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BANDO DI CONCORSO ANNO 2015

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COMUNE DI ESTE

Ufficio Casa e assegnazione Alloggi

BANDO DI CONCORSO ANNO 2015

per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica

(Legge Regionale del Veneto 2 aprile 1996, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni) Il Comune di Este indice il presente bando di concorso per l’anno 2015 per l’assegnazione in locazione semplice di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si rendano disponibili o che saranno ultimati nel comune di Este, nel periodo di efficacia della graduatoria, fatto salvo eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della Legge Regionale del Veneto 2 aprile 1996, n. 10.

1 – REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE (art. 2 della L.R.V. n. 10/96)

I richiedenti, per conseguire l’assegnazione in locazione semplice di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana;

a.bis cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 ” Attuazione della direttiva 2004/38/ce relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

a.ter titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 “ Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”;

a.quater titolari dello status di rifugiato e dello stato di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 “ Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”;

a.quinquies stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano un regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286 “ Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

b. residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Este, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all’estero, per i quali è ammessa la partecipazione ad un unico ambito territoriale. Gli appartenenti alle forze dell’ordine possono partecipare al bando di concorso purché risiedano e prestino servizio nella provincia del comune cui si riferisce il bando, ovvero

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risiedano nella provincia del comune cui si riferisce il bando, ma prestino servizio in altra provincia della Regione del Veneto e la distanza tra la sede di servizio ed il comune cui si riferisce il bando non superi, in quest’ultima ipotesi, i novanta chilometri;

c. non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il 6% del valore catastale complessivo sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale;

d. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempreché l’alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;

e. reddito annuo complessivo del nucleo familiare(*), riferito all’anno 2014, in misura non superiore al limite per l’accesso stabilito dal Consiglio Regionale del Veneto con Legge Regionale 10 agosto 2006, n. 18, per un nucleo familiare di due componenti e vigente al momento della scadenza del bando di concorso. Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all’art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall’art. 2, comma 14, del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modifiche della Legge 25 marzo 1982, n. 94. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all’art. 8 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all’articolo 10 del citato decreto di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall’ultima dichiarazione presentata. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di €. 516,46 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di €. 3.098,76. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall’art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457. Il limite di reddito, da calcolarsi con le modalità di cui sopra, è di €. 24.793,00 (qualora alla formazione del reddito concorrano redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione di €. 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico, e dopo la detrazione di €. 516,46 per ogni componenti oltre i due, sono calcolati nella misura del 60%).

(*) Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e da figli legittimi, naturali, riconosciuti, e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell’inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere iniziata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica. Per il cittadino non appartenente all’Unione Europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari per i quali è stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente. Per la graduatoria, nel numero di figli vanno conteggiati anche i nascituri.

Esempi dei limiti di reddito in relazione alla composizione del nucleo familiare:

Numero componenti il nucleo familiare

Numero figli a carico

Limite di reddito da lavoro dipendente

Limite di reddito per altri tipi di reddito

2 0 41.321,66 24.793,00

3 1 42.354,58 25.825,92

4 2 43.387,50 26.858,84

5 3 44.420,42 27.891,76

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f. non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;

g. non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), f) e g), da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda del bando di concorso, nonché al momento dell’assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data dell’assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Il requisito di cui alla lettera c) sussiste anche qualora l’alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.

2 – CONDIZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGIO (art. 7 della L.R.V. n. 10/96) La graduatoria definitiva viene formata sulla base dei punteggi assegnati e dei criteri di priorità sotto indicati riferiti al concorrente ed al suo nucleo familiare:

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE

1. presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente in costanza di versamento GESCAL:

1.1 con anzianità di contribuzione fino a 5 anni: punti 1;

1.2 con anzianità di contribuzione inferiore od uguale ad anni 10: punti 3;

1.3 con anzianità di contribuzione superiore ad anni 10: punti 5;

il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato è assimilato al lavoratore in costanza di versamento GESCAL;

2. nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi l’importo di una pensione minima INPS: punti 4;

3. presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni: punti 1;

4. presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni, non autosufficienti, riconosciuti tali con certificazione da parte degli organi competenti: punti 4;

(Le condizioni di cui ai numeri 3) e 4) della presente lettera non sono tra loro cumulabili).

5. presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificata dagli organi competenti: punti 5 (ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore a due terzi, riconosciuta ai sensi della vigente normativa);

6. nuclei familiari di emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza: punti 2;

7. nucleo familiare composto da cinque o più unità: punti 2;

8. nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico: punti 3;

9. coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando o contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell’assegnazione dell’alloggio: punti 2;

9.bis anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva di cui all’art. 8 della Legge Regionale Veneto n. 10/96: punti 0,5 per anno fino ad un massimo di punti 5;

10. condizioni stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 2 Febbraio 2015 in rapporto alle particolari condizioni di disagio abitativo dovute a particolari situazioni presenti nell’ambito del territorio comunale fino ad un massimo di punti 8. Così stabilite:

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10.1 ASSOLUTA CARENZA O PRECARIETA’ DI ALLOGGIO

Single o nucleo familiare che, da meno di un anno alla data di scadenza del bando, non dispone di alloggio o che è ospite di strutture pubbliche o private, o che dimori in alloggi pubblici o privati, procurati dall’assistenza pubblica e il cui inserimento sia stato approvato dall’Amministrazione Comunale. PUNTI 3

(punteggio non cumulabile con il successivo punto 10.2 e 10.7 e con i punteggi di cui all’art. 7 b) CONDIZIONI OGGETTIVE punto 1)

10.2 PRESENZA DI RAPPORTI CONFLITTUALI

10.2.1 Single o nuclei familiari, seguiti dai servizi territoriali, privi di qualsiasi altra soluzio- ne abitativa, che risiedano o dimorino presso parenti o conoscenti in presenza di rapporti in- terpersonali conflittuali, certificati dai servizi territoriali dell’A. Ulss 17 integrati dai Servizi Sociali del Comune, i quali attestino la necessità di una diversa ed autonoma situazione abi- tativa. PUNTI 3

(punteggio non cumulabile con il precedente punto 10.1 e con il successivo 10.2.2)

10.2.2 Richiedenti, o persone minorenni ricomprese nel nucleo familiare così come definito dall'art. 2, comma 4, della L.R.V. 2 aprile 1996, n. 10, che hanno subito violenza da parte dei propri congiunti/conviventi e che si siano rivolti ai servizi del territorio (Consultorio, Centri Antiviolenza, Servizi Sociali, ecc.) al fine di ottenere una idonea tutela e che necessi- tano di una autonoma sistemazione abitativa. PUNTI 3

(punteggio non cumulabile con i precedenti punti 10.1 e 10.2.1)

10.3 FAMIGLIE CON UNICO GENITORE

Nuclei familiari composti da un solo genitore e da uno o più figli minori a carico in disagiate condizioni economiche (reddito imponibile inferiore ad una pensione minima INPS).

Non si attribuisce punteggio nel caso siano presenti nel nucleo familiare altre persone maggiorenni oltre al genitore. PUNTI 2

(punteggio non cumulabile con il successivo punto 10.5)

10.4 CANONE DI LOCAZIONE GRAVOSO

Single o nuclei familiari intestatari di un contratto di locazione, regolarmente registrato, che preveda un canone di locazione con incidenza sul reddito familiare lordo superiore al 30%

per redditi da lavoro dipendente e da collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, o superiore al 50% per redditi da lavoro autonomo.

Nei casi in cui il canone annuo incida sul reddito familiare fiscalmente imponibile in misura superiore al 70% non verrà assegnato il presente punteggio. In tale evidenza il canone è eccessivo in relazione alle disponibilità economiche dichiarate dalla famiglia e quindi la dichiarazione è considerata incongrua.

Non verrà tenuto conto di tale considerazione per quei nuclei familiari che dichiarino di percepire redditi non fiscalmente imponibili (Pensione di invalidità, assegno sociale, ecc).

(Ai fini dell’attribuzione di tale punteggio non si terrà conto di eventuali contributi regionali assegnati a sostegno dell’affitto stesso)

Concorrono alla determinazione della capacità economica del nucleo anche i contributi, liberalità, donazioni erogate da privati a favore del richiedente purché il contributo oltre a dover essere dichiarato sia documentato con copia dell’avvenuta riscossione (ricevuta del bonifico bancario, vaglia postale, assegno). PUNTI 3

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10.5 FAMIGLIA MONOREDDITO

Nuclei familiari composti da almeno tre persone con un solo reddito fiscale lordo superiore all’importo di una pensione INPS ed entro il limite massimo dell’area di reddito B1) di cui all’art. 18 della L.R.V. 10/96.

I rimanenti componenti del nucleo familiare, maggiorenni e privi di reddito, devono essere:

- disabili o inabili al lavoro; maggiorenni iscritti ed in regola con i corsi di studio universitari o scolastici, o di formazione, di durata non inferiore a tre anni; disoccupati regolarmente iscritti al competente Centro per l’Impiego; genitore di minore in età prescolare. PUNTI 2

(punteggio non cumulabile con il precedente punto 10.3, e successivi 10.6 e 10.7)

10.6 NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI DA UN SOLO ADULTO

Nuclei familiari composti da un solo adulto separato o divorziato, da non meno di 6 mesi, che abbia versato regolarmente all’altro coniuge/ex coniuge gli assegni alimentari al medesimo o gli assegni di mantenimento mensili per il/i figlio/i, o in alternativa al/ai figlio/i se maggiorenni, e che tale condizione risulti inserita nei verbali di separazione/sentenze omologati o nelle sentenze/verbali di divorzio.

La documentazione da presentare consiste in:

• una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte del richiedente da cui risulti la regolarità di versamento degli assegni alimentari o continuativi di mantenimento;

• documentazione comprovante l’avvenuta transazione di tali assegni alimentari o di mantenimento (ricevuta del bonifico bancario, vaglia postale, assegno, ecc.) negli ultimi dodici mesi o dalla data di decorrenza della sentenza se di data inferiore. PUNTI 2

(punteggio non cumulabile con il precedente punto 10.5)

10.7 FAMIGLIA MONOREDDITO IN SITUAZIONI DI DISAGIO ABITATIVO

Nuclei familiari con figlio/i minori a carico e con un solo reddito annuo convenzionale superiore all’importo di una pensione minima INPS ed entro il limite massimo dell’area di reddito B1) di cui all’art. 18 della L.R.V. n. 10/96, che abitino in un appartamento regolarmente locato ai sensi della legislazione vigente e che si trovino, alla data di scadenza del bando, in una situazione di disagio abitativo determinata dal precario ed incerto rapporto lavorativo conseguente allo stato di cassa integrazione guadagni (CIG ordinaria/straordinaria), alla mobilità, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, o in qualsiasi altra situazione di riduzione delle prestazioni lavorative imposte dal datore di lavoro (chiusura dell’azienda, riduzione del lavoro, riorganizzazione processi produttivi aziendali, ecc.) e debitamente documentata. PUNTI 3

(punteggio non cumulabile con il precedente punto 10.1 e 10.5)

10.8 PRESENZA DI MINORI PORTATORI DI HANDICAP

Nuclei familiari nei quali siano presenti uno a più soggetti di minore età portatori di handicap certificato dagli organismi competenti, tale da comportare difficoltà persistenti, di livello medio-grave, a svolgere i compiti e le funzioni dell'età. PUNTI 5

(punteggio non cumulabile con il punteggio di cui all'art. 7 a) CONDIZIONI SOGGETTIVE punto 5)

10.9 RESIDENZA NEL COMUNE DI ESTE

Nuclei familiari il cui richiedente sia residente nel comune di Este, anche in maniera non continuativa:

- da almeno 10 anni PUNTI 2

- da almeno 15 anni PUNTI 4

I PUNTEGGI ATTRIBUITI PER LE CONDIZIONI SOGGETTIVE DEL PRESENTE PUNTO 10 NON POSSONO COMPLESSIVAMENTE SUPERARE 8 PUNTI

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B) CONDIZIONI OGGETTIVE

1. situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando dovuta a:

1.1) abitazione impropria o procurata a titolo precario dall’assistenza pubblica secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 1, lettera a) del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni: punti 5;

1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità: punti 2;

1.3) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una sola unità: punti 1;

1.4) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio: punti 1.

La condizione di cui al punto numero 1) della presente lettera non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità naturali o di imminente pericolo riconosciuto dalla autorità competente, o a seguito di sistemazione precaria derivante dall’esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale.

2. situazione di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando dovuto a:

2.1 abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall’autorità competente sulla base dei seguenti parametri:

2.1.1) da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14: punti 1;

2.1.2) da più di tre persone a vano utile esclusi i servizi e cucina se inferiore a mq. 14: punti 2;

2.2) abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 1, n. 4, lettera b) del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni: punti 2;

2.3) richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizi, nonché di qualsiasi altra condizione oggettiva1 che renda impossibile l’uso dell’alloggio; ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno: punti 5.

Le condizioni di cui ai numeri 1.1) e 2.2) della presente lettera non sono tra di loro cumulabili.

RISERVA ALLE FORZE DELL'ORDINE – ART. 11 COMMA DELLA L.R.V. n. 10/96

La quota annuale di alloggi destinata alle forze dell'ordine, qualora rimanga totalmente o parzialmente inutilizzata per mancanza di interessati, verrà destinata ai concorrenti utilmente collocati in graduatoria generale e che si trovino nella condizione di inabili in modo permanente al lavoro, donne separate o di stato civile libero con figli fiscalmente a carico nell'ordine di precedenza assunto nella graduatoria generale stessa.

3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

La domanda, pena nullità della stessa, deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso il Comune di Este o scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo http://www.comune.este.pd.it . I concorrenti già inseriti nell’ultima graduatoria ancora vigente alla data del presente bando, devono ripresentare la domanda al fine dell’inserimento nella nuova graduatoria (art. 3 L.R.V. 10/96). La

1 Specificazione della condizione oggettiva che renda impossibile l’uso dell’alloggio definita dalla Deliberazione di Consiglio Comune n. 16 del 2 Febbraio 2015: “Si definiscono le condizioni oggettive che rendono impossibile l’uso dell’alloggio, ai sensi dell’art. 7, comma 1, punto 2.3 della L.R.V. n. 10/96: - per condizione oggettiva si intende un evento, indipendente dalla volontà del soggetto, che abbia determinato l’impossibilità dell’uso dell’alloggio (alluvioni, frane, incendi, terremoti, altri eventi naturali atmosferici, ecc).”

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sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove la firma sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore (artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). La domanda deve essere bollata con marca da bollo dal valore legale vigente al momento della sua presentazione. In alternativa, ai sensi delle vigenti disposizioni fiscali, è possibile applicare una marca da bollo digitale indicando nello spazio all'uopo predisposto nella domanda, il relativo numero identificativo univoco (seriale) della marca da bollo acquistata (art. 6, comma 2, del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014 Servizio @e.bollo all'indirizzohttp://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Servizio+e.b ollo/).

Per ottenere la compilazione della domanda, da parte del personale comunale incaricato di prestare assistenza al concorrente, il cittadino dovrà esibire tutta la documentazione utile per ottenere particolari punteggi, che non sia già in possesso dell’ente o non risulti disponibile presso altri uffici della pubblica amministrazione (ad esempio dichiarazioni dei redditi, stato di gravidanza o di invalidità, abitazione in un alloggio improprio, o con barriere architettoniche per portatore di handicap, o sovraffollato, o antigenico, permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno in corso di validità, ecc.). Appare utile pertanto ricordare che è il concorrente che dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di possedere tutti i requisiti previsti per legge e le altre eventuali condizioni che danno diritto ai punteggi. Il concorrente è tenuto inoltre ad attestare l’eventuale sua iscrizione alla Camera di Commercio e per qualsiasi altro componente del nucleo familiare e/o lo stato di disoccupazione. L’amministrazione si riserva di procedere con idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di false attestazioni e mendaci dichiarazioni ivi indicate, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti.

Si informa che presso l’Ufficio Casa ed all’Ufficio Polisportello del Comune di Este, nel periodo di validità del presente bando, sarà attivo un servizio di accettazione e di assistenza alla compilazione della domanda.

4 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande possono essere inviate tramite PEC all'indirizzo este.pd@legalmailpa.it o presentate al Comune di Este (Ufficio Casa oppure al Polisportello), entro i 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando rispettivamente nei giorni di apertura al pubblico (Ufficio Casa il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 ed il mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 17,30 ed al Polisportello lunedì - martedì - giovedì - venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 il mercoledì dalle ore 8.30 alle 18.00 (dalle ore 13.00 alle ore 15.00 solo su appuntamento: per prenotare contattare 0429 617550 oppure polisportello@comune.este.pd.it) ed il sabato mattina dalle 8.30 alle 11.30 per i residenti in Italia, mentre per i residenti all’estero le domande devono pervenire entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

5 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Entro i termini di legge si provvederà alla formulazione della graduatoria. A parità di punteggio le domande di assegnazione saranno collocate in graduatoria in ordine crescente in relazione al reddito del nucleo familiare di cui all’art. 2, comma 1, della Legge Regionale del Veneto n. 10/96. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. Ai fini della valutazione del requisito del reddito di cui alla lettera e), comma 1, dell’art. 2 della Legge Regionale del Veneto n. 10/96, qualora il reddito documentato ai fini fiscali apparisse inattendibile, il Comune trasmetterà all’Agenzia delle Entrate, per gli opportuni accertamenti, la relativa documentazione. In tal caso il concorrente verrà collocato in graduatoria con riserva fino alla conclusione dell’accertamento. Nella graduatoria

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saranno indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni. Dopo l’approvazione, la graduatoria provvisoria con l’indicazione del punteggio, sarà pubblicata all’Albo on line del Comune, per 30 giorni consecutivi con l’indicazione dei modi e dei termini per ricorrere.

Agli emigrati all’estero sarà data notizia dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria, del punteggio e della posizione conseguita, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Entri i 30 giorni successivi alla scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria, nonché per gli emigrati all’estero, nei 45 giorni successivi all’invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno della comunicazione di cui al precedente comma, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione di cui all’art. 6 della Legge Regionale del Veneto n. 10/96. Il ricorso dovrà essere depositato presso il Comune di Este. Entro 10 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi. Il Comune di Este trasmetterà alla Commissione di cui all’art. 6 della Legge Regionale del Veneto n. 10/96 la graduatoria provvisoria unitamente ai ricorsi presentati. La Commissione, sopra indicata, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione assumerà le decisioni sui ricorsi e le comunicherà al Comune di Este che provvederà alla redazione ed approvazione della graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva di assegnazione sarà pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria di cui all’art. 5 della Legge Regionale del Veneto n.

10/96.

6 – ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L’assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva sarà disposta dopo la verifica della permanenza nell’aspirante assegnatario dei requisiti di cui all’art. 2 della Legge Regionale del Veneto n. 10/96, tenendo conto della superficie utile di ciascun alloggio disponibile e della consistenza del nucleo familiare dell’aspirante assegnatario. Il requisito di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) della citata Legge Regionale del Vento n. 10/96, dovrà permanere alla data dell’assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

La quota annuale di alloggi riservata a favore delle forze dell’ordine, qualora rimanga totalmente o parzialmente inutilizzata per mancanza di interessati, verrà destinata ai concorrenti utilmente collocati in graduatoria generale e che si trovino nella condizione di inabili in modo permanente al lavoro, donne separate o di stato civile libero con figli fiscalmente a carico nell’ordine di precedenza assunto nella graduatoria generale stessa. (art. 11 comma 4 della L.R.V. 10/96.)

7 – MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi sarà determinato ed applicato con le modalità di cui all’art. 18 della Legge Regionale del Veneto n. 10/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

Este, 30 settembre 2015

Il Dirigente Ia Area Dott.ssa Sonia Furlan

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