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CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

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Academic year: 2022

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ESU di PADOVA

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per la Provincia di Padova Via San Francesco, 122 – 35121 Padova – Codice Fiscale e Partita IVA: 00815750286

Tel. 049 8235611 – Fax 049 8235663

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

SERVIZIO DI VISITE ISPETTIVE E ANALISI MICROBIOLOGICHE

CIG

: Z3D3261FDB

(2)

ART.1- CONDIZIONI PRELIMINARI

Il servizio in fattispecie sarà disciplinato dalle norme tecniche, modalità e condizioni particolari di seguito riportate, che costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che l’ESU di Padova (di seguito ESU) andrà a stipulare con l’Impresa aggiudicataria (di seguito Ditta).

ART.2– OGGETTO E SEDI DINTERVENTO

1. Il servizio richiesto “audit” (come meglio definito negli artt. 4 e 5 del presente Capitolato) comprende:

1) visita ispettiva esterna (audit) con relativa compilazione di “check list”

2) analisi microbiologiche su superfici, su prodotti alimentari semilavorati o lavorati.

2. Le strutture di ristorazione nelle quali è richiesto il servizio sono le seguenti:

Strutture gestite direttamente dall’ESU di Padova e da sue società controllate 1. Ristorazione Piovego, via G. Colombo, 1 Padova

2. Ristorazione Agripolis, viale dell’Università, 16 Legnaro (PD) Strutture convenzionate con ESU di Padova

3. Ristorazione Murialdo, via Grassi, 42 Padova 4. Ristorazione Forcellini, via Forcellini, 172 Padova 5. Ristorazione ACLI, via Vescovado, 29 Padova 6. Ristorazione Belzoni, Via G.B. Belzoni, 146 Padova

3. L’ESU si riserva la facoltà di diminuire o aumentare le strutture di ristorazione nelle quali è richiesto il servizio. La Ditta per tale motivo, ora per allora, non potrà far valere alcun diritto a qualsivoglia titolo nei confronti dell’ESU di Padova in merito alla variazione del numero o diversa ubicazione delle strutture di ristorazione.

ART.3– DURATA E IMPORTO CONTRATTO

1. Il contratto avrà durata di tre anni a partire dalla data di stipula.

2. Il valore complessivo stimato dell’appalto a base d’asta, per il periodo originario del contratto, come specificato al comma A del presente articolo, è di € 20.000,00 al netto di iva (ventimila/00).

3. Il valore del contratto sarà quello risultante dall’offerta inviata dalla ditta.

4. Il presente servizio, rientrando nella fattispecie di cui all’art. 26 comma 3-bis del D.lgs.

81/2008 non richiede alcuna spesa per la sicurezza, né la compilazione del D.U.V.R.I.

ART.4– INDICAZIONI GENERALI

1. La Ditta dovrà effettuare una visita ispettiva mensile con:

1) redazione di una check list di controllo concordata con l’ESU;

2) durante la visita preleverà un campione di prodotto o semilavorato da sottoporre a analisi microbiologiche come riportato nell’art. 5;

3) effettuerà n. 3 (tre) tamponi su superfici sanificate o mani di operatori sanificate da sottoporre ad analisi microbiologiche come riportato nell’art. 5;

4) effettuerà 1 tampone su una superficie in uso così come specificato nell’art. 5;

5) analisi potabilità acqua così come specificato nell’art. 5;

6) report riportanti i risultati delle analisi microbiologiche così come specificato nell’art.

5;

2. Il numero di visite con relative analisi è riportato nella tabella sottostante:

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Gara a procedura ristretta per l’affidamento del servizio di visite ispettive

e analisi microbiologiche presso le ristorazioni dell’ESU di Padova - Periodo 01/01/2015 – 31/12/2017 _________________________________________________________

Capitolato Tecnico Prestazionale – Allegato 2 – Pag. 3 di 9

Letto approvato si sottoscrive per accettazione ________________________________________________

Strutture di ristorazione dell’ESU - Dati per anno Struttura Visite

mensili ispettive e

chek list

Analisi su prodotto

finito o semilavorat

o

Analisi tamponi di superficie / mani operatori

sanificate

Analisi su superfici

in uso

Analisi di potabilità dell’acqua

Ristorazione

Piovego 12 12 36 12 2

Ristorazione

Agripolis 12 12 36 12 2

Strutture di ristorazione convenzionate con ESU - Dati per anno Struttura Visite

ispettive e chek list

Analisi su prodotto

finito o semilavorat

o

Analisi tamponi di superficie o di mani operatori Ristorazione

Murialdo 3 3 9

Ristorazione

Forcellini 3 3 9

Ristorazione

ACLI 3 3 9

Ristorazione

Belzoni 3 3 9

3. sono previsti altresì, unicamente per le strutture “Ristorazione Piovego e “Ristorazione Agripolis”, 2 interventi annuali per struttura al fine della valutazione di potabilità dell’acqua. Gli interventi dovranno essere effettuati in due momenti distinti dell’anno, indicativamente nei mesi di Settembre e Marzo, prevedendo per ogni singolo intervento due campionamenti distinti eseguiti su punti concordati con ESU.

ART.5– DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. La Ditta effettuerà una visita mensile nella quale redigerà una chek list, che verrà concordata con l’ESU, nella quale segnalerà le evidenze oggettive. La chek list riguarderà le seguenti zone della struttura: magazzini, lavorazione verdura, macelleria, lavaggio, servizi, lavorazione e produzione alimenti, cucina, self service, verifiche di produzione, igiene del personale, presenza infestanti, documenti HACCP. Durante la visita la ditta effettuerà 3 tamponi su superfici diverse o mani di operatori concordate con il Direttore Esecutivo del Contratto (vedi successivo art. 7).

2. Durante la visita (audit) l’operatore incaricato, preleverà n. 1 (uno) campione di prodotto finito o semilavorato da sottoporre ad analisi microbiologiche. L’analisi microbiologica comprende la verifica di 3 parametri di contaminazione da batteri patogeni secondo l’allegata “Matrice di analisi”.

3. Durante la visita (audit) l’operatore incaricato effettuerà n. 3 (tre) tamponi su superfici sanificate o su mani degli operatori sanificate, da sottoporre ad analisi microbiologiche.

L’analisi microbiologica comprende la verifica dei parametri “conta dei microrganismi a 30° ISO 18593:2004 e ISO 4833-1:2013” e “conta enterobatteriaceae ISO 21528-2”.

4. Durante la visita (audit) l’operatore incaricato effettuerà n. 1 (uno) tamponi su superfici in uso secondo quanto riportato nella tabella sottostante, da sottoporre ad analisi

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microbiologiche. L’analisi microbiologica comprende la verifica dei parametri “conta Listeria monocytogenes ISO 11290-2”, “conta Salmonella spp. ISO 6579”, “conta Escherichia coli ISO 16649-2” e “conta Yersinia spp. ISO 10273”.

Nel corso dell’anno dovranno essere analizzate tutte le 12 superfici (1 per intervento).

5. Nei report riportanti i risultati delle analisi microbiologiche, la Ditta dovrà indicare, oltre al parametro preso in considerazione e relativo risultato, anche se il parametro rispetta i limiti di legge (o consigliati in letteratura se non esiste un limite fissato).

6. Il report di analisi dovrà essere firmato da personale accreditato iscritto ad albo competente (es. biologo, tecnologo alimentare) e inviato via mail o lettera entro 15 gg dal giorno di prelievo.

7. Per ogni singolo intervento di campionamento dell’acqua potabile previsto all’art. 4 lettera D, l’operatore incaricato effettuerà n. 2 (prelievi) in punti distinti dell’impianto idrico e concordati con ESU, da sottoporre ad analisi microbiologiche, chimiche e fisiche, al fine della valutazione di potabilità a norma di legge. Il rapporto di analisi dovrà essere firmato da personale accreditato iscritto ad albo competente (es. biologo, tecnologo alimentare) e inviato via mail o lettera entro 15 gg dal giorno di prelievo.

ART.6– RAPPRESENTANTI DELLESU

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) si identifica nella persona del Responsabile del Settore Economato-Provveditorato dell’ESU.

2. La gestione esecutiva del contratto è affidata al Direttore dell’esecuzione del contratto (di seguito e precedentemente DEC), nella persona del Responsabile Settore Coordinamento Ristorazione dell’ESU.

ART.7- TECNICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA DITTA

1. Prima della firma del contratto dovrà essere indicato il nominativo del Tecnico Responsabile del Servizio (di seguito TRS) che seguirà e coordinerà globalmente il servizio per conto della Ditta.

2. A conclusione del servizio il TRS dovrà fornire una relazione tecnica conclusiva nella quale dovranno essere evidenziati, tra l’altro, eventuali punti critici accertati ed indicate ulteriori proposte operative.

3. Il TRS sarà il referente unico dell’ESU per la definizione di tutte le problematiche tecnico-amministrative e operative del servizio.

SUPERFICI IN USO DA SOTTOPORRE AD ANALISI MICROBIOLOGICA Interno anta armadio frigo cucina

Guarnizione cella verdure

Piletta di scarico lavandino cucina

Grata di scarico a pavimento locale lavaggio

Interno vetrina di esposizione refrigerata tavola calda Piletta di scarico lavandino locale lavaggio

Interno macchina lavaverdure Interno macchina pelapatate Interno macchina tagliaverdura

Guarnizione armadio frigo isola distribuzione frutta Piletta di scarico a terra locale magazzino

Parete interno cella prodotti pronti

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Gara a procedura ristretta per l’affidamento del servizio di visite ispettive

e analisi microbiologiche presso le ristorazioni dell’ESU di Padova - Periodo 01/01/2015 – 31/12/2017 _________________________________________________________

Capitolato Tecnico Prestazionale – Allegato 2 – Pag. 5 di 9

Letto approvato si sottoscrive per accettazione ________________________________________________

4. Dovrà essere dotato di sistema di reperibilità rapido che deve essere comunicato al RUP.

Il mancato riscontro alla reperibilità da parte del TRS o altre sue inadempienze costituiranno motivo di applicazione delle penali previste dall’Art. 11 del presente Capitolato.

ART.8- CONTROLLI

1. La Ditta svolgere i servizi oggetto del presente Capitolato con la diligenza professionale necessaria e l’ESU svolgerà gli opportuni controlli, anche avvalendosi di organismi, enti o incaricati esterni.

2. Il DEC vigilerà sull’efficienza e l’efficacia dei servizi resi, sull’adempimento degli obblighi del presente Capitolato, nonché sul rispetto del programma.

3. Sulla base di rapporti informativi dei suoi delegati, dei tecnici e operatori incaricati esterni o interni, il DEC, nel caso di rilevate mancanze e/o inadempienze nell’espletamento dei servizi applicherà le penali nella misura e secondo i criteri indicati al successivo art. 11 del presente Capitolato e potrà redigere specifiche prescrizioni per il corretto adempimento delle attività a contratto.

4. E’ facoltà di ESU effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, con proprio personale, controlli in fase di esecuzione del servizio per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla Ditta alle disposizioni contrattuali del presente Capitolato.

5. Il personale della Ditta non deve interferire sulle procedure di controllo degli incaricati di ESU

ART.9–MODALITA’DIPAGAMENTO

1. I servizi oggetto del presente capitolato vengono appaltati con la modalità del compenso a prezzi unitari.

2. I compensi verranno pertanto corrisposti contabilizzando il numero di “audit” e analisi effettivamente eseguiti nel periodo di fatturazione.

3. Le fatture, emesse con cadenza mensile posticipata, dovranno essere intestate a:

ESU di Padova

Via San Francesco, 122 – 35121 PADOVA PD Codice Identificativo Univoco Ufficio UFTABR Codice Fiscale e Partita IVA 00815750286

ESU di Padova è soggetta al regime iva “split payment”

4. Le fatture devono essere prodotte in formato elettronico (Fattura PA), firmate tramite un certificato di firma qualificata e trasmesse esclusivamente attraverso il sistema di

interscambio per la fatturazione elettronica (SDI) predisposto dall’Agenzia delle Entrate (Legge Finanziaria 2008 e decreto attuativo n. 55 del 03/04/2013).

5. Ai sensi della Legge 13/8/2010 n. 136 “Tracciabilità dei pagamenti” e s.m.i. la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Ditta s’impegna a dare immediata comunicazione ad ESU ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia in cui è sita la sede legale, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6. Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’appalto deve essere effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs 09/10/2002 n. 231, così come modificato dal D.lgs 09/11/2012 n. 192.

7. Per ogni mandato bancario alla Ditta verranno addebitate le spese stabilite dagli accordi interbancari.

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ART. 10 – RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI

1. La Ditta dovrà rispettare tutte le norme antinfortunistiche previste e adottare le misure necessarie, nonché ogni altro accorgimento e cautela atti ad evitare rischi o danni a persone e cose.

2. La Ditta ha obbligo di mantenere l’ESU sollevata ed indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi.

3. La Ditta sarà comunque tenuta a risarcire l’ESU del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato, ogni qualvolta venga accertato che il danno si sia verificato in violazione di direttive impartite da ESU.

4. Nel corso dell’esecuzione del servizio, la Ditta dovrà inoltre garantire l’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti (in vigore o che potranno intervenire nel corso dell’appalto) in materia di malattie professionali, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori, nonché in materia di sicurezza ex D.Lgs. 81/2008.

5. Il personale della Ditta inoltre che accede alle sedi di ESU dovrà essere munito di idonea tessera di riconoscimento contenente fotografia e generalità (nome, cognome), nonchè la ragione sociale della Ditta, in mancanza della quale ESU ha facoltà di vietare l’ingresso in residenza al personale della Ditta.

ART. 11 – ONERI E COSTI

1. La Ditta deve mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative agli impianti ed ai processi di produzione ricevuti dall’ESU e non farne uso se non per l’esecuzione dell’appalto.

2. Deve impegnare in tal senso anche il proprio personale e gli eventuali subappaltatori e sub-fornitori ad assumere le misure e cautele occorrenti per assicurare anche da parte di costoro che tali impegni siano pienamente rispettati.

3. Tutti i documenti allegati al contratto rimangono di proprietà dell’ESU e devono essere restituiti allo stesso prima della firma del verbale di ultimazione dei lavori.

4. La Ditta deve mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative agli impianti ed ai processi di produzione ricevuti dall’ESU e non farne uso se non per l’esecuzione dell’appalto.

5. Deve impegnare in tal senso anche il proprio personale e gli eventuali subappaltatori e sub-fornitori ad assumere le misure e cautele occorrenti per assicurare anche da parte di costoro che tali impegni siano pienamente rispettati.

6. Tutti i documenti allegati al contratto rimangono di proprietà dell’ESU e devono essere restituiti allo stesso prima della firma del verbale di ultimazione dei lavori.

7. Sono a carico della Ditta le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.

8. 2. Sono a carico della Ditta tutti i costi derivanti da danni provocati durante lo svolgimento del servizio.

9. 3. Il contratto, redatto nella forma di scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo sin dall’origine, ai sensi dell’art. 2 Allegato A – Tariffa (Parte I) DPR 642/1972 e, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggette ad I.V.A., è soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi del DPR 26/03/1986 n. 131 solo in caso d’uso, come previsto dall’art. 5, comma 2 e dall’art. 1, lettera “b” della Tariffa parte seconda, del DPR 26/04/1986, n. 131.

10. 4. Spetta alla Ditta dare prova del loro assolvimento all'atto della stipula.

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Gara a procedura ristretta per l’affidamento del servizio di visite ispettive

e analisi microbiologiche presso le ristorazioni dell’ESU di Padova - Periodo 01/01/2015 – 31/12/2017 _________________________________________________________

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Letto approvato si sottoscrive per accettazione ________________________________________________

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, NON CEDIBILITÀ DEL CREDITO E SUBAPPALTO

1. A pena di nullità, è vietato alla Ditta cedere in tutto o in parte il contratto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice dei contratti per le vicende soggettive della Ditta.

2. La Ditta dovrà comunicare a ESU qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale indicando il motivo della variazione (cessione d’azienda, fusione, trasformazione, ecc.).

3. Ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice dei contratti, si comunica sin d’ora che ESU rifiuta qualsiasi forma di cessione del credito.

4. È concesso il subappalto nei limiti previsti dal D. Lgs 50/2016.

ART. 13 – TUTELA DEI DATI

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è ESU di Padova - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

2. Responsabile "esterno" del trattamento dei dati è la Ditta.

3. Il Data Protection Officer (DPO), nominato da ESU, è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@esupd.gov.it

4. Il conferimento dei dati è necessario per l'esecuzione del contratto; il mancato conferimento determina l'impossibilità di erogare il servizio oggetto della presente convenzione.

5. I dati saranno trattati per l'adempimento degli obblighi di legge, connessi all'esecuzione del contratto e per le rispettive comunicazioni conseguenti.

6. La Ditta si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entri in possesso durante e a causa dell’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto, obbligandosi a non divulgarli e ad utilizzarli esclusivamente per gli scopi necessari all’esecuzione dei servizi, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati.

7. I dati potranno essere trasferiti esclusivamente nell’ambito del territorio dell’Unione europea.

8. Il trattamento dei dati è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dal D. Lgs 101/2018 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati.

9. I dati vengono conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di liceità e

minimizzazione dei dati.

10. Eventuali reclami sul trattamento dei dati possono essere rivolti al Garante per la protezione dei dati con sede in Piazza di Montecitorio n. 121 - 00186 Roma o ad altra autorità europea di controllo.

11. La ditta dichiara di avere preso visione dell’informativa privacy allegata (allegato_1), in riferimento alla presente procedura.

ART. 14 – PENALI

1. Le penali sono applicabili per mancato rispetto delle condizioni di erogazione dei servizi di cui al presente Capitolato Tecnico Prestazionale.

2. Le citate condizioni possono riferirsi a ritardo nell’esecuzione delle attività descritte e previste nel Capitolato Tecnico Prestazionale e alla loro mancata esecuzione. Per mancato rispetto delle condizioni s’intende qualunque disservizio non giustificato e/o approvato dall’ESU.

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3. In caso di mancata effettuazione e / o di effettuazione parziale delle prestazioni contenute nel presente capitolato, sarà applicata una penale di € 100,00, trattenuta direttamente sull’importo della fattura.

4. Le penalità non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

5. L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui la Ditta avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata da ESU. Qualora le controdeduzioni addotte non siano adeguatamente motivate, ESU a suo motivato ed insindacabile giudizio addebiterà alla Ditta la penale prevista.

6. Il superamento del 10% dell'importo netto contrattuale per le penalità irrogate, nel periodo di vigenza contrattuale, è causa di risoluzione del contratto stesso.

7. Per il calcolo del superamento del 10% dell’importo netto contrattuale, si considerano tutte le sanzioni irrogate

ART. 14 – RECESSO

1. Nei modi e termini previsti dall’art. 109 “recesso” del D.Lgs. 50/2016, ESU ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto anche nei seguenti casi:

a) Sostanziali modifiche organizzative e di indirizzo di ESU;

b) In caso di soppressione di ESU, ovvero di suo accorpamento in altra amministrazione pubblica.

c) Intervento di norme statali o regionali che contraggano e riducano la capacità di spesa di ESU.

2. In tali casi la Ditta non può rivendicare alcun onere / costo aggiuntivo ne richiedere alcuna forma di indennizzo a ESU.

3. Al di fuori delle fattispecie sopramenzionate, ad entrambe le Parti è data possibilità di recedere dal contratto in qualunque momento mediante comunicazione scritta, da inviarsi con PEC o lettera raccomandata R/R, con almeno un mese di anticipo.

4. In caso di recesso, la Ditta è tenuto ad assolvere gli obblighi contrattuali previsti dal Capitolato Tecnico, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per ESU.

5. In caso di recesso, la Ditta ha diritto al pagamento dei servizi prestati ai sensi dell’art. 109 del Codice, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo, e/o rimborso spese.

ART. 15 – RISOLUZIONE

1. Oltre ai casi previsti dall’art. 108 “risoluzione” del D.Lgs. 50/2016, e alla possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta agli obblighi contrattuali, ESU, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’inadempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice civile, previa comunicazione a mezzo PEC, nel caso in cui la Ditta esegua delle transazioni legate al presente Appalto senza utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari e/o nel caso incorra in uno dei delitti di cui all’art. 16 del presente capitolato.

2. Qualora il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Ditta, formula la contestazione degli addebiti, assegnando un termine di quindici (15) giorni, entro il quale la Ditta dovrà rispondere.

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Gara a procedura ristretta per l’affidamento del servizio di visite ispettive

e analisi microbiologiche presso le ristorazioni dell’ESU di Padova - Periodo 01/01/2015 – 31/12/2017 _________________________________________________________

Capitolato Tecnico Prestazionale – Allegato 2 – Pag. 9 di 9

Letto approvato si sottoscrive per accettazione ________________________________________________

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Ditta abbia risposto, ESU su proposta del DEC dichiara risolto il contratto.

3. Nel caso che l’importo delle sanzioni, superi del 10% l’importo del contratto, lo stesso verrà risolto.

4. Il contratto potrà inoltre risolversi negli altri modi previsti dal Codice civile.

5. Se la Ditta dovesse chiedere la risoluzione del contratto prima della completa esecuzione del servizio e senza giustificati motivi, ESU a titolo di risarcimento, potrà rivalersi sul corrispettivo, in tutto o in parte, per effetto della maggiore spesa che potrebbe conseguire per l’assegnazione del servizio a un terzo, fatta salva ogni eventuale iniziativa a tutela dei propri interessi per le inadempienze manifeste e i danni subiti.

ART. 16 – NORME ANTICORRUZIONE, DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE

1. La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, s’impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento aggiornato da ESU con DCS n. 17 del 07.06.2018. A tale fine si dà atto che il Codice risulta pubblicato sul sito istituzionale di ESU all’indirizzo:

www.esupd.gov.it in apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente/sottosezione Atti generali” e che ne è stata presa visione in tutte le sue parti.

La violazione degli obblighi di comportamento di cui al Codice può costituire causa di risoluzione del contratto o di decadenza dal rapporto.

2. La Ditta inoltre dichiara adi avere preso visione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) di ESU, tuttora vigente, in tutte le sue clausole, nessuna esclusa, accessibile dall’indirizzo www.esupd.gov.it in apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente/sottosezione Altri contenuti/Prevenzione della corruzione”

3. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l’affidatario, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di false attestazioni, dichiara per quanto a propria conoscenza, di non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo con ex dipendenti di ESU che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa aventi come destinataria l’impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con ESU.

4. La Ditta, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di false attestazioni, dichiara per quanto a propria conoscenza, che non esistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequenza abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell’impresa con i dirigenti, nonché i dipendenti di ESU e attesta l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse.

5. Per le altre condizioni non espressamente contemplate e citate nel presente Capitolato, si fa riferimento alla legge italiana, in particolare, al D.Lgs. 50/2016 e relativi provvedimenti di modifica e di attuazione.

6. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Padova.

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