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indica i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti penali

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Academic year: 2022

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Oggetto: Pratica num. 410/FT/2014. Decreto n. 148 in data 5 novembre 2013 con il quale il Presidente del Tribunale di ... indica i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti penali.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 9 luglio 2014, ha adottato la seguente delibera:

“- visto il decreto n. 148 in data 5 novembre 2013 con il quale il Presidente del Tribunale di ……..

ha indicato criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti penali;

- letto il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario in data 18 novembre 2013;

osserva

1. Il decreto n. 148 in data 5 novembre 2013, con il quale il Presidente del Tribunale di ... ha indicato criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti penali, ha come suo presupposto quello del Presidente della Corte di Appello (decr. 9128 del 29 ottobre 2013), con il quale, ferma restando l’applicazione dell’art. 132 bis disp. att. c.p.p., nonché delle priorità individuate con precedente decreto della medesima Presidenza in data 19 ottobre 2011 e di quelle relative ai processi in materia di violazioni urbanistiche e di inquinamento ambientale, si è ritenuto che non fossero da trattare in via prioritaria, “fatta eccezione per quelli di particolare rilievo ed allarme sociale, i processi per i quali la scadenza del termine massimo di prescrizione dei reati che ne formano oggetto segua la pronuncia della sentenza di primo grado in misura almeno pari a 15 mesi”.

Detto provvedimento, la cui efficacia è tendenzialmente temporanea, ha avuto la dichiarata finalità di arginare le pronunce di estinzione del reato per prescrizione, aumentate in ragione del notevolissimo carico pendente davanti alle sezioni penali della Corte. Si è quindi fornito un indirizzo generale agli Uffici di primo grado, nell’intento che essi “rivolgano il loro impegno lavorativo a processi non destinati a pressoché certa prescrizione in appello”.

Con il decreto in esame il Presidente del Tribunale di ... si è uniformato al richiamato indirizzo del Presidente della Corte d’Appello, ritenuto condivisibile nell’ottica della razionalizzazione del carico di lavoro, richiamando, oltre al principio costituzionale contenuto nell’art. 97 Cost., l’art 132 bis disp. att. cpp. (primo e secondo comma), e ha individuato come prioritari i procedimenti a rischio prescrizione. Tali non sono, secondo le argomentazioni del Dirigente, i processi a prescrizione “certa” segnalati dal presidente della Corte ma quei procedimenti per i quali potrebbe essere evitata la prescrizione se trattati prima di quelli a prescrizione “certa”.

Tutto ciò nell’ottica di prevenire il maggior numero di prescrizioni, eliminando dalla trattazione immediata quei processi per i quali l’estinzione è inevitabile, per favorire la trattazione di quelli la cui estinzione è invece evitabile. I magistrati dell’Ufficio sono dunque invitati da un lato a non trattare i processi a prescrizione certa (“i procedimenti soggetti a prescrizione massima nel termine di 15 mesi dalla data dell’udienza di programma, esclusa qualsivoglia attività preliminare o istruttoria, dovranno essere rinviati a data successiva al maturare della causa estintiva”) e dall’altro a intensificare la trattazione dei processi “a rischio”, in modo da concluderli lasciando alla Corte d’appello i 15 mesi dalla stessa indicati come termine minimo per fissare l’udienza dal momento dell’arrivo del processo in Corte.

Il provvedimento prevede tuttavia una serie di eccezioni, tra cui in primo luogo i procedimenti nei quali vi sia stata costituzione di parte civile, nonché altri processi che debbono essere celebrati comunque:

• i procedimenti con imputati detenuti;

• i procedimenti nei quali sia stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale;

• i procedimenti di lottizzazione abusiva ex art. 44 dpr 380/2001;

• i procedimenti per reati in materia di inquinamento (acque, aria, suolo) ex D.lvo 152/2006;

• i processi in cui la sentenza di prescrizione in appello sia comunque rilevante sotto il profilo probatorio nei giudizi civili o amministrativi di danno o nei giudizi disciplinari davanti alle pubbliche autorità;

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• processi contro recidivi;

• processi nei quali residui un rilevante interesse pubblico e sociale all’accertamento dei fatti anche solo con sentenza di primo grado.

2. Va preliminarmente considerato che, diversamente dalla qualificazione giuridica data dal Dirigente, con il decreto in esame non è stata disposta una variazione tabellare, riconducibile nell’istituto regolato dal paragrafo 14 della vigente Circolare in materia di organizzazione degli uffici giudicanti, in quanto trattasi di provvedimento meramente programmatico che non incide direttamente né sui criteri di assegnazione degli affari né sui calendari delle udienze.

Quanto al merito, deve osservarsi che con risoluzione approvata nella odierna seduta plenaria il Consiglio ha indicato delle linee guida in tema di criteri di priorità nella trattazione degli affari penali.

In particolare, richiamati i precedenti consiliari in materia, sono state considerate impraticabili iniziative organizzative che producano <<un automatismo degli effetti estintivi per prescrizione, conseguente ad un “accantonamento”, autorizzato o anche solo tollerato di fatto, di intere categorie di procedimenti>>.

E’ stata tuttavia considerata la necessità impellente di fornire una risposta trasparente a uno “stato di necessità”, per regolare situazioni caratterizzate per tabulas da una oggettiva impossibilità di tempestiva trattazione di tutti i procedimenti penali pendenti, ampiamente diffuse sul territorio nazionale. Si è ritenuto che le stesse richiedano l'adozione di moduli organizzativi adeguati, “al fine di evitare o la mera casualità nella trattazione degli affari (e quindi il rifiuto di ogni razionalizzazione del lavoro) oppure l'adozione di criteri di fatto disomogenei all'interno dello stesso ufficio, non verificabili e perciò più esposti ad abusi e strumentalizzazioni”.

In quest’ ottica, fermo restando il principio di “non ingerenza” rispetto alla celere trattazione delle priorità legali e ribadita l’impossibilità di autorizzare di diritto (o tollerare di fatto) qualsivoglia forma di definitivo “accantonamento” di procedimenti (così abbandonando intere categorie di reati ad un destino certo di estinzione per prescrizione), la risoluzione in parola ha considerato necessario un mutamento di prospettiva che collochi il rischio prescrizione su di un piano paritario (e non più oggettivamente preminente, come nell’ottica abbracciata dalla risoluzione del 13 novembre 2008) rispetto agli altri criteri di individuazione di priorità ulteriori rispetto a quelle legali, costituiti dalla gravità e dalla concreta offensività del reato, dalla soggettività del reo, dal pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l’accertamento dei fatti, nonché dall’interesse (anche civilistico) della persona offesa.

La risoluzione ha infatti previsto che, fermi restando i criteri di assegnazione e distribuzione degli affari all’interno di ogni singolo ufficio, l’individuazione di priorità, ulteriori rispetto a quelle legali, nella trattazione degli stessi, finora lasciata esclusivamente al prudente apprezzamento del singolo giudicante, dovrà invece essere filtrata attraverso atti di indirizzo rimessi alla responsabilità del capo dell’ufficio, con l’utilizzazione di istituti già codificati dalla normazione primaria e secondaria (quali, ad esempio, la concentrazione in udienze distinte dei procedimenti di cui all’art. 550 c.p.p., l’impiego dei giudici onorari secondo quanto previsto dalla risoluzione del 25 gennaio 2012, l’attivazione delle tabelle infradistrettuali).

Tali atti di indirizzo dovranno essere emanati in occasione della formazione delle tabelle di organizzazione dell’ufficio e delle tabelle infradistrettuali, a cadenza triennale, per poi essere annualmente rinnovati, con le modifiche eventualmente rese necessarie dal mutamento della situazione dell’ufficio, all’atto della predisposizione annuale del programma di gestione dei procedimenti penali, strumento operativo di attuazione della “programmazione quadro” triennale contenuta del Documento Organizzativo Generale dell’ufficio, ai sensi della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e successive modifiche.

Alla luce di quanto appena evidenziato, in ordine al decreto in esame va adottata una decisione di presa d’atto, tenuto conto sia della natura del provvedimento (meramente programmatico) che delle ragioni che lo hanno ispirato ovvero la necessità di adottare accorgimenti per avviare il superamento

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degli inconvenienti derivanti dai notevoli carichi di lavoro da cui è gravato il settore penale sia del Tribunale di ... che della Corte d’Appello di ……...

Va tuttavia rammentato al Presidente del Tribunale che per il futuro dovranno essere tenute presenti le direttive di cui alla risoluzione consiliare sopra indicata e, in particolare, non potranno essere adottati provvedimenti che comportino un accantonamento di procedimenti per farne conseguire gli effetti estintivi per prescrizione.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di prendere atto del decreto n. 148 in data 5 novembre 2013 del Tribunale di ..., rappresentando che per il futuro dovranno essere seguite le direttive in tema di criteri di priorità nella trattazione degli affari penali di cui alla risoluzione consiliare indicata in premessa e, in particolare, non potranno essere adottati provvedimenti che comportino un accantonamento di procedimenti per farne conseguire gli effetti estintivi per prescrizione.”

§ 14

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