• Non ci sono risultati.

Inclusione. Inserimento lavorativo Inclusione sociale

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Inclusione. Inserimento lavorativo Inclusione sociale"

Copied!
27
0
0

Testo completo

(1)

Inclusione

Inserimento lavorativo

Inclusione sociale

(2)

“Inserimento ed integrazione sociale”

la L. 104/92 sostiene che esso si realizzi mediante alcuni interventi fondamentali

interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico …

servizi di aiuto individuale alla persona …

(3)

interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati …

diritto allo studio ….

servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali

integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del

posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati

fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici

(4)

Due dimensioni del diventare adulti:

1. sociale e affettiva

2. entrare nel mondo produttivo

(5)

Il centro diurno

legge 21 maggio 1998, n. 162; legge 388/00

servizi finalizzati alla promozione della salute, della prevenzione, della cura, della

riabilitazione e della piena inclusione sociale della persona

funzione è favorire il mantenimento e lo

sviluppo dell’autonomia personale, nonché relazioni interpersonali e sociali con

l’ambiente

(6)

le attività perseguono il principio della promozione globale della persona e promuovono alcuni punti di azione :

- mantenimento e sviluppo dell’autonomia personale

- promozione delle relazioni interpersonali e sociali con l’ambiente interno ed esterno - esercizio e conseguimento di capacità

occupazionali e professionali, con eventuale inserimento lavorativo

- iniziative di ordine ricreativo, culturale e sociale

(7)

Il lavoro prevede una programmazione PEI (Piano educativo individualizzato), quindi

• valutazione sistematica dei bisogni,

• elaborazione del progetto educativo con la chiarificazione di obiettivi

• metodologie d’intervento

• verifica dei risultati

(8)

Servizio Integrazione Lavorativa (SIL)

Legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro di disabili),

prevede servizi di sostegno e di collocamento mirato, strumenti tecnici e di supporto che permettono la valutazione delle capacità lavorative del disabile ed il suo inserimento più idoneo nel mondo del lavoro.

(9)

Le iniziative dei SIL ruotano intorno a diverse dimensioni, esse riguardano:

- la promozione di collaborazioni tra i diversi soggetti istituzionali, di mercato e di

solidarietà sociale,

- la promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione finalizzata alla costruzione di una cultura dell’integrazione;

- la realizzazione di interventi di orientamento e consulenza, vengono fornite informazioni

sulle complesse leggi e procedure inerenti

l’inserimento al lavoro, sulle opportunità e sui percorsi possibili per la persona disabile e per i soggetti deboli,

(10)

- la programmazione e la gestione di percorsi e programmi individualizzati di integrazione

lavorativa, si tratta di progetti che vengono

elaborati tenendo presente la conoscenza del soggetto disabile, della realtà aziendale, degli strumenti legislativi e del mercato del lavoro e si suddividono in progetti di osservazione, di

formazione-riabilitazione, mediazione al collocamento ed inserimento sociale;

- la verifica, che consiste nel monitoraggio

costante degli inserimenti, negli incontri dei gruppi di lavoro aziendale, nelle riunioni

periodiche d’equipe del SIL, nel confronto tra il SIL e le diverse realtà territoriali coinvolte.

(11)

La Legge 68/1999

Dedica attenzione alle persone con disabilità, in particolare coloro che sono più fragili

Introduce il concetto di mediazione

Sostituisce la legge 482/68 incentrata sul collocamento obbligatorio (avviamento al lavoro dei disabili nelle

aziende con criterio numerico, ogni azienda con un

organico superiore a 35 dipendenti doveva assumere il 15% di appartenenti alle categorie protette)

non dava possibilità all’azienda di scegliere la persona più adatta a ricoprire una specifica funzione

(12)

L. 68/1999

La legge 68/1999 modifica l’impianto normativo che definisce il «collocamento obbligatorio»

• perseguendo l’obiettivo di un approccio personalizzato e attento alle specifiche

caratteristiche individuali di ogni singola persona

• affidando tali competenze e funzioni ai Centri per l'Impiego, che devono operare con l’intento di

favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, attraverso l'attivazione di una serie di servizi, che favoriscano un collocamento adeguato alla tipologia di disabilità del lavoratore (art. 3, D.L. 181/2000).

(13)

L. 68/1999

scopo prioritario:

“promuovere l'inserimento lavorativo delle persone disabili attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato” (art. 1 comma 1),

intende per collocamento mirato “quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di

valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione“ (art. 2).

(14)

L. 68/1999

Collocamento mirato Metodica

- Iniziare con … delineare il profilo personale e

professionale della persona con disabilità, le sue

competenze e attitudini (analisi della persona e delle sue capacità). Chi? Servizi/Enti competenti

avvalendosi di strutture Competenti (ASL).

- Procedere con … analisi di possibili posizioni lavorative - all’interno dell’azienda tenuta

all’assunzione,

- Intervenire con …azioni di sostegno, supporto e monitoraggio dell'inserimento

(15)

L. 68/1999

Lo strumento della Convenzione

Accordi stipulati tra il Centro per l’Impiego titolare del diritto dovere di avviare i disabili al lavoro ai sensi della L.68/99 e le aziende tenute (o volontarie) ad assumere le persone disabili.

Serve per definire:

i criteri di selezione, i tempi per la ricerca e gli

strumenti che entrambi i sottoscrittori metteranno in campo per l’inserimento.

(16)

L. 68/1999

La legge prevede tre tipologie di convenzione:

I. le convenzioni di inserimento lavorativo (modello generale) – di cui all’art. 11, commi 1, 2 e 3;

II. le convenzioni di integrazione lavorativa - art. 11, commi 4 e 7,;

III. le convenzioni promosse dagli uffici competenti con soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della legge – art.

11, comma 5.

(17)

L. 68/1999

Le convenzioni di inserimento lavorativo (modello generale),, si stipulano fra gli uffici competenti e i datori di lavoro per

l’avviamento di disabili, servono ad individuare i tempi e le modalità di assunzione cui il datore di lavoro si impegna.

Prevedono:

• la facoltà della scelta nominativa (cioè il datore di lavoro può scegliere la persona disabile da assumere, in riferimento alle proprie esigenze aziendali);

• lo svolgimento di tirocini, per formare la persona disabile;

• l’assunzione con contratto a tempo determinato;

• l’attuazione di periodi di prova più ampi, rispetto alla normale contrattazione collettiva, applicata dall’azienda;

• la pattuizione di deroghe, rispetto ai limiti di età e durata dei contratti di apprendistato e formazione.

(18)

L. 68/1999

Le convenzioni d’integrazione lavorativa

(stipulate fra gli uffici competenti e i datori di lavoro per l’avviamento di PconD con particolari caratteristiche e difficoltà (es. disabilità

psichica).

In questo tipo di convenzione devono essere indicate:

• le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità di svolgimento;

• le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio finalizzate all’adattamento della persona disabile al lavoro e che vengono erogata da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di

orientamento professionale e degli organismi di cui all’articolo 18 della Legge 104/92 (enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato);

• le verifiche periodiche sull’andamento del percorso formativo

inerente la convezione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo

(19)

L. 68/1999

Le convenzioni ex art. 11 (comma 5)

si stipulano con soggetti che operano per l’inserimento e l’integrazione delle persone con disabilità, quali:

• cooperative sociali (e loro consorzi associati) svolgenti attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate

all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

• organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali;

• centri di formazione professionale, enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l’inserimento e l’integrazione lavorativa di persone

disabili;

• qualsiasi altro soggetto pubblico o privato idoneo a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Legge 68/99.

(20)

Regione FVG

L.R. 41/1996

Riconosce la centralità della persona e del nucleo familiare di appartenenza

Riassetto istituzionale e organizzativo dei servizi

Coordina e integra gli interventi

Razionalizza la spesa e determina la gestione delle risorse disponibili

Obbliga il raccordo di rete

(21)

Regione FVG

L.R. 18/2005 Regolamento recante indirizzi e procedure in

materia di azioni volte a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata.

Attua interventi volti a promuovere occupazione,

tutela e qualità del lavoro, promuove le condizioni che rendono effettivo il lavoro

introduce un forte raccordo tra le politiche del lavoro e le politiche della protezione sociale rispetto all’inserimento lavorativo dei disabili.

L’art. 43 mette in evidenza l’importanza del collegamento tra la fase propedeutica e quella di integrazione lavorativa vera e

propria

(22)

Organi preposti

Regione

funzione di programmazione,

provvede ad attuare il raccordo tra sistema integrato degli interventi di protezione sociale e gli interventi di politica attiva

Provincia

funzione in materia di politica attiva del lavoro, servizi all’impiego, avviamento al lavoro …

Comune

funzione di programmazione azioni dirette all’integrazione sociale

(23)

Risorse

Servizio sociale dei Comuni

Servizi lavorazione integrativa (SIL) Centri per l’impiego e comitato tecnico Enti gestori dei servizi per l’handicap Enti gestori dei servizi per l’handicap Associazioni disabili

Mondo del lavoro

(24)

il concetto di

COLLOCAMENTO MIRATO

“quella serie di strumenti tecnici di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso l’analisi dei posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzione di problemi connessi con gli

ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione”.

Nel collocamento mirato devono incontrarsi più elementi:

• Il potenziale lavoratore

• La mansione

• L’azienda

(25)

La L. 68/1999 introduce a livello nazionale il concetto di mediazione lavorativa e di

strumenti di mediazione, dedicando una particolare attenzione ai “disabili con

particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento (art. 11 co. 4 e 7 L. 68/99)”

(26)

L. 68/1999

Coloro che mediano devono possedere una strumentazione adeguata che consente:

• una valutazione adeguata ed obiettiva di abilità tecniche, relazionali, personali, specifiche,

(esprimibili in un contesto lavorativo)

• individuazione della posizione professionale più idonea all’interno delle aziende tenute

all’assunzione

• il supporto all’adeguamento dei posti di lavoro

attraverso azioni positive di sostegno e soluzione dei problemi (ergonomici, funzionali, strumentali, ambientali o personali), che possono risultare

d’ostacolo ad un efficace inserimento

(27)

MEDIAZIONE

come attività di supporto alla persona disabile nella fase di negoziazione con l’impresa ai fini del collocamento mirato

MEDIAZIONE

Come attività di negoziazione tra il lavoratore e l’azienda con l’utilizzo di strumenti formativi propedeutici e finalizzati all’assunzione

MEDIAZIONE

Come costruzione di un percorso formativo mirato a sviluppare capacità finalizzate all’apprendimento di professionalità e competenze specifiche

Riferimenti

Documenti correlati

La experiencia educativa salesiana ha integrado los elementos del sistema pre- ventivo con la propuesta de acompañamiento psico-social para aportar en la trans- formación del

delle Borse Lavoro Giovani la quale propone, in collaborazione con gli educatori delle Unità “Minori” del Servizio Sociale Comunale, che un gruppetto di giovani afferenti

Studio della grammatica, Spelling e fonetica, L’alfabeto, Plurale e singolare dei sostantivi, Pronomi personali soggetto, I numeri, Verbo to be, Verbo to have got, La

Per verificare se la partecipazione del progetto formativo avesse prodotto nei soggetti un miglioramento nella dimensione Benessere Psicologico sono stati eseguiti dei test t

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI, la selezione dei destinatari finali, percettori dei prestiti

Il tutto può essere gestito da un pannello di controllo da cui impostare i parametri degli elettrodomestici, delle luci, della televisione e così via oppure mediante semplici comandi

La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è pubblicato sul portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, dovrà essere compilata

45 E’ importante sottolineare che una tendenza contraria potrebbe portare a dei contrasti tra tale disciplina e il fondamentale principio costituzionale di libertà d’iniziativa