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Regolamento didattico Corso di laurea specialistica in Storia dell arte

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Academic year: 2022

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Regolamento didattico Corso di laurea specialistica in

Storia dell’arte

Facoltà: Lettere e Filosofia Classe: 95/S Storia dell’arte

Art. 1 Requisiti d'accesso

I laureati in Lettere (Classe 5), Curriculum 8 (Curriculum moderno: storico artistico) e i laureati in DAMS curriculum 1 (Arte) dell’Università di Bologna possono iscriversi al Corso di laurea specialistica in Storia dell’arte senza debito formativo, con il riconoscimento integrale dei 180 cfu acquisiti nel triennio.

I laureati in Lettere (classe 5) degli altri curricula e i laureati DAMS (Classe 23) degli altri Curricula, i laureati di altri Corsi di laurea triennale, i laureati di vecchio ordinamento provenienti dall’Università di Bologna o da altre Università italiane, i diplomati di Accademia di belle arti, Accademia nazionale di danza, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati, e i cittadini stranieri che hanno conseguito un titolo riconosciuto idoneo possono iscriversi al Corso di laurea specialistica in Storia dell’arte, se sono in possesso di almeno 100 dei 300 crediti previsti dall’Ordinamento della

Laurea specialistica.

Attività integrative in fase di accesso Nessuna

Per i soggetti in possesso di un titolo di studio straniero sono previsti i seguenti requisiti di accesso, come da delibera della Giunta di Ateneo del 23/07/2003:

- possesso di un titolo accademico finale straniero

- in alternativa, titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo, solo nel caso in cui il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarità;

- verifica della idoneità del titolo da parte dei competenti Consigli di corso di studi con gli stessi criteri previsti dall'Ateneo per i possessori di titolo di studio accademico italiano. La verifica del possesso dei requisiti curriculari che si traducono nel possesso di almeno 100 CFU riconoscibili avverrà sulla base del criterio generale dettato dalla Giunta, il quale fa riferimento all'esame dei programmi degli esami sostenuti all'estero allegati alla domanda di preiscrizione presentata dallo studente;

- prova di conoscenza della lingua italiana sul contingente previsto annualmente, da sostenersi da parte dei cittadini non comunitari residenti all'estero ad eccezione dei casi in cui è previsto l'esonero, elencati dalla circolare MIUR sull'immatricolazione relativa alle immatricolazioni di cittadini stranieri (alla prova sono ammessi con riserva i candidati di cui non sia stata ancora fatta la verifica dei requisiti di accesso, la riserva sarà sciolta dopo la valutazione positiva del titolo da parte del Consiglio di Corso di studi);

- rientro nel paese di origine per lo studente con permesso di soggiorno breve per motivo di studio il cui titolo sia valutato non idoneo.

L’accesso è consentito, in presenza dei requisiti suddetti, alle stesse condizioni previste per i possessori di titolo di studio conseguito in Italia.

Art. 2 Norme di accesso

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Il Corso di Laurea Specialistica in Storia dell’arte prevede che la verifica della preparazione dello studente coincida con il possesso dei requisiti.

Art. 3 Coerenza tra crediti delle attività formative e obiettivi formativi programmati La commissione si esprime in senso favorevole in merito alla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, poiché tale coerenza discende da una mirata distribuzione fra crediti destinati alla formazione metodologica e crediti destinati alla formazione specialistica di natura storico critica.

Acquisito il parere favorevole delle commissioni didattiche paritetiche in data 14 dicembre.

Art. 4 Curricula offerti agli studenti Curriculum 1

Scelta guidata 1.a (medievale e moderno) Scelta guidata 1.b (contemporaneo) Curriculum 2

Scelta guidata 2.a (medievale e moderno) Scelta guidata 2.b (contemporaneo) Art. 5 Mobilità fra curricula

Lo studente, iscritto ad un qualsiasi anno di corso, può variare il curriculum a cui è iscritto, all’interno dello stesso corso di laurea, presentando apposita richiesta alla Segreteria Studenti, indirizzata al Presidente del Consiglio di Corso di Studi, entro il termine previsto dal Consiglio di corso.

Il riconoscimento dei crediti per il passaggio da un curriculum all’altro all’interno della Laurea specialistica, se richiesto entro il primo anno, avviene d’ufficio, sulla base della sostanziale affinità scientifica e formativa dei due curricula.

Art. 6 Propedeuticità degli insegnamenti e di altre attività formative Non sono previsti esami propedeutici

Art. 7 Modalità di svolgimento delle attività formative

Sono previste le seguenti forme di svolgimento dell’attività didattica:

Attività formative di cui alle lett. a), b), c), d), e), f) nonché ambito di sede: lezioni frontali, esercitazioni, seminari e autoapprendimento.

Prova finale: discussione di un elaborato originale.

Tirocinio: permanenza presso aziende, enti o studi professionali convenzionati svolgendo attività pratiche congruenti con gli obiettivi formativi del corso.

Art. 8 Tipologia delle forme didattiche Tradizionale

Art. 9 Attività di tirocinio e ulteriori abilità

L’acquisizione dei crediti di tirocinio è subordinata all’attestazione delle ore svolte da parte della struttura ospitante convenzionata e all’approvazione da parte del docente tutore del progetto.

Le ulteriori abilità informatiche, linguistiche e altre, congruenti con gli obiettivi formativi qualificanti, sono acquisite mediante laboratori, seminari o altre attività formative organizzati dal Corso di Laurea specialistica.

Art. 10 Eventuali curricula corrispondenti a diverse durate del corso e modalità di passaggio da un curriculum a un altro

Nel Regolamento didattico del Corso di Studio possono essere sono definiti tre tipi di curricula corrispondenti a differenti durate del corso:

a) curricula con durata normale per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari;

b) curricula con durata superiore alla normale ma comunque pari a non oltre il doppio di

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I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di passaggio da un curriculum a un altro. Tale passaggio deve comunque essere richiesto al Consiglio di corso di Studio, il quale delibererà tenendo conto della scolarità svolta e degli anni di iscrizione.

Art. 11 Criteri di riconoscimento crediti per trasferimento e seconde lauree

Per gli studenti provenienti da corsi di studio di diversa classe, il riconoscimento dei crediti avverrà perseguendo la finalità della mobilità degli studenti.

Gli studenti provenienti sia da Corso di Laurea della stessa classe, sia da un Corso di Studio di classe diversa, purché del medesimo livello, possono ottenere, su parere favorevole delle commissioni delegate alle convalide di trasferimento e seconde lauree, nominate dai Consigli di Corsi di Studio, il riconoscimento dei crediti acquisiti nel Corso di provenienza fino a concorrenza del numero dei crediti dello stesso settore scientifico-disciplinare; i rimanenti crediti possono essere convalidati in settori, insegnamenti o altre attività formative di cui si riconosce l’affinità culturale con il settore di provenienza.

Art. 12 Criteri riconoscimento conoscenze e abilità professionali

La commissione istruttoria, nominata dal Consiglio di Corso di Laurea Specialistica, può riconoscere le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione ha concorso l’Università di Bologna, solo in presenza di un nesso finale tra l’attività svolta e gli specifici obiettivi e profili professionali dichiarati nell’ordinamento di questo corso di studi. (archivi, biblioteche, istituti culturali) In tal caso il numero di crediti riconosciuti avverrà tenendo conto delle ore di attività svolta e del rapporto che le lega allo studio individuale.

Il Consiglio di Corso, in sintonia con i criteri del Regolamento di Facoltà, può riconoscere la frequenza alle attività lavorative extrauniversitarie, sulla base della documentazione e relazione presentata dallo studente, in quanto motivatamente riconosciuta valida l’esperienza lavorativa, fermo restando l’obbligo di superare positivamente la verifica finale del profitto.

Art. 13 Attività integrative per studenti trasferiti o iscritti come seconda laurea

Per gli studenti trasferiti sono attivate le attività integrative relative alle attività formative del presente Regolamento didattico da 1 CFU al numero di CFU utile al raggiungimento del peso in crediti di ciascuna attività, volte comunque ad una verifica finale.

Art. 14 Piani di studio

Gli studenti, quando presentano il piano di studio ufficiale, possono:

- modificare la scelta degli insegnamenti opzionali, precedentemente compiuta, purché la nuova opzione venga esercitata all’interno del medesimo gruppo di insegnamenti previsti nel Regolamento;

- incrementare il numero dei crediti delle attività formative “a scelta dello studente (D)”.

Art. 15 Esami e altre verifiche di profitto

Al termine di ciascuna attività lo studente è tenuto a una verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Nel caso degli insegnamenti tale verifica è svolta sotto la forma di esami, scritti o orali o multimediali. La prova orale può, comunque, essere preceduta da una prova scritta preliminare, il cui esito condizione l’ammissibilità all’orale. La valutazione è espressa in trentesimi con eventuale lode. L’esame s’intende superato con votazione minima di 18 trentesimi.

L’attività di tirocinio è verificata con l’attestazione delle ore effettivamente realizzate da parte della struttura ospitante convenzionata e sentito il parere del tutore rispetto allo specifico progetto formativo. La valutazione positiva della commissione di tirocinio sull’attività svolta dallo studente si risolve in un giudizio di idoneità all’acquisizione dei crediti relativi.

L’attività di laboratorio formativo è verificata con la valutazione di esercitazioni coordinate dal responsabile didattico del laboratorio. La valutazione positiva si risolve in un giudizio di idoneità all’acquisizione dei crediti relativi.

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Art. 16 Commissioni di esame

La valutazione dell’esame è effettuata da un’apposita Commissione formata e nominata come previsto dall’art. 25 del Regolamento didattico di Ateneo e dall’art. 24 del Regolamento didattico di Facoltà.

Il Consiglio di Corso di Studio nomina le commissioni per gli esami di profitto all’inizio di ciascun anno accademico. Il consiglio di corso può delegare tale nomina al rispettivo presidente. In particolare il Consiglio di Corso di Studio può devolvere al Presidente del Corso di Studio la nomina delle commissioni per determinate giornate di esame in caso di necessità e di urgenza quale impossibilità sopravvenuta.

Le commissioni per gli esami di profitto sono comunque composte, su proposta del titolare della materia, da almeno due membri, uno dei quali deve essere il docente responsabile della disciplina e l’altro un docente o un ricercatore dello stesso settore disciplinare o di un settore affine; per quest’ultimo e per gli altri eventuali componenti possono essere indicati anche membri supplenti. Il supplente può essere un cultore della materia. I cultori della materia sono nominati dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio su proposta del docente ufficiale tra i dottori di ricerca, nonché tra laureati da non meno di due anni sulla base di un curriculum e delle pubblicazioni presentate. Il Consiglio di Corso di Studio nell’approvare tali indicazioni redigerà un albo che sarà verificato all’inizio di ogni anno accademico e che sarà trasmesso per opportuna informazione e diffusione alla Facoltà.

In ogni caso almeno due membri dovranno essere contemporaneamente presenti alla seduta d’esame.

Qualora risulti necessario nominare contemporaneamente più sottocommissioni per il medesimo esame di profitto, il docente responsabile ne propone la composizione ai Consigli di Corso di Studio, assicurando comunque la propria presenza attiva attestata mediante apposizione della firma a margine di ciascun foglio di verbale di esame a conferma della propria presenza e come assunzione della responsabilità sulla regolarità dello svolgimento delle prove.

Art. 17 Prova finale (contenuti, modalità di svolgimento, termini e modalità di attribuzione)

Per il conseguimento della Laurea specialistica, lo studente deve superare una tesi avente il carattere di una dissertazione originale su tema concordato tra il laureando e almeno due suoi docenti su aspetti specifici relativi all’arco dei temi da lui presi in esame nell’intero periodo di studio, con attenzione anche agli sbocchi professionali verso cui il candidato intende avviarsi.

• La prova finale per il conseguimento della Laurea specialistica consiste nella discussione pubblica, davanti ad una commissione nominata dalle strutture didattiche di una dissertazione scritta, eventualmente corredata da supporti tecnologici, elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore e di un correlatore.

• La dissertazione dovrà avere il taglio di un saggio scientifico e dimostrare, insieme alla conoscenza approfondita dell’argomento trattato e della bibliografia relativa, adeguate capacità d’impostazione metodologica e di orientamento critico, che consentano il raggiungimento di risultati almeno in parte originali.

• La Commissione in via preliminare dovrà deliberare sull’ammissibilità del candidato alla prova finale.

• La prova finale della Laurea specialistica verrà assegnata preferibilmente in una disciplina indicata dallo studente. Tale disciplina di norma deve essere presente nel piano degli studi:

lo studente può comunque far domanda al Consiglio di Corso di studio per l’assegnazione di una disciplina esterna al piano di studi, purché coerente con gli obiettivi formativi qualificanti e specifici della laurea specialistica: in questo caso il correlatore è nominato d’ufficio dal Consiglio. Il responsabile didattico della disciplina è relatore della prova finale.

• La domanda di ammissione alla prova finale dovrà essere presentata alla Segreteria di Facoltà secondo il calendario fissato dal Senato Accademico. Lo studente è tenuto inoltre a presentare in Segreteria il modulo contenente l’argomento della tesi, firmato dal relatore e datato almeno quattro mesi prima della presentazione della domanda.

• Per l’ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall’ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale.

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La Commissione per la laurea specialistica è composta da sette membri, di cui almeno cinque devono essere docenti di ruolo responsabili di insegnamento. La Commissione è nominata dal Consiglio di Corso di Studio, che può delegare tale nomina al Presidente o al Preside di Facoltà.

I componenti delle Commissioni hanno il dovere di partecipare alle sedute per le quali sono nominati e sono tenuti ad assicurare una presenza continuativa.

La votazione finale sarà espressa in centodecimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. In caso di votazione massima (110/110), la Commissione può concedere la lode su decisione unanime.

La votazione è assegnata dalla Commissione sulla base dell’esame finale, che consiste nella discussione della tesi, tenendo conto anche del curriculum dello studente compresi i voti conseguiti in esami superati presso altri Corsi di Studio e convalidati.

Dello svolgimento della prova finale la Commissione redige apposito verbale.

Art. 19 Norme transitorie

Il Consiglio di Corso di Studio, insieme alle modifiche relative al piano didattico, delibera sulla norma transitoria che regola l’applicazione del Regolamento di Corso di Studi agli studenti iscritti nell’anno di modifica. Pertanto questa sarà inserita nel Piano Didattico di riferimento.

Art. 20 Norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge, allo Statuto, al Regolamento didattico di Ateneo e al Regolamento Didattico di Facoltà.

Riferimenti

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