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REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO

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COMUNE DI CHIAVENNA

PROVINCIA DI SONDRIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2005, modificato con deliberazioni C.C. nn. 46/2007, 12/2010, 20/2011, 9/2015 e 27/2016

Pubblicato all’Albo del Comune di Chiavenna dal 13/05/2016 al 28/05/2015 ai sensi dell’art. 10 del RD 262/1942.

Diverrà esecutivo il 27/05/2016 (quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo).

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Art. 1 - OGGETTO

1.1 - L’asilo nido comunale “Clyde Geronimi”, istituito nel 1978 con deliberazione consiliare n. 100, è gestito dal comune di Chiavenna, nell’ambito dei servizi sociali per la prima infanzia, secondo quanto indicato nei successivi articoli.

Art. 2 - DEFINIZIONI

2.1 - Ai fini di cui al presente regolamento:

- per “nido”, “asilo” o “struttura” si intende l’asilo nido comunale;

- per “comune”, si intende il comune di Chiavenna;

- per “anno educativo” si intende il periodo ordinario di apertura, indicativamente decorrente da fine agosto/inizio settembre fino a fine luglio dell’anno solare successivo;

- per “coordinatore” si intende l’educatore incaricato di coordinare il restante personale educativo.

Art. 3 - FINALITA' DEL SERVIZIO

3.1 - L’asilo nido è un servizio educativo che assicura un adeguato sviluppo psicofisico e relazionale dei bambini frequentanti, in un quadro di continua ricerca di nuovi indirizzi educativi. Il servizio collabora con le famiglie e l’ambiente sociale alla crescita e alla formazione degli infanti, nel rispetto dell’identità razziale, culturale e religiosa.

3.2 - Per il raggiungimento di questa finalità, il nido è organizzato in modo da favorire:

- interventi volti a ridurre eventuali svantaggi socioculturali e/o psicofisici;

- un rapporto adulto/bambino capace di rispondere ai bisogni di protezione e di autonomia propri dell’età dei frequentanti;

- l’organizzazione dell’ambiente e atteggiamenti del personale tendenti ad assicurare al massimo le attività individualizzate e le prime forme di socializzazione funzionali allo sviluppo dell’apprendimento;

- la riunione degli infanti in gruppi omogenei, in relazione al loro sviluppo psicomotorio, garantendo comunque l’interscambio tra i gruppi per favorire le esigenze di socializzazione.

3.3 - Oltre al presente regolamento è predisposta la “Carta dei servizi dell’asilo nido comunale

“C.Geronimi” quale strumento comunicativo con l’utenza ed informativo di tutti i servizi offerti dal nido.

Art. 4 - DESTINATARI

4.1 - Il nido accoglie bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. La domanda di iscrizione al nido si considera valutabile a partire dal giorno del compimento dei tre mesi d’età.

I frequentanti che compiono il terzo anno di età:

- da gennaio ad agosto, possono continuare a frequentare il servizio sino al termine dell’anno educativo;

- da settembre a dicembre, possono continuare a frequentare il servizio sino al termine dell’anno solare.

4.2 - Eventuali minorazioni del bambino non costituiscono causa di esclusione dall’ammissione al nido, purché la frequenza sia supportata, quando necessario, dalla presenza di adeguato personale di sostegno, senza oneri aggiuntivi a carico del comune.

4.3 - Gli infanti diversamente abili frequentanti il nido possono essere ammessi a proseguire la frequenza oltre i tre anni di età, previa motivata richiesta del competente servizio pubblico e sentito il personale educativo dell’asilo.

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Art. 5 - RICETTIVITÀ E FREQUENZA

5.1 - La ricettività dell’asilo nido, conformemente all’autorizzazione al funzionamento della struttura, è di 30 posti a tempo pieno; è facoltà del Comune ammettere alla frequenza, per ciascun anno educativo, un numero di infanti inferiore a quello massimo di ricettività della struttura in funzione delle norme, vigenti tempo per tempo, in tema di contenimento della spesa pubblica e/o di personale nonché nel rispetto del rapporto educatore/bambino.

5.2 - Sono possibili tre tipi di frequenza:

1) a tempo pieno;

2) a tempo parziale antimeridiano;

3) a tempo parziale pomeridiano;

5.3 Gli utenti di età inferiore a 8 mesi possono frequentare solo a tempo parziale.

5.4 - In presenza di posti disponibili, la modifica della frequenza da tempo parziale a tempo pieno nonché da tempo parziale antimeridiano a tempo parziale pomeridiano o viceversa - richiesta dagli infanti già frequentanti - è sempre ammessa e ha precedenza assoluta rispetto ai bambini in lista di attesa.

5.5 - Il responsabile della competente area comunale, nel valutare le richieste di variazione del tipo di frequenza non ammette variazioni da tempo pieno a tempo parziale, neppure in presenza di posti liberi; le richieste comunque presentate in tal senso - poiché, ai sensi del successivo comma 6, la modifica del tipo di frequenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è presentata la relativa richiesta di cambiamento - verranno trattate al pari di nuove richieste di iscrizione e saranno valutate esclusivamente secondo i criteri di cui agli articoli 8.2 ultimo comma, 8.3 lettera a) e 11 (lista d’attesa) del presente regolamento.

5.6 - La modifica del tipo di frequenza decorre dal primo del mese successivo a quello in cui si è presentata la relativa richiesta scritta di cambiamento.

Art. 6 – TEMPI DI APERTURA DELLA STRUTTURA E ALIMENTAZIONE DEGLI INFANTI 6.1 - Ferma restando la chiusura della struttura per almeno tre settimane durante il mese d’agosto, il nido è aperto per 47 settimane. Il calendario e gli orari di attività sono preventivamente determinati dalla giunta comunale per l’anno educativo successivo. Nella prima quindicina del mese di settembre l’orario di servizio potrà subire riduzioni per consentire l’inserimento dei nuovi infanti.

6.2 - Il servizio è prestato per almeno 9 ore consecutive, dal lunedì al venerdì, se non festivi.

6.3 - In caso di reiterata inosservanza degli orari di entrata o di uscita dal nido, il responsabile della competente area comunale adotta gli interventi più opportuni, tra i quali, nei casi più gravi, la dimissione dell’utente.

6.4 - Nel momento di entrata antimeridiana al nido, il bambino deve avere già consumato la colazione.

Il servizio mensa dell’asilo nido è limitato al pasto di mezzogiorno e alla merenda. Gli utenti che frequentano a tempo parziale pomeridiano non hanno diritto al pasto di mezzogiorno. Il medico pediatra valuterà, di concerto con i genitori e la coordinatrice del nido, le modalità e i tempi di permanenza per il pranzo al nido dei bambini in fase di svezzamento.

6.5 - Fatta salva la possibilità del menu personalizzato, nei casi previsti dal successivo articolo 17, comma 2, punto 3), l’alimentazione all’interno del nido può avvenire solo in conformità con quanto previsto dal menu ufficiale. L’eventuale fornitura di particolari prodotti dietetici per bambini con problemi di allergie o intolleranze è a carico dell’utente così come la fornitura del latte per gli infanti non ancora svezzati.

Art. 7 - INSERIMENTO

7.1 - I bambini ammessi per la prima volta vengono inseriti gradualmente all’asilo nido, per consentire un positivo adattamento al nuovo ambiente e un distacco sereno dalla famiglia.

7.2 - Il periodo di inserimento dura, di norma, cinque giorni; il coordinatore del personale educativo può, in casi particolari, segnalare l’esigenza di periodi di inserimento di maggiore durata.

7.3 - Durante il periodo di inserimento è necessaria la presenza e la collaborazione di uno dei genitori o di un familiare di riferimento per l’infante.

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7.4 - Non è ammesso l’inserimento di nuovi bambini nella settimana comprendente il Natale e nel mese di luglio; l’inserimento nel mese di giugno è ammesso solo se propedeutico alla frequenza nell’anno educativo successivo, quindi con esclusione degli infanti che compiono i tre anni di età nell’anno, salvo quanto disposto al precedente punto 4.3.

Art. 8 - DOMANDA DI AMMISSIONE

8.1 - La domanda di ammissione al nido, per la frequenza a partire dall’anno educativo successivo, può essere valutata:

a) solo se l’infante interessato compie i tre mesi di età entro la data di apertura del citato anno educativo;

b) per l’infante che ha già compiuto i tre mesi di età, solo se prevede una data di inizio frequenza entro la prima quindicina del mese di settembre del citato anno educativo;

8.2 - Ai fini della predisposizione della graduatoria valevole per l’anno educativo successivo, le domande devono pervenire al protocollo del Comune dal 2 al 31 maggio (differito al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il 31 maggio ricada di sabato o di domenica). Le richieste pervenute prima di tale mese si considerano presentate il 2 maggio. Solo nel caso in cui - esaurita la graduatoria di cui al presente comma - residuassero posti liberi al nido, il 5^ giorno lavorativo antecedente la data di apertura dell’anno educativo verranno prese in considerazione, con i criteri di cui al successivo art. 10, le richieste pervenute successivamente al mese di maggio.

8.3 - Per l’ammissione al nido nel corso dell’anno educativo, fatta salva la maturazione del diritto all’ammissione (compimento dei tre mesi d’età):

- si scorre la graduatoria di cui all’art. 10, se ancora in vigore;

- si scorre la lista d’attesa di cui al successivo articolo 11, se generata;

- altrimenti, si procede secondo i seguenti criteri:

a) se la data di inizio frequenza richiesta dal genitore cade nei mesi successivi a quello di presentazione della domanda di ammissione, tale domanda viene presa in considerazione non prima del 5^ giorno lavorativo antecedente l’inizio di tale mese; se nel frattempo si generasse una lista d’attesa, detta domanda verrà presa in considerazione nell’aggiornamento della lista il mese antecedente a quello per il quale si richiede l’iscrizione.

b) se la data di inizio frequenza richiesta dal genitore è immediata la domanda verrà prontamente valutata e comunque entro il 5^ giorno lavorativo successivo alla data della sua presentazione al protocollo;

8.4 - La domanda di ammissione deve essere compilata su modello appositamente fornito dal comune. Per le domande carenti dei dati necessari a consentire l’istruttoria della pratica, il procedimento è sospeso sino al loro perfezionamento.

8.5 - La domanda di ammissione al nido deve contenere le generalità delle persone, diverse dai genitori, da essi autorizzate a ritirare il proprio figlio all’uscita della struttura. Il bambino non può, in ogni caso, essere affidato a minori.

8.6 - Anche i bambini che già frequentano sono tenuti, se ancora interessati, a presentare domanda di ammissione per il nuovo anno educativo; tale domanda viene presa in considerazione solo se il richiedente è in regola con i pagamenti delle rette di frequenza del precedente anno educativo.

Art. 9 - DIMISSIONE

9.1 - In qualsiasi momento l’utente può essere dimesso dal nido. La dimissione va formulata per iscritto, va presentata al protocollo del Comune e deve, di norma, essere sottoscritta dal soggetto che aveva richiesto l’iscrizione. La retta, di cui al successivo articolo 12, è comunque dovuta fino a tutto il mese in cui il bambino abbandona il nido per effetto delle dimissioni.

9.2 - Il diritto alla frequenza decade automaticamente:

- allo scadere del mese (30 giorni consecutivi) di ingiustificata assenza dal nido;

- in caso di assenza superiore a due mesi (60 giorni consecutivi), previa valutazione del caso;

- in caso di mancato pagamento della retta, per tre mensilità.

9.3 - La decadenza è dichiarata con atto formale.

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Art. 10 - GRADUATORIA

10.1 - Entro la prima quindicina del mese di giugno viene approvata la graduatoria dei richiedenti, nei termini sopraindicati (art. 8.1 e 8.2), l’iscrizione all’asilo nido a partire dall’anno educativo successivo. Questa graduatoria resterà valida per l’intero anno educativo di riferimento.

Fatto salvo quanto sopra indicato, qualora già in sede di prima redazione detta graduatoria non fosse sufficiente a coprire tutti i posti disponibili, si procederà a redigere - il 5^ giorno lavorativo antecedente la data di apertura dell’anno educativo - una nuova graduatoria con le richieste pervenute successivamente al 31 maggio che, comunque, prevedono una data di inizio frequenza entro la prima quindicina del mese di settembre. Questa graduatoria resterà valida per l’intero anno educativo di riferimento.

In caso di esaurimento della graduatoria, in corso d’anno educativo, verrà redatta immediatamente lista d’attesa di cui all’art. 11.

10.2 - Sono prioritariamente ammessi a frequentare la struttura gli infanti anagraficamente residenti nel Comune di Chiavenna (purché almeno un genitore o chi ne esercita la potestà, sia anch’egli residente in Chiavenna) e tra questi coloro che:

a) abbiano già frequentato l’asilo nido l’anno educativo precedente, senza dimissioni;

b) abbiano chiesto la frequenza, nell’ordine, a tempo pieno, a tempo parziale antimeridiano e a tempo parziale pomeridiano.

10.3 - Subordinatamente alla disponibilità di posti - quindi dopo aver redatto la graduatoria dei residenti - sono ammessi alla frequenza dell’asilo, secondo l’ordine di priorità di seguito indicato, anche i soggetti residenti:

- in altro comune della Valchiavenna;

- in comune contermine alla Valchiavenna;

- in comune della provincia di Sondrio;

- in altro comune d’Italia;

- all’estero;

sempre salvaguardando la priorità di ammissione di cui all’articolo 10.2 lettere a) e b).

10.4 - Il responsabile della competente area comunale, nel redigere la graduatoria generale (residenti e non) valevole per l’anno educativo successivo e nel procedere all’ammissione di bambini nel corso dell’anno educativo, oltre che dei principi di cui al precedente articolo 5 nonché dei due commi precedenti, deve tenere conto, nell’ordine, dei seguenti criteri di priorità da applicarsi, a cascata, a ciascun gruppo omogeneo di candidati (esempio Gruppo A: residenti che abbiano già frequentato, tra questi chi abbia scelto il tempo pieno, tra questi in ordine le priorità di cui alle successive lettere – Gruppo B: residenti che abbiano già frequentato, tra questi chi abbia scelto il tempo parziale antimeridiano, tra questi in ordine le priorità di cui alle successive lettere – Gruppo C: residenti che abbiano già frequentato, tra questi chi abbia scelto il tempo parziale pomeridiano, tra questi in ordine le priorità di cui alle successive lettere - Gruppo D: residenti che non abbiano già frequentato, tra questi chi abbia scelto il tempo pieno, tra questi in ordine le priorità di cui alle successive lettere – Gruppo E: residenti che non abbiano già frequentato, tra questi chi abbia scelto il tempo parziale antimeridiano, tra questi in ordine le priorità di cui alle successive lettere - Gruppo F: residenti che non abbiano già frequentato, tra questi chi abbia scelto il tempo parziale pomeridiano, tra questi in ordine le priorità di cui alle successive lettere. A seguire gli stessi criteri da applicarsi ai non residenti):

a) domanda di ammissione al servizio di un infante diversamente abile per il quale è previsto l’educatore di sostegno;

b) situazione familiare del bambino particolarmente grave, segnalata dai competenti servizi sociali;

c) appartenenza ad un nucleo famigliare (famiglia anagrafica) composto solo da un genitore, con documentati impegni lavorativi o di studio;

d) appartenenza ad un nucleo famigliare (famiglia anagrafica) nel quale entrambi i genitori hanno documentati impegni lavorativi o di studio.

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10.5 - A parità di requisiti, la priorità di ammissione al nido è riconosciuta a chi abbia la minore età;

a parità di età si procede per sorteggio.

10.6 – Gli stessi citati criteri vengono utilizzati ai fini della compilazione dell’eventuale lista di attesa di cui al successivo articolo 11.

10.7 – Gli infanti di età inferiore a 8 mesi saranno ammessi al nido [fatti salvi i casi di cui ai precedenti punti 10.4 lettere a) e b)] solo se appartenenti ad un nucleo famigliare di cui ai precedenti punti 10.4 lettere c) e d).

Art. 11 – LISTA DI ATTESA

11.1 – In caso di esaurimento della graduatoria di cui all’art. 10 viene redatta, secondo i criteri elencati nel precedente articolo, una lista di attesa che prenderà in considerazione le domande pervenute successivamente alla redazione della graduatoria stessa. Questa prima lista d’attesa avrà validità fino alla fine del mese successivo alla sua redazione.

11.2 – L’aggiornamento della lista di attesa, valida per il mese successivo, avviene il giorno 16 di ogni mese (fino a maggio) e valuta tutte le domande di iscrizione presentate al protocollo del comune dalla data dell’ultimo aggiornamento al 15 del mese in corso.

11.3 – La proposta di assegnazione del posto resosi libero in corso d’anno educativo avviene tramite chiamata telefonica da parte del responsabile del procedimento; l’eventuale rinuncia od accettazione della proposta deve pervenire al comune entro il secondo giorno (non festivo) successivo alla chiamata telefonica.

Art. 12 – RETTA MENSILE

12.1 - La retta mensile è determinata con delibera della Giunta Comunale entro il 30 aprile di ogni anno, in base al costo del servizio dell’anno solare precedente - accertato a consuntivo - e al preventivo dell’anno solare successivo.

12.2 - La retta mensile coincide con la somma posta a carico della famiglia degli utenti ammessi all’asilo.

12.3 - La retta mensile, annualmente stabilita dal competente organo comunale con il provvedimento di cui al comma 1, è composta:

- da una quota fissa, non frazionabile, dovuta per l’assegnazione del posto;

- da una quota variabile, legata alla frequenza.

12.4 - L’effettivo importo dovuto, dagli utenti residenti, a titolo di retta mensile è calcolato in base alla capacità economica del nucleo famigliare di appartenenza dell’infante, capacità individuata secondo i meccanismi previsti dalla vigente normativa che disciplina l’ISEE. L’utente che non presenta la documentazione ISEE è tenuto al pagamento dell’intera quota variabile, fatte salve le riduzioni di cui all’articolo 13.2.

12.5 - L’utente non residente è tenuto al pagamento dell’intera retta mensile, come determinata dal provvedimento citato al primo comma del presente articolo e con l’esclusione di qualsiasi riduzione dovuta all’applicazione dell’ISEE.

12.6 - Il pagamento della retta è dovuto a partire dalla data di maturazione del diritto alla frequenza fino all’ultimo giorno del mese in cui il bambino abbandona il nido per effetto delle sue dimissioni.

Art. 13 - RIDUZIONI DELLE QUOTE DELLA RETTA MENSILE

13.1 - La quota fissa della retta mensile, dovuta per l’assegnazione del posto, è differenziata in base al tipo di frequenza (tempo pieno/tempo parziale antimeridiano/tempo parziale pomeridiano) e non è riducibile.

13.2- La quota variabile della retta mensile, legata alla frequenza, è ridotta:

1) del 5%, fino alla concorrenza del valore massimo di detta quota, per ogni giorno di assenza del bambino o per ogni giorno di chiusura del nido per scioperi, festività natalizie nonché per ogni giorno di eventuale chiusura anticipata nell'ultimo mese dell'anno educativo;

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2) del 50% per ogni altro figlio frequentante, in caso di più fratelli frequentanti;

3) del 30% in caso di frequenza a tempo parziale antimeridiana;

4) del 50% in caso di frequenza a tempo parziale pomeridiana.

Art. 14 - REVISIONE DELLA RETTA MENSILE

14.1 - Al fine della revisione della retta mensile di frequenza, l’utente è tenuto a comunicare immediatamente al comune le seguenti variazioni, se intervenute successivamente all’iscrizione all’asilo nido:

- il cambiamento di residenza;

- la variazione dell’ISEE familiare;

14.2- L’eventuale revisione della retta decorrerà dal mese successivo a quello di validità dell’intervenuta variazione. In caso di aggravio di costi a carico della famiglia si procede al recupero della differenza da essa dovuta.

Art. 15 - COMITATO DI GESTIONE

15.1 - Al fine di favorire la migliore qualità del servizio reso, è costituito il comitato di gestione dell’asilo nido, che è un organismo con funzione propositiva, consultiva e referente.

15.2- Detto comitato è così composto:

- assessore ai servizi sociali del comune o suo delegato - presidente;

- un rappresentante per ciascun gruppo presente in consiglio comunale;

- due rappresentanti dei genitori degli infanti che frequentano il nido, segnalati dalla maggioranza delle famiglie entro il mese di settembre, risultanti da apposita graduatoria;

a parità di segnalazioni, si procede per sorteggio;

- coordinatore del personale del nido;

15.3 - Assiste alle sedute del comitato, provvedendo alla verbalizzazione, un dipendente comunale appartenente all’Area amministrativa, servizio n. 1.

15.4 - Il comitato è convocato dal presidente, mediante avviso scritto, almeno una volta l’anno.

15.5 - I rappresentanti delle famiglie:

- durano in carica per tutto l’anno educativo;

- decadono con la dimissione dall’asilo nido del proprio figlio;

- in caso di decadenza subentra il genitore che segue in graduatoria.

15.6 - La funzione di componente del comitato è gratuita.

15.7 - Il Comitato di gestione, in particolare:

- propone modifiche al modello organizzativo del nido;

- elabora proposte in ordine agli adempimenti previsti dal presente regolamento;

- collabora con i servizi sanitari di zona alla promozione ed alla formulazione delle iniziative di medicina preventiva, sociale e di educazione sanitaria per la prima infanzia;

- esprime parere in ordine all’ammontare della retta mensile;

- propone eventuali modifiche in tema di orari e calendario del nido;

- propone eventuali modifiche al presente regolamento;

- esprime parere in merito i criteri di ammissione.

Art. 16- PERSONALE

16.1 - Il personale dell’asilo nido è composto dagli educatori e dagli addetti ai servizi; tra il personale educativo viene nominato, a rotazione, un coordinatore, che è investito dei compiti di cui al successivo 6^ comma.

16.2 - Il personale dell’asilo nido svolge le mansioni proprie dei profili professionali attribuiti e indicativamente riportate nelle declaratorie di cui all'allegato “A” al CCNL sull'ordinamento professionale stipulato il 31/03/1999.

16.3 - Il personale educativo deve, in particolare:

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- mantenere con le famiglie degli infanti rapporti di collaborazione, volti anche a favorire la conoscenza reciproca;

- operare secondo il criterio della collegialità delle scelte, sia con i bambini che con i genitori;

- operare programmando l’azione educativa previa elaborazione di un Progetto educativo annuale che indichi attraverso quali atteggiamenti e quali concrete proposte educative si intende operare per il raggiungimento delle finalità generali e individuali e degli obiettivi previsti dal presente regolamento, promuovendo anche il coinvolgimento degli eventuali educatori di sostegno;

- individuare momenti comuni di programmazione e di verifica dell’attività educativa, nonché di loro coordinamento e aggiornamento;

- segnalare tempestivamente alle famiglie e, se dal caso, al pediatra del nido episodi di grave malessere fisico e/o psicologico manifestati dal bambino.

16.4 - Il rapporto medio tra personale educativo ed infanti ammessi alla frequenza del nido è di uno a sette. In tale rapporto non si tiene conto del numero dei bambini diversamente abili supportati da educatore di sostegno. E’ comunque sempre garantita la compresenza di due operatori durante tutto l’orario di prestazione del servizio. Fermo restando il rispetto di detto rapporto medio, la compresenza può essere eventualmente assicurata attraverso un operatore volontario, anche privo del titolo specifico (in conformità alle direttive regionali), adeguatamente formato.

16.5 - Il personale del nido non è autorizzato a somministrare farmaci all’infante, salvo casi particolari (es. farmaci salvavita) e previa valutazione di ogni singola esigenza effettuata dal medico pediatra del nido, che impartisce al personale le opportune prescrizioni.

16.6 - Il coordinatore sovrintende all’andamento del servizio, secondo gli indirizzi ricevuti e, in particolare:

- cura i rapporti con il responsabile della competente area comunale e con il personale comunale amministrativo responsabile dei procedimenti in tema di asilo nido e formula le proposte ritenute idonee per il miglioramento del servizio;

- coordina il restante personale educativo;

- tiene i rapporti con il pediatra del nido e lo consulta circa eventuali problemi igienici, sanitari ed alimentari;

- compila giornalmente l’apposito registro delle presenze dei bambini;

- è responsabile della tenuta del materiale sanitario in dotazione al nido;

- in assenza del medico pediatra, allontana gli utenti dal nido in caso di sospetta malattia anche in ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione Giunta Regionale Lombardia n.7/18853-2004;

- partecipa al Comitato di Gestione e alle eventuali altre riunioni interessanti il nido.

Art. 17– ASSISTENZA SANITARIA

17.1 - Fatti salvi i rapporti intercorrenti tra le famiglie e i loro pediatra di fiducia, il comune di Chiavenna affida ad un medico pediatra l’assistenza sanitaria relativa al servizio asilo nido.

17.2 - I compiti principali e specifici del medico pediatra del nido sono i seguenti:

1) visita medica del bambino prima dell’ammissione alla frequenza all’asilo nido e rilascio del relativo certificato di ammissione;

2) consulenza ai genitori per quanto riguarda la salute dei bambini stessi;

3) predisposizione del menu del nido e delle diete personalizzate, nell’eventualità il bambino abbia esigenze specifiche (intolleranze, allergie, particolari avversità, svezzamento, ecc.);

3bis) valutazione circa le modalità e i tempi di permanenza per il pranzo al nido dei bambini in fase di svezzamento.

4) vigilanza in ordine all’idoneità degli ambienti e degli arredi;

5) quantificazione del numero di giorni di assenza per malattia e/o individuazione delle forme di malattia che determinano l’obbligatorietà della presentazione di certificato medico di riammissione al nido;

5bis) allontanamento degli utenti dal nido in caso di sospetta malattia anche in ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione Giunta Regionale Lombardia n.7/18853-2004;

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6) rilascio del certificato medico di riammissione al nido dopo l’assenza del bambino per malattia;

7) promozione di iniziative di educazione sanitaria per il personale del nido;

8) promozione di eventuali provvedimenti da adottare in materia igienico sanitaria;

9) collaborazione con altri specialisti sanitari e con l’èquipe psico–pedagogica;

10) partecipazione a riunioni con i genitori, il personale e l’amministrazione ogni volta che ciò si renda necessario o particolarmente utile al fine di promuovere il benessere all’interno del nido.

17.3 - Le competenze di cui ai punti 1), 2), e 6) possono essere svolte anche dal pediatra di fiducia del bambino.

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