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INTRASTAT E ESTEROMETRO. GUIDA E NOVITA

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Academic year: 2022

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STUDIO AMATO – Guide Operative interne - Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - Revisioni Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it

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IVA - 2021 -

INTRASTAT E ESTEROMETRO. GUIDA E NOVITA’

01. NOZIONE

Il Modello INTRASTAT interessa gli operatori intracomunitari ed è stato introdotto dall’articolo 50, comma 6, del DL 331/1993.

L’ESTEROMETRO è stato introdotto dall’articolo 1 comma 3-bis, del D.Lgs.

127/2015.

INTRASTAT “I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari … resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti.

I soggetti di cui all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 presentano l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea.

Con il decreto fiscale 244/2016 sono state introdotte semplificazioni razionalizzando i flussi informativi allo scopo di evitare duplicazioni di adempimenti e ridurre le informazioni fiscali e statistiche da trasmettere.

A fronte di detto decreto il Provvedimento 194049 del 25 settembre 2017 dell’AE:

 ha abolito i modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi;

 ha conferito valenza esclusivamente statistica ai modelli INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e servizi;

 ha individuato i soggetti obbligati a presentare gli elenchi relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità mensile;

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2 gli acquisti di beni, e da 50.000 euro a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi;

 ha mantenuto i modelli INTRA per le cessioni di beni e servizi la presentazione dei quali rimane fissata alla soglia di 50.000 euro prevista dal Decreto 22 febbraio 2010, in conformità alla direttiva 112/2006/CE (art. 263);

 ha sollevato la soglia statistica per gli elenchi relativi alle cessioni di beni, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è opzionale per i soggetti che non superano i 100.000 euro di operazioni trimestrali;

 ha semplificato la compilazione dei modelli.

ESTEROMETRO I soggetti passivi … trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche … . La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.(1) Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio … .

Quindi la Legge di Bilancio 2021, al comma 1103 dell’articolo 1, ha previsto l’abolizione dell’utilizzo dell’Esterometro a partire dal prossimo anno: per le operazioni con l’estero effettuate dal 1° gennaio 2022, la trasmissione dei dati non avviene più con questo tipo di comunicazione ma utilizzando il Sistema di Interscambio.

02. I SOGGETTI OBBLIGATI

INTRASTAT Soggetti passivi IVA che effettuano scambi di beni e/o servizi comunitari con i soggetti passivi d’imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri. Identificati da un codice di identificazione IVA, costituito dal numero di partita IVA preceduto dal codice dello Stato (codice ISO) composto da due lettere.

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3 ESTEROMETRO I soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio italiano che

effettuano e ricevono cessione di beni e prestazioni di servizi verso soggetti non stabiliti nel territorio statale obbligati alla fatturazione tramite SdI.

Quindi esonerati i soggetti che si avvalgono di un regime di vantaggio, i forfettari, le associazioni senza fine di lucro e le ASD con proventi commerciali inferiori a 65.000 euro annui.

03. LE SCADENZE INTRASTAT E I LIMITI

Periodicamente devono essere comunicati all’Agenzia delle Dogane o all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel mese o nel trimestre precedente nei confronti di soggetti UE.

La trasmissione può essere effettuata anche attraverso intermediari abilitati. Oggetto della comunicazione sono:

 cessioni di beni intracomunitari e prestazioni di servizi (a meno di deroghe di legge);

 acquisto di beni intracomunitari e prestazioni di servizi.

Ricordiamo che l’operazione intracomunitaria presenta alcune caratteristiche: ciascuna parte ha un codice identificativo IVA, lo scambio è a titolo oneroso, i beni vengono trasportato o spediti nel territorio di altro Stato membro UE.

Ai fini IVA:

ACQUISTO INTRACOMUNITARIO

Operazione soggetta ad IVA nello Stato di destinazione del bene; l’acquirente riceve e contabilizza la fattura senza addebito dell’IVA e liquida l’imposta, con l’aliquota vigente (articolo 38 Legge 427/93);

CESSIONE

INTRACOMUNITARIA

Operazione non è soggetta ad IVA nello Stato di origine del bene; il cedente emette la fattura senza addebito di IVA (articolo 41 Legge 427/93).

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Operazione Limiti Adempimento

Acquisto di beni < 200.000 euro Facoltativo

= o > 200.000 euro Mensile Acquisto di servizi < 100.000 euro Facoltativo

= o > 100.000 euro Mensile Cessione di beni < 50.000 euro Trimestrale

= o > 50.000 euro Mensile Cessione di servizi < 50.000 euro Trimestrale

= o > 50.000 euro Mensile

Specifichiamo che anche chi deve inviare trimestralmente può scegliere di inviare con cadenza mensile per l’intero anno.

Chi ha iniziato l’attività da meno di un anno presenta gli elenchi quattro volte purchè nei trimestri inviati non sia stata superata la soglia prevista, in questo caso dal mese successivo occorre passare all’invio mensile.

CALENDARIO INTRASTAT SCADENZE 2022

Periodo Scadenza Soggetti obbligati

Gennaio 25 febbraio 2022 Mensili

Febbraio 25 marzo 2022 Mensili

Marzo 26 aprile 2022 Mensili e trimestrali

Aprile 25 maggio 2022 Mensili

Maggio 27 giugno 2022 Mensili

Giugno 25 luglio 2022 Mensili e trimestrali

Luglio 25 agosto 2022 Mensili

Agosto 25 settembre 2022 Mensili

Settembre 26 ottobre 2022 Mensili e trimestrali

Ottobre 25 novembre 2022 Mensili

Novembre 27 dicembre 2022 Mensili

Dicembre 25 gennaio 2023 Mensili e trimestrali

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04. TABELLA CODICI ISO E IDENTIFICATIVI IVA

Codice ISO

Stato Numero caratteri codice IVA

AT AUSTRIA 9

BE BELGIO 10

BG BULGARIA 9 o 10

CY CIPRO 9

HR CROAZIA 11

DK DANIMARCA 8

EE ESTONIA 9

FI FINLANDIA 8

FR FRANCIA 11

DE GERMANIA 9

GB GRAN BRETAGNA (ante 2021) 5 o 9 o 12

EL GRECIA 9

IE IRLANDA 8

XI IRLANDA DEL NORD (post 2021) 5 o 9 o 12

IT ITALIA 11

LV LETTONIA 11

LT LITUANIA 9 o 12

LU LUSSEMBURGO 8

MT MALTA 8

NL OLANDA 12

PL POLONIA 10

PT PORTOGALLO 9

CZ REPUBBLICA CECA 8 o 9 o 10

SK REPUBBLICA SLOVACCA 10

RO ROMANIA Da 2 a 10

SI SLOVENIA 8

ES SPAGNA 9

SE SVEZIA 12

HU UNGHERIA 8

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6 Anche il mancato, incompleto, inesatto o irregolare dei modelli INTRA come il loro mancato invio non sfugge alle sanzioni fiscali. Per le stesse si rende applicabile il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997).

Possono esserci però anche violazioni di carattere statistico (Art. 6 DM Economia 22 febbraio 2010) le quali, non avendo carattere tributario non sono ravvedibili mediante l’operosità.

Vediamo in tabella.

Tipologia Sanzione Ravvedimento operoso

Omessa presentazione Da euro 500 ad euro 1.000 per ciascun elenco

Tramite mod. F24 codice 8911.

Il ravvedimento è concesso entro il termine di

presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui cade la violazione.

Omessa presentazione Da euro250a 500 euro per ciascun elenco nel caso di presentazione del modello entro 30 giorni dalla richiesta degli uffici

NO

Incompleta, errata, irregolare compilazione del modello INTRA

Da euro 500 ad euro 1.000 per ciascun elenco

La sanzione non si applica se i dati incompleti, errati o

irregolari siano integrati anche a seguito di richiesta degli uffici

Dati statistici, modelli omessi, irregolari o incompleti da parte di persone fisiche

Da euro 206 ad euro 2.065 ridotte alla metà nel caso di correzione entro 30 giorni su richiesta degli uffici finanziari

Riduzione delle sanzioni ad 1/3 del massimo o, se più

favorevole, al doppio del minimo

Dati statistici, modelli omessi, irregolari o incompleti da parte di persone giuridiche

Da euro 516 ad euro 5.164 ridotte alla metà nel caso di correzione entro 30 giorni su richiesta degli uffici finanziari

Riduzione delle sanzioni ad 1/3 del massimo o, se più

favorevole, al doppio del minimo

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