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Oggetto: MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI _____________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Procedimento:
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ESERCIZIO 2020 Vedi allegato impegni
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ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.
Procedutosi all’appello nominale, risultano:
Nominativo Carica presente
de Augustinis Umberto Sindaco NO
Cretoni Sandro Presidente del Consiglio Comunale SI
Proietti Stefano Vice Presidente del Consiglio Comunale SI Trippetti Marco Vice Presidente del Consiglio Comunale SI
Bececco Maria Elena Consigliere SI
Di Cintio Antonio Consigliere NO
Erbaioli Carla Consigliere SI
Fagotto Fiorentini Giampaolo Consigliere SI
Fedeli Riccarco Consigliere SI
Frascarelli Ilaria Consigliere SI
Laureti Camilla Consigliere NO
Lisci Stefano Consigliere SI
Loretoni Cesare Consigliere SI
Mancini Mario Consigliere SI
Militoni David Consigliere SI
Montesi Massimiliano Consigliere NO
Morelli Marina Consigliere NO
Polinori Stefano Consigliere NO
Pompili Debora Consigliere SI
Profili Gianmarco Consigliere SI
Ranucci Roberto Consigliere SI
Renzi Luigina Consigliere SI
Santirosi Paola Vittoria Consigliere NO
Settimi Roberto Consigliere SI
Ugolini Filippo Consigliere SI
Pertanto, presenti n. 18, assenti giustificati n. 0, assenti n. 7.
Assiste il Segretario generale Dott. Mario Ruggieri.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Cretoni Sandro nella qualità di Presidente del Consiglio comunale ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:
Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane
OGGETTO: MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI
Si dà atto che rispetto all'appello iniziale in aula consiliare sono avvenuti i seguenti movimenti: sono entrati il Sindaco de Augustinis ed i consiglieri Laureti, Morelli, Polinori, Di Cintio, Santirosi, Montesi (25);
UDITA la discussione consiliare di cui al verbale n. 14 del 30 settembre 2020, costituito dalla registrazione audio in formato digitale della seduta, certificata mediante apposita dichiarazione di autenticità con timbro digitale e conservata presso la server-farm del Comune di Spoleto;
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
RICHIAMATI l'art. 42, comma 2 - lett. a), del D.Lgs. 267/2000 e il medesimo articolo, comma 1 - lett.
a), dello Statuto Comunale, approvato con proprie deliberazioni n. 26 del 19 febbraio 2001 e n. 54 del 28 marzo 2001, per i quali, tra l'altro, i regolamenti sono atti fondamentali la cui adozione appartiene alle competenze del Consiglio Comunale;
VISTO il “Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali” adottato dal Comune di Spoleto con proprio atto n. 51 del 25 marzo 1999 e successive modificazioni;
ATTESO che l’art. 52 del D. Lgs. 446/97 e successive modificazioni, così come ribadito dall’art. 149, comma 3, del D. Lgs.267/2000, riconosce ai comuni il potere di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, la cui determinazione è riservata alla legge;
PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 1 comma 797 della Legge 160/2019, il quale prevede che, in riferimento agli atti di accertamento esecutivi ai sensi delll’art. 1 comma 792 della stessa Legge, l’Ente, con deliberazione adottata a norma dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori ad euro 6.000,01;
CONSIDERATA la necessità di emendare l'art. 8, avente ad oggetto “Dilazione di pagamenti”, con l’intento di trovare una formula che sia in grado di contrastare l'abuso del diritto ad una maggiore
rateazione dei pagamenti ma, allo stesso modo, di garantire al contribuente la forma di dilazione più adatta alle proprie esigenze finanziarie;
DATO ATTO che:
- in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’art. 107 comma 2 del Decreto “Cura Italia” n. 18 del 17/03/2020, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, ha differito al 31/07/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020;
- trattandosi di modifiche ed integrazioni ad un regolamento procedurale in adeguamento a norme di legge non si applica per la relativa approvazione il termine stabilito dall’art. 53, comma 16, della legge 388/2000 così come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 448/2001, vale a dire la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione , ovvero quello attualmente previsto per l'adozione delle delibere tributarie, e le stesse, anche se adottate successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
- come da disposto dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti di cui sopra è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma;
RITENUTO pertanto opportuno e necessario per i motivi di cui sopra apportare modifiche ed integrazioni al citato “Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali” come di seguito riportato, dando atto che le stesse non incidono sugli equilibri generali del bilancio:
TESTO VIGENTE TESTO INTEGRATO e/o MODIFICATO
Articolo 8 - Dilazione di pagamenti
1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, aventi natura tributaria e no, nella fase che precede la riscossione coattiva - e anche se trattasi di somme derivanti da transazioni, previa domanda in carta semplice del debitore che rappresenti una temporanea “comprovata” difficoltà finanziaria - possono essere concesse dilazioni e rateazioni dei
Articolo 8 - Dilazione di pagamenti
1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, aventi natura tributaria e no, nella fase che precede la riscossione coattiva - e anche se trattasi di somme derivanti da transazioni, previa domanda in carta semplice del debitore che rappresenti una temporanea “comprovata” difficoltà finanziaria - possono essere concesse dilazioni e rateazioni dei
pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
a) inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni;
b) durata massima di:
i. dodici mesi per importi sino ad € 10.000,00 (euro diecimila/00) compresi, IVA esclusa se dovuta;
ii. trentasei mesi per importi sino ad € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) compresi, IVA esclusa se dovuta;
iii. quarantotto mesi per importi sino ad € 100.000,00 (euro centomila/00) compresi, IVA esclusa se dovuta;
iiii. sessanta mesi per importi superiori ad € 100.000,00 (euro centomila/00), IVA esclusa se dovuta;
c) decadenza automatica dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata con riscossione in un’unica soluzione del debito residuo;
d) scadenza di ciascuna rata entro l’ultimo giorno del mese;
e) applicazione degli interessi legali su base mensile, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento del tributo e/o dell’entrata comunale se l’istanza è stata presentata prima di tale data, ovvero dalla data di presentazione dell’istanza in caso contrario o dalla sottoscrizione dell’atto transattivo;
f) ammontare del debito superiore ad € 200,00 (euro duecento/ 00);
g) il numero massimo di rate mensili concedibili di cui alla lettera i. è graduato in base all’importo complessivo del debito secondo quanto di seguito
pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
a) inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni;
b) durata massima di:
i. dodici mesi per importi sino ad € 6.000,00 (euro seimila/00) compresi, IVA esclusa se dovuta;
ii. trentasei mesi per importi compresi a partire da € 6.000,01 (euro seimila/01) sino ad € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) compresi, IVA esclusa se dovuta;
iii. quarantotto mesi per importi compresi a partire da € 50.000,01 (euro cinquantamila/01) sino ad € 100.000,00 (euro centomila/00) compresi, IVA esclusa se dovuta;
iiii. sessanta mesi per importi superiori ad € 100.000,00 (euro centomila/00), IVA esclusa se dovuta;
c) decadenza automatica dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata con riscossione in un’unica soluzione del debito residuo;
d) scadenza di ciascuna rata entro l’ultimo giorno del mese;
e) applicazione degli interessi legali su base mensile, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento del tributo e/o dell’entrata comunale se l’istanza è stata presentata prima di tale data, ovvero dalla data di presentazione dell’istanza in caso contrario o dalla sottoscrizione dell’atto transattivo;
f) ammontare del debito superiore ad € 200,00 (euro duecento/ 00);
indicato:
IMPORTO DEL DEBITO
N° MAX RATE MENSILI da 200,00 a 500,00 4
da 501,00 a 1.000,00 6 da 1.001,00 a 3.000,00 8 da 3.001,00 a 5.000,00 10 da 5.001,00 a
10.000,00
12
1-bis. Il presente articolo non si applica per le alienazioni immobiliari.
2. Nel caso di domanda successiva all’inizio della procedura di riscossione coattiva, le dilazioni e le rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al venti per cento delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l’ammontare del debito risulti superiore a € 10.000,00 (euro diecimila/00) il debitore dovrà prestare idonea garanzia fidejussoria assicurativa (con compagnia di primaria rilevanza) o bancaria, in ogni caso con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e pagamento a semplice richiesta entro trenta giorni.
3. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate per le quali sia stata già concessa una precedente dilazione o rateazione.
4. Ad ogni dilazione o rateazione vanno, comunque, applicati gli interessi legali. Qualsiasi accordo o patto sottoscritto in violazione a tale principio è nullo.
g) il numero massimo di rate mensili concedibili di cui alla lettera i. è graduato in base all’importo complessivo del debito secondo quanto di seguito indicato:
IMPORTO DEL DEBITO
N° MAX RATE MENSILI da 200,00 a 500,00 4
da 500,01 a 3.000,00 8 da 3.000,01 a
6.000,00
12
da 6.000,01 a 50.000,00
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1-bis. Il presente articolo non si applica per le alienazioni immobiliari.
2. Nel caso di domanda successiva all’inizio della procedura di riscossione coattiva, le dilazioni e le rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al venti per cento delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l’ammontare del debito risulti superiore ad € 6.000,00 (euro seimila/00), il debitore dovrà prestare idonea garanzia fidejussoria assicurativa (con compagnia di primaria rilevanza) o bancaria, in ogni caso con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e pagamento a semplice richiesta entro trenta giorni. Laddove il debitore non intenda accendere la suddetta polizza fidejussoria, resta inteso che il numero massimo di rate fruibili rimane fermo a 12.
3. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere
ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate per le quali sia stata già concessa una precedente dilazione o rateazione.
4. Ad ogni dilazione o rateazione vanno, comunque, applicati gli interessi legali. Qualsiasi accordo o patto sottoscritto in violazione a tale principio è nullo.
TENUTO CONTO della proposta dell’Assessore Dott. Claudio Zucchelli;
RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 42;
ACQUISITI:
- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile del Dirigente della Direzione Economico – finanziaria e risorse umane;
- il parere dell’Organo di revisione, reso con verbale n. 6 del 01/06/2020, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 66 del 14/11/2019 con il quale il Dott. Giuliano Antonini è stato incaricato delle funzioni dirigenziali assegnate alla Direzione Economico-Finanziaria e Risorse Umane;
RILEVATO che nella seduta del 10.09.2020 la Commissione Normativa, con un emendamento, ha introdotto l’art. 8 ter “Normativa straordinaria dilazione di pagamenti esercizi 2020 e 2021” e si è espressa favorevolmente alla proposta di deliberazione così come emendata;
ATTESO che sullo stesso emendamento sono stati espressi parere di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile favorevoli da parte del dirigente della Direzione economico finanziaria e risorse umane;
ATTESO che sempre sullo stesso emendamento è stato espresso parere favorevole dall’organo di revisione con verbale n. 20 del 10.09.2020;
PRESO ATTO, inoltre, che in data 28.09.2020 la Commissione Normativa ha presentato un sub emendamento, acquisito al protocollo dell’Ente con il n. 46019, alla proposta di modifica del regolamento delle entrate del seguente tenore “all’art. 8 ter co. 2 dell’emendamento alla proposta di modifica del Regolamento delle entrate sopprimere la lettera g), la Commissione chiede di eliminare la fideiussione sull’ordinario”;
RILEVATO:
- che anche sul sub emendamento è stato espresso parere di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile favorevoli, da parte del dirigente della Direzione economico finanziaria e risorse umane;
- che sempre sullo stesso è stato espresso parere favorevole anche da parte dell’organo di revisione con verbale n. 23 del 30.09.2020;
Tutto ciò premesso:
Si dà avvio alla fase del dibattito generale, durante la quale si discute della proposta di modifica del regolamento delle entrate presentata dall’Ufficio comprensiva dell’emendamento e del sub emendamento suddetti; il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CRETONI mette a votazione la proposta di modifica del regolamento delle entrate presentata dall’Ufficio nonché dell’emendamento e del sub emendamento presentati dalla Commissione Normativa;
Si dà atto che dall’aula sono usciti i consiglieri Bececco, Di Cintio, Erbaioli, Frascarelli, Laureti, Lisci, Morelli, Polinori, Profili, Renzi, Santirosi, Settimi, Trippetti (12);
Il consiglio comunale
Alle ore 17:26 con 12 VOTI FAVOREVOLI (de Augustinis, Cretoni, Fagotto Fiorentini, Fedeli, Loretoni, Mancini, Militoni, Montesi, Pompili, Proietti, Ranucci, Ugolini), resi dai 12 Consiglieri presenti e votanti rispetto ai 25 assegnati e in carica;
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE le modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 51 del 25 marzo 1999 e successive modifiche, anche alla luce delle novità introdotte dall’art. 1, comma 797 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 come emendate e come sub emendate nonché come di seguito riportate:
TESTO VIGENTE TESTO INTEGRATO e/o MODIFICATO
Articolo 8 - Dilazione di pagamenti
1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, aventi natura tributaria e no, nella fase che precede la riscossione coattiva - e anche se trattasi di somme derivanti da transazioni, previa domanda in carta semplice del debitore che rappresenti una
Articolo 8 - Dilazione di pagamenti
1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, aventi natura tributaria e no, nella fase che precede la riscossione coattiva - e anche se trattasi di somme derivanti da transazioni, previa domanda in carta semplice del debitore che rappresenti una
temporanea “comprovata” difficoltà finanziaria - possono essere concesse dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
a) inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni;
b) durata massima di:
i. dodici mesi per importi sino ad € 10.000,00 (euro diecimila/00) compresi, IVA esclusa se dovuta;
ii. trentasei mesi per importi sino ad € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) compresi, IVA esclusa se dovuta;
iii. quarantotto mesi per importi sino ad € 100.000,00 (euro centomila/00) compresi, IVA esclusa se dovuta;
iiii. sessanta mesi per importi superiori ad € 100.000,00 (euro centomila/00), IVA esclusa se dovuta;
c) decadenza automatica dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata con riscossione in un’unica soluzione del debito residuo;
d) scadenza di ciascuna rata entro l’ultimo giorno del mese;
e) applicazione degli interessi legali su base mensile, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento del tributo e/o dell’entrata comunale se l’istanza è stata presentata prima di tale data, ovvero dalla data di presentazione dell’istanza in caso contrario o dalla sottoscrizione dell’atto transattivo;
f) ammontare del debito superiore ad € 200,00 (euro duecento/ 00);
g) il numero massimo di rate mensili concedibili di
temporanea “comprovata” difficoltà finanziaria - possono essere concesse dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
a) inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni;
b) durata massima di:
i. dodici mesi per importi sino ad € 6.000,00 (euro seimila/00) compresi, IVA esclusa se dovuta;
ii. trentasei mesi per importi compresi a partire da
€ 6.000,01 (euro seimila/01) sino ad € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) compresi, IVA esclusa se dovuta;
iii. quarantotto mesi per importi compresi a partire da € 50.000,01 (euro cinquantamila/01) sino ad € 100.000,00 (euro centomila/00) compresi, IVA esclusa se dovuta;
iiii. sessanta mesi per importi superiori ad € 100.000,00 (euro centomila/00), IVA esclusa se dovuta;
c) decadenza automatica dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata con riscossione in un’unica soluzione del debito residuo;
d) scadenza di ciascuna rata entro l’ultimo giorno del mese;
e) applicazione degli interessi legali su base mensile, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento del tributo e/o dell’entrata comunale se l’istanza è stata presentata prima di tale data, ovvero dalla data di presentazione dell’istanza in caso contrario o dalla sottoscrizione dell’atto transattivo;
f) ammontare del debito superiore ad € 200,00 (euro duecento/ 00);
cui alla lettera i. è graduato in base all’importo complessivo del debito secondo quanto di seguito indicato:
IMPORTO DEL DEBITO N° MAX RATE MENSILI da 200,00 a 500,00 4
da 501,00 a 1.000,00 6 da 1.001,00 a 3.000,00 8 da 3.001,00 a 5.000,00 10 da 5.001,00 a
10.000,00
12
1-bis. Il presente articolo non si applica per le alienazioni immobiliari.
2. Nel caso di domanda successiva all’inizio della procedura di riscossione coattiva, le dilazioni e le rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al venti per cento delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l’ammontare del debito risulti superiore a € 10.000,00 (euro diecimila/00) il debitore dovrà prestare idonea garanzia fidejussoria assicurativa (con compagnia di primaria rilevanza) o bancaria, in ogni caso con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e pagamento a semplice richiesta entro trenta giorni.
3. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate per le quali sia stata già concessa una precedente dilazione o rateazione.
4. Ad ogni dilazione o rateazione vanno,
comunque, applicati gli interessi legali. Qualsiasi
g) il numero massimo di rate mensili concedibili di cui alla lettera i. è graduato in base all’importo complessivo del debito secondo quanto di seguito indicato:
IMPORTO DEL DEBITO N° MAX RATE MENSILI da 200,00 a 500,00 4
da 500,01 a 3.000,00 8 da 3.000,01 a 6.000,00 12 da 6.000,01 a
50.000,00
36
1-bis. Il presente articolo non si applica per le alienazioni immobiliari.
2. Nel caso di domanda successiva all’inizio della procedura di riscossione coattiva, le dilazioni e le rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al venti per cento delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l’ammontare del debito risulti superiore ad € 6.000,00 (euro seimila/00), il debitore dovrà prestare idonea garanzia fidejussoria assicurativa (con compagnia di primaria rilevanza) o bancaria, in ogni caso con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e pagamento a semplice richiesta entro trenta giorni. Laddove il debitore non intenda accendere la suddetta polizza fidejussoria, resta inteso che il numero massimo di rate fruibili rimane fermo a 12.
3. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate per le quali sia stata già concessa una precedente dilazione o rateazione.
accordo o patto sottoscritto in violazione a tale principio è nullo.
4. Ad ogni dilazione o rateazione vanno, comunque, applicati gli interessi legali. Qualsiasi accordo o patto sottoscritto in violazione a tale principio è nullo.
Articolo 8-ter – Normativa straordinaria dilazione di pagamenti esercizi 2020 e 2021 1. Per i soli esercizi 2020 (a decorrere dall’approvazione del presente regolamento) e 2021, in conseguenza della grave crisi finanziaria derivante dall’emergenza sanitaria COVID-19, si applicano, in deroga a quanto previsto dall’art. 8, le seguenti norme.
2. Ai debitori di somme certe, liquidi ed esigibili, aventi natura tributaria e no, nella fase che precede la riscossione coattiva – e anche se trattasi di somme derivanti da transazioni, previa domanda in carta semplice del debitore che rappresenti una temporanea “comprovata” difficoltà finanziaria – possono essere concesse dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
a) inesistenza di morosità relativa a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
b) durata massima di:
i. 24 mesi per importi sino a € 6.000,00 (euro seimila/00) compresi, IVA esclusa se dovuta;
ii. 36 mesi per importi da € 6.000,01 (euro seimila/
01) sino a € 20.000,00 (euro ventimila/00) compresi, IVA esclusa se dovuta;
iii. 48 mesi per importi da € 20.000,01 (euro ventimila/01) sino a € 50.000,00 compresi, IVA esclusa se dovuta;
iv. 60 mesi per importi da € 50.000,01 (euro cinquantamila/01) sino a 100.000,00 (euro centomila/00) compresi, IVA esclusa se dovuta;
v. 72 mesi per importi oltre € 100.000,00 (euro centomila/00); IVA esclusa se dovuta;
c) in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato;
l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
d) scadenza di ciascuna rata entro l’ultimo giorno del mese;
e) applicazione degli interessi legali su base mensile, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento del tributo e/o dell’entrata comunale se l’istanza è stata presentata prima di tale data, ovvero dalla data di presentazione dell’istanza in caso contrario o dalla sottoscrizione dell’atto transattivo;
f) Ammontare del debito superiore ad € 100,00 (euro cento/00);
h) il numero massimo di rate mensili concedibili di cui alla lettera i. è graduato in base all’importo complessivo del debito secondo quanto di seguito indicato:
IMPORTO DEL DEBITO N° MAX RATE MENSILI Da 100,00 a 500,00 6
Da 500,01 a 3.000,00 12 Da 3.000,01 a 6.000,00 24
3. Il presente articolo non si applica per le alienazioni immobiliari.
4. Nel caso di domanda successiva all’inizio della procedura di riscossione coattiva, le dilazioni e le rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel comma 2, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al tre per cento delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui la durata della rateizzazione sia almeno di trentasei mesi o superiore, il debitore dovrà prestare idonea garanzia fidejussoria assicurativa (con compagnia di primaria rilevanza) o bancaria, in ogni caso con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e pagamento a semplice richiesta entro trenta giorni.
5. E’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere
ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate per le quali sia stata già concessa una precedente dilazione o rateazione.
6. Ad ogni dilazione o rateazione vanno, comunque, applicati gli interessi legali. Qualsiasi accordo o patto sottoscritto in violazione a tale principio è nullo.
7. La rateizzazione prevista, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a 120 (centoventi) rate mensili con un piano straordinario.
8. Per la richiesta dei piani straordinari, fermo restando l’accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai fini della ripartizione in rate del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la comprovata e grave situazione di difficoltà indipendente dalla responsabilità del debitore e legata alla congiuntura economica, è attestata dallo stesso debitore con istanza motivata, da produrre unitamente alla documentazione comprovante i requisiti di cui al successivo comma 9.
9. La concessione dei piani straordinari di riscossione può avvenire solo nel caso in cui ricorrano congiuntamente la condizione di accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario e quella di solvibilità dello stesso debitore, valutata in relazione al piano di rateizzazione concedibile. Tali condizioni sussistono quando l’importo della rata:
a) per le persone fisiche e le ditte individuali con i regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all’istanza;
b) Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi
dell’art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l’indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente) /Passivo corrente] è compreso tra 0,50 e 1. A tal fine il debitore allega all’istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.
10. Il numero delle rate dei piani straordinari è modulato in funzione del rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore della produzione di cui al comma 5 lettere a) e b), secondo le tabelle A e B allegate al presente regolamento.
TABELLA “A”
Rata/valore produzione Rate concedibili
da a
10,01% 10,20% 73
10,21% 10,40% 74
10,41% 10,60% 75
10,61% 10,80% 76
10,81% 11,00% 77
11,01% 11,20% 78
11,21% 11,40% 79
11,41% 11,60% 80
11,61% 11,80% 81
11,81% 12,00% 82
12,01% 12,20% 83
12,21% 12,40% 84
12,41% 12,60% 85
12,61% 12,80% 86
12,81% 13,00% 87
13,01% 13,20% 88
13,21% 13,40% 89
13,41% 13,60% 90
13,61% 13,80% 91
13,81% 14,00% 92
14,01% 14,20% 93
14,21% 14,40% 94
14,41% 14,60% 95
14,61% 14,80% 96
14,81% 15,00% 97
15,01% 15,20% 98
15,21% 15,40% 99
15,41% 15,60% 100
15,61% 15,80% 101
15,81% 16,00% 102
16,01% 16,20% 103
16,21% 16,40% 104
16,41% 16,60% 105
16,61% 16,80% 106
16,81% 17,00% 107
17,01% 17,20% 108
17,21% 17,40% 109
17,41% 17,60% 110
17,61% 17,80% 111
17,81% 18,00% 112
18,01% 18,20% 113
18,21% 18,40% 114
18,41% 18,60% 115
18,61% 18,80% 116
18,81% 19,00% 117
19,01% 19,20% 118
19,21% 19,40% 119
OLTRE 19,40% 120
TABELLA “B”
Rata/reddito Rate concedibili
da a
20,01% 20,40 73
20,41% 20,80% 74
20,81% 21,20% 75
21,21% 21,60% 76
21,61% 22,00% 77
22,01% 22,40% 78
22,41% 22,80% 79
22,81% 23,20% 80
23,21% 23,60% 81
23,61% 24,00% 82
24,01% 24,40% 83
24,41% 24,80% 84
24,81% 25,20% 85
25,21% 25,60% 86
25,61% 26,00% 87
26,01% 26,40% 88
26,41% 26,80% 89
26,81% 27,20% 90
27,21% 27,60% 91
27,61% 28,00% 92
28,01% 28,40% 93
28,41% 28,80% 94
28,81% 29,20% 95
29,21% 29,60% 96
29,61% 30,00% 97
30,01% 30,40% 98
30,41% 30,80% 99
30,81% 31,20% 100
31,21% 31,60% 101
31,61% 32,00% 102
32,01% 32,40% 103
32,41% 32,80% 104
32,81% 33,20% 105
33,21% 33,60% 106
33,61% 34,00% 107
34,01% 34,40% 108
34,41% 34,80% 109
34,81% 35,20% 110
35,21% 35,60% 111
35,61% 36,00% 112
36,01% 36,40% 113
36,41% 36,80% 114
36,81% 37,20% 115
37,21% 37,60% 116
37,61% 38,00% 117
38,01% 38,40% 118
38,41% 38,80% 119
OLTRE 38,80% 120
3. DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”.
4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione dedicata del sito istituzionale di questo Ente;
5. DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di trenta giorni dalla sua esecutività, o comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
5
MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI
2020
Ufficio ICI - IMU - TASI
Proposta Nr. /
Oggetto:
Ufficio Proponente:
19/05/2020
Ufficio Proponente (Ufficio ICI - IMU - TASI)
Data
Parere Favorevole
Giuliano Antonini
Parere Tecnico
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Il Responsabile di Settore
Sintesi parere:19/05/2020
Ufficio Bilancio e Programmazione
Data
Parere Favorevole
Giuliano Antonini
Parere Contabile
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Responsabile del Servizio Finanziario
Sintesi parere:Cretoni Sandro Mario Ruggieri
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Sandro Cretoni;1;8951047 Mario Ruggieri;2;18211095