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CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

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Academic year: 2022

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ESU di PADOVA

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per la Provincia di Padova Via San Francesco, 122 – 35121 Padova – Codice Fiscale e Partita IVA: 00815750286

Tel. 049 8235611 – Fax 049 8235663 pec: esu@cert.esu.pd.it

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI

PRESSO LE SEDI DELL’ESU DI PADOVA

C.I.G.: ZF52AC9A27

(2)

PREMESSA

L’ESU di Padova (di seguito denominata semplicemente ESU), istituita con la Legge della Regione Veneto 7 aprile 1998, n°8, offre servizi ed interventi a studenti e neolaureati dell’Università di Padova e di altri Istituti di grado universitario di Padova, agli studenti dei corsi superiori dei Conservatori di Musica, a studenti e neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale e di ricerca, a ricercatori e professori provenienti da altre Università o Istituiti di ricerca italiani o stranieri.

In particolare, tra i servizi che connotano la mission istituzionale dell’ESU vengono annoverati i servizi abitativi, orientamento e di ristorazione.

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. L’Appalto ha per oggetto la potatura, impianto di nuove essenze e abbattimento degli alberi, come indicato nel modello “prezzi unitari” allegata alla procedura.

2. ESU ha richiesto il parere di abbattimento al Comune di Padova. Nel caso che il comune neghi il parere o ammetta solo alcuni abbattimenti, si procederà alla potatura e agli abbattimenti autorizzati

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato tecnico.

4. L’esecuzione degli interventi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e la Ditta deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

5. I giardini oggetto del servizio sono siti nel centro della città anche in area Zona a Traffico Limitato. La Ditta dovrà pertanto tenere conto degli oneri relativi allo svolgimento delle pratiche per l’acquisizione dei permessi di accesso per tutti i veicoli utilizzati per il servizio.

6. La Ditta dovrà tenere conto inoltre delle limitazioni al traffico disposte dal Comune di Padova.

Art. 2 – Autorizzazione e smaltimento materiali di risulta

1. La Ditta è unico responsabile del corretto trasporto e smaltimento dei materiali di risulta derivanti dalla esecuzione del servizio ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i., di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell’ESU di Padova per l’inadempimento alle

obbligazioni contrattuali.

2. Tutto il materiale vegetale di risulta derivante dalle operazioni previste nel presente

Capitolato, dovrà essere smaltito seconde le normative vigenti e regolamenti locali vigenti.

L’onere del smaltimento è a carico e a spese della Ditta.

Art. 3 - Durata ed ammontare dell’appalto

1. Il servizio avrà la durata dalla data di stipula del contratto fino al 31 marzo 2020 e sarà eventualmente prorogabile fino ad un massimo di 6 mesi, nel caso di criticità non dovute alla Ditta (es. maltempo o tempi di rilascio di certificazioni dagli enti preposti).

2. L’ammontare dell’appalto calcolato sulla base della durata originaria del contratto, viene stimato in € 28.000,00 al netto di iva, di cui € 308,00 al netto di iva per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e per eventuali costi non previsti di € 2.000,00 al netto di iva.

L’importo complessivo dato dalla somma delle tre voci sopra descritte è di € 30.000,00.

3. L’importo contrattuale sarà quello offerto dalla ditta.

4. L’ESU si riserva di estendere il servizio anche ad altre sue strutture.

5. Eventuali modifiche saranno in seguito concordate con l’ESU.

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6. Gli importi comprendono tutte le spese, mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di depositi, di occupazioni temporanee, mezzi d’opera provvisionali nessuno escluso, trasporti e scarichi di ascesa e discesa, manodopera, raccolta, trasporto e conferimento del materiale di risulta in discariche autorizzate, con oneri a carico della Ditta e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.

7. Il servizio è a misura, ovvero verranno pagati solo le potature e gli abbattimenti realmente eseguiti.

8. Nei prezzi è compreso ogni compenso per tutti gli oneri che la Ditta dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detto o richiamati nei vari articoli del presente capitolato.

Art. 4 – Modalità di esecuzione del servizio

1. Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità sotto previste a) Abbattimento alberi:

Tale operazione comprende il taglio e l’allontanamento dell’intero tronco e dei rami e dove indicato si dovrà togliere anche il ceppo. L’intervento dovrà essere effettuato tenendo conto dei vincoli urbani ed utilizzando le attrezzature necessarie atte ad evitare pericoli per l’incolumità pubblica e danni ai manufatti

La ditta dovrà pulire e asportare tutti i materiali di risulta nella discarica autorizzata e pulire l’area interessata.

b) Potatura:

L’intervento dovrà essere effettuato tenendo conto dei vincoli urbani ed utilizzando le attrezzature necessarie atte ad evitare pericoli per l’incolumità pubblica e danni ai manufatti La potatura dovrà essere eseguita a regola d’arte, ovvero secondo le tecniche di potatura specifiche per le varie essenze. Gli interventi di potatura dovranno mantenere la forma delle essenza. La ditta dovrà pulire e asportare tutti i materiali di risulta nella discarica autorizzata e pulire l’area interessata.

c) Piantumazione:

Dovranno esse impiantate nuove essenze a sostituzione parziale o totale degli alberi tagliati.

Le essenze sono quelle indicate nell’allegato 1, queste potranno essere aumentate o cambiate, se richiesto dagli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni. Le essenze dovranno essere garantite 1 anno da difetti o malattie che ne possano pregiudicare la vita.

Art. 5 – Tempi di esecuzione del servizio

1. La Ditta, almeno 7 giorni prima di ogni intervento dovrà comunicare al Settore Economato – Provveditorato, al Settore Residenze e al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il programma dei lavori indicante data, orario e struttura coinvolta.

2. In caso di mancata comunicazione si applicheranno le penali previste all’art. 14 del presente capitolato tecnico.

3. Per giorno lavorativo si intendono le giornate da lunedì al venerdì, festivi e prefestivi esclusi. In tale conteggio non saranno computate le giornate-pioggia, intendendosi con tale definizione quelle giornate nelle quali, nel periodo intercorrente tra l’alba ed il tramonto, vi siano state precipitazioni uguali o superiori a mm 5. A tutti gli effetti saranno ritenute valide le rilevazioni effettuate dall’ARPAV Veneto, Stazione meteorologica dell’Orto Botanico di Padova

4. Per ogni giorno di ritardo, o frazione di esso, oltre tale termine, la Ditta aggiudicataria incorrerà nella penale pari a € 200,00, come previsto all’art. 14 del presente capitolato tecnico.

(4)

5. In caso di sciopero del personale dell’Ditta o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l’ESU deve essere avvisato con la massima sollecitudine.

6. Le interruzioni totali dal servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambi le parti.

7. Per forza maggiore s’intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo della Ditta, che quest’ultima non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato.

8. Nel caso d’interruzione del servizio per motivi diversi dai suddetti, l’ESU si riserva il diritto alla richiesta dei danni subiti e l’applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 14.

Art. 6 - Direttore Tecnico della Ditta

1. Per la regolare esecuzione del servizio la Ditta, prima dell’inizio dell’esecuzione, deve nominare un direttore tecnico incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse al servizio. Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) adeguata preparazione e formazione professionale necessarie per l’esecuzione del servizio;

b) possesso dei poteri decisionali necessari per l’esecuzione del servizio;

2. L’ESU di Padova si rivolgerà direttamente a tale direttore per ogni problema che dovesse sorgere durante l’espletamento del servizio.

3. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al direttore tecnico e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge alla Ditta. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal direttore tecnico sarà considerato dall’ESU di Padova dichiarato e sottoscritto in nome e per conto della Ditta.

Art. 7 – Personale della Ditta

1. La Ditta dovrà provvedere all’espletamento del servizio con personale idoneo, in possesso, ove necessario, di apposite autorizzazioni che lo abilitino alle attività alle quali è preposto, ed adeguato numericamente alle necessità.

2. La Ditta, pertanto, risponde dell’idoneità al servizio richiesto, di tutto il personale impiegato.

3. Tutto il personale dovrà essere regolarmente assunto, secondo la vigente normativa e sarà a carico della Ditta.

4. Per il personale di cui al presente articolo la Ditta ha il dovere di corrispondere le retribuzioni, tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali e di provvedere ad ogni altro adempimento, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria vigenti, restando esclusa ogni responsabilità da parte dell’ESU.

5. La Ditta si obbliga, inoltre, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

6. La Ditta si obbliga inoltre ad applicare le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, introdotte dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e D.M. 22 gennaio 2008, n° 37.

7. Tutto il personale deve sempre essere curato nella persona ed indossare un’idonea divisa di lavoro nonché ogni utile presidio di protezione individuale secondo le normative vigenti.

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Art. 8 – Responsabilità e obblighi

1. La Ditta dovrà rispettare tutte le norme antinfortunistiche previste e adottare le misure necessarie ed ogni altro accorgimento e cautela atti ad evitare rischi o danni a persone e cose.

2. La Ditta ha obbligo di mantenere l’ESU di Padova sollevata ed indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi.

3. La Ditta sarà comunque tenuto a risarcire l’ESU di Padova del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal Capitolato speciale d’appalto, ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dalla Stazione appaltante.

4. L’acquisizione, se necessarie, di autorizzazioni e permessi preordinate all’esecuzione delle operazioni oggetto dell’appalto secondo i regolamenti locali, sono a carico della Ditta eventuali contravvenzioni.

6. Osservanza nello svolgimento del servizio delle norme previste dal D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo all’esposizione dei propri dipendenti al rischio meccanico e fisico e quello relativo alla cadute dall’alto.

7. Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, la Ditta avrà l’obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore e in quelli che potrebbero essere emanati durante il corso del contratto, le norme regolamentari locali in vigore sul territorio dei Comuni interessati dagli interventi, inerenti i servizi in oggetto.

8. La Ditta è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel DUVRI relativo alle attività finalizzate all’espletamento del servizio in oggetto

9. La Ditta ha l’obbligo di informare i propri collaboratori sulle norme contenute nel DUVRI.

Art. 9 – Corrispettivo, fatturazione e pagamenti

1. Il servizio prevede l’emissione da parte della Ditta di 2 fatture, una a metà del servizio svolto e una alla fine.

2. Il corrispettivo è a misura, verranno conteggiati e fatturati gli interventi realmente svolti nell’arco del mese.

3. Il pagamento è 30 giorni data di ricevimento della fattura previa attestazione del servizio svolto, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto.

4. Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati da ESU tutti i servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione dell’appalto qualsiasi onere espresso e non dal presente Capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

5. La Ditta si dichiara quindi edotta di tutte le condizioni inerenti agli immobili in cui debbano svolgersi gli interventi ed in conseguenza non richiederà indennità alcuna.

6. Le fatture verranno emesse dovranno essere intestate a:

ESU di Padova

Via San Francesco, 122 – 35121 PADOVA PD Codice Identificativo Univoco Ufficio UFTABR Codice Fiscale e Partita IVA 00815750286

Attualmente l’ESU di Padova è soggetta al regime iva “split payment”

7. Le fatture da indirizzarsi al ESU dovranno essere prodotte in formato elettronico (Fattura PA), firmate tramite un certificato di firma qualificata e trasmesse esclusivamente attraverso il sistema di interscambio per la fatturazione elettronica (SDI) predisposto dall’Agenzia delle Entrate (Legge Finanziaria 2008 e decreto attuativo n. 55 del 03/04/2013).

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8. Ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e s.m.i. la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Ditta s’impegna a dare immediata comunicazione al ESU e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia in cui è sita la sede legale della Ditta, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subDitta/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

9. In caso di ritardato pagamento il tasso di interesse applicato sarà pari al tasso di riferimento vigente stabilito dal Ministero dell’Economia e Finanze, come previsto dalle norme vigenti.

10. I prezzi indicati in sede di offerta rimarranno fissi per tutta la durata contrattuale.

Art. 10 – Oneri e costi

1. Sono a carico della Ditta le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.

2. Sono a carico della Ditta tutti i costi derivanti da danni provocati durante lo svolgimento del servizio. Per costi si intendono quelli relativi a: lavori di ripristino, perizie tecniche di terzi, qualsiasi lavoro di riparazione o di reintegro o sostituzione di impianti, qualsiasi esso sia, o parti dello stesso, spese a qualsiasi titolo inerenti al danno provocato.

3. Il presente contratto, redatto nella forma di scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo sin dall’origine, ai sensi dell’art. 2 Allegato A – Tariffa (Parte I) DPR 642/1972 e, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggette ad I.V.A., è soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi del DPR 26/03/1986 n. 131 solo in caso d’uso, come previsto dall’art. 5, comma 2 e dall’art. 1, lettera “b” della Tariffa parte seconda, del DPR 26/04/1986, n. 131.

4. Spetta alla Ditta dare prova del loro assolvimento all'atto della stipula.

Art. 11 – Divieto di cessione del contratto, non cedibilità del credito

1. A pena di nullità, è vietato alla Ditta cedere in tutto o in parte il contratto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice dei contratti per le vicende soggettive della Ditta.

2. La Ditta dovrà comunicare all’ESU qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale indicando il motivo della variazione (cessione d’azienda, fusione, trasformazione, ecc.).

3. Ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice dei contratti, si comunica sin d’ora che il ESU rifiuta qualsiasi forma di cessione del credito.

Art. 12 – Trattamento dati

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è ESU di Padova - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;

2. Il Data Protection Officer (DPO), nominato da ESU, è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@esupd.gov.it;

3. Il conferimento dei dati è necessario per partecipare alla procedura in oggetto. Il mancato conferimento determina l'impossibilità di essere invitati alla procedura in oggetto;

4. I dati saranno trattati per l'adempimento degli obblighi di legge, connessi alla procedura e per le rispettive comunicazioni conseguenti;

5. I dati potranno essere trasferiti esclusivamente nell’ambito del territorio dell’Unione europea;

6. Il trattamento dei dati è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dal D.lgs 101/2018, in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e autorizzati;

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7. I dati vengono conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di liceità e minimizzazione dei dati;

8. Eventuali reclami sul trattamento dei dati possono essere rivolti al Garante per la protezione dei dati con sede in Piazza di Montecitorio n. 121 - 00186 Roma o ad altra autorità europea di controllo;

Art. 13 - Polizza assicurativa

1. La Ditta si intende espressamente obbligato a tenere sollevato ed indenne l’ESU e i suoi collegati da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che potessero comunque e da chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente Capitolato.

2. La Ditta dovrà possedere, con oneri a proprio carico, una polizza assicurativa R.C.T. che abbia i seguenti requisiti minimi:

a) sia stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione;

b) che copra la responsabilità civile e verso terzi e per danni a persone e cose, con qualifica di terzi anche all’ESU e quant’altro ad essa collegato, per qualunque danno provocato a qualsiasi titolo verso terzi, inclusi i propri dipendenti e collaboratori, in relazione all’attività svolta. L’Ditta è tenuta a fornire copia all’ESU entro i termini previsti per la stipulazione del contratto.

3. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, ESU potrà trattenere dalle fatture i crediti derivanti a suo favore dal contratto.

Art. 14 – Penali

Le penali sono applicabili per mancato rispetto delle condizioni di erogazione dei servizi di cui al presente Capitolato Tecnico.

1. Le citate condizioni possono riferirsi a ritardo nell’esecuzione delle attività descritte e previste nel Capitolato Tecnico e alla loro mancata esecuzione. Per mancato rispetto delle condizioni s’intende qualunque ritardo non giustificato e/o approvato dal ESU.

2. In caso di mancata effettuazione e / o di effettuazione parziale delle prestazioni previste nel servizio, sarà applicata una penale di € 200,00 per ogni giorno solare di ritardo, trattenuta direttamente sull’importo della fattura.

3. Mancato rispetto delle procedure o norme di legge, durante l’esecuzione del servizio, in particolare quelle relative alla sicurezza previste dal D. L.vo 81 / 2008. In questo caso verrà applicata una penale pari all’uno % dell’importo di aggiudicazione.

4. Le penalità non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

5. L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui l’Ditta avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal ESU.

Art. 15 – Risoluzione

1. Oltre ai casi previsti dall’art. 108 “risoluzione” del D.Lgs. 50/2016, e alla possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta agli obblighi contrattuali, ESU, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’inadempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice civile, previa comunicazione a mezzo PEC, qualora ricorrano le seguenti fattispecie:

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A. In caso di mancata reintegrazione della cauzione come previsto dall’art. 15 del presente Capitolato.

B. Nel caso in cui la Ditta esegua delle transazioni legate al presente Appalto senza utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

C. Nei casi previsti dagli articoli del presente Capitolato.

D. Nel caso in cui il contraente perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura attraverso la quale il medesimo contraente si è aggiudicato l’appalto, nonché richiesti per la stipula del contratto medesimo;

2. Qualora il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Ditta, formula la contestazione degli addebiti, assegnando un termine di quindici (15), entro il quale la Ditta dovrà rispondere. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Ditta abbia risposto, ESU su proposta del DEC dichiara risolto il contratto.

3. Nel caso che l’importo delle sanzioni, come previsto all’art. 14, superi del 10% l’importo del contratto, lo stesso verrà risolto.

4. Il contratto potrà inoltre risolversi negli altri modi previsti dal Codice civile.

5. Se la Ditta dovesse chiedere la risoluzione del contratto prima della completa esecuzione del servizio e senza giustificati motivi, l’ESU a titolo di risarcimento, potrà rivalersi sul corrispettivo o sulla cauzione, in tutto o in parte, per effetto della maggiore spesa che potrebbe conseguire per l’assegnazione del servizio a un terzo, fatta salva ogni eventuale iniziativa a tutela dei propri interessi per le inadempienze manifeste e i danni subiti.

6. Il contratto verrà risolto nel caso che lo smaltimento non avvenga secondo quanto disposto dalle vigenti normative e/o disposizioni locali, oppure in impianti privi delle necessarie autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Art. 16 – Recesso

1. Nei modi e termini previsti dall’art. 109 “recesso” del D.Lgs. 50/2016, il ESU ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto anche nei seguenti casi:

A. In presenza di modifiche degli assetti di finanza pubblica che rendano necessari significativi interventi di contrazione a carico del bilancio dell’ESU.

B. In caso di soppressione dell’ESU, ovvero di suo accorpamento in altra amministrazione pubblica.

2. In caso di recesso, la Ditta è tenuto ad assolvere gli obblighi contrattuali previsti dal Capitolato Tecnico, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per ESU.

3. In caso di recesso, la Ditta ha diritto al pagamento dei servizi prestati ai sensi dell’art. 109 del Codice, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo, e/o rimborso spese.

Art. 17 – Norme anticorruzione, disposizioni finali e foro competente

1. La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, s’impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento aggiornato da ESU con DCS n. 17 del 7.06.2018. A tale fine si dà atto che il codice risulta pubblicato sul sito istituzionale di ESU all’indirizzo: www.esupd.gov.it in apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente/sottosezione Atti generali” e che ne è stata presa visione in tutte le sue parti. La violazione degli obblighi di comportamento di cui al Codice può costituire causa di risoluzione del contratto o di decadenza dal rapporto.

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2. La Ditta inoltre dichiara di avere preso visione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) di ESU, tuttora vigente, in tutte le sue clausole, nessuna esclusa, accessibile dall’indirizzo www.esupd.gov.it in apposita sezione denominata

“Amministrazione Trasparente/sottosezione Altri contenuti/Prevenzione della corruzione”.

3. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, la Ditta, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di false attestazioni, dichiara per quanto a propria conoscenza, di non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo con ex dipendenti di ESU che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa aventi come destinataria l’impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con ESU.

4. La Ditta, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di false attestazioni, dichiara per quanto a propria conoscenza, che non esistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequenza abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell’impresa con i dirigenti, nonché i dipendenti di ESU e attesta l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse. Per le altre condizioni non espressamente contemplate e citate nel presente Capitolato, si fa riferimento alla legge italiana, in particolare, al D.Lgs.

50/2016 e relativi provvedimenti di modifica e di attuazione.

5. La Ditta, dichiara di avere preso visione del Patto d’integrità e di obbligarsi al rispetto degli impegni assunti con la sua sottoscrizione.

6. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Padova.

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