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TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

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Academic year: 2022

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TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

<<Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale.>>

Art. 1

(Modifica del titolo della legge regionale 47/1996)

1. Il titolo della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, è sostituito dal seguente:

<<Disposizioni per l’attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l’applicazione della Carta del cittadino nei vari settori istituzionali.>>.

Art. 2

(Modifica della rubrica del titolo I della legge regionale 47/1996)

1. La rubrica del titolo I della legge regionale 47/1996 è sostituita dalla seguente:

<<DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL PREZZO ALLA POMPA DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE>>.

Art. 3

(Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 47/1996)

1. All’articolo 1 della legge regionale 47/1996, il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La presente legge disciplina le attribuzioni riservate alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 3, commi 15, 16, 17 e 18, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificati dall’articolo 5 quater, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 27 febbraio 2002, n. 16, in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale.>>.

2. All’articolo 1, commi 2 e 3, della legge regionale 47/1996, le parole

<<prezzo alla pompa delle benzine>> sono sostituite dalle parole <<prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione>>.

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vendita di benzine>> sono sostituite dalle parole <<punti vendita dei carburanti per autotrazione>>.

4. All’articolo 1 della legge regionale 47/1996, il comma 5 bis, come aggiunto dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 11/2000, è abrogato.

5. All’articolo 1, comma 5 ter, della legge regionale 47/1996, come aggiunto dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 11/2000, sono abrogate le parole <<Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 bis,>>.

Art. 4

(Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 47/1996)

1. All’articolo 2, comma 3, della legge regionale 47/1996, le parole

<<prezzo alla pompa delle benzine>> sono sostituite dalle parole <<prezzo alla pompa delle benzine e del gasolio per autotrazione>>.

Art. 5

(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 47/1996)

1. All’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 47/1996, come sostituito dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 11/2000, il numero 1) è sostituito dal seguente:

<<1) le persone fisiche residenti nella regione intestatarie, cointestatarie o titolari di diritto di usufrutto dei mezzi autorizzati a beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione;>>.

2. All’articolo 3, comma 1, della legge regionale 47/1996, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

<<g bis) con il termine “Carta del cittadino” si intende l’identificativo sul quale sono memorizzati i dati necessari per consentire la fruizione di servizi in vari settori di carattere istituzionale.>>.

Art. 6

(Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 47/1996)

1. All’articolo 6 della legge regionale 47/1996, il comma 1, come modificato dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 11/2000, è sostituito dal

(3)

<<1. Per l’acquisto dei carburanti per autotrazione a prezzo ridotto il beneficiario è tenuto a consegnare al gestore del punto vendita, dotato di un POS, l'identificativo relativo al mezzo per il quale è stato rilasciato.>>.

2. All’articolo 6, comma 5, della legge regionale 47/1996 le parole

<<addetti alla vendita di benzine>> sono sostitute dalle parole <<addetti alla vendita dei carburanti per autotrazione>>.

3. All’articolo 6, comma 6 quater, della legge regionale 47/1996, come inserito dall’articolo 9, comma 38, della legge regionale 3/2002, le parole <<prezzi delle benzine>> sono sostituite dalle parole <<prezzi dei carburanti per autotrazione>> e le parole <<contingenti di benzine a prezzo agevolato>> sono sostituite dalle parole

<<contingenti di benzine e di gasolio per autotrazione a prezzo agevolato>>.

Art. 7

(Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 47/1996)

1. All’articolo 7, comma 1, della legge regionale 47/1996, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 11/2000, le parole <<per la rilevazione dei consumi di benzine con o senza piombo>> sono sostituite dalle parole <<per la rilevazione dei consumi dei carburanti per autotrazione>>.

2. All’articolo 7, comma 3 quinquies, della legge regionale 47/1996, come inserito dall’articolo 7, comma 5, della legge regionale 11/2000, le parole <<per ottenere la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale>> sono sostituite dalle parole <<per ottenere la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale>>.

Art. 8

(Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 47/1996)

1. All’articolo 8, comma 1, della legge regionale 47/1996, come da ultimo modificato dall’articolo 9, comma 39, della legge regionale 3/2002, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) agli adempimenti relativi alle rilevazioni e ai controlli sui consumi di carburante per autotrazione, sia a prezzo ridotto che a prezzo pieno e a quelli relativi agli eventuali contingenti di carburante per autotrazione a prezzo agevolato nelle zone di confine di cui alla legge 1 dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni e integrazioni, e all'articolo 6 del decreto legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17;>>.

(4)

<<funzionali all’erogazione dei contingenti di benzina a prezzo agevolato nelle zone di confine>> sono sostituite dalle parole <<funzionali all’erogazione dei contingenti di carburanti per autotrazione a prezzo agevolato nelle zone di confine>>.

3. All’articolo 8, comma 6, della legge regionale 47/1996, come modificato dall’articolo 8, comma 6, della legge regionale 11/2000, le parole <<sulle quantità di benzine con e senza piombo vendute il giorno precedente.>> sono sostituite dalle parole

<<sulle quantità dei carburanti per autotrazione vendute il giorno precedente.>>.

Art. 9

(Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 47/1996)

1. All’articolo 9, comma 1, della legge regionale 47/1996, come modificato dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 11/2000, le parole <<vendita delle benzine a prezzo ridotto>> sono sostituite dalle parole <<vendita dei carburanti per autotrazione a prezzo ridotto>>.

2. All’articolo 9, comma 2, della legge regionale 47/1996, come sostituito dall’articolo 9, comma 2, della legge regionale 11/2000, le parole <<relativi alle quantità di benzine con e senza piombo vendute nella giornata lavorativa.>> sono sostituite dalle parole <<relativi alle quantità di carburanti per autotrazione venduti nella giornata lavorativa.>>.

3. All’articolo 9 della legge regionale 47/1996, il comma 3, come modificato dall’articolo 9, comma 3, della legge regionale 11/2000, è sostituito dal seguente:

<<3. Ai fini della comunicazione di cui al comma 2 il gestore è altresì tenuto a registrare tramite il POS i dati relativi ai quantitativi di carburante per autotrazione complessivamente venduti, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportati nel registro dell'Ufficio tecnico di finanza (UTF).>>.

Art. 10

(Modifica all’articolo 10 della legge regionale 47/1996)

1. All’articolo 10, comma 1, della legge regionale 47/1996, come modificato dall’articolo 10, comma 2, della legge regionale 11/2000, le parole <<gestori dei punti vendita di benzine>> sono sostituite dalle parole <<gestori dei punti vendita di carburanti per autotrazione>>.

(5)

Art. 11

(Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 47/1996)

1. All’articolo 11, comma 2, della legge regionale 47/1996, come modificato dall’articolo 11, comma 2, della legge regionale 11/2000, le parole

<<dichiarazione del gestore che le benzine sono state erogate effettivamente ai mezzi per i quali sono stati rilasciati gli identificativi.>> sono sostituite dalle parole

<<dichiarazione del gestore che i carburanti a prezzo ridotto sono stati erogati effettivamente ai mezzi per i quali sono stati rilasciati gli identificativi.>>.

2. All’articolo 11, comma 2 bis, della legge regionale 47/1996, come aggiunto dall’articolo 11, comma 3, della legge regionale 11/2000, le parole

<<monitoraggio sui consumi di benzine>> sono sostituite dalle parole <<monitoraggio sui consumi dei carburanti per autotrazione>>; le parole <<i volumi di benzine consegnati ad ogni punto vendita;>> sono sostituite dalle parole <<i volumi dei carburanti per autotrazione consegnati ad ogni punto vendita;>> e le parole <<le quantità di benzine vendute dagli stessi punti vendita.>> sono sostituite dalle parole

<<le quantità dei carburanti per autotrazione vendute dagli stessi punti vendita.>>.

Art. 12

(Modifiche all’articolo 15 bis della legge regionale 47/1996)

1. All’articolo 15 bis della legge regionale 47/1996, come inserito dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 11/2000, al comma 2, le parole

<<sospensione dell'autorizzazione alla vendita di benzine a prezzo ridotto>> sono sostituite dalle parole <<sospensione dell'autorizzazione alla vendita di carburanti per autotrazione a prezzo ridotto>>.

2. All’articolo 15 bis, comma 3, della legge regionale 47/1996, le parole

<<il quantitativo di benzine erogate a prezzo ridotto all'atto del rifornimento>> sono sostituite dalle parole <<il quantitativo di carburanti per autotrazione erogati a prezzo ridotto all'atto del rifornimento>>.

3. All’articolo 15 bis, comma 4, della legge regionale 47/1996, le parole <<i dati relativi ai quantitativi di benzine complessivamente vendute>> sono sostituite dalle parole <<i dati relativi ai quantitativi dei carburanti per autotrazione complessivamente venduti>>.

Art. 13

(Modifica all’articolo 19 della legge regionale 47/1996)

1. All’articolo 19, comma 2, della legge regionale 47/1996, come sostituito dall’articolo 20, comma 1, della legge regionale 11/2000, le parole <<i dati relativi ai

(6)

relativi ai consumi dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale>>.

Art. 14

(Modifiche all’allegato B) alla legge regionale 47/1996)

1. All’allegato B) alla legge regionale 47/1996, come sostituito dall’articolo 24, comma 1, della legge regionale 11/2000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il progressivo 3) della lettera b) del punto 1. del numero 1) è sostituito dal seguente:

<<3) tipo di alimentazione del mezzo (benzina/gasolio).>>;

b) la lettera a) del punto 1. del numero 3) è sostituita dalla seguente:

<< a) tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio);>>;

c) la lettera c) del punto 3. del numero 3) è sostituita dalla seguente:

<<c) tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio);>>;

d) il progressivo 7) del punto 4. del numero 3) è sostituito dal seguente:

<<7) tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio);>>;

e) il progressivo 4) della lettera b) del numero 4) è sostituito dal seguente:

<<4) tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio);>>.

Art. 15 (Norme finanziarie)

1. Per l’introito delle somme derivanti dal disposto di cui all’articolo 5 quater del decreto legge 452/2001, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 16/2002, sull’unità previsionale di base 1.2.511 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 122 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l’ulteriore stanziamento di complessivi euro 66.000.000, suddiviso in ragione di euro 22.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004.

2. Per le finalità di cui all’articolo 10, comma 1, della legge regionale 47/1996, come modificato dall’articolo 10, comma 1, della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di euro 66.000.000, suddivisa in ragione di euro 22.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 a carico dell’unità previsionale di base 16.1.13.1.634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 920 del documento tecnico

(7)

3. In conformità alle modifiche introdotte dall’articolo 5 quater del decreto legge 452/2001, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 16/2002, al testo dell’articolo 3, comma 16, della legge 549/1995, e recepite dalla presente legge, si provvede alle seguenti modifiche di denominazione:

a) nell’unità previsionale di base 1.2.511 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, ridenominata <<Quota delle accise sui carburanti per autotrazione>>, la denominazione del capitolo 122 dell’allegato documento tecnico è sostituita dalla seguente: <<Entrate derivanti dall’attribuzione della quota delle accise sulle benzine e sul gasolio per autotrazione ai sensi dell’articolo 3, comma 16, della legge 549/1995, come modificato dall’articolo 5 quater del decreto legge 452/2001, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 16/2002>>;

b) nell’unità previsionale di base 16.1.13.1.634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, ridenominata <<Rimborso di somme anticipate ai gestori dei punti vendita di carburante per autotrazione, relative alla riduzione alla pompa>>, la denominazione del capitolo 920 dell’allegato documento tecnico è sostituita dalla seguente: <<Rimborso alle compagnie petrolifere delle somme anticipate ai gestori dei punti vendita dei carburanti per autotrazione relative alle riduzioni di prezzo praticate alla pompa>>.

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