Senato della Repubblica XVII Legislatura
Fascicolo Iter DDL S. 1578
Disposizioni in materia di trattamenti sanitari
19/03/2018 - 09:05
Indice
1. DDL S. 1578 - XVII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 1578 4
1. DDL S. 1578 - XVII Leg.
DDL S. 1578 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura 1. DDL S. 1578 - XVII Leg.
Senato della Repubblica Pag. 1
1.1. Dati generali
collegamento al documento su www.senato.it
Disegni di legge Atto Senato n. 1578 XVII Legislatura
Disposizioni in materia di trattamenti sanitari Iter
23 luglio 2014: da assegnare
Successione delle letture parlamentari
S.1578 da assegnare
Iniziativa Parlamentare
Emilia Grazia De Biasi ( PD ) Cofirmatari
Nerina Dirindin ( PD ), Amedeo Bianco ( PD ), Gianpiero Dalla Zuanna ( PD ) Natura
ordinaria Presentazione
Presentato in data 23 luglio 2014; annunciato nella seduta pom. n. 289 del 23 luglio 2014.
Classificazione TESEO TUTELA DELLA SALUTE Classificazione provvisoria
XVII Legislatura 1.1. Dati generali
Senato della Repubblica Pag. 2
1.2. Testi
DDL S. 1578 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura 1.2. Testi
Senato della Repubblica Pag. 3
1.2.1. Testo DDL 1578
collegamento al documento su www.senato.it
*) Testo non rivisto dal presentatore
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1578
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori DE BIASI , DIRINDIN , BIANCO e DALLA ZUANNA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2014(*)
Disposizioni in materia di trattamenti sanitari
Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge risponde all'esigenza, non più procrastinabile, di dare una risposta definitiva, sotto il profilo scientifico, sul caso Stamina.
Sulla vicenda, nel corso degli ultimi mesi, si è assistito ad atti e decisioni poco rassicuranti che quasi nulla hanno a che fare con il principio inderogabile della tutela della salute dei cittadini. Uno degli ultimi atti è la nomina da parte del tribunale di Pesaro di Marino Andolina, vicepresidente di Stamina Foundation, quale commissario ad acta degli Spedali di Brescia, al fine di riprendere le infusioni di cellule staminali mesenchimali.
Occorre dare una risposta precisa e definitiva ai pazienti e alle loro famiglie che sollecitano
un'assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni per avere rassicurazione sul loro futuro e ai medici che devono avere indicazioni precise per affrontare ogni giorno e nel migliore dei modi questi eventi drammatici.
A tal fine il disegno di legge prevede che la prescrizione, la somministrazione e l'erogazione di trattamenti sanitari debbano essere ispirati a documentate ed aggiornate acquisizioni scientifiche, tenuto conto dell'uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente secondo criteri di equità. Il disegno di legge prevede altresì il divieto di adottare e di diffondere di terapie o pratiche non provate scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione scientifica, nonché di terapie segrete. Il medico o il professionista sanitario può rifiutarsi di collaborare a terapie non provate scientificamente o non supportate da adeguata sperimentazione e
documentazione clinico-scientifica o non rientranti in sperimentazioni cliniche autorizzate secondo la normativa vigente, permanendo comunque l'obbligo di assistenza del paziente. Per quanto attiene poi ai medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva, il disegno di legge prevede che il responsabile del laboratorio di fabbricazione o ospedaliero risponda della qualità e della sicurezza del prodotto, della completa tracciabilità dello stesso sin dal materiale di partenza, nonché della
documentazione e registrazione di ogni singola fase di produzione.
DISEGNO DI LEGGE Art. 1.
1. La prescrizione, la somministrazione e l'erogazione di trattamenti sanitari devono essere ispirati a documentate e aggiornate acquisizioni scientifiche, tenuto conto dell'uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente secondo criteri di equità. È vietata l'adozione e la diffusione di terapie o pratiche non provate scientificamente o non supportate da adeguata
sperimentazione e documentazione scientifica, nonché di terapie segrete. Il medico o il professionista sanitario può rifiutarsi di collaborare a terapie non provate scientificamente o non supportate da
XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1578
Senato della Repubblica Pag. 4
adeguata sperimentazione e documentazione clinico scientifica o non rientranti in sperimentazioni cliniche autorizzate secondo la normativa vigente, permanendo comunque l'obbligo di assistenza del paziente.
2. Per quanto attiene ai medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva il responsabile del laboratorio di fabbricazione o ospedaliero risponde della qualità e della sicurezza del prodotto, della completa tracciabilità dello stesso sin dal materiale di partenza, nonché della documentazione e registrazione di ogni singola fase di produzione.
DDL S. 1578 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1578
Senato della Repubblica Pag. 5
Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo
approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.