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IGITAL DECRETO LAVORO. e-book. PraticaLavoro. In collaborazione con D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76. Sempre aggiornati su

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DECRETO LAVORO

D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76

• Incentivi per le assunzioni

• Apprendistato e tirocini

• Lavoro intermittente

• Lavoro a termine

• Lavoro accessorio

• Collaborazioni a progetto

• Aspi e disoccupazione

• Pensione di invalidità

• Sanzioni sicurezza

• Licenziamento e dimissioni

TABELLA DI SINTESI CON TUTTE LE NOVITÀ PER L’OCCUPAZIONE

Pratica Lavoro

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PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2013 Wolters Kluwer Italia S.r.l Strada I, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI) ISBN: 9788821745287

Il presente file può essere usato esclusivamente per finalità di carattere persona- le. I diritti di commercializzazione, traduzione, di memorizzazione elettronica, di adattamento e di riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riserva- ti per tutti i Paesi.

La presente pubblicazione è protetta da sistemi di DRM. La manomissione dei DRM è vietata per legge e penalmente sanzionata.

L’elaborazione dei testi è curata con scrupolosa attenzione, l’editore declina tut- tavia ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze.

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1. DECRETO LAVORO IN SINTESI

1.1 Tabella riepilogativa

Numerose le misure in materia di lavoro - e non solo - contenute nel D.L. 28 giugno 2013, n. 76, recante interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

Incentivi alle assunzione, modifiche alla riforma “Fornero”, nuovi aiuti al Mezzogiorno, interventi sulle principali tipologie contrattuali: queste, in estrema sintesi, le novità del cd. pacchetto Lavoro.

In materia fiscale si segnala, in particolare, in base all’art. 11, comma 1, del Decreto, il differimento di tre mesi (al 1° ottobre 2013) del termine a partire dal quale trova applicazione l’incremento dell’aliquota ordinaria dell’IVA dal 21%

al 22% previsto dall’art. 40, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011.

Le nuove misure per l'occupazione in sintesi Incentivi per nuove

assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori

giovani (art. 1)

Le misure agevolative sono concesse in via sperimentale in attesa del varo di altri prov- vedimenti da realizzare anche attraverso il ricorso alla nuova programmazione comuni- taria 2014-2010, nei limiti delle risorse stan- ziate. L’intervento agevolativo riguarda l'as- sunzione di lavoratori d'età compresa tra i 18 e i 29 anni che rientrino in una delle se- guenti situazioni, nel rispetto delle regole comunitarie sugli aiuti di Stato di cui al Reg.

CE n. 800/2008: a) privi di impiego regolar- mente retribuito da almeno sei mesi; b) privi di un diploma di scuola media superiore o professionale; c) vivono soli con una o più persone a carico-

L’assunzione deve determinare un incre- mento occupazionale netto calcolato secon- do le regole esposte dal decreto. Le assun- zioni devono essere effettuate dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto (come detto prevista al 28 giugno 2013) e in ogni caso non antecedente alla data di ap- provazione degli atti di riprogrammazione, e non oltre il 30 giugno 2015. L’incentivo è pa- ri a un terzo della retribuzione mensile lorda

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imponibile ai fini previdenziali, per un pe- riodo di 18 mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di ri- ferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

Il valore mensile dell’incentivo non può co- munque superare l’importo di 650 euro per lavoratore assunto. L’incentivo è corrisposto, per un periodo di 12 mesi, ed entro i limiti di 650 euro mensili per lavoratore, nel caso di trasformazione con contratto a tempo inde- terminato, sempre al ricorrere delle condizioni illustrate sopra, con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro hanno comunque già beneficiato dell’incentivo in pa- rola. Alla trasformazione deve comunque cor- rispondere un’ulteriore assunzione di lavora- tore, prescindendo in tal caso per la sola as- sunzione ulteriore dalle condizioni soggettive indicate, ai fini del rispetto della creazione di occupazione netta. L’attività di monitoraggio è a cura dell'Inps, che deve provvedere nei 60 giorni successivi al 28 giugno 2013 all’adeguamento delle procedure telematiche per la ricezione delle domande di ammissione allo sgravio e alla regolamentazione delle di- scipline attuative; il decreto indica altresì co- me procedere in caso di insufficienza della ri- sorse assegnate. E’ possibile che le Regioni prevedano un ulteriore finanziamento dell’incentivo in parola (non possono tuttavia essere previste ulteriori condizioni soggettive di accesso all’incentivo); in tal caso l’incentivo si applica alle assunzioni intervenute dal gior- no successivo alla data di pubblicazione del provvedimento con il quale si dispone l’attivazione dell’incentivo medesimo, e co- munque intervenute non oltre il 30 giugno 2014.

Il Ministero, infine, provvederà, nei termini previsti, ad effettuare la comunicazione agli organi comunitari ai sensi del Regolamento Ce n. 800.

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Si applicano, infine, le norme di cui alla leg- ge n. 92/2912 concernenti (art. 4): i principi per beneficiare degli incentivi alle assunzio- ni, il cumulo dei periodi di lavoro ai fini della determinazione degli incentivi, le conse- guenze collegate all’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie.

Interventi straordinari per fa- vorire l’occupazione, in parti-

colare giovanile (art. 2)

Si prevedono misure di carattere straordina- rio e temporaneo applicabili fino al 31 di- cembre 2015 volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che coinvolge in particolare i soggetti giovani.

Contratto di apprendistato: si prevede l’adozione di misure volte a restituire cen- tralità al contratto di apprendistato quale misura per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Pertanto, entro il 30 set- tembre 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provin- ce autonome di Trento e Bolzano adotta li- nee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contrat- to di mestiere per assunzioni effettuate en- tro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull’intero territorio nazionale dell’offerta formativa pubblica. Nell’ambito delle linee guida possono in particolare essere adottate le seguenti disposizioni derogatorie dello stesso Testo Unico n. 167/2011:

a) il piano formativo individuale è obbligato- rio esclusivamente in relazione alla forma- zione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;

b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali e- ventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino;

c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disci- plina della Regione ove l’impresa ha la pro- pria sede legale.

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Decorso inutilmente il termine indicato, nel caso di assunzioni con contratto professio- nalizzante/di mestiere effettuate dal 28.6.2013 al 31.12.2015 le previsioni di cui alle lettere a), b) e c) trovano diretta appli- cazione. Resta salva una diversa disciplina in seguito all’adozione delle Linee Guida ovve- ro in seguito a norme adottate in seno alle singole Regioni. Le illustrate misure sono soggette a monitoraggio.

Tirocini formativi e di orientamento: fino al 31 dicembre 2015 il ricorso ai tirocini nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, dove non è stata adottata la relati- va disciplina, è ammesso secondo le disposi- zioni contenute nell’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e nel decreto inter- ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e la du- rata massima dei tirocini è prorogabile di un mese. Quanto precede trova applicazione anche per i tirocini instaurati nell’ambito delle pubbliche amministrazioni. Le illustra- te misure sono soggette a monitoraggio.

Crediti di imposta: estese e uniformate le scadenze per i datori di lavoro del credito d'imposta per nuovo lavoro stabile al Sud previsto dal D.L. n. 70 del 2011. L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta viene fissato entro il 15 maggio 2015 (e non più

“entro due anni dall’assunzione”).

Alternanza tra studio e lavoro: stanziamento di fondi per promuovere l’alternanza tra studio e lavoro in sostegno delle attività di tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea nell’a.a. 2013-2014.

Il Ministro dell’istruzione, dell’università del- la ricerca, con proprio decreto fissa i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse tra le università che attivano tirocini della durata minima di 3 mesi con enti pubblici o privati.

Con decreto saranno definiti altresì criteri e modalità per la definizione di piani di inter- vento, di durata triennale, per la realizzazio- ne di tirocini formativi in orario extracurrico-

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lare presso imprese, altre strutture produt- tive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sulla base di criteri che ne premino l’impegno e il merito, anche nell’ambito dei servizi ausiliari all’impiego attraverso l’uso integrato delle risorse di- sponibili. Con il medesimo decreto sono fis- sati anche i criteri per l’attribuzione di credi- ti formativi agli studenti che svolgono i sud- detti tirocini.

Misure urgenti per l’occupazione giovanile e con-

tro la povertà nel Mezzogiorno - Carta per

l’inclusione (art. 3)

In aggiunta alle misure indicate sopra, al fine di favorire l’occupazione giovanile e l’attivazione dei giovani, utilizzando le risor- se a tale fine reperite, si attiveranno le se- guenti ulteriori misure nei territori del Mez- zogiorno:

a) rifinanziamento, nei limiti di 80 milioni di euro, delle misure per l’autoimpiego e au- toimprenditorialità (previste dal D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185) nel periodo 2013-2015;

b) rifinanziamento, nei limiti di 80 milioni di euro (2013-2015), dell’azione del Piano di A- zione Coesione rivolta alla promozione e rea- lizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate per la in- frastrutturazione sociale e la valorizzazione dei beni pubblici nel Mezzogiorno;

c) finanziamento, nei limiti di 168 milioni di euro (2013-2015), di borse di tirocinio for- mativo a favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno. Tali tirocini com- portano la percezione di una indennità di partecipazione, conformemente a quanto previsto dalle normative statali e regionali.

In via sperimentale, per il Mezzogiorno, pre- vio consenso per quanto occorra della Commissione europea e a valere sulle risor- se disponibili, si estende l’uso della Social

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Card. Tale sperimentazione costituisce l’avvio del programma “Promozione dell’inclusione sociale”. Ulteriori finanzia- menti della sperimentazione o ampliamenti dell’ambito territoriale possono essere di- sposti da Regioni e Province autonome, an- che se non rientranti nel Mezzogiorno.

Misure per la velocizzazione delle procedure in materia di

riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali e di rimodulazione

del Paino di Azione Coesione (art. 4)

Le Amministrazioni interessate da pro- grammi operativi sono chiamate a modifica- re, nei termini fissati dal decreto legge, i progetti stessi al fine di rendere disponibile le risorse economiche derivanti da attività di riprogrammazione dei fondi strutturali.

Misure per l’attuazione della

“Garanzia per i Giovani” e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti

“ammortizzatori sociali in deroga” (art. 5)

In considerazione della necessità di dare tempestiva ed efficace attuazione, a decor- rere dal 1° gennaio 2014, alla cosiddetta

“Garanzia per i Giovani” (Youth Guarantee), nonché di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integra- zione salariale relativi, in particolare, al si- stema degli ammortizzatori sociali cosiddetti

“in deroga” alla legislazione vigente, è isti- tuita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un’apposita struttura di mis- sione. La struttura opera in via sperimenta- le, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei Servizi per l’impiego e cessa comunque al 31 di- cembre 2015.

La struttura di missione, in particolare:

a) nel rispetto dei principi di leale collabora- zione, interagisce con i diversi livelli di Go- verno preposti alla realizzazione delle relati- ve politiche occupazionali;

b) definisce le linee-guida nazionali, da adot- tarsi anche a livello locale, per la program- mazione degli interventi di politica attiva mirati alle finalità indicate;

c) individua i criteri per l’utilizzo delle relati- ve risorse economiche;

d) promuove, indirizza e coordina gli inter- venti di competenza del Ministero del lavo-

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ro e delle politiche sociali, di Italia Lavoro S.p.A. e dell’ISFOL;

e) individua le migliori prassi, promuoven- done la diffusione e l’adozione fra i diversi soggetti operanti per realizzazione dei me- desimi obiettivi;

f) promuove la stipula di convenzioni e ac- cordi con istituzioni pubbliche, enti e asso- ciazioni privati per implementare e rafforza- re, in una logica sinergica ed integrata, le di- verse azioni;

g) valuta gli interventi e le attività espletate in termini di efficacia ed efficienza e di im- patto e definisce meccanismi di premialità in funzione dei risultati conseguiti dai vari sog- getti;

h) propone ogni opportuna iniziativa, anche progettuale, per integrare i diversi sistemi informativi ai fini del miglior utilizzo dei dati in funzione degli obiettivi indicati, definendo a tal fine linee-guida per la banca dati;

i) in esito al monitoraggio degli interventi, predispone periodicamente rapporti per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proposte di miglioramento dell’azione amministrativa.

Disposizioni in materia di istruzione e formazione

(art. 6)

Viene consentito agli istituti professionali l’utilizzo di spazi di flessibilità entro l’orario annuale delle lezioni per svolgere percorsi di istruzione e formazione professionale in re- gime di sussidiarietà integrativa. Ciò al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi di istruzione e formazione professionale re- gionale e quelli degli istituti professionali statali.

Modifiche alla legge 28 giu- gno 2012, n. 92 (art. 7)

Contratto di lavoro a termine: Il requisito della casuale non è richiesto:

“a) nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a do- dici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgi- mento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determi- nato, sia nel caso di prima missione di un la-

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voratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato;

b) in ogni altra ipotesi individuata dai con- tratti collettivi, anche aziendali, stipulati dal- le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Viene così modificato il contenuto del comma 1- bis dell’art. 1 del D.Lgs. n. 368 del 2001 co- me era stato predisposto dalla Riforma For- nero circa un anno fa.

Inoltre, scompare la norma che prevede che il contratto a tempo determinato acausale non possa essere oggetto di proroga.

Viene anche modificata la norma sulla pro- secuzione dei contratti a termine che ri- guarderà anche i rapporti a termine acausa- li. Pertanto, se il rapporto di lavoro, instau- rato anche senza causale, continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di du- rata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo di 36 mesi, ovvero ol- tre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indetermina- to dalla scadenza dei predetti termine. Vie- ne altresì meno la norma che impone la co- municazione al Centro per l'impiego territo- rialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rap- porto continuerà oltre tale termine, indi- cando altresì la durata della prosecuzione.

Modificata anche la norma che regola gli in- tervalli da osservare tra un contratto di la- voro a termine e un altro. La norma viene sostituita e riformulata prevedendo che qualora il lavoratore venga riassunto a ter- mine entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata supe- riore ai sei mesi, il secondo contratto si con- sidera a tempo indeterminato. Le predette disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle atti-

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