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Fermo amministrativo moto e scooter: come funziona

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Fermo amministrativo moto e scooter: come funziona

Autore: Sabrina Mirabelli | 23/07/2021

Le “ganasce virtuali” che impediscono la circolazione di un motociclo, possono conseguire da un provvedimento dell’Ader ovvero da un verbale elevato per un’infrazione al Codice della strada.

Hai contratto un debito con la Pubblica Amministrazione per il mancato pagamento di una tassa, di un tributo o di una contravvenzione stradale? Sei stato fermato e multato dalla polizia stradale mentre circolavi alla guida di una moto “truccata”,

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ovvero con caratteristiche non corrispondenti ai dati presenti sul libretto di circolazione? Ebbene, in entrambe le ipotesi, potresti subire l’applicazione di un’apposita misura cautelare: il fermo amministrativo della moto o dello scooter a te intestato. Perciò, forse è il caso di approfondire l’argomento e di sapere il fermo amministrativo di moto e scooter come funziona e cosa comporta.

Sia se la relativa procedura è stata disposta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) per recuperare un credito sia se è stata determinata da una violazione al Codice della strada (Cds), il veicolo sottoposto a fermo non può più circolare. Nel primo caso, il fermo amministrativo di moto e scooter permane finché non estingui il debito o non richiedi una dilazione, mentre nella seconda ipotesi sussiste per tutto il periodo prescritto.

Fermo amministrativo moto/scooter:

come avviene se lo dispone l’Ader

Nell’ipotesi di mancato pagamento di un debito verso la Pubblica Amministrazione, il fermo amministrativo della moto o dello scooter intestato al debitore si applica attraverso l’iscrizione del relativo provvedimento nel Pubblico registro automobilistico (Pra).

Il fermo è consentito per i soli motocicli in quanto i ciclomotori, cioè quelli con cilindrata fino a 50 cc, non sono beni mobili registrati presso il Pra.

Non esistono limiti di debito sotto i quali non sia possibile disporre la misura cautelare; tuttavia, sino a 1.000 euro di debiti prima di procedere al fermo devono essere trascorsi 120 giorni dall’invio di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. Per tale comunicazione non è richiesta necessariamente la forma della raccomandata con ricevuta di ritorno, potendo avvenire tramite posta ordinaria.

Fermo amministrativo del veicolo disposto dall’Ader: cosa succede dopo

Dopo l’iscrizione della misura cautelare al Pra, la disponibilità del veicolo è limitata, nel senso che lo stesso non può più circolare fino a quando l’intestatario

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non adempie al proprio debito ed effettua la cancellazione dell’iscrizione dal Pubblico registro automobilistico.

Il mezzo può rimanere parcheggiato sulla pubblica via, tranne il caso in cui non sia provvisto di assicurazione. Se c’è il fermo, il proprietario del veicolo non è tenuto al pagamento del bollo, salvo specifiche deroghe regionali.

La moto o lo scooter non può essere radiato dal Pra né tanto meno può essere demolito o esportato ma può essere venduto. L’acquirente deve comunque sapere che sul veicolo è pendente il fermo, che si trasferisce sul nuovo proprietario.

Qual è la procedura per il fermo della moto/scooter da parte dell’Ader

Dopo la notifica di una cartella esattoriale, se il debitore non adempie al pagamento della somma iscritta a ruolo entro 60 giorni, l’Agenzia delle Entrate- Riscossione gli invia un preavviso di fermo, nel termine di 30 giorni prima dell’iscrizione della misura cautelare al Pra. Decorso inutilmente anche il periodo di preavviso, l’Ader provvede a detta iscrizione senza inviare ulteriori comunicazioni.

Il fermo amministrativo evita il deprezzamento del veicolo sul quale viene disposto, in modo da consentire che lo stesso, nell’ipotesi di successivo pignoramento e di vendita all’asta, non perda valore. In realtà, sono rari i casi in cui ciò avviene, in quanto il fermo rappresenta già di per sé un sistema assai valido per ottenere il pagamento del dovuto.

Com’è sanzionata la circolazione della moto/scooter sottoposto a fermo

Circolare con una moto o con uno scooter sottoposto a fermo non costituisce reato;

tuttavia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 777 euro a 3.114 euro.

Come si può liberare la moto o lo scooter

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dal fermo amministrativo

È possibile liberare la moto o lo scooter dal fermo amministrativo, pagando il debito contratto con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in un’unica soluzione o, se previsto, a rate. In quest’ultimo caso, bisogna versare la prima rata e presentare la relativa ricevuta all’ufficio dell’Ader, che rilascia apposita quietanza. A sua volta, la quietanza va depositata al Pra, che procede a sospendere il fermo. La sospensione, però, non elimina la misura cautelare ma consente comunque la circolazione del mezzo.

Per annotare la sospensione al Pra va presentato il documento rilasciato dall’Ader, il certificato di proprietà del veicolo e una marca da bollo da 32,00 euro. La cancellazione del fermo avviene solo dopo il pagamento dell’ultima rata.

Invece, se il pagamento del debito avviene in un’unica soluzione, è possibile richiedere la cancellazione o la revoca del fermo amministrativo della moto o dello scooter e rientrare nel completo possesso del mezzo. I provvedimenti di revoca emessi dopo il 1° gennaio 2020 sono notificati telematicamente dall’Ader al sistema informativo del Pra, quindi, non occorre più recarsi personalmente allo sportello del Pubblico registro automobilistico per la cancellazione del fermo né pagare l’imposta di bollo.

Fermo amministrativo moto/scooter per violazione al Cds: come avviene

Il fermo amministrativo è previsto anche come sanzione accessoria all’accertamento di alcune specifiche violazioni previste dal Codice della strada [1], ad esempio per guida senza patente, perché mai conseguita o perché ritirata o sospesa oppure per circolazione con una targa rubata o contraffatta.

In tali ipotesi, il proprietario della moto o dello scooter, nominato custode del mezzo, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione del veicolo e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.

Sul veicolo viene apposto un sigillo che, decorso il periodo di fermo

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amministrativo, è rimosso a cura dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la violazione. Peraltro, l’organo accertatore che ha disposto la misura, trattiene il documento di circolazione, facendone menzione nel verbale di contestazione.

All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiuta di trasportare o custodire a proprie spese il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 776 euro a 3.111 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

L’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia.

Contro il provvedimento di fermo amministrativo è possibile proporre ricorso al Prefetto [2].

Decorso il periodo di fermo, per rientrare nella disponibilità del mezzo occorre sbrigare alcune formalità di rilascio presso l’organo accertatore, consistenti nella restituzione del documento di circolazione e nella rimozione del sigillo.

Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.988 euro a 7.953 euro. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo.

Note

[1] Art. 214 cod. strada. [2] Art. 203 cod. strada.

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