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con il quale si fissano i criteri di priorità nella trattazione dei processi penali

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Ex; par.25, ora art. 6 Nuova Circolare

Oggetto: Pratica num. 509/FT/2014. Decreto n. 101 in data 12 aprile 2013 della Corte di Appello di ……... con il quale si fissano i criteri di priorità nella trattazione dei processi penali.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 9 luglio 2014, ha adottato la seguente delibera:

“- visto il decreto n. 101 in data 12 aprile 2013 con il quale il Presidente della Corte d’Appello di ... ha modificato il D.O.G. delle tabelle 2009 – 2011 provvedendo a fissare i criteri di priorità della fissazione dei processi penali;

- vista la “presa d’atto” espressa dal Consiglio Giudiziario in data 15 ottobre 2013, osserva

1. Il provvedimento in data 12 aprile 2013 del Presidente della Corte di Appello di ... analizza le ragioni dell’aggravamento della crisi del settore penale della Corte, verificatosi nel 2012, dopo che era già stata segnalata una situazione di preoccupazione. L’aumento delle pendenze nella Corte aveva infatti registrato un incremento del 18%, a fronte di un corrispondente valore nel distretto pari al 3%. Le ragioni del peggioramento, a inizio 2012, venivano precipuamente individuate nel calo degli esaurimenti (-13%), dovuto ad imprevisti e improvvisi vuoti di organico verificatisi fra la primavera e l’autunno 2010 per effetto di 13 pensionamenti, di cui 12 anticipati, seguiti da altri 2 nel 2011. Nel settembre 2012 diverse ragioni determinavano un ulteriore aumento delle pendenze, per molti aspetti imprevedibile, posto che gli esaurimenti erano viceversa aumentati in ragione della eccezionale produttività dimostrata dai magistrati presenti. Le cause erano dunque indicate nel considerevole aumento delle sopravvenienze, passate dalle 4.888 dell’anno giudiziario 2007- 2008 alle ben 7.184 del 2011-2012 (il che significa, secondo quanto rappresentato dal Dirigente, un aumento pari al 47% in quattro anni della “domanda di giustizia”). Non potendosi fronteggiare la criticità con l’aumento della produttività individuale, già ai massimi livelli, ed essendosi verificati anche altri eventi importanti (quali la celebrazione contemporanea di processi di straordinario impegno per titoli di reato e numero degli imputati), il Presidente convocava una riunione plenaria, in esito alla quale veniva disposta l’applicazione endo-distrettuale di cinque giudici di Tribunale e venivano provvisoriamente assegnati a ruoli diversi due presidenti di sezione e un consigliere.

Su sollecitazione dei presidenti delle Sezioni penali, il Presidente, verificata la persistenza delle gravi difficoltà, riteneva di dovere adottare un’ ulteriore misura, incidente sui criteri di priorità nella fissazione dei processi penali, prevedendo i seguenti criteri:

• precedenza assoluta ai processi con imputati sottoposti a misura cautelare;

nonché precedenza assoluta anche, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 132 bis disp. att.

c.p.p. co. 1, ai:

• delitti di cui all’art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p. (criminalità organizzata e terrorismo);

• delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione di infortuni e igiene sul lavoro, nonché in materia di circolazione stradale;

• immigrazione e condizione dello straniero;

Si individuavano poi ulteriori criteri di priorità:

• prossimità della prescrizione, escludendo i processi nei quali essa maturi entro 6 mesi dall’emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello;

• fatti da ritenersi gravi, in base alla pena inflitta o alla valutazione della fattispecie concreta;

• anno di iscrizione;

• presentazione di motivata istanza di fissazione delle parti processuali;

• reati commessi in epoca risalente;

• annullamenti con rinvio;

• processi con imputati latitanti.

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Nel provvedimento in esame si sottolinea comunque che il riconoscimento delle priorità non significa scegliere di fissare esclusivamente i processi che abbiano tale connotato, dovendosi salvaguardare l’esigenza di formare ruoli equilibrati.

2. Va preliminarmente considerato che con il decreto in esame non è stata disposta una variazione tabellare, riconducibile nell’istituto regolato dal paragrafo 14 della vigente Circolare in materia di organizzazione degli uffici giudicanti (come già riconosciuto dal Consiglio Giudiziario di ...), in quanto trattasi di provvedimento meramente programmatico (l’intervento è stato fatto sul D.O.G.) che non incide direttamente né sui criteri di assegnazione degli affari né sui calendari delle udienze.

Quanto al merito, deve osservarsi che con risoluzione approvata nella odierna seduta plenaria il Consiglio ha indicato delle linee guida in tema di criteri di priorità nella trattazione degli affari penali.

In particolare, richiamati i precedenti consiliari in materia, sono state considerate impraticabili iniziative organizzative che producano <<un automatismo degli effetti estintivi per prescrizione, conseguente ad un “accantonamento”, autorizzato o anche solo tollerato di fatto, di intere categorie di procedimenti>>.

E’ stata tuttavia considerata la necessità impellente di fornire una risposta trasparente a uno “stato di necessità”, per regolare situazioni caratterizzate per tabulas da una oggettiva impossibilità di tempestiva trattazione di tutti i procedimenti penali pendenti, ampiamente diffuse sul territorio nazionale. Si è ritenuto che le stesse richiedano l'adozione di moduli organizzativi adeguati, “al fine di evitare o la mera casualità nella trattazione degli affari (e quindi il rifiuto di ogni razionalizzazione del lavoro) oppure l'adozione di criteri di fatto disomogenei all'interno dello stesso ufficio, non verificabili e perciò più esposti ad abusi e strumentalizzazioni”.

In quest’ ottica, fermo restando il principio di “non ingerenza” rispetto alla celere trattazione delle priorità legali e ribadita l’impossibilità di autorizzare di diritto (o tollerare di fatto) qualsivoglia forma di definitivo “accantonamento” di procedimenti (così abbandonando intere categorie di reati ad un destino certo di estinzione per prescrizione), la risoluzione in parola ha considerato necessario un mutamento di prospettiva che collochi il rischio prescrizione su di un piano paritario (e non più oggettivamente preminente, come nell’ottica abbracciata dalla risoluzione del 13 novembre 2008) rispetto agli altri criteri di individuazione di priorità ulteriori rispetto a quelle legali, costituiti dalla gravità e dalla concreta offensività del reato, dalla soggettività del reo, dal pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l’accertamento dei fatti, nonché dall’interesse (anche civilistico) della persona offesa.

La risoluzione ha infatti previsto che, fermi restando i criteri di assegnazione e distribuzione degli affari all’interno di ogni singolo ufficio, l’individuazione di priorità, ulteriori rispetto a quelle legali, nella trattazione degli stessi, finora lasciata esclusivamente al prudente apprezzamento del singolo giudicante, dovrà invece essere filtrata attraverso atti di indirizzo rimessi alla responsabilità del capo dell’ufficio, con l’utilizzazione di istituti già codificati dalla normazione primaria e secondaria (quali, ad esempio, la concentrazione in udienze distinte dei procedimenti di cui all’art. 550 c.p.p., l’impiego dei giudici onorari secondo quanto previsto dalla risoluzione del 25 gennaio 2012, l’attivazione delle tabelle infradistrettuali).

Tali atti di indirizzo dovranno essere emanati in occasione della formazione delle tabelle di organizzazione dell’ufficio e delle tabelle infradistrettuali, a cadenza triennale, per poi essere annualmente rinnovati, con le modifiche eventualmente rese necessarie dal mutamento della situazione dell’ufficio, all’atto della predisposizione annuale del programma di gestione dei procedimenti penali, strumento operativo di attuazione della “programmazione quadro” triennale contenuta del Documento Organizzativo Generale dell’ufficio, ai sensi della Risoluzione consiliare del 2 maggio 2012 e successive modifiche.

Alla luce di quanto appena evidenziato, in ordine al decreto in esame va adottata una decisione di presa d’atto, tenuto conto sia della natura del provvedimento (come si è detto, meramente

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programmatico) che delle ragioni che lo hanno ispirato ovvero la necessità di adottare accorgimenti per avviare il superamento degli inconvenienti derivanti dai notevoli carichi di lavoro da cui è gravato il settore penale della Corte d’Appello di ...

Va tuttavia evidenziato al Presidente della Corte di Appello che per il futuro dovranno essere tenute presenti le direttive di cui alla risoluzione consiliare sopra indicata e, in particolare, non potranno essere adottati provvedimenti che comportino un accantonamento di procedimenti per farne conseguire gli effetti estintivi per prescrizione.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di prendere atto del decreto n. 101 in data 12 aprile 2013 della Corte di Appello di ..., rappresentando che per il futuro dovranno essere seguite le direttive in tema di criteri di priorità nella trattazione degli affari penali di cui alla risoluzione consiliare indicata in premessa e, in particolare, non potranno essere adottati provvedimenti che comportino un accantonamento di procedimenti per farne conseguire gli effetti estintivi per prescrizione.”

§ 52

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