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ACE: novità dalla legge di Bilancio 2017 e i primi chiarimenti

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ACE: novità dalla legge di Bilancio 2017 e i primi chiarimenti

Federico Gavioli

Tra le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2017 all’ACE si segnala, al fine di tener conto del corrente andamento dei tassi di interesse, la diminuzione dell’aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, detta aliquota viene stabilita nella misura del 2,7 per cento, mentre per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 è fissata al 2,3 per cento. Si estende l’applicazione dell’ACE alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; nell’incontro con la stampa specializzata Telefisco 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’istituto dell’interpello e la nuova sterilizzazione ACE

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La legge di Bilancio 2017, all’art. 1, cc. 550 a 553, veicolata nella legge 11 dicembre 2016, n. 232 (G.U. n.297 del 21.12.2016, S.O. n.57) prevede una serie di interventi significativi alla disciplina dell’ACE (aiuto alla Crescita Economica), sia:

 con riferimento alle società di capitali o comunque a soggetti IRES;

 con riferimento alle imprese individuali ed alle società di persone, in regime di contabilità ordinaria, cioè i soggetti IRPEF.

L’articolo 1, del D.L. 201/2011 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rubricato “Aiuto alla crescita economica (ACE)”, ha introdotto un incentivo alla capitalizzazione delle imprese al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio. Con successivo Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 marzo 2012 (cd. Decreto ACE), sono state emanate le disposizioni di attuazione della disciplina concernente l’Aiuto alla Crescita Economica.

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L’obiettivo perseguito con l’ACE, tenendo conto delle esigenze di rafforzamento dell’apparato produttivo del sistema Paese, è quello di incentivare le imprese che si finanziano con capitale di rischio mediante una riduzione della imposizione sui redditi; l’agevolazione consiste nell’ammettere in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.

Detto rendimento è stato fissato:

 al 3% per i primi tre periodi d’imposta di applicazione della normativa in parola;

 per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l’aliquota è fissata, rispettivamente, al 4%, al 4,5% e al 4,75%.

I soggetti interessati prima delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2017

I soggetti interessati dalla norma contenuta nella legge 201/2011, sono:

 le società di capitali (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, società europee, società cooperative europee) residenti nel territorio dello Stato di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a, del DPR 917/86;

 gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, esercenti in via esclusiva o principale attività commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera b, del DPR 917/86;

 le società e gli enti non residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d, del DPR 917/86 relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Le norme si applicano anche ad alcuni soggetti IRPEF, e in particolare al reddito d’impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria per natura o per opzione.

Con particolare riferimento ai soggetti residenti all’estero che hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia, nei periodi d’imposta successivi a quello di prima applicazione dell’ACE, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare n. 12/E del 23 maggio 2014, che rientra nell’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione una società estera che ha trasferito la propria residenza in Italia, dal momento in cui assume la qualifica di soggetto residente ai sensi dell’articolo 73, del DPR 917/86.

Sono escluse dall’ambito di applicazione dell’agevolazione ACE le società assoggettate alle procedure fallimento, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi l’esclusione dall’ACE è ristretta alle società assoggettate a

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procedure concorsuali in quanto si tratta “di procedure non finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica per le quali, peraltro, si applicano criteri di determinazione del reddito diversi da quelli ordinari”.

Le novità dalla legge di Bilancio 2017

Tra le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2017, all’istituto dell’ACE, va certamente rilevata quella riguardante l’aliquota da applicare all’incremento patrimoniale, determinato con la diverse regole a seconda del soggetto, in pratica quella che viene definita la cd. “base ACE”.

L’art. 1, c. 3, del citato D.L. 201/2011, affermava che “Dal settimo periodo di imposta l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l’aliquota è fissata al 3 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l’aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento e al 4,75 per cento”.

In forza di tale disposizione l’aliquota da applicare al periodo di imposta di prossima dichiarazione (cioè il 2016) è il 4,75%, dopo di che la decisione sarebbe stata affidata al decreto ministeriale.

La novità introdotta dalla legge di Bilancio 2017, consiste nel fatto che è abrogato e sostituito dalla perentoria previsione secondo cui dall’ottavo periodo di imposta (2018) l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata al 2,7%.

Quest’ultima, quindi, sarà l’aliquota stabilita a regime per il calcolo della agevolazione fiscale.

Per contro viene previsto che in via transitoria per il 2017, l’aliquota è ridotta al 2,3 per cento.

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Investimenti in titoli e eccedenze di liquidità : introdotti criteri di rigidità La stretta introdotta dalla legge di Bilancio 2017 sull’ACE riguarda la pianificazione finanziaria delle imprese; le società che hanno deciso di investire in titoli le eccedenze di liquidità generate dagli incrementi patrimoniali degli ultimi anni si troveranno, infatti, a seguito di una disposizione che entrerà in vigore dall’1 gennaio 2017, a non vedersi riconosciuti i benefici fiscali della ricapitalizzazione già con effetto dall’esercizio 2016.

L’obiettivo del legislatore è chiaro: evitare che aumenti di patrimonio netto possano essere semplicemente parcheggiati in investimenti finanziari che non generano alcun beneficio all’economia reale.

Eliminato il regime della cd. super-ACE mai entrato in vigore

Con la modifica contenuta nella lettera b, del comma 550, della legge di Bilancio 2017, si abroga il vigente comma 2-bis, dell’articolo 1, del D.L. 201/2011, che disciplina la variazione in aumento del capitale proprio per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri

Le aliquota ACE per il triennio 2016-2018

aliquota 2016 = 4,75%

aliquota 2017 = 2,3%

aliquota 2018 = 2,7%

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disciplina qui abrogata si riferisce al c.d. regime di “super-ACE”, rivolto alle società quotate, regime che non ha avuto concreta esecuzione perché soggetto all’acquisizione preventiva dell’autorizzazione della Commissione europea.

Nell’ACE rientrano anche i soggetti IRPEF

La legge di Bilancio per il 2017 prevede nuove disposizioni in merito all’ACE, per i soggetti IRPEF; sono riscritte le regole per il calcolo della base ACE per imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria, per rendere questi soggetti simili a quelli IRES.

Le novità sono già applicabili relativamente al periodo di imposta 2016 e non dovranno essere adottate solo dai soggetti IRPEF che decideranno di optare per l’IRI (disposizione che sarebbe stata ragionevole data l’analogia degli effetti fiscali tra IRI e IRES) ma da tutte le imprese individuali e le società di persone.

Per determinare correttamente la base ACE dei soggetti IRPEF, sarà necessario considerare tre elementi patrimoniali ben distinti che denominiamo l’incremento patrimoniale; lo stock incrementale e lo stock patrimoniale.

Incremento patrimoniale Si tratta dell’incremento di patrimonio netto che si verifica a far data dal 1° gennaio 2016 per effetto esclusivamente di:

- utile destinato a riserva;

- versamento in conto capitale

Stock incrementale L’articolo 1, comma 552, della legge di Bilancio afferma che nella base ACE dei soggetti Irpef è comunque riconosciuto l’incremento di patrimonio netto verificatosi tra il 31 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2015

Lo stock patrimoniale Si tratta del patrimonio netto al 31 dicembre 2010, quindi formatosi in precedenza. Questo dato che è sempre stato rilevante nel calcolo ACE dei soggetti IRPEF, perde il suo significato sostanziale dal 2016, nel senso che non potrà più essere inserito nella base ACE

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I chiarimenti di Telefisco 2017

L’Agenzia delle Entrate durante un incontro con la stampa specializzata avvenuta il 2 febbraio scorso (Telefisco 2016) , in merito alla richiesta di chiarimenti in relazione al fatto se la nuova sterilizzazione della base ACE introdotta dalla legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 6-bis, Dl 201/2011) abbia natura di disposizione antielusiva specifica e possa dunque essere disapplicata, con o senza interpello, dimostrando che le operazioni effettuate non comportano duplicazione del beneficio (ai sensi dell’articolo 1, comma 8, penultimo periodo, Dl 201/2011), ha afferamato quanto di seguito si riporta.

La legge di Bilancio 2017 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell’aiuto alla Crescita economica (ACE) che riducono l’entità dell’agevolazione ed operano una razionalizzazione del sistema al fine di adeguare l’incentivo al mutato assetto delle condizioni di mercato. In particolare, per effetto del nuovo comma 6-bis, dell’articolo 1, del Dl n. 201/2011, è previsto che «per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010». La norma, quindi, decurta la variazione in aumento del capitale proprio fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Si tratta di una previsione che interessa la generalità delle imprese (anche non aventi legami di gruppo), con la sola esclusione di banche e imprese di assicurazione; ciò poiché l’investimento mobiliare rientra tra le attività “tipiche” esercitate dalle stesse.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che la fattispecie dell’investimento in titoli, non ricompresa tra le disposizioni antielusive suscettibili di disapplicazione mediante interpello contenute nell’articolo 10, del decreto 14 marzo del 2012, configuri sostanzialmente una norma di sistema per la determinazione del beneficio. Ne consegue che la stessa non può costituire oggetto di interpello probatorio.

22 febbraio 2017 Federico Gavioli

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