• Non ci sono risultati.

LAVORI USURANTI: COMUNICAZIONE ENTRO IL 31 MARZO 2012 (DECRETO INTERMINISTERIALE ) (MIN. LAVORO - NOTA )

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "LAVORI USURANTI: COMUNICAZIONE ENTRO IL 31 MARZO 2012 (DECRETO INTERMINISTERIALE ) (MIN. LAVORO - NOTA )"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

LAVORI USURANTI:

COMUNICAZIONE ENTRO IL 31 MARZO 2012 (D ECRETO I NTERMINISTERIALE 20.9.2011)

(M IN . L AVORO - N OTA 28.11.2011)

Si rammenta che il 31 marzo 2012 scade il termine per l'invio, da parte dei datori di lavoro che svolgano le lavorazioni faticose e pesanti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. da a) a d), del Dlgs 21 aprile 2011 n. 67 (1), del modello LAV_US.

Con Decreto Interministeriale 20 settembre 2011 (G.U. 26 novembre 2011 n. 276), sono state emanate le disposizioni attuative del D. Lgs 21 aprile 2011 n. 67 (1), entrato in vigore il 26 maggio 2011, recante disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Il Ministero del Lavoro, con la nota del 28 novembre 2011 in allegato, ha fornito chiarimenti in merito alle comunicazioni dei datori di lavoro e ha fornito i primi indirizzi operativi per la compilazione del modello

“LAV-US”.

Soggetti obbligati

Le comunicazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lett. a) e b) del D.M. 20 settembre 2011 (2) riguardano tutti i datori di lavoro che, a partire dall’anno 2011, svolgono le lavorazioni faticose e pesanti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. da a) a d), del D. Lgs. 21 aprile n. 67/2011 (3).

I datori di lavoro e gli altri soggetti abilitati dalla legge, per la compilazione del modello on-line e gli adempimenti previsti dall’articolo 6 del D.M. 20 settembre 2011, devono accreditarsi al sistema, con le modalità indicate dal Ministero del Lavoro nell’apposita sezione del portale cliclavoro, raggiungibile dal

seguente link:

http://www.cliclavoro.gov.it/servizi/azienda/obblighi_comunicazione_lavori_usuranti/Pagine/default.aspx .

Tipologia e tempi di comunicazione

La nota del Ministero del Lavoro 28 novembre 2011 chiarisce che il datore di lavoro, con riferimento alle attività lavorative svolte a decorrere dall’anno 2011, attraverso la compilazione del modello LAV-US, è tenuto a comunicare in via telematica le seguenti informazioni:

a) con periodicità almeno annuale, ai fini dell’art. 2 comma 5 (4) del D. Lgs. 21 aprile 2011 n. 67:

il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo (lavori di cui al D. M. 19 maggio 1999, lavoro notturno, lavoro “a catena”, conduzione di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo). In caso di svolgimento di lavoro notturno, la comunicazione di cui sopra deve indicare per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia e può valere anche ai fini di cui alla seguente lettera b), numero 1.

In assenza di specifiche indicazioni da parte del legislatore, la nota in esame prevede che si debba individuare quale termine massimo per l’effettuazione degli adempimenti sopra citati il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento;

b) ai fini dell’art. 5 comma 1 e 2 (5) del D. Lgs. 21 aprile 2011 n. 67:

1) con periodicità annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici. Tale comunicazione può non essere dovuta qualora il datore di lavoro abbia effettuato l’analogo adempimento previsto alla precedente lettera a), indicando, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti;

(2)

2) invece entro trenta giorni dall’inizio il datore di lavoro è tenuto a comunicare lo svolgimento delle lavorazioni indicate dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo (lavoro “a catena”).

In caso di omissione delle comunicazioni di cui alla lettera b), si applicano le sanzioni amministrative da euro 500 ad euro 1500, previa diffida ad adempiere.

Compilazione Modello “LAV_US”

La nota ministeriale precisa inoltre che il modello sopra citato permette di effettuare tutte le comunicazioni previste dall’articolo 6 del D.M. 20 settembre 2011 e pertanto le tipologie di comunicazione individuate sono cinque:

- “Inizio lavoro a catena” (art. 5, c. 2, D. Lgs. n. 67/2011);

- “Lavoro usurante D.M. 1999” (art. 2, c. 5, D. Lgs. n. 67/2011);

- “Lavoro usurante notturno” (art. 2, c. 5, D. Lgs. n. 67/2011 e art. 5, c. 1, D. Lgs. n. 67/2011);

- “Lavoro usurante a catena” (art. 2, c. 5, D. Lgs. n. 67/2011);

- “Lavoro usurante autisti” (art. 2, c. 5, D. Lgs. n. 67/2011).

Nella Sezione – Datore di lavoro si possono indicare i riferimenti dell’azienda che effettua le attività riempiendo i campi obbligatori relativi all’indirizzo della sede legale e le successive tre Sezioni consentono di inserire i dati sulle aziende iscritte agli enti previdenziali come specificato di seguito:

- Sezione – INPS in cui il datore di lavoro deve inserire la o le matricole INPS e i codici relativi all’inquadramento assegnati dall’INPS all’azienda all’atto di iscrizione.

- Sezione – INAIL in cui il datore di lavoro deve inserire il codice cliente attribuito dall’INAIL al momento dell’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni su lavoro.

- Sezione – Altri enti in cui il datore di lavoro deve indicare l’ente previdenziale al quale l’azienda risulta iscritta ed il rispettivo codice ad esso attribuito oltre ad inserire il numero di iscrizione alla Camera di commercio o all’Albo delle imprese artigiane indicando altresì il settore di attività con il quale l’azienda risulta iscritta, secondo la classificazione Ateco 2007.

La Sezione – Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività, consente di inserire tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge le attività oggetto della comunicazione ed in tale modello per ciascuna unità produttiva indicata è prevista la compilazione dei relativi lavoratori impegnati nelle attività oggetto di comunicazione inserendo i loro dati identificativi.

Il sistema di cui sopra permette di salvare le informazioni e di eliminare i dati erroneamente inseriti pur non essendo possibile inviare l’annullamento di modelli già inviati e né tantomeno inviarli tardivamente.

La nota in esame precisa ulteriormente che compilando la Sezione Dati di invio si può individuare il soggetto che ha effettuato la comunicazione e la tipologia di comunicazione tra quelle precedentemente elencate ed inoltre è previsto che per completare la procedura di invio si debba cliccare su “invia modulo” in modo che tutti i modelli saranno archiviati e consultabili nella pagina personale di accesso.

Le comunicazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lett. a) e b) del D.M. 20 settembre 2011 riguardano tutti i datori di lavoro che, a partire dall’anno 2011, svolgono le lavorazioni faticose e pesanti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. da a) a d), del D. Lgs. 21 aprile n. 67/2011:

LAVORI PARTICOLARMENTE USURANTI (art. 1 comma 1 lett. a)

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del D.M. 19 maggio 1999

"lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuita';

"lavori nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;

"lavori nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuita';

"lavori in cassoni ad aria compressa";

"lavori svolti dai palombari";

(3)

"lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;

"lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

"lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuita' ed in particolare delle attivita' di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

"lavori di asportazione dell'amianto" mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuita'.

LAVORO USURANTE NOTTURNO (art. 1 comma 1 lett. b)

La comunicazione riguarda il lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici così come descritto dall’art. 1 comma 1 lettera b) del D. Lgs 21 aprile 2011 n. 67 :

- lavoratori a turni (ex art. 1 c. 2 lett. g) del D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66) che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;

- lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

LAVORO USURANTE A CATENA (art. 1 comma 1 lett. c)

Il Ministero del Lavoro con la Circolare 20 giugno 2001 n. 15 precisa che i datori di lavoro dovranno effettuare la comunicazione di svolgimento di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla “linea catena” solo al verificarsi di tutti i seguenti requisiti:

a) svolgimento di attività di cui alle voci di tariffa di cui all’elenco 1 contenuto nell’allegato 1 del D. Lgs.

67/2011:

Voce Lavorazioni

1462 Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti

2197 Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.

6322 Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico 6411 Costruzione di autoveicoli e di rimorchi

6581 Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento

6582 Elettrodomestici

6590 Altri strumenti ed apparecchi

8210 Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.

8230 Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

b) applicazione dei criteri di organizzazione del lavoro previsti dall’art. 2100 c.c. (lavoro a cottimo), così come disciplinati dal CCNL applicato;

c) utilizzo di un processo produttivo in serie come descritto dall’art. 1 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 67/2011;

LAVORO USURANTE AUTISTI (art. 1 comma 1 lett. d)

Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

(4)

(1) Cfr. APIFLASH n. 11 del 26 Maggio 2011 pag. L/189 e APIFLASH n. 13 del 30 Giugno 2011 pag. L/250, APIFLASH n. 15 del 21 Luglio 2011 pag. L/262, APIFLASH n. 18 del 22 Settembre 2011 pag. L/285.

(2) DECRETO 20 settembre 2011 Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. - Art. 6 - Modalita' di rilevazione e comunicazione

1. Con riferimento alle attivita' lavorative svolte a decorrere dall'anno 2011, il datore di lavoro comunica in via telematica alla Direzione provinciale del lavoro e all'ente previdenziale interessato, attraverso la compilazione di un unico modello disponibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

a) ai fini di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo, con periodicita' almeno annuale, il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo; in caso di svolgimento di lavoro notturno ai sensi della lettera b) del predetto comma , detta comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia e puo' valere anche ai fini di cui alla lettera b), numero l, del presente comma;

b) ai fini di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo:

1) con periodicita' annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici;

2) entro trenta giorni dall'inizio, lo svolgimento delle lavorazioni indicate dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo.

2. In caso di omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera b), si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo.

3. Modalita' diverse di esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 possono essere introdotte con apposite convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali interessati.

(3) D. Lgs. 21 aprile 2011 n. 67 - Art. 1 Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:

a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;

b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie:

1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;

2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;

c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;

d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

omissis

(4) D. Lgs. 21 aprile 2011 n. 67 –

Art. 2 - Modalità di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione – omissis -

5. A decorrere dal mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 4, vengono adottate modalità di rilevazione, secondo quanto stabilito con il predetto decreto, dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo, delle attività di cui all'articolo 1.

(5) D. Lgs. 21 aprile 2011 n. 67 - Art. 5 Obblighi di comunicazione

1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione cui aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, comunica, esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b).

2. Il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall'inizio delle medesime. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. L'omissione di ognuna delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro. Si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Si pubblica in allegato la nota del Ministero del Lavoro 28 Novembre 2011.

(5)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 20 settembre 2011

Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

(G.U. 26.11.2011 n. 276)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visto l'art. l, commi 3, lettere da a) a f), 90 e 91 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

Visto l'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n.

247;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire le modalita' di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attivita' di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d) del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e per la funzione pubblica del 19 maggio 1999;

Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro in data 13 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1

Domanda di accesso al beneficio

1. La domanda di cui all'art. 2, comma l, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, di seguito denominato

«decreto legislativo» e' presentata all'ente previdenziale presso il quale il lavoratore interessato e' iscritto, secondo modalita' definite dall'ente medesimo.

2. Ai fini della procedibilita' dell'istanza, la domanda di cui al comma 1 deve:

a) indicare la volonta' di avvalersi, per l'accesso al pensionamento, dei beneficio di cui al decreto legislativo;

b) specificare i periodi per i quali e' stata svolta ciascuna delle attivita' lavorative di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo, fermo restando che, relativamente alla lettera b), il rinvio al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in essa contenuto, ha valore esclusivamente definitorio delle caratteristiche temporali del lavoro notturno;

c) contenere, in relazione alle tipologie di attivita' lavorative di cui all'art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo, la corrispondente documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata al presente decreto, di cui e' parte integrante.

3. La documentazione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo, prodotta in copia, che il datore di lavoro e' tenuto a rendere disponibile per il lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima, deve riportare, salvo i casi di comprovata impossibilita', la dichiarazione di conformita' all'originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale.

(6)

Art. 2

Procedimento accertativo

1. L'istruttoria delle domande trasmesse ai sensi dell'art. 1 del presente decreto e' svolta dalla sede territorialmente competente dell'ente previdenziale presso il quale il lavoratore e' iscritto.

Per la verifica dei requisiti necessari per accedere al beneficio ed in relazione alle singole istanze, detto ente puo' avvalersi di rappresentanti di altri enti previdenziali e assicurativi e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' della collaborazione, sulla base di specifiche intese, di rappresentanti delle aziende sanitarie locali o di altri enti pubblici.

2. Con conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' fornita agli enti previdenziali interessati, ove necessario, ogni indicazione per la specificazione dei criteri da seguire nell'espletamento del procedimento accertativo, con particolare riferimento all'accertamento delle attivita' di cui all'art. 1, comma l, lettera c), del decreto legislativo e del rispetto dei requisiti quantitativi di lavoro indicati all'art. l, commi 1, lettera b), 2 e 6 del medesimo decreto legislativo.

Art. 3

Monitoraggio e meccanismo di salvaguardia

1. Il monitoraggio delle domande accolte, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, e' effettuato attraverso l'analisi dei dati provenienti dall'accentramento, presso l'INPS, delle informazioni trasmesse dagli enti previdenziali interessati e concernenti:

a) la data di perfezionamento, per ogni lavoratore, dei requisiti pensionistici agevolati;

b) l'onere finanziario connesso ad ogni anticipo pensionistico;

c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento

di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento previsto, la decorrenza dei trattamenti pensionistici anticipati e' differita in ragione della data di maturazione dei requisiti agevolati e, a parita' degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

3. All'espletamento delle attivita' di monitoraggio e di eventuale differimento del trattamento pensionistico si provvede attraverso indizione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di apposita conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto l 990, n. 241.

Art. 4

Comunicazioni dell'ente previdenziale

1. In esito alla domanda di accesso al beneficio di cui all'art. 2, comma l, del decreto legislativo, l'ente previdenziale comunica al lavoratore interessato entro il 31 dicembre 201 l in riferimento alla lettera a) del predetto comma 1, ed entro il 30 ottobre di ciascun anno in riferimento alla lettera b) del medesimo comma 1:

a) l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;

b) l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio di cui all'art. 3;

c) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti.

Art. 5 Verifiche ispettive

1. L'espletamento dell'attivita' di verifica di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo e' svolta, sulla base di intese a livello territoriale tra enti previdenziali e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulle istanze individuate dalle predette amministrazioni in relazione alla complessita' dell'istruttoria.

(7)

Art. 6

Modalita' di rilevazione e comunicazione

1. Con riferimento alle attivita' lavorative svolte a decorrere dall'anno 2011, il datore di lavoro comunica in via telematica alla Direzione provinciale del lavoro e all'ente previdenziale interessato, attraverso la compilazione di un unico modello disponibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

a) ai fini di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo, con periodicita' almeno annuale, il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo; in caso di svolgimento di lavoro notturno ai sensi della lettera b) del predetto comma , detta comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia e puo' valere anche ai fini di cui alla lettera b), numero l, del presente comma;

b) ai fini di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo:

1) con periodicita' annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici;

2) entro trenta giorni dall'inizio, lo svolgimento delle lavorazioni indicate dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo.

2. In caso di omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera b), si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo.

3. Modalita' diverse di esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 possono essere introdotte con apposite convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali interessati.

Art. 7

Scambio di dati tra enti

1. Gli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria provvedono, anche ai fini del procedimento accertativo di cui all'art. 2 e delle verifiche ispettive di cui all'art. 5, allo scambio di dati ed elementi conoscitivi, anche attraverso modalita' informatiche, in ordine alle lavorazioni di cui all'art. 1, commi l e 6, del decreto legislativo. Con particolare riferimento all'accertamento delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) e ai periodi di cui al comma 2 dei medesimo art. 1 del decreto legislativo, l'utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli altri enti previdenziali e assicurativi, avviene secondo modalita' stabilite da specifiche intese tra i predetti enti.

Art. 8

Ricorsi amministrativi

1. In relazione alle istanze di accesso al beneficio dichiarate procedibili ma escluse comunque dal beneficio, il lavoratore puo' promuovere, esclusivamente per motivi di merito ed entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione, ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'art. 17 del decreto legislativo del 23 aprile 2004, n. 124. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto per la sua decisione il ricorso si intende respinto.

2. Ai fini di cui al comma l, i Comitati regionali per i rapporti di lavoro sono integrati da rappresentanti con qualifica dirigenziale dell'INPDAP e dell'ENPALS qualora, sulla base delle valutazioni del presidente dello stesso Comitato, tale integrazione si riveli necessaria in relazione allo specifico ricorso.

3. Ai rappresentanti designati ai sensi del comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Riferimenti

Documenti correlati

Limitatamente al personale inquadrato come operaio nei settori dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici. Le professioni comprese in questo

Ai fini del monitoraggio dei lavoratori impegnati in queste lavorazioni, secondo l’articolo 6 del Decreto interministeriale 20 settembre 2011 del Ministero del

Visto il decreto del Direttore centrale n. 3005/TERINF del 03 agosto 2020 con il quale tra l’altro si dispone l’esercizio diretto delle funzioni di Direttore di servizio del

La domanda di accesso al beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini

All’Impresa di Navigazione è dovuto un corrispettivo a compensazione dei costi per l’assunzione degli obblighi di servizio pubblico al netto dei ricavi calcolato secondo

[r]

“periodo notturno” per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64 giorni o se il lavoro è svolto in modo ordinario per l’ intero anno lavorativo in

183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per