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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE SALE PUBBLICHE ************** - Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del

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REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE SALE PUBBLICHE

**************

- Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 04.06.2003, - Pubblicato all’Albo Pretorio Comunale dal 21.07.2003 al 05.08.2003, - Ripubblicato all’Albo Pretorio Comunale dal 06.08.2003 al 21.08.2003.

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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE SALE PUBBLICHE

ART. 1 - DESTINAZIONE PUBBLICA DELLE SALE CONVEGNI

Il Comune di Mondolfo destina all'uso pubblico le sale convegni di sua proprietà e le attrezzature ed impianti in esse contenuti per offrire ai gruppi organizzati, alle Associazioni e ai privati uno spazio fisico, non altrimenti disponibile, idoneo a favorire e permettere l'attività associativa e statutaria, specie se promossa a vantaggio della collettività.

ART. 2 - IDENTIFICAZIONE LOCALI

Il Comune di Mondolfo concede in uso le seguenti strutture:

· Sala convegni Arcobaleno, sita a Marotta in Via Parini n.10;

· Salone Aurora, sito a Mondolfo in Via Cavour n.9 - primo piano. A questa struttura può essere annesso anche il chiostro di Sant'Agostino.

ART. 3 - DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI

Le due strutture vengono concesse per riunioni, pubbliche assemblee, convegni, corsi di formazione, concerti, mostre e per ogni altra attività aggregativa compatibile con la struttura e l'arredo dei locali stessi.

ART. 4 - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI CONCESSIONARI

I locali possono essere concessi in uso a Comitati, Gruppi organizzati, Associazioni legalmente costituite, Partiti Politici, Organizzazioni Sindacali, Enti Territoriali, Istituti Scolastici, Istituti o Gruppi Religiosi, Società, soggetti privati e ad ogni altro soggetto chiaramente identificabile sia dal punto di vista giuridico che per l'attività svolta.

I soggetti concessionari possono risiedere sia nel territorio comunale che in altri ambiti territoriali.

ART. 5 - ATTIVITA' COMMERCIALI E SIMILI

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Le sale convegni non possono, in linea di massima, essere concesse per attività ed iniziative il cui scopo sia la vendita o la promozione commerciale di prodotti, né a soggetti sulla cui attività non sia stato possibile acquisire sufficienti elementi di conoscenza.

ART. 6 - RINFRESCHI ED ALTRE ATTIVITA'

Per iniziative che prevedano banchetti, rinfreschi o comunque consumo di bevande o alimenti, fa carico al concessionario ogni responsabilità in materia di preparazione e distribuzione di alimenti, compresa l'eventuale acquisire delle necessarie autorizzazioni sanitarie.

Il concessionario è inoltre tenuto, salvo diverse ed espresse disposizioni dell'Amministrazione Comunale, a provvedere in proprio al riordino dei locali utilizzati e alla raccolta dei rifiuti, indipendentemente dal pagamento della tariffa d'uso.

Per questo tipo di iniziative non può essere concesso il Salone Aurora ma solo il Chiostro di Sant'Agostino e la Sala Arcobaleno di Marotta.

ART. 7 - RISERVA D'USO DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune di Mondolfo può utilizzare le sale pubbliche in qualsiasi momento e per un numero illimitato di giorni con priorità assoluta su qualsiasi altro soggetto. Per ragioni di pubblica utilità il Comune ha diritto di priorità anche rispetto a quei soggetti ai quali sia già stata rilasciata autorizzazione all'uso dei locali.

ART. 8 - TARIFFE D'USO

La concessione in uso delle sale pubbliche è soggetta al pagamento delle tariffe nella misura indicata nell'allegato A) al presente Regolamento.

Le tariffe per l'uso delle sale pubbliche comunali vengono periodicamente aggiornate dalla Giunta Comunale con competenza attribuita ed esercitata nell'ambito dei criteri dettati dal Consiglio Comunale in base alla prerogativa ad esso attribuita dall'art. 42 . 2^ comma - lett. f) del D. Lgs.

18.08.2000, n. 267.

Le tariffe d'uso devono essere corrisposte al Comune prima dell'utilizzo delle sale.

ART. 9 - ESENZIONI

Eventuali esenzioni dal pagamento delle tariffe vigenti possono essere concesse eccezionalmente dalla Giunta Comunale nei seguenti casi:

a) iniziative rilevanti sotto il profilo sociale, culturale, turistico e sportivo;

b) iniziative promosse dalle scuole locali o da altre agenzie culturali;

c) iniziative approvate dall'Amministrazione Comunale nell'ambito del programma delle manifestazioni annuali;

d) manifestazioni ad ingresso libero;

e) manifestazioni il cui ricavato viene devoluto in beneficenza;

f) attività ed iniziative promosse da altri Enti territoriali.

ART. 10 - AUTORIZZZAZIONE E RESPONSABILITA' USO LOCALI

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Ogni soggetto che utilizza le sale comunali deve ottenere l'autorizzazione scritta del Comune che può essere limitata ad una o più utilizzazioni o periodica.

Ciascun soggetto autorizzato all'uso delle sale si impegna a salvaguardare il patrimonio comunale ed a rispondere direttamente di ogni danno arrecato alle strutture, alle attrezzature ed agli arredi.

ART. 11 - RESPONSABILITA` PER DANNI AGLI UTENTI

Il Comune di Mondolfo non risponde di infortuni, danni, ammanchi o quant'altro occorso ai partecipanti alle iniziative organizzate nelle sale comunali o da questi causati a terzi, ferma restando la responsabilità derivante dalla proprietà degli immobili concessi in uso.

ART. 12 - ALLESTIMENTI PARTICOLARI

Qualora le sale vengano concesse per lo svolgimento di manifestazioni che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non esistenti nelle stesse, il concessionario deve provvedere a propria cura e spese, salva diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale, alla loro fornitura, posa in opera e smontaggio, indipendentemente dal pagamento della tariffa d'uso dei locali.

Per attività che comportino lo spostamento degli arredi contenuti nei locali, il concessionario deve provvedere in proprio a tale operazione e al successivo ripristino dello stato iniziale delle sale, indipendentemente dal pagamento della tariffa d'uso.

Il concessionario deve eseguire tutte le operazioni di cui sopra nel minor tempo possibile, immediatamente prima e dopo lo svolgimento della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dei locali per altre attività. Le operazioni devono svolgersi sotto il controllo del personale comunale onde evitare danni alle strutture fisse e mobili delle sale.

ART. 13 - REVOCA CONCESSIONE

Per qualsiasi inosservanza da parte dei concessionari delle sale alle predette clausole, l'Amministrazione Comunale può , con provvedimento motivato, revocare la concessione senza che i concessionari possano vantare diritti a risarcimento spese e senza che il Comune sia tenuto alla diffida o alla costituzione in giudizio. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di risarcire eventuali danni causati.

Il Comune può inoltre revocare la concessione per motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico.

ART. 14 - RIFERIMENTO A NORME VIGENTI

Per quanto non detto e non in contrasto con le prescrizioni del presente Regolamento si applicano le vigenti norme legislative.

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TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLE SALE PUBBLICHE Le sale vengono concesse privilegiando, nell'ordine, le seguenti categorie di soggetti:

1 Comitati o Gruppi di cittadini, Associazioni senza fine di lucro, Organizzazioni Sindacali, Partiti, Scuole, Istituti Religiosi aventi sede nel territorio comunale per attività ed iniziative statutarie o che ne caratterizzino l'attività sociale;

2 Comitati o Gruppi organizzati, Associazioni senza fine di lucro, Organizzazioni Sindacali, Partiti, Scuole, Istituti Religiosi aventi sede fuori del territorio comunale per attività ed iniziative statutarie che abbiano una ricaduta diretta a livello locale e ne caratterizzino l'attività sociale;

3 Comitati o Gruppi organizzati, Associazioni senza fine di lucro, Organizzazioni Sindacali, Partiti, Scuole, Istituti Religiosi aventi sede fuori del territorio comunale per attività ed iniziative statutarie o che ne caratterizzino l'attività sociale senza ricaduta diretta a livello locale;

4 Società, Gruppi o semplici soggetti privati aventi sede nel territorio comunale per attività ed iniziative a carattere privato;

5 Società, Gruppi o semplici soggetti privati aventi sede fuori del territorio comunale per attività ed iniziative a carattere privato.

SOGGETTI SALONE AURORA SALA ARCOBALENO

• 25,00 fino a metà giornata • 13,00 fino a metà giornata Soggetti di cui ai punti 1- 2

• 40,00 per l'intera giornata • 26,00 per l'intera giornata

• 40,00 fino a metà giornata • 20,00 fino a metà giornata Soggetti di cui al punto 3

• 80,00 per l'intera giornata • 40,00 per l'intera giornata Soggetti di cui al punto 4 • 60,00 fino a metà giornata +

• 10,00 per ogni ora in più • 30,00 fino a metà giornata +

• 5,00 per ogni ora in più Soggetti di cui al punto 5 • 40,00 fino a due ore di utilizzo +

• 20,00 per ogni ora in più • 30,00 fino a due ore di utilizzo +

• 10,00 per ogni ora in più Tutti i soggetti che utilizzano i locali

per attività che prevedono il pagamento di una quota di partecipazione da parte degli utenti, sono automaticamente equiparati ai soggetti di cui al punto 5

• 40,00 fino a due ore di utilizzo +

• 20,00 per ogni ora in più • 30,00 fino a due ore di utilizzo +

• 10,00 per ogni ora in più

Per metà giornata si intendono circa 4 ore - Per intera giornata si intendono una mattinata e un pomeriggio oppure un pomeriggio e un dopo cena - Iniziative non consecutive (es: mattinata e dopo cena) o temporalmente consecutive ma non attinenti, equivalgono a due utilizzazioni distinte.

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