N. 78
Oggetto: Pratica num. 129/VV/2009 - Quesito proposto dai giudici della sezione riesame del Tribunale di Alpha.
Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 28 maggio 2009, ha adottato la seguente delibera:
“- letto il quesito proposto dai giudici della sezione riesame del Tribunale di Alpha, volto a conoscere se la lettera del par. 41.2 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione per il triennio 2009/2011, secondo cui nei concorsi interni “…il Presidente dà prevalenza ai magistrati che vantano una specifica esperienza nell’esercizio delle funzioni di G.I.P./G.U.P. per l’assegnazione dei relativi posti” possa essere interpretato nel senso di considerare analoga a quella del GIP l’esperienza maturata quale giudice componente del Tribunale del riesame;
- considerato che la lettera della disposizione richiamata non lascia adito a dubbi circa la possibilità di dare prevalenza esclusivamente ai magistrati che abbiano maturato una “specifica esperienza”
nell’esercizio delle funzioni GIP/GUP, caratterizzate dalla monocraticità e da attività peculiari che non trovano, invero, completa e specifica corrispondenza nelle funzioni svolte dal giudice componente del collegio riesame,
all’unanimità delibera
di rispondere al quesito nel senso che le funzioni di GIP/GUP e quelle di giudice componente del Tribunale del riesame non possono considerarsi analoghe”.
* * * N. 79 (par. 41.2)
Oggetto: Pratica num. 804/FT/2009 - Modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2006/2008, effettuata con decreto del 13.2.2009 dal Presidente del Tribunale di Alpha.
Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 28 maggio 2009, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:
OMISSIS
“- letta la modifica delle tabelle di organizzazione per il triennio 2006/2008 effettuata con decreto del 13.2.2009 dal Presidente del Tribunale di Alpha;
- letto il parere del Consiglio Giudiziario di Alpha espresso nella seduta del 10.3.2009;
- lette le osservazioni dei magistrati interessati;
OSSERVA
In data 31.1.2009 il Presidente del Tribunale di Alpha ha diramato interpello per concorso interno in vista dell’assegnazione dei ruoli a cinque magistrati di nuova destinazione e del trasferimento ad altra sede di due magistrati dell’ufficio, mettendo a concorso i seguenti posti:
- 2 posti di giudice della I sezione civile - 1 posto di giudice della III sezione civile
- 1 posto di giudice della IX sezione specializzata proprietà industriale - 1 posto di giudice alla X sezione civile (stranieri)
- 2 posti di giudice alla sezione GIP/GUP
All’esito dell’interpello e della valutazione delle domande dei magistrati, di cui è stato redatto elenco in ordine di anzianità, effettuata la dovuta comparazione, il Presidente del Tribunale ha individuato i seguenti vincitori per ogni singolo posto messo a concorso (ad eccezione di quelli per i quali non sono state presentate domande):
A) le dott.sse Prima e Seconda per la 1^ Sezione civile;
B) la dott.ssa Terza ed il dott. Quarto per l'Ufficio GIP/GUP;
C) la dott.ssa Quinta per la 2^ Sezione penale (posto di risulta);
D) il dott. Sesto per la 3^ Sezione Civile;
Le osservazioni di due magistrati dell’ufficio (dottori Settimo e Ottava) si sono appuntate solo sull’assegnazione dei due posti GIP/GUP, disposta in applicazione del par. 41.2 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione per il triennio 2009/2011, secondo cui nei concorsi interni “…il Presidente dà prevalenza ai magistrati che vantano una specifica esperienza nell’esercizio delle funzioni di G.I.P./G.U.P. per l’assegnazione dei relativi posti”, anche oltre la fascia degli otto anni, con conseguente prevalenza dei due candidati, pur con minore anzianità di ruolo e di servizio rispetto agli altri aspiranti, che hanno a lungo svolto funzioni di GIP/GUP, ossia i dottori Terza e Quarto.
In particolare la dott.ssa Ottava ha lamentato:
o di essere stata considerata erroneamente meno anziana della dott.ssa Nona (e la questione assumerebbe rilevanza avendo entrambe fatto domanda per il posto di risulta alla sezione penale occupato dal dr. Settimo, nell’eventualità dell’accoglimento delle osservazioni di quest’ultimo – alle quali la stessa Ottava aderisce - sulla sua pretermissione rispetto al posto GIP/GUP);
o di aver svolto funzioni GIP, anche se per meno di due anni, e funzioni di giudice del riesame da quasi un decennio presso la III sezione penale (nella quale peraltro sta per maturare una situazione di ultradecennalità), che sono da considerare analoghe a quelle GIP/GUP, con conseguente sua prevalenza rispetto ai due candidati preferiti;
o di essere figlia unica di un padre ottantacinquenne invalido totale ai sensi della legge 104/1992;
Dal canto suo il dott. Settimo ha contestato l’interpretazione del dettato di circolare seguita dal Presidente del Tribunale, svincolando la scelta del candidato da preferire da ogni riferimento alle professionalità complessive del candidato, laddove un’altra possibile interpretazione (incentrata sul richiamo ai soli criteri generali di cui al capo a) del par. 41 al di fuori della fascia di otto anni, con prevalenza delle funzioni di GIP/GUP solo all’interno della medesima fascia) consentirebbe, oltre la fascia di anzianità di otto anni, un minimo di discrezionalità nella scelta ed una conseguente valorizzazione di professionalità come appunto quella del dr. Settimo che ha svolto a lungo molteplici funzioni penali tra le quali, per 5 anni, anche funzioni di sorveglianza e che sta per maturare una situazione di ultradecennalità nella sezione penale
Il Consiglio Giudiziario, nella seduta del 10.3.2009, facendo leva sul tenore letterale del dettato di circolare, ha espresso parere favorevole sul decreto adottato dal Presidente del Tribunale.
Le valutazioni formulate dal Consiglio Giudiziario di Alpha appaiono condivisibili, in quanto la lettera della disposizione richiamata non lascia adito a dubbi circa la possibilità di dare prevalenza esclusivamente ai magistrati che abbiano maturato una “specifica esperienza” nell’esercizio delle funzioni GIP/GUP, caratterizzate dalla monocraticità e da attività peculiari che non trovano identica e specifica corrispondenza nelle funzioni di giudice del riesame (ed ancor meno in quelle di giudice penale dibattimentale). Inoltre l’imminente maturazione di situazioni di ultradecennalità e le situazioni previste dall’art. 21 L. 104/1992 non attribuiscono un titolo di preferenza nei concorsi interni, dovendo di tali situazioni solo tenersi conto ai sensi dei paragrafi 41.1 e 49.3 della richiamata circolare.
Tanto premesso
all’unanimità delibera
di approvare la variazione tabellare indicata in premessa ed operata del Presidente del Tribunale di Alpha in data 10.3.2009”.