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TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

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Relatore COMPAGNA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 7 marzo 2014

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010

presentato dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell’interno con il Ministro della giustizia

e con il Ministro dell’economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 2013

TIPOGRAFIA DEL SENATO

(2)

I N D I C E

Pareri:

– della 1ª Commissione permanente . . . Pag. 3 – della 5ª Commissione permanente . . . » 4

Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto

dalla Commissione . . . » 5

(3)

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PALERMO)

10 dicembre 2013 La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(4)

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FRAVEZZI)

12 febbraio 2014 La Commissione, esaminato il disegno di legge ed i relativi emenda- menti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non condizio- nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell’ar- ticolo 3, comma 1, con il seguente: «1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, per quanto concerne le spese di missione di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7 dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutati in euro 31.346, e delle ri- manenti spese di cui agli articoli 5, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 25.500, a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma

"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

(5)

DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA DEL GOVERNO TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1. Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica) (Autorizzazione alla ratifica) 1. Il Presidente della Repubblica è auto-

rizzato a ratificare l’Accordo di coopera- zione tra il Governo della Repubblica ita- liana e il Governo della Repubblica del Ni- ger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010.

Identico

Art. 2. Art. 2.

(Ordine di esecuzione) (Ordine di esecuzione) 1. Piena ed intera esecuzione è data al-

l’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in con- formità a quanto disposto dall’articolo 15 dell’Accordo stesso.

Identico

Art. 3. Art. 3.

(Copertura finanziaria) (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dalla presente

legge, per quanto concerne le spese di mis- sione di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7 dell’Ac- cordo di cui all’articolo 1, valutati in euro 31.346, e le rimanenti spese di cui agli arti- coli 5, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 25.500, a decorrere dal 2013, si prov- vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, per quanto concerne le spese di mis- sione di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7 dell’Ac- cordo di cui all’articolo 1, valutati in euro 31.346, e le rimanenti spese di cui agli arti- coli 5, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 25.500, a decorrere dal 2014, si prov- vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

(6)

triennale 2013-2015, nell’ambito del pro- gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

triennale 2014-2016, nell’ambito del pro- gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7 dell’Accordo di cui all’articolo 1, il Mini- stro dell’interno provvede al monitoraggio de- gli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle fi- nanze. Nel caso si verifichino o siano in pro- cinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro del- l’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla co- pertura finanziaria del maggior onere risul- tante dall’attività di monitoraggio, delle dota- zioni finanziarie destinate alle spese di mis- sione e di formazione nell’ambito del pro- gramma «Contrasto al crimine, tutela dell’or- dine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza»

dello stato di previsione del Ministero dell’in- terno. Si intendono corrispondentemente ri- dotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, i limiti di cui all’articolo 6, commi 12 e 13, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Identico.

3. Il Ministro dell’economia e delle fi- nanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

3. Identico.

4. Il Ministro dell’economia e delle fi- nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Identico.

(7)

Art. 4. Art. 4.

(Entrata in vigore) (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico

(8)

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