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CONSIGLIO COMUNALE. Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art.49 del D.Lgs. n.267 del )

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Allegato n.

CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA N° PDCC-14-2021

OGGETTO : Affidamento in concessione del servizio di accertamento e ri - scossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazio - ne o esposizione pubblicitaria ex art. 1, comma 816, L. n.

160/2019 – Provvedimenti.

Scandicci, lì 01/03/2021

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000)

IL DIRIGE NT E DEL

SETTORE 3 - RIS O RS E

Dott. Alberto De Francesco

[Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e smi (CAD) che sostituisce il docu - mento cartaceo e la fima autografa]

Firmato da De Francesco Alberto

Il 01/03/2021 (12:38:38)

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PROPOSTA N° PDCC-14-2021

OGGETTO : Affidamento in concessione del servizio di accertamento e ri - scossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazio - ne o esposizione pubblicitaria ex art. 1, comma 816, L. n.

160/2019 – Provvedimenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

-

che con Determinazione dirigenziale n. 293 del 21.09.2017 è stata indetta una procedura aperta sotto soglia comunitaria, con modalità telematica attraverso la piattaforma telematica regionale START, per l’affidamento in concessione del “servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e gestione del servizio di Pubbliche Affissioni con riscossione dei relativi diritti” per la durata di anni due decorrenti dal 01.01.2018 al 31.12.2019;

-che con lo stesso provvedimento sono stati approvati il Bando, il Disciplinare e il Capitolato speciale di gara, nel quale sono contenuti tutti gli elementi tecnico progettuali dell’affidamento;

-che la stessa determinazione ha previsto la facoltà di proroga per ulteriori due anni, e che pertanto l'importo complessivo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del Codice, è stato determinato in € 276.000,00 per ciascun biennio, al netto IVA;

Rilevato che detta facoltà di proroga è stata altresì prevista:

-nel Disciplinare di gara, laddove è stato stabilito che “il contratto avrà la durata di 2 (due) anni dal 01/01/2018 al 31/12/2019 a partire dalla data di affidamento e secondo le modalità indicate al successivo art. 3) ed è rinnovabile per anni 2 (due) ai sensi dell’art. 63 co. 5 del D. Lgs. 50/2016”;

-nel capitolato all'articolo 2, laddove è stabilito che “la concessione ha durata di anni 2 (due) naturali successivi e continui, decorrenti dal 01.01.2018 e fino alla data del 31.12.2019, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dal presente capitolato. Alla scadenza la concessione potrà essere rinnovata per analogo periodo di tempo nei limiti e con le modalità previste per legge”;

Ricordato che con determinazione n. 394 del 01.12.2017 è stata aggiudicata la gestione del servizio di che trattasi alla società I.C.A – IMPOSTE COMUNALI E AFFINI – S.R.L. con sede legale in ROMA, 00196 Lungotevere Flaminio n. 76 (C.F. n. 02478610583 e P.IVA n.

01062951007) dal 01.01.2018 al 31.12.2019 con un ribasso percentuale offerto del 2.5 per cento sulla percentuale di aggio posto a base di gara pari al 20 per cento, e quindi a fronte di un aggio del 19,50%;

Dato atto, quindi, che il servizio in discorso è stato svolto in concessione da I.C.A – IMPOSTE COMUNALI E AFFINI – S.R.L. come da contratto stipulato mediante atto pubblico amministrativo in modalità elettronica il 04.10.2018 per la durata di anni due a decorrere dal 01.01.2018, a seguito di procedura aperta;

Richiamata, ancora, la determinazione n. 328 del 03.12.2019 con la quale, ravvisata la presenza dei presupposti giuridici e di fatto, e accertate le ragioni di opportunità e convenienza per il rinnovo

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al soggetto aggiudicatario ICA SRL, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63, comma 5, del D.Lgs. n.

50/2016, si è provveduto al rinnovo del contratto di concessione alle stesse condizioni stabilite nel capitolato di gara approvato con determinazione n. 293 del 21.09.2017, citata, e nel contratto sottoscritto in data 04.10.2018 per ulteriori due anni (2020-2021);

Osservato, quindi, che, gli accordi contrattuali, in essere con la predetta società, prevedono, in estrema sintesi e per quanto concerne i rapporti di carattere economico:

- in favore del concessionario il riconoscimento di un aggio pari al 19,50% delle somme riscosse;

- in favore dell’Ente il riconoscimento di un minimo garantito pari ad € 500.000,00;

Richiamate le disposizioni recate dal comma 816 dell’articolo 1 della L. 27.12.2019, n. 160, il quale prevede l’istituzione, da parte di Comuni, Province e Città Metropolitane, di un canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Ricordato che, a norma del comma 819 del citato art. 1, presupposto del canone è:

- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Richiamata, quindi, la propria deliberazione in data odierna, con la quale si è provveduto alla istituzione, con decorrenza 01 gennaio 2021, del canone di che trattasi e alla approvazione della relativa disciplina regolamentare, ai sensi della citata Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836;

Richiamate le disposizioni recate dal comma 846, a norma del quale “Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante”;

Richiamate, altresì, le disposizioni recate dall’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000, in merito alle competenze del Consiglio Comunale, il quale attribuisce al predetto organo, tra le altre, la competenza in materia di organizzazione dei pubblici servizi e affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

Rilevata l’opportunità di procedere all’affidamento in concessione della gestione del canone di che trattasi, nella considerazione che:

- come in precedenza riportato, l’Ente da anni ha esternalizzato la gestione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

- l’attuale strutturazione dell’Ente non consente la reinternalizzazione delle attività di che trattasi, in ragione delle competenze e della forza lavoro occorrenti, allo stato non disponibili;

- l’esternalizzazione della gestione del canone di occupazione del suolo pubblico rappresenta misura che l’Amministrazione Comunale avrebbe comunque perseguito, nella considerazione

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delle sempre crescenti difficoltà della gestione propria, dovuta alla esiguità del personale comunale, particolarmente in relazione alle entrate derivanti dai mercati;

- l’ampliamento della concessione alle ulteriori componenti del nuovo canone (corrispondenti al vecchio canone per l’occupazione del suolo pubblico), consente quindi di liberare risorse lavorative da destinare ai compiti di istituto, obiettivo senza dubbio da perseguire avuto riguardo alla costante diminuzione del personale comunale, principalmente dovuta alla rigidità delle norme in materia di reclutamento di nuovo personale;

Vista la nota della predetta società ICA srl in data 27 gennaio 2021, al prot. dell’Ente n.3863 del 28.01.2021, con la quale la medesima ha evidenziato la disponibilità ad assumere la gestione in concessione del canone di che trattasi. Con la medesima nota, peraltro, la società citata ha evidenziato la notevole contrazione dei corrispettivi derivanti dalle attività gestite in concessione per conto del Comune di Scandicci, in conseguenza della crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria Covid-19 che, tra l’altro, ha comportato il depauperamento delle esposizioni pubblicitarie: risulta fortemente probabile che tale diminuzione di gettito si verificherà anche per l’anno in corso e, probabilmente, anche per il 2022, considerato che la pandemia è ancora in corso e risulta del tutto aleatoria ogni previsione circa i tempi della sua cessazione e la conseguente piena ripresa delle attività economiche;

Rilevato che con la medesima, citata, nota la predetta società ha quindi evidenziato la conseguente significativa alterazione del naturale equilibrio tra le prestazioni contrattuali delle parti e quindi lo stravolgimento del sinallagma contrattuale, richiedendo, quindi, l’adozione di misure di riequilibrio, sintetizzabili nelle seguenti:

- nessuna previsione di minimo garantito per l’anno 2020 e 2021;

- per il periodo 2022-2023, il minimo garantito sarà rideterminato in funzione del gettito derivante dalle tariffe adottate nel nuovo Regolamento per l’applicazione del Canone di Concessione;

- prolungamento della concessione al 31/12/2023;

- affidamento del Canone unico patrimoniale di concessione, comprensivo sia della diffusione pubblicitaria che dell’occupazione di suolo pubblico, a fronte dell’aggio unico di riscossione del 9,25%;

- riscossione, fino al totale recupero, dei piani di rateizzazione concessi in corso di concessione;

- riscossione, fino al totale esaurimento delle procedure, della riscossione coattiva affidata in corso di concessione;

Richiamate, al riguardo, le seguenti disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici ex d.lgs. 18.04.2016, n. 50:

- articolo 106, recante disposizioni in materia di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, il cui comma 1 consente la modifica dei contratti di appalto senza una nuova procedura di affidamento qualora, tra gli altri casi, la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

- articolo 165, recante disposizioni in materia di rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni, il cui comma 6 prevede che “Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire

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la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto”;

Vista, altresì, la Relazione Tematica della Corte Suprema di Cassazione n. 56 in data 08 luglio 2020, avente ad oggetto “Novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale”, la quale evidenza il principio della doverosità della rinegoziazione, alla stregua delle norme del codice civile (artt. 1374-1467-1175-1375), alla luce delle condizioni di squilibrio sinallagmatico venutosi a creare a seguito dell’emergenza COVID;

Ritenuto opportuno provvedere alla gestione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ex articolo 1, comma 816, n. 160 a mezzo affidamento a soggetto esterno, e precisamente, nell’esercizio della facoltà concessa dal comma 846 del medesimo articolo 1, a mezzo dell’attuale concessionario della gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, anche attraverso revisione delle clausole contrattuali in essere,

Richiamate, a tale ultimo riguardo, le disposizioni recate dal citato art. 42 del d.lgs. n. 267/2000 che, alla lett. i) del comma 1 assegna al consiglio comunale la competenza in materia di spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi,

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 e allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n.

3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012, come da verbale n.

______ in data_______;

D E L I B E R A

1. Di provvedere, nell’esercizio delle proprie prerogative ex art. 42 TUEL, alla gestione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ex articolo 1, comma 816, n. 160 a mezzo affidamento a soggetto esterno, e precisamente, nell’esercizio della facoltà concessa dal comma 846 del medesimo articolo 1, a mezzo dell’attuale concessionario della gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

2. Di delegare al competente Dirigente, il compimento delle attività occorrenti per l’affidamento delle attività di cui al precedente comma, anche, secondo quanto previsto dagli articoli 106 e 165 del codice dei contratti, mediante revisione degli accordi contrattuali funzionali al ripristino dell’equilibrio contrattuale in essere con il gestore di cui al precedente comma, avuto riguardo, a tal ultimo fine, alle seguenti disposizioni di indirizzo:

• Nessuna previsione di minimo garantito per l’anno 2020 e 2021.

Periodo 2022-2023, il minimo garantito sarà rideterminato in funzione del gettito derivante dalle tariffe adottate nel nuovo Regolamento per l’applicazione del Canone di Concessione;

• Prolungamento della concessione al 31/12/2023;

• Affidamento del Canone unico patrimoniale di concessione, comprensivo sia della diffusione pubblicitaria che dell’occupazione di suolo pubblico, il cui valore, a regime, ammonta a circa 2.150.000,00 euro - all’aggio unico di riscossione del 9,25%;

• Riscossione, fino al totale recupero, dei piani di rateizzazione concessi in corso di concessione;

• Riscossione, fino al totale esaurimento delle procedure, della riscossione coattiva affidata in corso di concessione;

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3. Di dare atto che la spesa presunta derivante dalla presente deliberazione, stimata, per gli anni 2021 - 2022, rispettivamente, in € 175.000,00 ed € 200.000,00, risulta stanziata del Bilancio di previsione triennale 2020-2022, esercizi 2021 e 2022 come di seguito riportato:

Missione 01 “Servizi istituzionali generali e di gestione”

Programma 04 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”

Cap. 123010/20 “Aggi e canoni esattoriali”

4. Di dare altresì atto che alla spesa di cui al presente provvedimento sarà assicurata idonea copertura nel redigendo bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023, autorizzando sin d’ora, per l’esercizio 2023, la spesa di che trattasi, secondo quanto prescritto dall’art. 42, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 267/2000.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l’urgenza di provvedere all’affidamento in concessione oggetto della presente deliberazione, al fine di procedere all’avvio della gestione del nuovo canone patrimoniale,

Con votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134

c. 4 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267.

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