPOSTA.

4 giugno 2012

Celeste Vivenzi

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