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Acconti, ritenute ed eccedenze

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Academic year: 2022

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Acconti, ritenute ed eccedenze Gli acconti pagati

Il quadro F

del 730 Il quadro F del modello 730 si compone di 7 sezioni nelle quali sono riportati i seguenti dati:

Sezione I: versamenti relativi all’acconto IRPEF ed all’acconto addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2007.

Sezione II: altre ritenute subite (diverse da quelle indicate nei quadro C e D.

Sezione III: eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni.

Sezione IV: ritenute ed acconti sospesi per eventi eccezionali.

Sezione V: trattenute del saldo dovuto per il 2007 e degli even- tuali acconti dovuti per il 2008.

Sezione VI: soglie di esenzione dell’addizionale comunale.

Sezione VII: che deve essere compilata solo nel modello 730 in- tegrativo.

L’acconto d’imposta Sezione I^

Analizziamo ora la sezione I relativa agli “acconti IRPEF e addizio- nale comunale relativi al 2007”.

L’acconto d’imposta è l'importo che il contribuente in alcuni casi può essere tenuto a versare come anticipo dell’imposta sul suc- cessivo periodo d’imposta.

In questa sezione, dovranno essere indicati gli acconti versati nel 2007 e relativi al periodo d’imposta 2007 sia relativi all’IRPEF che all’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF.

Vediamo di seguito le modalità per il calcolo dell’acconto relativo all’IRPEF.

Quando e come ver- sare l’acconto

Per verificare se il contribuente era tenuto al versamento dell’acconto IRPEF, è necessario verificare sempre la dichiara- zione relativa al periodo d’imposta precedente.

L’acconto era dovuto quando il rigo “differenza” del prospetto di liquidazione del 730/07 o del modello UNICO 2007 era pari o su- periore ad euro 52.

La misura dell’acconto era pari al 99% dell’importo del rigo “diffe- renza”

Rigo differenze X percentuale = acconto Tale acconto doveva essere versato:

in una sola soluzione, a novembre, se l’importo del rigo differenza era compreso tra euro 52 ed euro 257,51.

in due rate, la prima, da versare insieme al saldo, pari al 40% dell’acconto complessivo dovuto; la seconda, per il residuo 60%, da versare a novembre, se l’importo del rigo differenza era pari o superiore ad euro 257,52.

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Modalità di pagamento degli ac- conti

Se nell’anno precedente il contribuente aveva presentato il model- lo 730, l’acconto sarà stato trattenuto dal sostituto d’imposta sulla retribuzione o pensione ed indicato negli appositi campi del modello CUD 2008 relativo ai redditi 2007.

Se nell’anno precedente il contribuente aveva presentato il model- lo UNICO , il pagamento sarà stato effettuato tramite modello di versamento F24.

La stessa modalità di versamento sarà stata effettuata anche nel caso in cui il contribuente pur avendo presentato il modello 730, non abbia avuto il conguaglio in busta paga.

Il modello

F24 Esaminiamo nel dettaglio il modello F24

nella prima sezione “contribuente” troveremo i dati relativi al soggetto tenuto al versamento;

nella sezione “erario” troveremo i versamenti a saldo ed in acconto relativi all’IRPEF ed altre imposte;

nella sezione INPS i versamenti relativi ai contributi assistenziali e previdenziali versati all’INPS;

nella sezione Regioni i versamenti relativi ai tributi regionali compreso il versamento a saldo dell’addizionale regionale all’IRPEF;

nella sezione ICI ed altri tributi locali i versamenti relativi all’acconto e saldo dell’ICI ed all’acconto e saldo della addi- zionale comunale all’IRPEF;

nell’ultima sezione i versamenti ad altri enti previdenziali ed assicurativi.

In tutte le sezioni deve essere indicato il codice del tributo, l’indicazione della rata nel caso in cui il versamento sia stato ra- teizzato ed il periodo d’imposta a cui è riferito il tributo.

Nella sezione Regioni e nella sezione ICI ed altri tributi locali sa- rà indicato anche il codice dell’Ente.

I codici tributo relativi al versamento IRPEF sono:

4001 per i versamenti a saldo,

4033 per i versamenti relativi al primo acconto, 4034 per i versamenti relativi al secondo acconto.

Esempio Un contribuente presenta un Modello 730/07 che evidenzia al rigo “differenza”

del prospetto di liquidazione un importo pari ad euro 200,00.

In questo caso l’acconto sarà stato pari ad euro 198.

200, 00 x 99% = 198

trattenuto in un’unica soluzione a novembre 2007 e riportato dal sostituto d’imposta nel modello CUD 2008 o CUD 2007 relativo ai redditi 2007.

L’acconto così determinato sarà riportato nel quadro F al rigo 1 colonna 1.

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Acconti su dichiara- zioni con- giunte

I contribuenti, che presentano il modello 730 in forma congiunta, do- vranno indicare gli acconti versati ognuno sul proprio modello.

Qualora il precedente modello 730 fosse stato presentato in forma congiunta, gli importi degli acconti riferiti al Dichiarante ed al Co- niuge Dichiarante sono rilevabili dal campo Annotazioni del mo- dello CUD 2008.

Esempio Un contribuente presenta un Modello UNICO 2007 che evidenzia al rigo “diffe- renza” del quadro RN un importo pari ad euro 400,00 e un saldo dovuto di 400,00 euro.

In questo caso l’acconto complessivamente dovuto sarà stato pari ad euro 396.

400 x 99% = 396

Tale importo sarà stato versato in due rate così determinate

• prima rata d’acconto pari ad euro 158,40 396 x 40% = 158,40

• seconda rata d’acconto pari ad euro 237,60 396 x 60% = 237,60

Le due rate d’acconto sono state versate con il modello di versamento F24.

Modalità di

versamento Con riferimento all’esempio precedente saranno stati compilati due modelli F24.

Un primo modello F24 relativo al versamento del saldo e del primo ac- conto con i seguenti dati:

nel primo rigo al campo codice sarà riportato 4001 al campo rate- azione 0101, al campo anno di riferimento 2006 al campo im- porti a debito versati euro 400,00;

• nel secondo rigo al campo codice sarà riportato 4033 al cam- po rateazione 0101, al campo anno di riferimento 2007 al campo importi a debito versati euro 158,40.

Un secondo modello F24 sarà relativo al versamento del secondo accon- to e riporterà i seguenti dati:

nel primo rigo al campo codice sarà riportato 4034, al campo an- no di riferimento 2007 al campo importi a debito versati euro 237,60.

Dove indi- care gli ac- conti nel quadro “F”

Gli importi del primo e del secondo acconto saranno riportati, arrotonda- ti, nel quadro F rigo 1 rispettivamente a colonna 1 e a colonna 2.

I versamenti devono essere indicati al netto delle maggiorazioni dovute a seguito di rateizzazione o di ravvedimento operoso per ritardato versamento.

Gli acconti

nel 730-3 L’importo degli acconti esposti a rigo F1 viene riportati nello ap- posito rigo del modello 730-3.

Mancato versamento dell’acconto

Il contribuente può non versare l’acconto qualora ritenga, che il rigo

“differenza” della dichiarazione dei redditi relativa al successivo periodo d’imposta, non superi l’importo di euro 51.

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Allo stesso modo, il contribuente potrebbe aver versato un acconto in misura inferiore, prevedendo una diminuzione dell’imposta dovuta per la successiva dichiarazione.

In questo caso comunque, il minor versamento non dovrà risulta- re inferiore al 99% del rigo “differenza” della dichiarazione dei redditi relativa all’anno successivo.

Sanzioni per manca- to versa- mento dell’acconto

L’omesso o insufficiente versamento dell’acconto comporta una sanzione pari al 30 % dell’imposta non versata oltre agli inte- ressi.

Il contribuente tuttavia ha la possibilità, al momento in cui presen- ta la dichiarazione dei redditi, di sanare tale violazione con il

“ravvedimento operoso”.

L’acconto per la addi- zionale comunale all’Irpef

La finanziaria 2007 ha introdotto anche per l’addizionale comunale all’Irpef l’obbligo di versare un acconto relativo al successivo pe- riodo d’imposta.

L’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2007 era pari al 30%

dell’addizionale comunale all’Irpef calcolata con riferimento ai redditi 2006, ma con applicazione

delle aliquote relative al 2007 se il Comune aveva delibe- rato tali aliquote entro il 15 febbraio 2007.

delle aliquote relative al 2006 se il Comune aveva delibe- rato tali aliquote dopo il 15 febbraio 2007.

Modalità di

versamento L’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef per l’anno 2007 sarà stato corrisposto dal contribuente con le seguenti modalità:

quota di acconto sui redditi di lavoro dipendente e pensione, trattenuto dal sostituto d’imposta, indicato al punto 10 del modello CUD 2008 e riportato nel rigo 10 del quadro C del modello 730.

eventuale ulteriore quota di acconto calcolata sui redditi diversi da lavoro dipendente e pensione in sede di dichia- razione dei redditi, trattenuta o versata con le seguenti moda- lità:

- in caso di compilazione del modello 730/07, l’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF trattenuto dal so- stituto d’imposta, è indicato nel modello CUD 2008 al punto 24 e sarà riportato nel quadro F al rigo 1 colonna 3 del mod. 730/08;

- in caso di compilazione del modello UNICO07, o di mancato conguaglio del modello 730, l’acconto versa- to con il modello sarà indicato nel modello F24 e do- vrò riportarlo nel quadro F al rigo 1 colonna 4 del mod. 730/08.

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Acconti, ritenute ed eccedenze

Le eccedenze d’imposta e la compensazione

La ecce- denza d’imposta

Per eccedenza di imposta si intende il credito che scaturisce dalla dichiarazione dell’anno precedente, che ancora non è stato rim- borsato al contribuente e che viene fatto valere nella dichiarazio- ne dell’anno in corso.

Da dove deriva l’eccedenza

L’eccedenze d’imposta possono derivare:

dal mancato conguaglio del modello 730;

da una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, che accerta, a seguito di controllo sulla dichiarazione dei redditi, un credito spettante, maggiore di quello indicato nella di- chiarazione stessa;

dalla compilazione del modello UNICO quando il contri- buente opta per la compensazione anziché per il rimborso dell’imposta a credito.

Le ecce- denze nel quadro “F”

Le eccedenze d’imposta che possono essere riportate nella sezione III del quadro F ai righi 3 e 4 del modello 730 sono relative alle seguenti imposte:

IRPEF

Imposta sostitutiva quadro RT

Addizionale regionale all’IRPEF

Addizionale comunale all’IRPEF

Provenien- za delle ec- cedenze

I dati necessari per compilare i campi relativi alle eccedenze d’imposta sono desumibili dai seguenti documenti:

eccedenze derivanti dal mancato conguaglio del modello 730: i dati da riportare sono indicati negli appositi campi del modello CUD 2008;

eccedenze derivanti dalla comunicazione dell’Agenzia del- le Entrate: i dati da riportare sono indicati sulla comunica- zione stessa;

eccedenze derivanti dalla compilazione del modello UNI- CO: i dati da riportare sono nel quadro RX.

Eccedenza dal modello UNICO

Le eccedenze derivante dalla compilazione del modello UNICO potrebbero essere state utilizzate in tutto o in parte per compensa- re altre imposte.

In questo caso, la compensazione sarà esposta nel modello F24.

Il modello F24 va sempre compilato e presentato anche se l’eccedenza ha completamente compensato l’imposta a debito e quindi il versamento è pari a zero.

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Al momento di riportare un’eccedenza indicata nel quadro RX del modello UNICO è quindi necessario verificare sempre se l’eccedenza è stata utilizzata per compensare altre imposte.

Riporto ec- cedenze nel 730-3

Le eccedenze indicate nel quadro F saranno riportate,al netto degli importi compensati, nel 730-3 al rigo eccedenza dell’IRPEF risul- tante dalla precedente dichiarazione.

Esempi

ESEMPIO 1:

Un contribuente presenta un modello UNICO 2007 nel quale - al rigo “differenza”

è evidenziata un’imposta IRPEF a credito pari ad euro 200.

Tale importo è riportato nel rigo 1 del quadro RX nella colonna “ credito da uti- lizzare in compensazione e/o detrazione”.

Nessun altro importo è dovuto per l’addizionale regionale, l’addizionale comunale e l’acconto dell’addizionale comunale.

In questo caso il quadro F sarà così compilato:

F1 Prima ra- ta accon- to IRPEF ---

Seconda o unica rata ac- conto IR-

PEF

---

Acconto add.le co- munale trattenuto con 730.07

---

Acconto add.le co- munale versato con F24

---

F3 ECCE- DENZA

IRPEF 200,00 Compen-sata in

F24 --- Imposta

sostitutiva

quadro RT --- Di cui già compensa-

ta in F24 ---

ESEMPIO 2:

nel modello UNICO 2007 al rigo “differenza” è evidenziata un’imposta a debito pari ad euro 100 ed al rigo acconti un importo pari ad euro 150 l’imposta a credito sarà quindi di euro 50 che saranno riportati al rigo 1 del quadro RX nella colonna credito da utilizzare in compensazione e/o detrazione”.

L’importo a credito sarà utilizzato per compensare in parte l’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2007 di euro 99,00

il modello F24 sarà così compilato

nella sezione “Erario”, primo rigo, codice tributo 4001 anno 2006 importi a credito compensati euro 50

secondo rigo, codice 4034 anno 2007 importi a debito versati 99,00 totale effettivo da versare euro 49,00

Nel quadro F dovranno essere riportati i seguenti importi.

Nel rigo 1 a colonna 2 l’importo dell’acconto di euro 99,00

Nel rigo 3 a colonna 1 euro 50 ed a colonna 2 importi compensati euro 50.

Nel 730-3 al rigo eccedenza dell’IRPEF risultante dalla precedente dichiara- zione non sarà riportato alcun importo.

La compensazione fatta sulla stessa imposta ma relativa al periodo di impo- sta successivo è chiamata compensazione verticale. In questo caso L’evidenziazione con F24 della compensazione è facoltativa.

Sempre con riferimento al precedente esempio, il contribuente avrebbe potuto compilare un solo modello F24 per il versamento della parte di acconto non com- pensato indicando nel campo codice 4034 nell’anno 2007 e negli importi versati euro 49,00. In questo caso nel quadro F dovrà essere compilato il rigo F1, colon- na 2 per euro 49,00 e il rigo F3 solo colonna 1 per euro 50,00

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F1 Prima ra- ta accon- to IRPEF ---

Seconda o unica rata ac- conto IR-

PEF

99,00

Acconto add.le co- munale trattenuto con 730.07

---

Acconto add.le co- munale versato con F24

---

F3 ECCE- DENZA

IRPEF 50,00 Compen-sata in

F24 50,00 sostitutiva Imposta

quadro RT --- Di cui già compensa-

ta in F24 ---

ESEMPIO 3

nel modello UNICO 2007 è evidenziata al rigo “differenza” un imposta a credito pari ad euro 100, nel quadro V al rigo addizionale regionale a debito un’imposta di euro 25,00 ed al rigo addizionale comunale a debito un importo di euro 15,00 en- trambi compensati.

nel quadro RX rigo 1 nella colonna credito da utilizzare in compensazione e/o detrazione sarà riportato l’importo di euro 100.

Il modello F24 sarà stato così compilato:

- nella sezione erario:

nel campo codice - 4001 nel campo anno - 2006

nella colonna importi a credito compensati - euro 40,00

- nella sezione regioni nel primo campo il codice della regione in cui ha il domi- cilio fiscale il contribuente, nel secondo campo il codice tributo, nel campo an- no 2006, nel campo importi a debito versati euro 25,00

- nella sezione ICI ed altri tributi locali, nel primo campo il codice del comune in cui ha il domicilio fiscale il contribuente, nel settimo campo il codice tributo, nel campo anno 2006, nel campo importi a debito versati euro 15,00.

- Il totale da versare sarà zero.

nel quadro F al rigo F3 colonna 1 euro 100 a colonna 2 euro 40

nel 730-3 al rigo eccedenza dell’IRPEF risultante dalla precedente dichiara- zione sarà riportato l’importo di euro 60.

La compensazione fatta come in questo caso su imposte diverse è chiamata compensazione orizzontale e deve sempre essere evidenziata con la compi- lazione del modello F24.

F1 Prima ra- ta accon- to IRPEF ---

Seconda o unica rata ac- conto IR-

PEF

---

Acconto add.le co- munale trattenuto con 730.07

---

Acconto add.le co- munale versato con F24

---

F3 ECCE- DENZA

IRPEF 100,00 Compen-sata in

F24 40,00 sostitutiva Imposta

quadro RT --- Di cui già compensa-

ta in F24 --- Casi parti-

colari Se, a seguito di controllo della dichiarazione modello UNICO 2007, l’Agenzia delle Entrate avesse individuato un credito IRPEF di- verso da quello dichiarato nel rigo RX1, colonna 4, è necessario riportare nel rigo F3 colonna 1 l’importo comunicato dalla A- genzia.

Attenzione! se il credito comunicato è inferiore ad esempio euro 800, all’importo dichiarato, ad esempio euro 1000, ma il contri- buente ha già versato con il modello F24 la differenza di euro 200, dovrà essere riportato l’importo dichiarato cioè 1000.

Compen-

sazione Dal 2007 anche l’imposta ICI poteva essere compensata con l’IRPEF, l ’addizionale regionale e l’addizionale comunale a

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imposta ICI credito.

Per esercitare tale opzione il contribuente poteva scegliere se:

utilizzare tutto il credito derivante dalla dichiarazione per compensare l’ICI,

utilizzare solo una parte di tale credito.

Nel caso in cui il contribuente abbia chiesto di utilizzare l’intero cre- dito IRPEF per compensare con il modello F24 l ‘ICI, ed il credito non sia stato in tutto o in parte utilizzato, tale credito, riportato nel 730/07, nella sezione “dati per la compilazione del modello F24 ai fi- ni del pagamento ICI" dovrà essere riportato nel quadro “F”, se- zione III, al rigo F3 colonna “IRPEF” e l’importo eventualmente compensato a colonna “compensata in F24”.

Eccedenza da quadro RT di Unico

L’eccedenza relativa all’imposta sostitutiva da quadro RT andrà riportata nel rigo F3 colonna 3 e l’importo eventualmente utilizzato per compensare altre imposte a debito a colonna 4. l’eccedenza è ri- levabile dal rigo 6 del quadro RX del modello UNICO, mentre l’eventuale importo compensato, dal modello F24.

Eccedenza da addizio- nale regio- nale

L’eccedenza relativa all’addizionale regionale all’IRPEF andrà ripor- tata nel rigo F4 colonna 2 ed a colonna 3 l’importo eventualmente utilizzato per compensare altre imposte a debito. A colonna 1 andrà indicato il codice della regione relativo al domicilio fiscale al 31 di- cembre 2006.

L’eccedenza è rilevabile dal rigo 2 del quadro RX del modello UNI- CO, o dal punto 27 del modello CUD 2008, mentre l’eventuale im- porto compensato, dal modello F24.

Nel caso in cui il contribuente abbia chiesto di utilizzare l’intero credito dell’addizionale regionale all’IRPEF scaturente dal 730/07, per compensare con il modello F24 l‘ICI, ed il credito non sia stato in tutto o in parte utilizzato, tale credito, riportato nel 730/07 nella sezione “dati per la compilazione del modello F24 ai fini del pagamento ICI” dovrà essere riportato nel quadro “F”, sezio- ne III, al rigo F4, colonna “addizionale regionale all’Irpef” e l’importo eventualmente compensato, a colonna “compensata in F24”.

Eccedenza da addizio- nale comu- nale

L’eccedenza relativa all’addizionale comunale all’IRPEF andrà ripor- tata nel rigo F4 colonna 4, ed a colonna 5 l’importo eventualmente utilizzato per compensare altre imposte a debito.

L’eccedenza è rilevabile dal rigo 3 del quadro RX del modello UNI- CO, o dal punto 28 del modello CUD 2008, mentre l’eventuale importo compensato, dal modello F24.

Nel caso in cui il contribuente abbia chiesto di utilizzare l’intero credito dell’addizionale comunale all’IRPEF scaturente dal 730/07, per compensare con il modello F24 l‘ICI, ed il credito non

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sia stato, in tutto o in parte utilizzato, tale credito riportato nel 730/07 nella sezione “dati per la compilazione del modello F24 ai fini del pagamento ICI” dovrà essere riportato nel quadro “F”, sezio- ne III, al rigo F4, colonna “addizionale comunale all’Irpef” e l’importo eventualmente compensato, a colonna “compensata in F24”.

Verifica del- le ecce- denze da inserire in quadro “F”

Al momento di riportare eventuali eccedenze nel quadro F è necessario verificare con estrema attenzione

che il credito scaturente dalla precedente dichiarazione sia stato ripor- tato nella colonna credito da utilizzare in compensazione e/o detra- zione” e non nella colonna “credito di cui si chiede il rimborso”;

se l’eccedenza risultante dal quadro RX sia stata in tutto o in parte compensata con la presentazione del modello F24.

Credito in regime di esonero

Il contribuente in regime di esonero che non ha presentato la di- chiarazione dei redditi, può riportare il credito in oggetto nella prima dichiarazione successivamente presentata, oppure può presenta- re un’apposita istanza agli uffici dell’Agenzia delle Entrate compe- tenti, in base al suo domicilio fiscale.

Diversa è la situazione in cui il soggetto presenta la dichiarazione senza riportare il credito risultante dalla dichiarazione prece- dente. In questo caso gli uffici, in sede di controllo, comuniche- ranno il credito spettante da utilizzare.

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Acconti, ritenute ed eccedenze

Le altre ritenute. Ritenute ed acconti sospesi

Le altre ri-

tenute Le ritenute IRPEF a titolo di acconto, dell’addizionale regionale e comunale diverse da quelle indicate nei quadri C e D sono:

quelle operate nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposte dall’UNIRE (unione nazionale per l’incremento delle razze equine) al fine di incentivare l’allevamento;

quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall’INAIL ai titolari di redditi agrari;

L’ammontare di tali ritenute si indica nella sezione II, rigo F2, del modello 730/2008, nelle colonne “IRPEF”, “addizionale regiona- le” e “addizionale comunale”.

Compila- zione rigo F2

Nella sezione II del quadro F vanno inoltre indicate:“

a colonna 4 l’addizionale regionale trattenuta per attività sportiva dilettantistica; l’importo si rileva dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato i compensi. Si ricorda che tali compensi vanno riportati nel rigo D4 con il codice 7;

a colonna 5 l’IRPEF relativa a compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato. Gli importi sono desumibili dalla annotazioni del modello CUD 2008. Si ricorda che tali compensi vanno riportati nel quadro C con il codice 3;

a colonna 6 l’addizionale regionale relativa a compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato. Gli importi sono desumibili dalla annota- zioni del modello CUD 2008. Si ricorda che tali compensi vanno riportati nel quadro C con il codice 3.

Acconti so- spesi per eventi ec- cezionali

Nella sezione IV del quadro F rigo F5 vanno invece riportate rite- nute e acconti sospesi per eventi eccezionali.

A seguito di eventi eccezionali o calamitosi il legislatore può ema- nare disposizioni per operare la sospensione dei termini relativi all’adempimento degli obblighi di natura tributaria o prorogare i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Peraltro, ai contribuenti che usufruiscono dell’assistenza fiscale non sono applicabili le eventuali proroghe dei termini per la presenta- zione delle dichiarazione dei redditi, ma può operare solo la sospen- sione dei termini per il versamento delle imposte.

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Il codice per la so- spensione dei termini

I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi ai versamenti di imposta sono identificati con un apposito co- dice da riportare a colonna 1 del rigo F5 e sono:

codice 1, contribuenti vittime di richieste estorsive;

codice 3 contribuenti residenti alla data del 31 ottobre 2002 nei comuni delle province di Campobasso e Foggia che sono stati colpiti da eventi sismici;

codice 4 contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali Tali codici sono desumibili dal punto 11, sezione dati generali del mod CUD 2008.

Dove indi- care le rite- nute e ac- conti so- spesi

Nelle altre colonne della sezione IV (2,3,4) andranno rispettivamen- te riportati gli importi relativi alle ritenute, ed acconti IRPEF, all’addizionale regionale e comunale, sospesi per effetto delle di- sposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Tali importi sono desumibili dai campi 14,15,17,18 del modello CUD 2008.

Esempio Un contribuente ha un reddito di lavoro dipendente pari a 16.000,00.

Su tale reddito il sostituto ha trattenuto i seguenti importi:

ritenute IRPEF per un ammontare di 2.519,07, di cui:

- 1.319,07 euro versate - 1.200,00 euro sospese;

addizionale regionale all’IRPEF per un ammontare di 144,00 di cui:

- 54,00 euro versate - 90,00 euro sospese

acconto addizionale comunale all’IRPEF per un ammontare di . 20,00 di cui:

- 7,00 versate - 13,00 sospese

saldo addizionale comunale all’IRPEF per un ammontare di euro 44,00 di cui:

- 17,00 versate - 27,00 sospese

Nella compilazione del modello 730 il contribuente riporterà:

nella sezione I del quadro C l’importo del reddito di lavoro dipendente e i giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente;

nella sezione III e nella sezione IV del quadro C riporterà il totale delle ri- tenute IRPEF, dell’addizionale regionale all’IRPEF, dell’acconto e del saldo dell’addizionale comunale all’IRPEF rilevabili rispettivamente dal punti 5,6,10,11, del mod CUD 2008;

nel quadro F, sezione IV, rigo F5, verranno invece riportate le ritenute sospese rilevabili dai punti 14,15,17,18 del mod. CUD 2008 .

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Acconti, ritenute ed eccedenze

Addizionale comunale: soglie di esenzione

Soglie di esenzione della addi- zionale comunale

L’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF viene deliberata da ogni singolo Comune, in un valore compreso tra lo 0,2% e lo 0,8%.

I Comuni possono deliberare soglie di esenzione dell’addizionale comunale o un’aliquota agevolata.

La casistica è molto vasta, possiamo individuare 4 tipologie:

individuazione di una soglia di esenzione senza ulteriori in- dicazioni, ad esempio: possesso di redditi inferiori o pari a euro 11.000

individuazione di più aliquote in riferimento a diverse fasce reddituali, ad esempio: reddito fino a euro 10.000 aliquota 0,2, reddito oltre a euro 10.000 aliquota 0,4.

individuazione di soglie di esenzione con riferimento a spe- cifiche tipologie di reddito, ad esempio: reddito di pensione e lavoro dipendente non superiore ad euro 8.000,

redditi di terreni non superiore ad euro 186 reddito abitazione principale e relative pertinenze

individuazione di soglie di esenzione legate o aliquote age- volate legate a particolari condizioni soggettive, ad esempio soglia riferita al valore ISEE.

Applicazio- ne della soglia di esenzione

Le soglie di esenzione verranno automaticamente applicate dal CA- AF, in tutti i casi in cui le soglie di esenzione individuate dal Comu- ne, siano riferite ad elementi oggettivi. In questo caso nessun da- to dovrà essere riportato sul modello 730/08.

Nel caso in cui, tale soglia di esenzione sia legata a particolari condizioni soggettive, il contribuente dovrà riportare nel quadro F, sezione VI rigo F7 il valore previsto per l’esenzione o l’eventuale a- liquota agevolata.

Le condi- zioni per usufruire delle soglie di esenzio- ne

Nel caso di soglie di esenzione legate a condizioni soggettive, ad esempio un determinato valore ISE il contribuente compilando il quadro F attesta di essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla delibera comunale per rientrare nell’esenzione d’imposta. Tali re- quisiti non possono infatti essere desunti dagli elementi conte- nuti nella dichiarazione . In sostanza la compilazione del quadro F corrisponde ad un’autocertificazione.

Negli altri casi gli elementi per determinare se il contribuente rien- tra nella soglia di esenzione sono invece desumibili dalla dichia- razione dei redditi.

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Il valore per l’esenzione o aliquota ridotta

Il valore previsto per l’esenzione o l’eventuale aliquota agevolata dovranno essere riportati nel quadro nel quadro F, sezione VI indi- cando:

nella colonna 1 del rigo F7 la soglia di esenzione della ad- dizionale comunale determinata dal Comune per l’anno 2007

nella colonna 1 del rigo F8 la soglia di esenzione della ad- dizionale comunale determinata dal Comune per l’anno 2008

nella colonna 2 del rigo F8 l’eventuale aliquota agevolata deliberata dal Comune per l’anno 2008, con riferimento a condizioni soggettive del contribuente.

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Acconti, ritenute, eccedenze Il quadro “R” e il “bonus fiscale”

Il bonus fi-

scale Il bonus fiscale è stato introdotto dall’articolo 44 del decreto legge n. 159 del 1 ottobre 2007, convertito dalla legge 29 no- vembre 2007, n.222.

Riferimento normativo:

- legge 29.11.2007, n.222 Riconosci-

mento del

“bonus”

Ai contribuenti che si trovano in determinate condizioni previste tas- sativamente dalla normativa è riconosciuta una somma pari a 150 euro, maggiorata di ulteriori 150 euro per ciascun familiare a carico. Questa agevolazione può essere richiesta al sostituto di imposta o, alternativamente, tramite dichiarazione dei redditi.

Condizioni di applica- zione

Questa nuova misura fiscale di sostegno al reddito è rivolta ai contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

nel periodo di imposta 2006 hanno posseduto un reddito com- plessivo non superiore al 50.000;

nel periodo di imposta 2006 hanno avuto una imposta netta pari a zero;

non hanno usufruito del bonus fiscale tramite il sostituto di imposta;

nell’anno 2007 sono obbligati o hanno convenienza alla presen- tazione della dichiarazione dei redditi;

per l’anno 2006 alla formazione del reddito complessivo hanno concorso uno o più dei seguenti redditi:

- redditi da lavoro dipendente e da pensione;

- alcuni redditi assimilati quali:

compensi percepiti da soci di cooperative di pro- duzione e lavoro;

redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordi- nata e continuativa;

remunerazioni dei sacerdoti;

compensi per lavori socialmente utili;

assegni periodici corrisposti all’ex coniuge;

- redditi di lavoro autonomo indicati nell’art. 53 del Tuir;

- redditi di impresa e di impresa minore indicati negli arti- coli 55 e 66 del Tuir;

- redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;

- redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non eser- citata abitualmente.

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Definizione di “imposta netta a ze- ro”

Per imposta netta a zero si intende anche quella scaturita dalle di- sposizioni concernenti il calcolo dell’imposta dovuta, ossia quella ri- dotta della deduzione per assicurare la progressività della im- posizione e delle deduzioni per oneri di famiglia.

E’ opportuno precisare che fino al periodo di imposta 2006 (modello 730/2007) le attuali detrazioni per redditi di lavoro, pensione e per familiari a carico erano sostituite da relative “deduzioni dal reddito complessivo” che potevano essere ripartite in maniera discrezionale tra i due coniugi.

Contratti di lavoro infe- riori all’anno

A fronte di un contratto di lavoro di durata inferiore all’anno con imposta netta uguale a zero l’ammontare del bonus non deve es- sere ridotto in relazione ai giorni, l’importante è che ricorrano i requisiti per poter fruire dello stesso.

Concessio- ne del “bo- nus” per i familiari a carico

Ai contribuenti a cui spetta il beneficio è inoltre concessa per cia- scun familiare a carico indicato nell’art. 12 del Tuir, una ulteriore somma di 150. Qualora nel 2006 il familiare sia stato a carico di più soggetti, il beneficio fiscale deve essere ripartito in pro- porzione alla percentuale di spettanza della deduzione per cari- chi di famiglia fruita nel 2006.

Modalità di

erogazione Il bonus fiscale viene erogato con modalità differenti a seconda del- la tipologia di reddito prodotta e dell’eventuale presenza di un sosti- tuto d’imposta.

Per i titolari di reddito da lavoro dipendente o da pensione che nel mese di dicembre 2007 ricevono le relative retribuzioni, la somma relativa al bonus viene erogata automaticamente dal sosti- tuto d’imposta nel mese di dicembre 2007 o gennaio 2008.

Modalità di

richiesta I soggetti diversi dai pensionati e lavoratori dipendenti e in ogni caso in cui il beneficio non sia stato attribuito o attribuito in parte possono richiedere il bonus presentando la dichiarazione dei redditi 2008 relativa all’anno di imposta 2007.

Erogazione a soggetti esonerati

Il soggetto che non può ricevere il bonus dal suo sostituto d’imposta ed è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, deve presentare un’istanza di rimborso all’agenzia delle entrate utilizzando il modulo appositamente predisposto.

Il quadro

“R” Se il bonus viene richiesto tramite modello 730 deve essere compi- lato il quadro “R”. Il quadro è diviso in due parti:

- una prima parte nella quale si attesta di essere in possesso per l’anno 2006 di tutti i requisiti richiesti ai fini del otteni- mento del bonus;

- una seconda parte che viene compilata solamente nel caso si intenda richiedere l’ulteriore bonus fiscale per i familiari a

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carico.

Compila- zione del quadro “R”

La compilazione del quadro R avviene come segue:

- se il dichiarante richiede il bonus solo per se stesso, si deve indicare il codice 1 nella casella “Dichiarazione sostitu- tiva”; la somma che verrà riconosciuta sarà pari a euro 150.

- se il bonus spetta oltre che per il dichiarante anche per i familiari a carico: indicare il codice 1 nella casella “Dichia- razione sostitutiva” e compilare nel prospetto “Ulteriore rim- borso per familiari a carico nell’anno d’imposta 2006”; la somma che verrà riconosciuta sarà pari a euro 150 maggio- rata di un ulteriore importo pari a 150 euro per ciascun fami- liare da rapportare alla percentuale di deduzione.

- se il bonus spetta oltre che per il dichiarante anche per i familiari a carico ma lo stesso è stato fruito solo per sé tramite il sostituto d’imposta e non anche per i familiari a cari- co: indicare il codice 2 nella casella “Dichiarazione sostituti- va” e compilare nel prospetto “Ulteriore rimborso per fami- liari a carico nell’anno d’imposta 2006”; la somma che ver- rà riconosciuta sarà di 150 euro per ciascun familiare a cari- co.

Qualora, sempre nell’anno 2006, con riferimento a un familiare siano stati compilati due righi perché è variata nel corso dell’anno la per- centuale di spettanza della deduzione, nel quadro “R” con riferimen- to a questo familiare deve essere compilato un solo rigo indicando la media ponderata della percentuale nella relativa casella.

Modalità di compilazio- ne del pro- spetto per familiari a carico

Il prospetto “Ulteriore rimborso per familiari a carico nell’anno d’imposta 2006”; è molto simile a quello del coniuge e familiari a carico. Sono escluse le caselle relative ai figli portatori di handi- cap e di quelli di età inferiore a 3 anni che non rilevano ai fini del bonus. La compilazione del quadro segue lo stesso criterio di quella del quadro del coniuge e familiari a carico. Se per l’anno di imposta 2006 è stata presentata la dichiarazione dei redditi è ne- cessario riportare tali dati nel quadro R attribuendo nell’apposito spazio la percentuale già attribuita nel quadro coniuge e familiari a carico del modello 730/2007.

La docu-

mentazione La documentazione necessaria al fine di verificare la spettanza del bonus è quindi costituita da:

- modello 730 dell’anno 2007, relativo all’anno 2006;

- modello CUD 2007, relativo ai redditi dell’anno 2006, se non è stata presentata la dichiarazione dei redditi nell’anno 2007 - modello CUD 2008, per verificare se il bonus è stato già per-

cepito in tutto o in parte

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Le ecce-

zioni Nel caso in cui invece un contribuente si trovasse nella condizione di dover restituire il bonus indebitamente percepito, è possibile pre- sentare la dichiarazione dei redditi o effettuare il versamento di-

retto tramite modello F24. ne

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Riferimenti

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