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SENTENZA DELLA CORTE 26 novembre 2002 *

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SENTENZA DELLA CORTE 26 novembre 2002 *

Nel procedimento C-275/00,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Hof van Beroep te Gent (Belgio) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Comunità europea, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee,

e

First NV,

Franex NV,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 288, secondo comma, CE,

* Lingua processuale: l'olandese.

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LA CORTE,

composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet e R. Schintgen, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola e P. Jann, dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. S. von Bahr (relatore) e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

— per la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, dai sigg. T. Van Rijn e C. van der Hauwaert nonché dalla sig.ra W. Neirinck, in qualità di agenti;

— per la First NV e la Franex NV, dai sigg. J. Mertens e J. De Paepe, advocaten;

— per il governo belga, dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente,

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vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, a sua volta rappresentata dal sig. T. van Rijn, nonché dalla First NV e dalla Franex NV, rappresentate dal sig. B. Poelemans, advocaat, all'udienza del 13 novembre 2001,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 marzo 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con sentenza 28 giugno 2000, pervenuta alla Corte il 12 luglio successivo, lo Hof van Beroep te Gent (Corte di appello di Gand) ha proposto, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 288, secondo comma, CE.

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento sommario tra la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, e la First NV (in prosieguo: la «First») nonché la Franex NV (in prosieguo: la

«Franex»), procedimento diretto ad imporre alla Comunità europea di interve- nire in una perizia giudiziale già disposta contro lo Stato belga.

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Normativa comunitaria

3 L'art. 240 CE così dispone:

«Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dal presente trattato, le controversie nelle quali la Comunità sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali».

4 Ai sensi dell'art. 235 CE:

«La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'articolo 288, secondo comma».

5 Secondo l'art. 288, secondo comma, CE:

«In materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni».

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6 In forza dell'art. 243 CE:

«La Corte di giustizia, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari».

7 L'art. 22 dello Statuto CE della Corte di giustizia così prevede:

«In ogni momento, la Corte può affidare una perizia a qualunque persona, ente, ufficio, commissione od organo di sua scelta».

8 L'art. 36, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia dispone:

«Il presidente della Corte può decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente Statuto e che sarà fissata dal regolamento di procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione prevista dall'articolo 242 del trattato, sia all'ap- plicazione dei provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 243, sia alla sospensione dell'esecuzione forzata conformemente all'articolo 256, ultimo comma».

9 Ai sensi dell'art. 45, nn. 1 e 2, lett. d), del regolamento di procedura della Corte:

«1. La Corte, sentito l'avvocato generale, dispone i mezzi istruttori che ritiene opportuni mediante ordinanza che specifica i fatti da provare. (...)

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(...)

2. Salvo quanto stabiliscono gli articoli 21 e 22 dello Statuto CE, (...) i mezzi istruttori comprendono:

(...)

d) la perizia».

10 Ai sensi dell'art. 83, n. 1, secondo comma, del regolamento di procedura della Corte, la domanda relativa ai provvedimenti provvisori contemplati dall'art. 243 CE «è ricevibile solo se è proposta da chi è parte in una causa per la quale la Corte è stata adita e si riferisce alla causa stessa».

11 Il regolamento di procedura del Tribunale dispone al suo art. 49:

«In qualsiasi fase del procedimento il Tribunale, sentito l'avvocato generale, può disporre qualsiasi misura di organizzazione del procedimento o qualsiasi mezzo istruttorio ai sensi degli articoli 64 e 65 o prescrivere il rinnovo o l'ampliamento di Qualsiasi atto istruttorio».

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12 L'art. 65, lett. d), del regolamento di procedura del Tribunale recita quanto segue:

«Salvo quanto stabiliscono gli articoli 21 e 22 dello Statuto CE (...) i mezzi istruttori comprendono:

(...)

d) la perizia».

13 L'art. 66, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale prevede:

«Il Tribunale, sentito l'avvocato generale, dispone i mezzi istruttori che ritiene opportuni mediante ordinanza che specifica i fatti da provare. (...)».

14 Secondo l'art. 104, n. 1, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, la domanda relativa ai provvedimenti provvisori contemplati dall'art. 243 CE «è ricevibile solo se è proposta da chi è parte in una causa per la quale il Tribunale è stato adito e si riferisce alla causa stessa».

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Normativa nazionale

15 Per quanto riguarda la perizia giudiziale, il code judiciaire belga prevede al suo art. 962:

«Il giudice può, al fine di risolvere una controversia dinanzi ad esso pendente o in caso di rischio obiettivo ed attuale di una controversia, incaricare periti di effettuare accertamenti o fornire un parere tecnico».

16 Ai sensi dell'art. 972, primo e secondo comma, del code judiciaire belga:

«Le parti forniscono ai periti i documenti necessari.

Esse fanno ai periti tutte le domande utili».

17 L'art. 986 del code judiciaire belga stabilisce che «i giudici non sono tenuti a conformarsi al parere dei periti se hanno una diversa convinzione».

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18 Riguardo alle perizie disposte nell'ambito di un procedimento sommario, il code judiciaire belga dispone all'art. 584:

«Il presidente del tribunale di primo grado ordina misure provvisorie nei casi di cui riconosce l'urgenza, in tutte le materie, salvo quelle che la legge sottrae al potere giudiziario.

(...)

Il presidente è adito mediante istanza di provvedimento urgente o, in caso di assoluta necessità, con ricorso.

Egli può in particolare:

(...)

2) ordinare ad ogni buon conto accertamenti o perizie, includendovi anche la valutazione del danno e la ricerca delle sue cause;

(...)».

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19 Quanto all'intervento, il code judiciaire belga dispone, all'art. 15, secondo comma, che «esso tende sia alla tutela degli interessi dell'interveniente o di una delle parti in causa, sia a far pronunciare una condanna o a disporre una garanzia». Dall'art. 16, secondo comma, del detto codice risulta che l'intervento è forzato «quando il terzo è citato nel corso di un procedimento da una o più parti».

Controversia principale e questione pregiudiziale

20 La First è una società belga che produce salumi di qualità. La Franex, un'altra società belga, esporta i prodotti a base di carne e i prodotti analoghi di produttori belgi. Essa cura in particolare la vendita dei prodotti della First all'estero. Queste due società sostengono di aver subito, e di subire ancora, un danno in conseguenza della crisi definita «della diossina» in Belgio.

21 Con domanda 17 giugno 1999, la First e la Franex hanno chiesto al presidente del Rechtbank van eerste aanleg (Tribunale di primo grado) te Dendermonde (Belgio) di nominare, a spese dello Stato belga, un perito incaricato di effettuare accertamenti e di fornire un parere in relazione a questo asserito danno. Con ordinanza 14 luglio 1999, resa a seguito del procedimento sommario, il presidente del Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde ha nominato un perito.

22 Con istanza di provvedimento urgente del 17 settembre 1999, la First e la Franex hanno chiesto al presidente del Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde di ordinare alla Commissione di intervenire nella perizia giudiziale decisa con ordinanza 14 luglio 1999, «affinché sia il procedimento che la relazione finale del perito gli siano comuni e opponibili».

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23 Dalla sentenza di rinvio risulta che, a sostegno di quest'istanza, la First e la Franex hanno fatto valere che vi erano gravi indizi che facevano pensare che il danno da loro subito era proprio la conseguenza del modo con cui gli uffici della Commissione avevano trattato la crisi della diossina in ambito europeo e che non poteva escludersi, sul punto, che sia le autorità belghe sia la Comunità europea avessero commesso illeciti o negligenze. Tali società sostengono inoltre che, ai fini della fase successiva del procedimento nel merito, sarebbe auspicabile che la Comunità europea intervenisse nella perizia giudiziale al fine di avviare le discussioni tecnica e scientifica e di consentire al perito di pronunciarsi con piena cognizione di causa sulle eventuali inadempienze di cui si sarebbero resi colpevoli lo Stato belga o le autorità europee, se non addirittura entrambi. Secondo le dette società, era altresì auspicabile che l'entità del danno venisse accertata in contraddittorio. Il giudice nazionale del procedimento sommario sarebbe stato competente in quanto non vi fosse ancora un procedimento pendente davanti alla Corte.

24 La Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, ha replicato che un giudice nazionale non era competente a conoscere di una domanda diretta a fare accertare la sua responsabilità o la sua corresponsabilità.

25 Con ordinanza 5 gennaio 2000, il presidente del Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde ha ordinato alla Commissione europea di intervenire nella perizia giudiziale. Egli ha altresì esteso il compito del perito, incaricandolo di «esaminare le reazioni e il comportamento della parte chiamata in causa, dei suoi uffici o dei suoi funzionari, dal momento in cui erano venuti a conoscenza dell'avvelena- mento da diossina, nonché l'adeguatezza delle misure adottate e la loro incidenza sulle conseguenze sfavorevoli e sul danno subiti dalle parti istanti in primo grado». Il presidente ha inoltre dichiarato che il procedimento e la relazione finale del perito sarebbero stati «comuni e opponibili» alla Comunità europea.

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26 La Comunità europea ha proposto appello contro questa ordinanza davanti allo Hof van Beroep te Gent.

27 Questo giudice rileva che il ricorso nel merito, che la First e la Franex si riservano d'intentare contro la Comunità europea, verte su una lite relativa alla responsabilità extracontrattuale. Nel procedimento nazionale non si contesta che, a norma degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, una controversia di merito avente ad oggetto una responsabilità di questo genere non può essere proposta davanti ad un giudice nazionale e che, in forza dell'art. 243 CE e delle disposizioni pertinenti del loro regolamento di procedura, i giudici comunitari possono nominare un perito soltanto se sono stati investiti di una controversia nel merito. N o n si contesta nemmeno che la First e la Franex hanno sempre la possibilità di proporre un tale ricorso.

28 Il giudice del rinvio precisa ancora che la causa principale solleva la questione se un giudice nazionale possa nominare un perito e incaricarlo di esaminare la responsabilità extracontrattuale della Comunità europea o, in altri termini, se, per quanto attiene alla competenza giurisdizionale, una domanda di nomina di perito debba essere equiparata ad una controversia di merito vertente su tale responsabilità.

29 Considerato quanto precede, lo Hof van Beroep te Gent ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 288, secondo comma, CE (ex art. 215, secondo comma, del Trattato CE) debba essere interpretato nel senso che dia luogo ad un'azione di responsabilità extracontrattuale, di cui può conoscere esclusivamente la Corte di giustizia o il

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Tribunale di primo grado delle Comunità europee, una chiamata in causa di terzi proposta al fine di fare condannare la Commissione delle Comunità europee ad intervenire in una perizia giudiziale già disposta contro lo Stato belga, e presentata al fine di far dichiarare detto procedimento e la relazione finale del perito comuni e opponibili alla Commissione delle Comunità europee — il relativo incarico dato al perito comprende, fra l'altro, l'esame delle reazioni e del comportamento della Commissione delle Comunità europee, dei suoi uffici e funzionari, da quando essa è venuta a conoscenza dell'avvelenamento provocato dalla diossina, nonché l'esame dell'adeguatezza delle misure da essa adottate e della loro incidenza sulle conseguenze svantaggiose e sui danni subiti dalle appellate — con l'intenzione di proporre successivamente un procedimento nel merito riguardante, rispettivamente, la responsabilità dello Stato belga e della Commissione europea nella crisi della diossina».

Sulla questione pregiudiziale

30 Con la questione pregiudiziale il giudice del rinvio vuole sapere in sostanza se il combinato disposto degli artt. 235 CE, 240 CE e 288, secondo comma, CE si opponga a che un giudice nazionale ordini nei confronti di una delle istituzioni della Comunità europea una perizia intesa a determinare il suo ruolo in eventi che abbiano asseritamente cagionato un danno, al fine della successiva proposizione di un ricorso per responsabilità extracontrattuale contro la Comunità europea.

Osservazioni presentate alla Corte

31 La Commissione, che rappresenta la Comunità europea nel procedimento principale, fa valere che la competenza esclusiva dei giudici comunitari basata

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sul combinato disposto degli artt. 235 CE e 288 CE non riguarda solo la valutazione del merito, ma si estende altresì ai provvedimenti d'istruzione, come una perizia, destinati all'accertamento materiale dei fatti.

32 Infatti, secondo il testo di queste disposizioni, i giudici comunitari sarebbero competenti a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni causati dalla Comunità europea o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. I termini usati avrebbero un'ampia portata, comprensiva al contempo dell'accertamento dei fatti della causa e della valutazione che ne viene compiuta, nonché dell'interpretazione e dell'applicazione della normativa pertinente ai fatti in tale modo accertati. Un provvedimento d'istruzione volto ad accertare i fatti al fine del risarcimento di un danno ai sensi del combinato disposto degli artt. 235 CE e 288 CE farebbe dunque parte integrante del procedimento di risarcimento del danno, che rientrerebbe nella competenza esclusiva dei giudici comunitari (cfr. sentenze 13 febbraio 1979, causa 101/78, Granaria, Race, pag. 623, punti 13 e 14, e 8 aprile 1992, causa C-55/90, Cato/Commissione, Racc. pag. 1-2533, punto 17).

33 Allo stesso modo, la netta separazione delle competenze che la Corte ha stabilito in materia di responsabilità extracontrattuale tra i giudici comunitari e i giudici nazionali a seconda che i danni siano stati causati dalla Comunità europea o da uno Stato membro (v. sentenze Granaria, cit., punto 14, e 27 settembre 1988, cause riunite 106/87-120/87, Asteris e a., punti 17-19) dovrebbe valere anche nell'ambito dei provvedimenti d'istruzione relativi all'accertamento dei fatti.

34 D'altronde, la giurisprudenza della Corte da cui risulterebbe che la Commissione ha l'obbligo di collaborare lealmente con gli Stati membri in forza dell'art. 10 CE

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(v. ordinanza 13 luglio 1990, causa C-2/88 IMM., Zwartveld e a., Racc. pag. I-3365) non sarebbe applicabile nella causa principale. Tuttavia, benché i principi sviluppati in tale giurisprudenza non la obblighino in tale senso, la Commissione in via di principio accoglierebbe favorevolmente ogni eventuale pratica di un giudice nazionale che la inviti a collaborare su base volontaria ad una perizia disposta da questo giudice, purché non vi sia rischio che venga implicata la propria responsabilità e la sua collaborazione sia peraltro compa- tibile con il diritto comunitario. Tale collaborazione potrebbe ad esempio tradursi nella comunicazione d'informazioni alle quali il giudice nazionale avrebbe soltanto un accesso difficile, se non impossibile.

35 Secondo la First e la Franex, nel diritto belga l'oggetto della perizia giudiziale disposta nel procedimento sommario è sicuramente di fornire all'una o all'altra delle parti le prove di cui essa avrebbe bisogno nel corso di un eventuale procedimento nel merito successivo e di portare a conoscenza del giudice del merito i fatti e gli aspetti tecnici, cioè non giuridici, della causa, se non addirittura di riconciliare le parti. Tuttavia, una perizia del genere permetterebbe anzitutto al soggetto che ha subito il danno e ai suoi consulenti di valutare, sulla base della relazione del perito, se un procedimento nel merito abbia possibilità ragionevoli di successo, di formarsi un'idea dell'estensione del danno dimostrato e di identificare l'eventuale responsabile contro cui può e deve essere esercitata un'azione.

36 La First e la Franex sostengono che, nella causa principale, è più che auspicabile che la Commissione partecipi alla perizia giudiziale disposta dal giudice nazionale perché tale istituzione possiederebbe incontestabilmente informazioni che sono importanti per determinare gli atti e le negligenze delle autorità belghe, ma a cui queste società non possono avere accesso. La Commissione si troverebbe nella posizione migliore per rispondere in modo appropriato e con cognizione di causa, nell'ambito di una perizia giudiziale, alle dichiarazioni che facesse lo Stato belga e alle prove che esso fornisse. L'indagine del perito rimarrebbe quindi incompleta senza l'intervento e la collaborazione della Commissione.

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37 Pur ammettendo che la lettura combinata degli artt. 235 CE e 288 CE implica che solo i giudici comunitari sono competenti a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni causati dalla Comunità europea nell'ambito della sua responsabilità extracontrattuale, la First e la Franex fanno valere che l'art. 235 CE costituisce un'eccezione alla regola genérele enunciata all'art. 240 CE e deve quindi essere interpretata in modo restrittivo.

38 Orbene, il procedimento promosso dalla First e dalla Franex dinanzi al giudice nazionale del procedimento sommario mirerebbe solamente ad imporre alla Comunità europea di intervenire in una perizia giudiziale volta ad accertare alcuni elementi di fatto, a constatare e a quantificare un danno materiale e commerciale nonché ad identificarne le cause. Considerato l'ambito di compe- tenza del giudice del procedimento sommario e il compito del perito, tale procedimento non potrebbe tendere, in ogni caso, né ad ottenere un esame dei fatti e degli atti della Commissione rispetto al diritto nazionale o al diritto comunitario, né a fare constatare in diritto l'esistenza di colpe.

39 Inoltre, l'art. 243 CE non preciserebbe che la Corte è la sola competente ad adottare provvedimenti provvisori o provvedimenti d'istruzione in via sommaria.

La First e la Franex ne deducono che, fintantoché la Corte non è stata adita con un ricorso per risarcimento, il giudice nazionale del procedimento sommario conserva la competenza di decidere provvedimenti provvisori e, a fortiori, provvedimenti d'istruzione.

40 Il governo belga fa valere che, in materia di responsabilità extracontrattuale, i ricorsi promossi contro uno Stato membro e quelli promossi contro la Comunità

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europea costituiscono procedimenti completamente distinti, che possono e devono essere trattati separatamente (v. sentenze 14 luglio 1967, cause riunite 5/66, 7/66 e 13/66-24/66, Kampffmeyer e a./Commissione, Racc. pag. 317, e 12 aprile 1984, causa 281/82, Unifrex/Commissione e Consiglio, Racc. pag. 1969). Questa separazione tra i procedimenti sarebbe la conseguenza della competenza esclusiva attribuita ai giudici comunitari per giudicare sulla responsabilità extracontrattuale della Comunità europea.

41 Ne conseguirebbe che l'esame di un giudice nazionale può riguardare solo atti delle autorità nazionali. Pertanto, la nomina da parte di un tale giudice di un perito autorizzato a operare accertamenti in merito ad atti della Comunità europea non sarebbe compatibile con la giurisprudenza della Corte. La competenza esclusiva dei giudici comunitari implicherebbe altresì che questi giudici debbano potere statuire in completa libertà sui fatti del caso di specie. Se l'esame della responsabilità della Comunità europea richiedesse una perizia, spetterebbe al Tribunale disporia (v. sentenza 9 dicembre 1965, cause riunite 29/63, 31/63, 36/63, 39/63-47/63, 50/63 e 51/63, Société anonyme des laminoirs, hauts fourneaux, forges, fonderies et usines de la Providence e a./Alta Autorità, Racc. pag. 1108).

42 Al contrario, potrebbe darsi, nell'ambito di un ricorso di risarcimento promosso contro le autorità di uno Stato membro dinanzi ad un giudice nazionale, che questo abbia bisogno di ottenere precisazioni sul complesso del contesto e dei fatti della causa, in particolare sugli atti della Commissione. Il governo belga considera che, se l'esperto nominato da un giudice nazionale ritiene necessario che la Commissione gli fornisca determinate informazioni, egli può rivolgere una richiesta di informazioni a quest'ultima. Il principio di collaborazione leale tra la Comunità europea e gli Stati membri, che sarebbe previsto all'art. 10 CE, obbligherebbe allora la Commissione a fornire la sua collaborazione. Infatti, nello svolgimento del suo compito, il perito giudiziale dovrebbe essere considerato come un ausiliario di giustizia che possa avvalersi dei diritti che l'art. 10 CE conferirebbe agli Stati membri.

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Giudizio della Corte

43 Occorre ricordare che da una giurisprudenza costante risulta che, se i giudici nazionali rimangono competenti a conoscere delle domande di risarcimento dei danni causati a privati dalle autorità nazionali in occasione dell'applicazione del diritto comunitario, l'art. 235 CE attribuisce ai giudici comunitari una competenza esclusiva a conoscere delle azioni per risarcimento ai sensi dell'art. 288, secondo comma, CE esperite contro la Comunità europea (v. citate sentenze Granaria, punto 14; Asteris e a., punto 15, e Cato/Commissione, punto 17).

44 Occorre altresì ricordare che, conformemente agli artt. 22 dello Statuto CE della Corte di giustizia, 45, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte nonché 49 e 65 del regolamento di procedura del Tribunale, i giudici comunitari possono disporre provvedimenti d'istruzione, comprese le perizie.

4 5 Dagli artt. 243 CE, 36 dello Statuto CE della Corte di giustizia, 83 del regolamento di procedura della Corte e 104 del regolamento di procedura del Tribunale risulta inoltre che il presidente di ciascuno dei due giudici comunitari può, a richiesta di una o più delle parti in una causa, adottare i provvedimenti provvisori necessari in attesa della pronunzia nel merito. Nell'ambito di tale competenza egli può in particolare nominare un perito per procedere agli accertamenti richiesti (v., per quanto riguarda il Trattato CEEA, ordinanza 28 aprile 1982, causa 318/81 R, Commissione/CO.DE.MI, Racc. pag. 1325, punti 1-3).

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46 Come la Commissione ha giustamente rilevato, i provvedimenti provvisori o d'istruzione volti a determinare il ruolo di un'istituzione della Comunità europea rispetto a eventi che hanno asseritamente dato luogo ad un danno, al fine del risarcimento del detto danno in conformità agli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, fanno parte integrante del procedimento di risarcimento del preteso danno. Dato che i giudici comunitari dispongono di una competenza esclusiva a conoscere delle azioni di risarcimento ai sensi dell'art. 288, secondo comma, CE, proposte contro la Comunità europea, essi devono dunque altresì disporre di una tale competenza esclusiva per adottare, nei confronti di una delle istituzioni della Comunità europea, tutti i provvedimenti provvisori nonché tutti i provvedimenti d'istruzione, come una perizia, intesi a determinare il suo ruolo in eventi che abbiano asseritamente cagionato un danno, ai fini di un ricorso per responsabilità extracontrattuale contro la Comunità europea.

47 O g n i altra soluzione a v r e b b e c o m e effetto quello di pregiudicare l'uniformità dell'applicazione del regime di responsabilità extracontrattuale della Comunità europea. Infatti, tanto la possibilità di proporre domande di provvedimenti provvisori e di provvedimenti d'istruzione presso giudici nazionali, in particolare la possibilità di farlo senza essere obbligati a proporre un ricorso nel merito, quanto le norme che disciplinano la perizia variano da uno Stato membro all'altro.

48 Di conseguenza, si deve constatare che un giudice nazionale non è competente a ordinare nei confronti di una delle istituzioni della Comunità europea una perizia intesa a determinare il suo ruolo in eventi che abbiano asseritamente cagionato un danno, al fine della successiva proposizione di un ricorso per responsabilità extracontrattuale contro la Comunità europea.

49 Tuttavia, si deve ricordare che le relazioni tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie sono rette, in forza dell'art. 10 CE, da un principio di leale collaborazione. Questo principio non obbliga solo gli Stati membri ad adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l'efficacia del diritto comunitario, ma

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impone anche alle istituzioni comunitarie obblighi reciproci di leale collabora- zione con gli Stati membri (v. ordinanza Zwartveld e a., cit., punto 17). Pertanto, se un giudice nazionale ha bisogno di informazioni che solo la Commissione può fornire, il principio di leale collaborazione previsto all'art. 10 CE impone in linea di principio a quest'ultima di comunicare nel più breve termine le dette informazioni qualora esse le siano richieste dal giudice nazionale, a meno che il rifiuto di una tale comunicazione non sia giustificato da motivi imperativi attinenti alla necessità di evitare ostacoli al funzionamento e all'indipendenza della Comunità o di salvaguardare i suoi interessi (v., in questo senso, ordinanza Zwartveld e a., cit., punti 24 e 25; sentenze 28 febbraio 1991, causa C-234/89, Delimitis, Race. pag. 1-935, punto 53, e 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI e a., Race. pag. 1-3547, punto 50).

50 La questione pregiudiziale va quindi risolta dichiarando che il combinato disposto degli artt. 235 CE, 240 CE e 288, secondo comma, CE si oppone a che un giudice nazionale ordini nei confronti di una delle istituzioni della Comunità europea una perizia intesa a determinare il suo ruolo in eventi che abbiano asseritamente cagionato un danno, al fine della successiva proposizione di un ricorso per responsabilità extracontrattuale contro la Comunità europea.

Sulle spese

51 Le spese sostenute dal governo belga, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

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Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dallo Hof van Beroep te Gent con sentenza 28 giugno 2000, dichiara:

Il combinato disposto degli artt. 235 CE, 240 CE e 288, secondo comma, CE si oppone a che un giudice nazionale ordini nei confronti di una delle istituzioni della Comunità europea una perizia intesa a determinare il suo ruolo in eventi che abbiano asseritamente cagionato un danno, al fine della successiva proposizione di un ricorso per responsabilità extracontrattuale contro la Comunità europea.

Rodríguez Iglesias Puissochet Wathelet Schintgen Gulmann Edward La Pergola Jann

Colneric von Bahr Cunha Rodrigues

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 novembre 2002.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

G.C. Rodríguez Iglesias

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