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Determina del Preside n. 18 del

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Academic year: 2022

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PRESIDENZA DI FACOLTA’

Via Tronto, 10/a

Torrette di Ancona - 60126 / Italia presimed@univpm.it

pec: preside.medicina@univpm.it www.med.univpm.it

Determina del Preside n. 18 del 26.02.2021

IL PRESIDE VISTO il D. Lgs n. 368 del 17 agosto 1999;

VISTO il D.I. 68 del 04/02/2015 che all’art. 3, comma 7, prevede che le Scuole di Specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Facoltà/Scuole di Medicina/Strutture di raccordo universitarie comunque denominate di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione;

VISTO il D.I. n. 402 del 13/06/2017 recante la definizione degli Standard, dei Requisiti e degli Indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;

VISTA la nota MIUR n.1090 del 18.01.2021 relativa all’apertura della banca dati dell’offerta formativa delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici- a.a. 2020/2021 per l’inserimento dei dati concernenti gli standard di accreditamento e i requisiti di idoneità della rete formativa;

CONSIDERATO che tutte le Scuole già esistenti e quelle per le quali viene proposta l’istituzione per l’a.a. 2020/2021 dovranno sottoporsi alla nuova procedura di accreditamento;

ACQUISITE le dichiarazioni dei Direttori Generali delle Aziende nonché i report aziendali prodotti dai Direttori delle Scuole di Specializzazione in merito alla rete formativa per l’a.a. 2020/2021 ed al possesso degli standard e requisiti di cui al DI 402/2017;

VISTE le richieste di convenzionamento inter Ateneo per Accreditamento presentate in data 23 febbraio 2021 dal Prof. Andrea Ciavattini – Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia per le convenzioni con la Scuola di Specializzazione di Ginecologia e Ostetricia dell’Università degli Studi di Perugia (allegati n. 1-2) e in data 17 febbraio 2021 dal Prof. Attilio Olivieri – Direttore della Scuola di Specializzazione in Ematologia per le convenzioni con l’Università degli Studi “G.

d’Annunzio” di Chieti-Pescara (allegati n. 3-4);

RILEVATE l’opportunità e l’urgenza di predisporre, entro i termini indicati nella precitata nota ministeriale tutti gli atti convenzionali che si rendono necessari ai fini dell’accreditamento delle Scuole di specializzazione di Ostetricia e Ginecologia e Ematologia per l’a.a. 2020/2021;

CONSIDERATO altresì opportuno autorizzare, per quanto di competenza gli uffici amministrativi preposti a predisporre entro i termini indicati nella precitata nota ministeriale, tutti gli eventuali atti convenzionali che, nel rispetto del format in uso, si rendessero necessari per la procedura di accreditamento delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’UNIVPM;

CONSIDERATA l’urgenza, di approvare la rete formativa entro il 1 marzo 2021 (data chiusura banca dati);

RITENUTO OPPORTUNO altresì approvare, per quanto di competenza, anche gli atti convenzionali proposti dalle scuole di specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia ed Ematologia;

DETERMINA

 Di approvare la rete formativa delle Scuole di Specializzazione, alla luce delle dichiarazioni dei Direttori Generali delle Aziende nonché dei report aziendali prodotti dai Direttori delle Scuole di

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Specializzazione e dei nuovi standard e requisiti individuati dal D.I. n. 402/2017, come inserita nella Banca Dati Cineca per l’a.a.2020/2021.

 Di autorizzare, per quanto di competenza, gli uffici amministrativi preposti a predisporre entro i termini indicati nella precitata nota ministeriale, tutti gli eventuali atti convenzionali che, nel rispetto del format in uso, si rendessero necessari per la procedura di accreditamento delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’UNIVPM.

 Di esprimere parere favorevole e di approvare, per quanto di competenza edal fine di assicurare la definizione di tutti gli atti necessari all’ accreditamento delle Scuole di Specializzazione di Ostetricia e Ginecologia ed Ematologia entro i termini indicati nella nota MIUR n. 1090 del 18/01/2021, il testo dei seguenti accordi convenzionali:

- con l’Università di Perugia per l’utilizzo delle risorse strutturali e del corpo docente nell’ambito delle scuole di specializzazione di area medica (Scuola di Specializzazione di Ginecologia ed Ostetricia) (All. A parte integrante e sostanziale della presente determina);

- con l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara per l’utilizzo delle risorse strutturali e del corpo docente nell’ambito delle scuole di specializzazione di area medica (Scuola di Specializzazione in Ematologia) (All. B parte integrante e sostanziale della presente determina);

 Di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione dei suddetti atti ed alle eventuali modifiche non sostanziali al testo che si rendessero necessarie in corso di stipula.

 Di prendere atto che dalla sottoscrizione/rinnovo delle convenzioni/protocolli d’intesa di cui allegati A, B, non derivano oneri aggiuntivi a carico dell’università.

La presente determina, adottata per motivi di urgenza, verrà sottoposta a ratifica del prossimo Consiglio di Facoltà.

Ancona, 26.02.2021

IL PRESIDE

Prof. Marcello M. D’Errico

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CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE

STRUTTURALI E DEL CORPO DOCENTE NELL’AMBITO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA

TRA

L’Università degli Studi di Perugia con sede legale in Perugia, C.F.

00448820548, Piazza dell’Università, 1 – CAP 06123 rappresentata legalmente dal Magnifico Rettore Prof. Maurizio Oliviero

E

L’Università Politecnica delle Marche con sede legale in Ancona, C.F.

00382520427, Piazza Roma n. 22 - CAP 60100 rappresentata legalmente dal Magnifico Rettore Prof. Gian Luca Gregori

PREMESSO CHE

a) il D.P.R. 382/80 prevede che le Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, su proposta delle Facoltà, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

b) il D.M. 68 del 04/02/2015 all’art. 3, comma 7, prevede che le Scuole di Specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Facoltà/Scuole di Medicina/Strutture di raccordo universitarie comunque denominate di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione;

c) il D.I. 402 del 13/06/2017 prevede i requisiti di accreditamento delle strutture facenti parte della rete formativa delle Scuole di Specializzazione;

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d) la nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot.

1090 del 18 gennaio 2021 consente agli Atenei interessati di inserire come docenti della propria Scuola anche personale in servizio presso uno o più degli Atenei coinvolti nella rete formativa della Scuola, previo accordo di collaborazione;

f) E’ in fase di sottoscrizione tra l’Università Politecnica delle Marche e l’Azienda Ospedaliera di Perugia una convenzione per l’utilizzazione del Dipartimento Materno Infantile, limitatamente alle unità operative di “Clinica Ostetrica e Ginecologica” e Ginecologia e Ostetricia Ospedaliera”, nonché con la USL Umbria 2 per l’utilizzazione dell’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Foligno e l’Azienda Ospedaliera di Terni per l’utilizzazione dell’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia quali “strutture collegate” per le attività professionalizzanti dei medici in formazione della scuola di specializzazione in Ostetricia e Ginecologia per l’a.a. 2020/2021 e per tutta la relativa coorte;

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art.1 – Premesse

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 – Oggetto

La presente convenzione disciplina la collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università Politecnica delle Marche al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente per la Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia dell’Università

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- 3 - Politecnica delle Marche, sede amministrativa.

Art. 3 – Obblighi delle Parti

L’Università degli Studi di Perugia, allo scopo di concorrere ai requisiti di accreditamento della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia dell’Università Politecnica delle Marche, si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture e i propri docenti.

L’Università Politecnica delle Marche, quale Sede Amministrativa, si impegna, in convenzione con l’Università degli Studi di Perugia, per l’attivazione della Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia. La predetta scuola intende inserire tra le proprie strutture collegate Dipartimento Materno Infantile, limitatamente alle unità operative di “Clinica Ostetrica e Ginecologica” e Ginecologia e Ostetricia Ospedaliera” dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, la UO di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Foligno e la UO di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Terni con cui è in corso la stipula della convenzione per l’a.a. 2020/2021.

Art.4 – Oneri

La presente convenzione non comporta oneri a carico delle Parti Art.5 – Privacy

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per quanto compatibile.

Art. 6 - Durata e validità

La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e dura

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per l’anno accademico 2020/2021 delle Scuole di Specializzazione e per tutta la relativa coorte. La presente convenzione potrà essere rinnovata, per la medesima durata, previo accordo tra le parti, anche tramite scambio di corrispondenza.

È fatto salvo il diritto di recesso che dovrà essere comunicato dalla parte recedente all’altra Università mediante comunicazione scritta da trasmettersi con PEC almeno tre mesi prima della data da cui decorre il recesso.

Art. 7 - Imposte di registrazione e bollo

La presente convenzione è registrata solo in caso d’uso e le relative spese sono poste a carico della parte richiedente. L’ imposta di bollo viene assolta in modo virtuale dall’ Università Politecnica delle Marche come da autorizzazione n. 53209 rilasciata dall’ Agenzia delle Entrate – DRE Marche.

Art. 8 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti per l’interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona, previo tentativo di composizione bonaria.

Art. 9 – Disposizioni Finali

La presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell’art 15 della L.

241/90.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti faranno riferimento alla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Il Rettore Il Rettore

dell’Università degli Studi di Perugia dell’Università Politecnica delle Marche Prof. Maurizio Oliviero Prof. Gian Luca Gregori

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CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE

STRUTTURALI E DEL CORPO DOCENTE NELL’AMBITO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA

TRA

L’Università “G.d’Annunzio” di Chieti-Pescara con sede legale in Chieti, Via dei Vestini n. 31 – CAP 66100, C.F. 93002750698 rappresentata legalmente dal Magnifico Rettore Prof. Sergio Caputi

E

L’Università Politecnica delle Marche con sede legale in Ancona, C.F.

00382520427, Piazza Roma n. 22, - CAP 60100 rappresentata legalmente dal Magnifico Rettore Prof. Gian Luca Gregori

PREMESSO CHE

a) il D.P.R. 382/80 prevede che le Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, su proposta delle Facoltà, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

b) il D.M. 68 del 04/02/2015 all’art. 3, comma 7, prevede che le Scuole di Specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Facoltà/Scuole di Medicina/Strutture di raccordo universitarie comunque denominate di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa

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utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione;

c) il D.I. 402 del 13/06/2017 prevede i requisiti di accreditamento delle strutture facenti parte della rete formativa delle Scuole di Specializzazione;

d) la nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot.

1090 del 18 gennaio 2021 consente agli Atenei interessati di inserire come docenti della propria Scuola anche personale in servizio presso uno o più degli Atenei coinvolti nella rete formativa della Scuola, previo accordo di collaborazione;

e) L’Università Politecnica delle Marche e l’Università “G.d’Annunzio” di Chieti-Pescara hanno sottoscritto per gli anni accademici 2018-2019 e 2019- 2020 e le relative coorti una convenzione per l’utilizzo delle risorse strutturali e del corpo docente nell’ambito delle Scuole di Specializzazione dell’area medica per l’attivazione della Scuola di Specializzazione in Ematologia;

f) L’Università Politecnica delle Marche e l’AUSL di Pescara hanno sottoscritto una convenzione in data 11 febbraio 2021 per l’utilizzazione dell’unità operativa “Ematologia” quale “struttura collegata” per le attività professionalizzanti dei medici in formazione della Scuola di Specializzazione in Ematologia per un quadriennio;

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – Premesse

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

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Art. 2 – Oggetto

La presente convenzione disciplina la collaborazione tra l’Università di Chieti-Pescara e l’Università Politenica delle Marche al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente per la Scuola di Specializzazione in Ematologia dell’Università Politecnica delle Marche.

L’Università Politecnica delle Marche è la sede amministrativa della Scuola e l’Università di Chieti-Pescara è rete formativa delle Scuola di specializzazione in Ematologia.

Art. 3 – Obblighi delle Parti

L’Università degli Studi di Chieti-Pescara, allo scopo di concorrere airequisiti di accreditamento della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Ematologia dell’Università Politecnica delle Marche, si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture e i propri docenti. L’Università Politecnica delle Marche, quale Sede Amministrativa, si impegna in convenzione con l’Università di Chieti-Pescara per l’attivazione della Scuola di Specializzazione in Ematologia. La predetta Scuola ha inserito tra le proprie strutture collegate la UOC di Ematologia dell’AUSL di Pescara con cui è stata stipulata in data 11 febbraio 2021 la convenzione per un quadriennio.

Art.4 – Oneri

La presente convenzione non comporta oneri a carico delle Parti.

Art. 5 - Privacy

Le Parti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal DGPR 2016/679 in

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materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, con particolare riferimento ai dati sensibili.

Art. 6 - Durata e validità

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e dura per gli anni accademici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 delle Scuole di Specializzazione e per tutte le relative coorti. La presente convenzione potrà essere rinnovata, per la medesima durata, previo accordo tra le parti, anche tramite scambio di corrispondenza.

È fatto salvo il diritto di recesso che dovrà essere comunicato dalla parte recedente all’altra Università mediante comunicazione scritta da trasmettersi con PEC almeno tre mesi prima della data da cui decorre il recesso.

Art. 7 - Imposte di registrazione e bollo

La presente convenzione è registrata solo in caso d’uso e le relative spese sono poste a carico della parte richiedente. L’ imposta di bollo viene assolta in modo virtuale dall’ Università Politecnica delle Marche come da autorizzazione n. 53209 rilasciata dall’ Agenzia delle Entrate – DRE Marche.

Art. 8 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti per l’interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona, previo tentativo di composizione bonaria.

Art. 8 – Disposizioni Finali

La presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell’art 15 della L.241/90. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti faranno riferimento alla normativa vigente.

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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Il Rettore Il Rettore

dell’Università “G.d’Annunzio” dell’Università Politecnica

Chieti-Pescara delle Marche

Prof. Sergio Caputi Prof. Gian Luca Gregori ______________________ ______________________

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