RIEPILOGO PROPOSTA DI INCARICO DI MEDIAZIONE
(sottoscritta con FEA) – RELEASE 4 – DICEMBRE 2020 Egregio Cliente,
il presente documento rappresenta la proposta di incarico di mediazione che Lei assegna a Credipass al fine di identificare il prodotto più adeguato alle sue esigenze.
In questa prima pagina sono riportate le sottoscrizioni che una volta completata l’operazione saranno apposte mediante FEA (Firma Elettronica Avanzata)
Dati del sottoscrittore: GAVRILA ILEANA codice cliente: 362303
Nato a ROMANIA (EO) il 12/01/1985, Codice Fiscale: GVRLNI85A52Z129K
E-Mail: [email protected], Telefono per la firma mediante OTP: 3932324061 Di seguito riportiamo l’elenco delle autorizzazioni che si prestano con la sottoscrizione.
Foglio informativo Incarico di Mediazione
ILEANA GAVRILA vedi firma in basso a destra
Sottoscrizione Proposta Incarico di Mediazione ILEANA GAVRILA
vedi firma in basso a destra Accettazione espressa clausole indicate nell’Incarico di
Mediazione
ILEANA GAVRILA vedi firma in basso a destra Il documento è firmato digitalmente e la firma effettiva è quella riportata nel “pannello firma” del documento pdf.
L’immagine associata al certificato della firma digitale del firmatario, riportata in basso in questa pagina, rappresenta la firma sopra descritta.
Prestazione espressa del consenso Lì Milano (MI), 13/10/2021
Dal Cliente: GAVRILA ILEANA
ILEANA GAVRILA
il 13-10-2021 12:08
FOGLIO INFORMATIVO
(sottoscritta con FEA) – RELEASE 4 – DICEMBRE 2020
Redatto in conformità alla normativa vigente e, in particolare, ai sensi del Titolo VI e VI-bis del Testo Unico Bancario (“TUB”) e successive modifiche e integrazioni, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003 e s.m.i., delle disposizioni di Banca d’Italia sulla “trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, approvata in data 29 luglio 2009 e s.m.i., della Delibera del CICR del 3 febbraio 2011 in materia di Credito ai Consumatori e del Decreto Legislativo 21 aprile 2016, n. 72 “Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis T.U. Bancario e del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141.”
Le informazioni contenute nel presente FOGLIO INFORMATIVO non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile.
I
NFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIOCREDIPASS SRL
Via Martiri Di Cefalonia, 5 - 24121 BERGAMO (BG) Partita IVA/Codice fiscale: 04072850284
Numero REA: BG-390206 - Capitale sociale € 352.159 i.v.
Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi OAM n° M12
E-mail: [email protected] - PEC: [email protected] - Sito internet www.credipass.it Numero Verde: 800-944 244 – Fax 035-4161690
C
ARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIACaratteristiche: il mediatore creditizio è il soggetto che professionalmente mette in relazione le banche o altri intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB e la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
L’attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti nell’Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi (OAM).
La mediazione creditizia presuppone l’assenza di ogni rapporto di dipendenza o altro legame tra il mediatore e le parti (la banca e/o l’intermediario finanziario, da un lato, e il potenziale cliente, dall’altro lato) che ne possano compromettere l’indipendenza.
Il servizio offerto dal Mediatore Creditizio e il suo intervento non garantisce al cliente di trovare una banca e/o un intermediario finanziario disposto a concedere il finanziamento richiesto poiché ogni decisione in merito ad esso è riservata alla banca e/o all’intermediario finanziario.
Il Mediatore Creditizio non è responsabile di inadempimenti del finanziatore o dell’eventuale mancata o ritardata concessione alla clientela dei finanziamenti da essa richiesti, né assume alcuna responsabilità nei confronti della stessa.
Al Mediatore Creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi degli stessi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.
Per espletare la propria attività, il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione regolamentato da appositi accordi distributivi (cd. operatività “in convenzione”), oppure rivolgersi a banche e/o intermediari con i quali non intrattiene alcun rapporto di collaborazione regolamentato contrattualmente (cd. operatività “fuori convenzione”); in tale ultimo caso il Mediatore Creditizio ha comunque l’obbligo di comunicare al finanziatore gli eventuali oneri a carico del cliente e relativi al suo intervento che andranno inseriti nel calcolo del TAEG.
CREDIPASS opera intermediando prodotti di più enti finanziatori.
Nel caso in cui vi sia l’intervento di due o più mediatori creditizi (cd. co-mediazione), al cliente sarà fornita adeguata
Rischi: l’attività di mediazione creditizia non comporta alcuna garanzia sulla conclusione positiva della mediazione nonché sull’effettiva concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, i tempi e le modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e l’entità delle spese di istruzione della pratica stabilite dalle banche e/o dagli intermediari finanziari. Di conseguenza, potrebbe verificarsi il caso che non si possa trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento richiesto, in tutto o in parte, al cliente che si rivolge al Mediatore Creditizio.
Le trattative per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari: ne deriva che nessuna responsabilità è imputabile al Mediatore Creditizio.
C
ONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIAL’attività di mediazione creditizia è svolta a titolo oneroso e il corrispettivo è concordato tra il Mediatore Creditizio e il cliente esclusivamente in forma scritta in apposito contratto.
I costi massimi che il Cliente può essere tenuto a sostenere sono indicati nella tabella che segue, sotto forma di percentuale calcolata sul valore del finanziamento per il quale è intervenuta una delibera reddituale positiva o in valore assoluto in caso di mutuo e sul capitale lordo mutuato in caso di cessione del quinto:
Tipologia del finanziamento Provvigione massima sull’importo
erogato
1. Mutuo ipotecario al consumatore 5%*
2. Altri finanziamenti non assistiti da ipoteca al consumatore 0%
3. Cessioni del quinto e delegazione di pagamento al consumatore 15%*
4 Finanziamenti a cliente non consumatore 3%*
Spese Euro 1.000,00 (mille/00)
Penali 5%**
Rimborso spese di istruttoria Euro 1.000,00 (mille/00)
* Sull’importo del finanziamento deliberato
** Sull’importo del finanziamento richiesto
Gli importi sopra indicati vengono inclusi nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo).
Le penali sopra indicate saranno comunque dovute dal Cliente nell’ipotesi in cui dovesse rifiutare di concludere il finanziamento nonostante l’approvazione della richiesta da parte della banca o dell’intermediario finanziario nonché nei casi di inadempimento da parte sua agli obblighi di collaborazione di cui ai punti 1.3, 1.4 o 2.9 del contratto, o all’eventuale obbligo di esclusiva di cui al punto 2.5 del contratto.
I corrispettivi dovuti a CREDIPASS per lo svolgimento dell’incarico di mediazione creditizia dovranno rispettare, nel caso di operatività in convenzione con il finanziatore, la misura massima indicata nei fogli informativi delle singole banche o dei singoli intermediari finanziari eroganti il finanziamento richiesto.
Commissioni e altre somme a carico della banca o intermediario finanziario: l’importo delle commissioni e delle spese che la banca o l’intermediario finanziario è tenuto a corrispondere a CREDIPASS per l’attività svolta non è noto in sede di consegna del presente Foglio Informativo. Si evidenzia che, con riferimento ai contratti di credito immobiliare ai consumatori, ai sensi dell’art. 120-decies, co. 1, lett. g), del TUB, l’importo effettivo delle eventuali commissioni e delle spese che la banca o l’intermediario finanziario è tenuto a corrispondere a CREDIPASS sarà comunicato al Cliente in una fase successiva attraverso il modulo denominato “Prospetto informativo europeo standardizzato” messo a disposizione dalla banca o dall’intermediario finanziario.
L’eventuale provvigione che CREDIPASS dovesse percepire dalla banca o dall’intermediario finanziario non sarà portata in detrazione della provvigione pagata dal Cliente per i servizi di mediazione creditizia prestata.
Il cliente ha diritto di chiedere informazioni comparabili sull’ammontare delle commissioni riconosciute da ciascuna banca o intermediario finanziario per i quali CREDIPASS svolge l’attività di mediazione creditizia. Tale diritto può essere esercitato inviando richiesta scritta a mezzo di raccomandata A/R o PEC al seguente indirizzo:
Raccomandata A/R: CREDIPASS Srl, Via Martiri Di Cefalonia, 5 - 24121 Bergamo (BG) PEC : [email protected]
P
RINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIADurata: il contratto è a tempo determinato e la durata è di 6 (sei) mesi decorrente dal momento della sua conclusione. Alla scadenza l’incarico cesserà e non sarà soggetto a rinnovo automatico anche se potrà essere prorogato in qualsiasi momento o rinnovato mediante accordo scritto tra le parti.
Recesso del cliente nel caso di offerta fuori sede: qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, ha diritto di recedere da contratto di mediazione creditizia, senza alcuna penalità e senza indicarne il motivo, entro 14 giorni lavorativi dalla sottoscrizione della proposta. Il recesso deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata a/r, o a mezzo PEC. Il recesso può altresì essere comunicato mediante telegramma, posta elettronica o fax, a condizione che sia confermato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero via PEC entro le quarantotto ore successive.
Modalità di conferimento dell’incarico: il contratto di mediazione creditizia viene conferito a CREDIPASS per un determinato periodo di tempo in forma esclusiva, se espressamente pattuito nel contratto.
Recesso del Mediatore e risoluzione del contratto:
CREDIPASS potrà risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta da inviarsi mediante raccomandata a/r o a mezzo PEC, nelle seguenti ipotesi:
a) mancata consegna da parte del Cliente dei documenti necessari per l’analisi e l’istruttoria;
b) violazione da parte del Cliente dell’obbligo di fornire dati e informazioni corrispondenti al vero;
c) dichiarazioni inesatte o non veritiere del Cliente.
E
VENTUALI SERVIZI ACCESSORIGli eventuali servizi accessori offerti unitamente alla mediazione creditizia, anche se aventi carattere opzionale, sono i seguenti:
- INTERMEDIAZIONE DI CONTRATTI ASSICURATIVI
Per tale sevizio accessorio si rinvia alle disposizioni di trasparenza previste dalla normativa di settore.
D
IRITTI DEL CLIENTE- Il Cliente ha diritto di avere a disposizione e di poter asportare copia del presente “Foglio Informativo” di tempo in tempo vigente, contenente l’informativa sul Mediatore Creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell’operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali, presso i locali di CREDIPASS aperti al pubblico.
- CREDIPASS mette a disposizione del Cliente su supporto durevole anche sul suo sito web (www.credipass.it sulla home page - sezione Trasparenza) il presente “Foglio Informativo” nonché copia delle Guide di cui alla Sezione II, paragrafo n. 2 del Provvedimento Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e s.m.i.
- Nel caso di offerta fuori sede, il Cliente ha diritto di ricevere, prima della stipulazione del contratto di mediazione creditizia il presente “Foglio Informativo”.
- Qualora CREDIPASS si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf o similare scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente “Foglio Informativo”, nonché della Guida relativa all’operazione o al servizio offerto dal Mediatore Creditizio.
- Il Cliente ha diritto di ottenere una copia del testo del Contratto di Mediazione Creditizia idonea per la stipula che includa anche un Documento di Sintesi riepilogativo delle principali condizioni, che costituisce il frontespizio del Contratto e che consenta al Cliente di effettuare una ponderata valutazione del medesimo. La consegna della copia del testo del Contratto non impegna le parti alla conclusione del Contratto.
- Il Cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, su richiesta personale o di colui che gli succede a qualsiasi titolo o su richiesta di colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, entro un congruo termine e, comunque, non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente i rapporti con il Mediatore Creditizio, per singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci anni.
- Qualora il Cliente rivesta la qualità di “consumatore” e la proposta contrattuale sia stata sottoscritta “fuori dei locali commerciali” di CREDIPASS, il Cliente ha il diritto di recedere dalla proposta di mediazione creditizia entro 14 giorni lavorativi dalla sua sottoscrizione dandone comunicazione a CREDIPASS a mezzo lettera
- Su richiesta del Cliente a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, CREDIPASS fornisce le informazioni di cui al D. Lgs. n. 72 del 21 aprile 2016, art. 120-decies, comma 2.
G
ESTIONE RECLAMICREDIPASS ha istituito un apposito ufficio per la gestione dei reclami. Il reclamo dovrà necessariamente essere effettuato per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R a CREDIPASS Srl – Ufficio Reclami - Via Martiri di Cefalonia, 5 - 24121 Bergamo (BG), o via PEC al seguente indirizzo: [email protected], o all’indirizzo di posta elettronica [email protected] e dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
1. nominativo/denominazione del Cliente 2. recapiti del Cliente
3. data del contratto o incarico di mediazione
4. riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto 5. motivazione del reclamo
6. richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio
In ossequio alla Comunicazione 27/20 dell’OAM si informa che il cliente non potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) poiché in base alla normativa vigente, tra i soggetti che aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientrano i Mediatori creditizi.
G
LOSSARIOMediatore Creditizio: colui che professionalmente mette in relazione, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Cliente: qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento tramite il Mediatore Creditizio.
Finanziamento: finanziamento che il Cliente intende richiedere ed ottenere avvalendosi dell’attività svolta dal Mediatore Creditizio.
Provvigione: compenso dovuto al Mediatore Creditizio commisurato all’importo del finanziamento accordato dalla banca o dall’intermediario finanziario.
ISC – Indicatore Sintetico di Costo: è l’indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull’ammontare del prestito concesso. Nel calcolo dell’ISC vengono ricompresi tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito, compreso il costo dell’eventuale attività di mediazione creditizia.
TAEG – Tasso Annuo Effettivo Globale: è l’indicatore di tasso di un’operazione di finanziamento espresso in percentuale annua del credito concesso. Il costo di un’eventuale mediazione creditizia deve essere inclusa nel calcolo del TAEG.
Offerta fuori sede: l’attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio, dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del Mediatore Creditizio.
Locale aperto al pubblico: il locale accessibile e adibito al ricevimento del pubblico per l’esercizio dell’attività di mediazione creditizia.
Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del Mediatore Creditizio.
OAM: Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi.
Il Cliente dichiara di aver letto, compreso e ricevuto copia del presente FOGLIO INFORMATIVO.
Luogo e data Milano (MI), 13/10/2021 Il Cliente GAVRILA ILEANA
(firma leggibile) vedi firma in 1° pagina
PROPOSTA DI INCARICO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
(sottoscritta con FEA) – RELEASE 4 – DICEMBRE 2020
D
OCUMENTO DI SINTESIOggetto dell'incarico di mediazione creditizia
Ai sensi del D.Lgs. 1/09/1993, n. 385 (TUB) è mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Credipass s.r.l., quale mediatore creditizio, svolge tali attività senza essere legata ad alcune delle parti da rapporti che ne compromettano l’indipendenza.
Condizioni economiche dell'incarico di mediazione creditizia
Il compenso provvigionale è dovuto dal cliente solo se il finanziamento viene deliberato e dovrà essere corrisposto entro la data di erogazione del finanziamento stesso.
L’importo della provvigione è concordato, caso per caso, ed indicato nel contratto e il suo ammontare non potrà comunque essere inferiore a € 0,00 né superiore a quello indicato nel foglio informativo; esso sarà comunicato al soggetto finanziatore affinché lo stesso provveda ad includerlo nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo).
Credipass S.r.l. potrà richiedere al cliente il pagamento di una somma forfettariamente determinata quale rimborso delle spese affrontate e da affrontare per lo svolgimento dell’incarico. L’importo sarà dedotto dall’ammontare dell'eventuale provvigione dovuta dal Cliente.
Solo in caso di inadempimento da parte del Cliente delle obbligazioni di esclusiva (se prevista nel contratto), di collaborazione, nonché in caso di recesso anticipato o rinuncia al finanziamento da parte del Cliente dopo l'eventuale avvio dell'istruttoria da parte del soggetto finanziatore, il Cliente è tenuto a corrispondere a Credipass S.r.l. una penale nella misura indicata nel contratto (ridotta dell'ammontare del rimborso forfettario eventualmente già versato).
Clausole contrattuali che regolano l'incarico di mediazione creditizia
Con il contratto di mediazione creditizia il Cliente conferisce l'incarico ad un operatore professionale, autorizzato ai sensi di legge allo svolgimento dell’attività di mediazione creditizia, affinché lo metta in contatto, anche attraverso la prestazione di consulenza, con un soggetto finanziatore (tipicamente una banca o un intermediario finanziario) disponibile a concedergli un finanziamento adeguato alle sue necessità.
L’obbligazione assunta dal mediatore creditizio è obbligazione di mezzi e non di risultato e pertanto non vi è alcuna garanzia che il finanziamento richiesto venga concesso e, se concesso, lo sia alle condizioni richieste dal Cliente.
Il contratto di Credipass S.r.l. prevede in particolare:
a. una durata minima indicata nel contratto (eventuale);
b. un eventuale rimborso forfettario delle spese sostenute e da sostenere da parte di Credipass S.r.l. per lo svolgimento dell'incarico;
c. un eventuale obbligo di esclusiva del cliente che si impegna a non rivolgersi ad altri operatori e a non ricercare e concludere contratti di finanziamento per conto proprio; tale obbligo può, in alcuni casi, essere escluso e ciò risulta da un'apposita clausola contrattuale;
d. l'obbligo del cliente di prestare le garanzie offerte;
e. l'obbligo del cliente di leale collaborazione e, in particolare, di non fornire dati e documenti alterati, contraffatti o falsi nonché dati ed informazioni falsi, inesatti o reticenti;
f. l'obbligo del cliente di corrispondere il compenso pattuito dal momento della delibera positiva da parte del soggetto finanziatore;
g. l'obbligo del cliente di pagare la penale indicata nel contratto nei seguenti casi:
violazione dell'obbligo di collaborazione;
violazione dell'obbligo di prestare le garanzie offerte;
violazione dell'obbligo di esclusiva (se previsto dal contratto);
in caso di rinuncia al finanziamento dopo l'eventuale avvio dell'istruttoria da parte del soggetto finanziatore.
Spett.le
Credipass S.r.l.
via Martiri di Cefalonia n.5 24121 BERGAMO
I
NCARICO DI MEDIAZIONE CREDITIZIASez. I – Anagrafica
Il sottoscritto: GAVRILA ILEANA
Nato a: ROMANIA (EO) il 12/01/1985
Residente a: Casale Cremasco-Vidolasco (CR) - 26010 - via crocettina 2 Codice Fiscale: GVRLNI85A52Z129K Doc. Identità: CI - ca87448ib
E-mail: [email protected] Importo del Finanziamento richiesto: 76.000,00 in seguito semplicemente indicato come "Cliente",
Sez. II – Conferimento dell’incarico
Con la sottoscrizione della presente il Cliente conferisce a Credipass S.r.l., corrente in 24121 - Bergamo, via Martiri di Cefalonia n.5, C.F. e P.IVA 04072850284, numero verde: 800 944 244 - email: [email protected] - web:
www.credipass.it, società di mediazione creditizia operante ai sensi dell’art.128-sexies, comma 1, del D.Lgs.n.385 dell’1 settembre 1995 (TUB) e iscritta all’elenco di cui al comma 2 art. cit. tenuto dall’Organismo di cui all’art. 128- undecies TUB al nr. M12, l’incarico di mediazione creditizia che sarà disciplinato dalle seguenti
Sez. III - Condizioni di contrattuali
1 Conclusione del contratto e dichiarazioni del cliente
1.1 La presente costituisce proposta del Cliente irrevocabile ex art.1329 C.C. ferma per 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione; Credipass S.r.l. potrà dare inizio all'esecuzione dell’incarico conferito anche nelle more dell'accettazione.
1.2 Il Cliente dichiara di aver avuto la disponibilità del presente modulo contrattuale integralmente compilato e identificato dal codice univoco 362303 e di tutti gli eventuali allegati anche in formato cartaceo e di averlo esaminato con attenzione in tempo utile prima della sottoscrizione.
1.3 Fanno parte della presente proposta anche gli eventuali allegati predisposti per la raccolta dei dati del cliente che Egli dichiara di aver integralmente compilato e sottoscritto; Il cliente dichiara che i dati in essi riportati sono veri e reali e si impegna ad informare immediatamente Credipass S.r.l. di ogni loro variazione.
1.4 Il Cliente sarà tenuto a fornire ogni informazione e documento che Credipass S.r.l. dovesse richiedergli immediatamente e comunque nel minor tempo possibile; egli si impegna ad una piena e leale collaborazione con Credipass S.r.l. ed in particolare a non fornire dati e documenti alterati, contraffatti o falsi nonché dati ed informazioni false, inesatte, reticenti o non aggiornati.
2 Oggetto dell'incarico di Mediazione Creditizia ed obblighi delle parti
2.1 Il Cliente incarica Credipass S.r.l., ai sensi dell'art. 128-sexies, comma 1, TUB, di ricercare e metterlo in contatto con una banca o intermediario finanziario (in seguito il "Finanziatore") per la concessione a suo favore di un finanziamento (il "Finanziamento") il cui ammontare potrà essere anche sensibilmente diverso da quello indicato alla Sez.I Anagrafica.
2.2 Credipass S.r.l. svolgerà l'incarico con professionalità direttamente e/o per il tramite dei propri collaboratori di cui all'128-novies TUB (d'ora in avanti i "Promotore Creditizio") anche mediante attività di consulenza al Cliente, individuando e ricercando il Finanziatore ed il Finanziamento che riterrà più conformi alle esigenze del Cliente.
Credipass S.r.l. si impegna altresì a prestare la propria assistenza al Cliente sino al momento dell'erogazione del Finanziamento.
2.3 L'obbligazione assunta da Credipass S.r.l. è obbligazione di mezzi e non di risultato; essa pertanto non garantisce né può garantire in alcun modo al Cliente la concessione o l'erogazione del Finanziamento; il Cliente pertanto prende atto che ogni dichiarazione o impegno in tal senso assunto, da chiunque e in qualsiasi forma per conto di Credipass S.r.l., deve intendersi privo di qualsiasi attendibilità e valore.
2.4 L'incarico conferito avrà la durata di 6 mesi dalla data di comunicazione al Cliente dell'accettazione da parte di Credipass S.r.l.. Alla scadenza l'incarico cesserà e non sarà soggetto a rinnovo automatico anche se potrà essere prorogato in qualsiasi momento o rinnovato mediante accordo scritto tra le parti.
2.5 Il Cliente per un periodo di giorni 180 si impegna / non si impegna a non conferire a terzi né ad operare personalmente, per la ricerca e conclusione del Finanziamento.
2.6 Il Cliente sarà comunque libero di rinunciare al finanziamento richiesto in qualsiasi momento e di revocare l'incarico conferito ma nel caso in cui il Finanziamento sia stato già istruito presso gli organi competenti del Finanziatore egli sarà tenuto a pagare a Credipass S.r.l. una Penale pari a 1.000,00€. L’importo della penale andrà comunque ridotto della somma eventualmente già corrisposta a titolo di rimborso forfettario delle spese ai sensi del punto 2.7. Le Parti concordano che per Finanziamento istruito si deve intendere quello per il quale è stata inoltrata la domanda di finanziamento a un Finanziatore.
2.7 Il Cliente si impegna a versare a Credipass S.r.l., a sua semplice richiesta e a titolo di rimborso a forfait delle spese affrontate per lo svolgimento dell’incarico, l'importo di seguito indicato: a 0,00€. Il Cliente non sarà tenuto a versare ulteriori importi a titolo di rimborso delle spese, salvo diverso accordo scritto.
2.8 Il compenso provvigionale sarà pari a 750,00€ (dedotto l'importo eventualmente già corrisposto a titolo di rimborso forfettario delle spese ai sensi del punto 2.7) e sarà dovuto a Credipass S.r.l. solo in caso di delibera reddituale positiva da parte del Finanziatore. Il compenso dovrà essere corrisposto dal momento della comunicazione al Cliente dell'assunzione della delibera reddituale positiva da parte del Finanziatore; il Cliente dovrà versare l'importo dovuto a semplice richiesta da parte di Credipass S.r.l. Per delibera reddituale positiva, si intende la verifica con esito positivo da parte del Finanziatore dei presupposti reddituali per l’avvio del successivo procedimento di finanziamento. Ove non provveda direttamente il Finanziatore, Credipass S.r.l. comunicherà al Cliente l’intervenuta delibera reddituale positiva per iscritto, e dalla data di tale comunicazione maturerà il diritto di Credipass a percepire il compenso provvigionale pattuito.
2.9 Nel caso in cui il Cliente si impegni ad offrire al Finanziatore garanzie reali o personali, egli sarà tenuto a metterle immediatamente a disposizione non appena gli saranno legittimamente richieste nella stessa consistenza e stato in cui sono state offerte.
2.10 In caso di inadempimento degli obblighi di collaborazione di cui ai punti 1.3, 1.4 o 2.9 che precedono, o all'eventuale obbligo di esclusiva di cui al punto 2.5 che precede, il Cliente sarà tenuto a pagare a Credipass S.r.l.
la Penale di cui al punto 2.6. In tal caso Credipass S.r.l. potrà risolvere il contratto per inadempimento del Cliente mediante comunicazione scritta ai sensi di legge.
2.11 Il Cliente autorizza Credipass ad effettuare ogni comunicazione a lui diretta mediante invio all’indirizzo e- mail indicato nel contratto. Richiede altresì che copia della presente proposta, da lui sottoscritta con FEA, e l’eventuale accettazione di Credipass gli vengano inviate via e-mail all’indirizzo sopra indicato.
Sez. IV - Tutela del consumatore
Ove il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore ai sensi di legge, prende atto dei suoi diritti e facoltà di seguito indicati:
DIRITTO DI RECESSO
In deroga a quanto previsto al punto 1.1 delle Condizioni Contrattuali, per le proposte contrattuali concluse al di fuori dei locali commerciali di Credipass S.r.l. il Cliente può recedere senza oneri mediante comunicazione scritta da inviarsi a Credipass S.r.l. alla sede legale sopra indicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC) entro 14 giorni lavorativi dalla sottoscrizione, con avvertenza che la comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro il termine sopra indicato mentre per la PEC farà fede il messaggio di consegna rilasciato dal sistema.
TRASPARENZA
Il Cliente dichiara che Credipass S.r.l. gli ha messo a disposizione le Guide previste dal provvedimento Banca d'Italia 29 luglio 2009 e s.m.i. applicabili al presente contratto, nonché di aver ricevuto con congruo anticipo il Foglio informativo relativo all'attività di mediazione creditizia ed al servizio di consulenza, nonché il testo integrale del presente contratto che dichiara di aver accuratamente esaminato e integralmente compreso.
Sez. V – Sottoscrizione
Luogo e data Milano (MI), 13/10/2021 Il Cliente GAVRILA ILEANA
(firma leggibile) vedi firma in 1° pagina
Le parti dichiarano di approvare specificatamente ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c. le clausole di cui alla Sez.III 2.5 (esclusiva); 2.6 (recesso del cliente, compensi e Penale); 2.7 (rimborso spese); 2.10 (penali).
(firma leggibile) vedi firma in 1° pagina