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Lavori usuranti: scadenza al 31 marzo

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Lavori usuranti: scadenza al 31 marzo

di Celeste Vivenzi

Pubblicato il 24 marzo 2014

entro il prossimo 31 marzo 2014 deve essere inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento all’annualità 2013: ecco un ripasso dell’adempimento

Premessa generale

Come noto entro il prossimo 31 marzo 2014 deve essere inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento all’annualità 2013. Il Decreto Legislativo n. 67/2011, così come modificato dall’art. 24 del Decreto Legge 201/2011 (Legge n.214/2011), prevede infatti per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, la possibilità di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento e il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro competente ed ai competenti istituti previdenziali attraverso la compilazione del modello LAV_US(la comunicazione telematica del datore di lavoro può essere assolta anche tramite associazione di adesione o intermediari abilitati). A tale proposito si ricorda che entro il 1° marzo 2014i lavoratori che maturavano nel corso del 2014 i requisiti per la pensione anticipata in seguito allo svolgimento di lavori usuranti, dovevano presentare una domanda all’ente previdenziale allegando specifica documentazione. Per ultimo si rammenta che la sanzione amministrativa prevista per la mancata comunicazione da parte del datore di lavoro (relativa al lavoro notturno e al lavoro a catena) va da euro 500 ad euro 1.500.

Tipologie di lavori usuranti (art. 1 Decreto Legislativo n. 67/2011) Di seguito si fornisce l’elenco delle varie tipologie previste dalla norma:

a)Lavori particolarmente usuranti (art. 2 del dm 19.5.1999):

– Lavori in galleria, cava o miniera, tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;

– Lavori in cassoni ad aria compressa;

– Lavori svolti dai palombari;

– Lavori ad alte temperature;

– Lavorazione del vetro cavo;

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– Lavori espletati in spazi ristretti ‐ con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture (è esclusa l’attività di gruista);

–Lavori di asportazione dell’amianto;

b) Lavori notturni (art. 1 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66): il lavoratore notturnoè quello che svolge almeno parte del suo orario di lavoro o almeno tre ore di lavoro giornaliero (secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro) in un periodo di almeno sette ore consecutivetra la mezzanotte e le cinque del mattino. In mancanza di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno (in caso di lavoro a tempo parziale il limite minimo è riproporzionato). Il lavoro notturno è considerato usurante se organizzato in turni ovvero per almeno sei ore in cui è compresa la fascia indicata come

“periodo notturno” per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64 giorni o se il lavoro è svolto in modo ordinario per l’ intero anno lavorativo in periodi notturni della durata di almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (istruzioni del Ministero del Lavoro (nota 9630 del 23/05/2012). In entrambe le ipotesi, qualora il datore non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell’anno, per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro i corso d’anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto.

c) Lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta “linea catena” ovvero:

– Prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;

– Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti…;

– Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;

– Costruzione di autoveicoli e di rimorchi ;

– Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento ;

– Elettrodomestici ;

– Altri strumenti e apparecchi ;

– Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori;

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– Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.

d) Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (art. 1, c. 1, Decreto Legislativo del 21 aprile 2011 n. 67).

LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA IN PRATICA

Per inoltrare la comunicazione occorre accreditarsi al sistem ed inviare al numero di fax indicato nella mail del Ministero del Lavoro una copia firmata del documento di identità di chi effettua l’accreditamento (datore di lavoro o soggetto autorizzato). Dopo aver ricevuto le credenziali di accesso si potrà accedere al sistema e compilare il modello LAV- US, che contiene tutte le varie tipologie di comunicazione ovvero: inizio lavoro a catena; lavoro usurante D.M. 1999; lavoro usurante notturno; lavoro usurante a catena; lavoro usurante autisti.

Il modello chiede di inserire il numero di lavoratori impegnati nelle attività tra i quali bisogna includere anche gli eventuali lavoratori in somministrazione; in caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo…), è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività. Le informazioni richieste in corrispondenza della denuncia per lavori usuranti, sono relative alle singole unità produttive e, nelle fattispecie in cui l’adempimento sia realizzato a favore di lavoratori notturni, il sistema richiede, per ogni dipendente, l’indicazione del numero dei giorni di lavoro notturno svolti. Ai fini di una corretta compilazione della modulisticadelle attività usuranti occorre selezionare il modello di interesse fra Lavoro usurante D.M. 1999 (art. 2, c. 5, D.Lgs. 67/2011), Notturno, A Catena e Autisti e procedere alla compilazione. In particolare occorre compilare correttamente le seguenti sezioni:

‐Sezione datore di lavoro: inserire i dati dell’azienda (sede legale ecc.);

‐Sezione Inps: inserire la matricola aziendale e i codici relativi all’inquadramento assegnati dall’Inps all’azienda all’atto dell’iscrizione della ditta;

-Sezione Inail: inserire il Codice Cliente attribuito dall’INAIL;

-Sezione Altri Enti: Indicare l’Ente previdenziale al quale l’azienda è iscritta, il numero di iscrizione alla Camera di commercio o all’Albo delle imprese artigiane e il codice del settore di attività Ateco 2007;

‐Sezione Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività:inserire tutte le sedi nelle quali l’azienda svolge le attività usuranti e inserire i dati anagrafici dei lavoratori impegnati nelle attività usuranti (nome, cognome, codice fiscale, periodo in cui si è svolta la lavorazione, numero di giorni dell’effettivo svolgimento dei lavori usuranti o Intero anno lavorativo);

-Sezione dati invio: indicare le generalità del soggetto che effettua la comunicazione e provvedere all’invio del modello; in caso di comunicazione corretta il sistema evidenzierà la ricevuta che riporta la data certa di invio.

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RISPOSTE DEL MINISTERO DEL LAVORO: QUESITI IN MERITO A CASI PARTICOLARI Sul portale cliclavoro Il Ministero ha fornito importanti chiarimenti in merito ad alcune casistiche particolari in vista dell’adempimento della comunicazione annuale. Di seguito si elencano i vari quesiti sottoposti.

Domanda: Nell’inserimento del numero dei giorni di effettivo svolgimento di lavoro notturno si devono conteggiare solo le giornate in cui il lavoratore ha effettivamente svolto il lavoro notturno o anche i periodi di malattia/ferie?

Risposta: Come indicato nella Nota n. 9630 del 23 maggio 2012 la comunicazione del lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici si basa su una verifica di effettivo svolgimento del lavoro stesso e secondo le modalità indicate dall’art. 1 c. 1 lett. b del D.Lgs. 67/2011. Ne consegue che la comunicazione dovrà essere effettuata, a prescindere dal relativo trattamento economico e contrattuale e a prescindere dallo scomputo dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa di cui al comma 3 dell’articolo 1.

Domanda: In caso di lavoratrice madre rientrata dalla maternità, cosa si deve indicare ai fini della comunicazione?

Risposta:Se la lavoratrice svolge lavori usuranti rientranti tra quelli previsti dal D.Lgs. n.

67/2011, devono essere comunicate solo le giornate di lavoro effettivamente prestate e non quelle coperte da contribuzione figurativa che, infatti, non concorrono al raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 67/2011.

Domanda: Come comportarsi in caso di assunzione di lavoratore notturno in corso d’anno?

Risposta: Qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell’arco dell’anno per assunzione (o cessazione del rapporto di lavoro) in corso dell’anno, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto?

Domanda: Come comportarsi in caso di Lavoratori cessati in corso d’anno?

Risposta: Qualora detti lavoratori abbiano svolto lavoro notturno, devono essere inseriti nella relativa comunicazione obbligatoria.

Domanda: Come comportarsi in caso processi produttivi in serie o in “linea catena” (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione…, come indicato dall’art. 1, c. 1, lett. c, D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67)?

Risposta: E’ necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività.

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24 marzo 2014 Celeste Vivenzi

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