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PROVINCIA SUD SARDEGNA Legge Regionale

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DETERMINAZIONEN.83/AMBDEL25OTTOBRE2016

OGGETTO: Accettazione dell’appendice n. 9 del 01.06.2016 e dell’appendice del 11.10.2016 alla polizza fideiussoria n. 203.91.000050 del 25.11.2013 – Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie rep.

n. 5 del 12.09.2016 e n. 5/B del 24.10.2016 - inerenti l'attività di gestione dell’impianto di selezione e stabilizzazione dei rifiuti urbani, facente parte del complesso IPPC di proprietà del Comune, sito a Carbonia in località Sa Terredda, autorizzato con Ns.

determinazione n. 225 del 30.07.2013 e ss.mm.ii.

ILDIRIGENTE

Vista la Direttiva 2008/1/CE, che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione ed alla riduzione integrate dell'inquinamento;

Visto il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e sue successive modificazioni ed integrazioni, recante “Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti”;

Visto il Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 relativo a “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - Abrogazione Dm 3 agosto 2005”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e sue successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 29-octies “Rinnovo e riesame” e l’art. 29- nonies “Modifica degli impianti o variazioni del gestore”, così come aggiornati dal Decreto Legislativo 46/2014;

Visto il Decreto Legislativo 29 giugno 2014, n. 46 recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, ed in particolare l’art.

7 che ha apportato modifiche al Titolo III-bis della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4 relativa a “Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazioni della spesa, politiche sociali e di sviluppo” ed in particolare l’art. 22, comma 4) che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);

Vista la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 avente ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” ed in particolare l'art. 59, comma 4, lett. b, che assegna all’Amministrazione Provinciale la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non;

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Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15.07.2008, recante “Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l’esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/22 del 13.04.2010 avente per oggetto “Decreto legislativo n. 36/2003 e D.M. Ambiente 3.8.2005. Ammissibilità dei rifiuti conferiti in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi”;

Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 18 del 12.03.2009, con la quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC Comune di Carbonia

“Discarica per rifiuti non pericolosi urbani, assimilati e fanghi” (Punto 5.4 dell’Allegato I del D.Lgs.

59/2005) sito in località Sa Terredda nel Comune di Carbonia, e viste le successive determinazioni integrative e/o modificative;

Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 97 del 26.04.2010 con la quale è stata modificata la determinazione n. 18 del 12.03.2009 sopra richiamata, procedendo al rilascio dell’autorizzazione dell’impianto di selezione e stabilizzazione per rifiuti urbani, di proprietà del Comune di Carbonia, sito a Carbonia in località “Sa Terredda”, meglio identificato alla categoria 5.3 dell’Allegato VIII, Parte Seconda al D.Lgs. 152/06 “Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno”;

Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 225 del 30.07.2013, con la quale è stata rinnovata l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per l’impianto IPPC, sito nel Comune di Carbonia in località Sa Terredda, costituito dalla “Discarica per rifiuti non pericolosi urbani, assimilati e fanghi” (Punto 5.4 dell’Allegato VIII, Parte Seconda al D.Lgs. 152/06)” e dall’impianto di selezione e stabilizzazione rientrante nella categoria “Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno (Punto 5.3 dell’Allegato VIII, Parte Seconda al D.Lgs. 152/06)”;

Vista la polizza fideiussoria n. 203.91.000050 del 25.11.2013 – acquisita agli atti in data 09.12.2013 con il prot. n. 28894 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie rep. n. 3 del 20.03.2014 - dell'importo di

€ 175.000,00 (Euro centosettantacinquemila/00), con validità dal 25.11.2013 al 25.11.2020 comprensiva della maggiorazione di due anni, emessa dalla Società Cattolica di Assicurazione soc. coop. per conto del Comune di Carbonia ed a favore della Provincia di Carbonia Iglesias, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata con la determinazione n. 225 del 30.07.2013, a copertura della gestione dell’impianto di selezione e stabilizzazione in oggetto;

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Vista l’appendice di precisazione n. 1 del 25.11.2013 alla polizza n. 203.91.000050 del 25.11.2013, acquisita agli atti unitamente alla polizza cui accede, con la quale sono state inserite le clausole contrattuali di cui alla D.G.R. 39/23 del 15.07.2008 in aggiunta a quelle contenute nelle Condizioni Generali di Polizza presenti nella garanzia finanziaria originaria, fermo ed invariato quanto già previsto nella stessa polizza n. 203.91.000050 del 25.11.2013;

Dato atto che la polizza n. 203.91.000050 del 25.11.2013 e la relativa appendice di precisazione n. 1 del 25.11.2013 contengono clausole contrattuali difformi ed in contrasto con quelle previste nello schema contrattuale approvato con la deliberazione di Giunta Regionale 39/23 del 15.07.2008;

Vista la Ns. nota prot. n. 29347 del 16.12.2013 con la quale è stato comunicato - al Comune di Carbonia - che la polizza fideiussoria n. 203.91.000050 del 25.11.2013 e la relativa appendice di precisazione n. 1 del 25.11.2013 non sono state accettate per i motivi sopra richiamati e si è invitata l’Amministrazione Comunale a voler sanare le irregolarità riscontrate, presentando una garanzia finanziaria conforme allo schema contrattuale approvato con la deliberazione di Giunta Regionale 39/23 del 15.07.2008;

Vista l’appendice di precisazione n. 2 del 11.03.2014 alla polizza n. 203.91.000050 del 25.11.2013 - acquisita agli atti in data 18.03.2014 con il n. 6598 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie con la stessa numerazione della polizza cui accede - con la quale si è provveduto a sanare le irregolarità riscontrate, eliminando e modificando le clausole contrattuali in contrasto o, comunque, difformi dallo schema contrattuale di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 39/23 del 15.07.2008, fermo ed invariato tutto il resto;

Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 93 del 27.03.2014 con la quale si è provveduto ad accettare la polizza fideiussoria n. 203.91.000050 del 25.11.2013 e le relative appendici di precisazione n. 1 del 25.11.2013 e n. 2 del 11.03.2014, con le puntualizzazioni nella stessa contenute;

Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 171 del 20.06.2014, con la quale si è proceduto ad una modifica sostanziale della determinazione n. 225 del 30.07.2013 - ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 – autorizzando i lavori di upgrade dell’impianto di selezione e stabilizzazione, consentendo il trattamento della frazione umida organica;

Vista l’appendice di precisazione n. 5 del 29.09.2014 alla polizza fideiussoria n. 203.91.000050 del 25.11.2013 – acquisita agli atti in data 24.10.2014 con il prot. n. 21489 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 8 del 30.10.2014 – con la quale si è provveduto ad adeguare la polizza originaria alle prescrizioni contenute nella determinazione n. 171 del 20.06.2014 e ad aumentare il massimale da € 175.000,00 ad € 548.500,00 (euro cinquecentoquarantottomilacinquecento/00), fermo ed

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invariato tutto il resto;

Vista l’appendice di precisazione n. 6 del 16.10.2014 alla polizza fideiussoria n. 203.91.000050 del 25.11.2013 – acquisita agli atti in data 24.10.2014 con il prot. n. 21489 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 8/A del 30.10.2014 – con la quale la Società Cattolica di Assicurazione soc. coop. ha chiarito che le appendici di precisazione della polizza in oggetto, da considerarsi valide tra le parti, sono la n. 1, la n. 2 e la n. 5 e che le appendici di precisazione n. 3 e n. 4, non essendo mai state perfezionate, sono da intendersi prive di efficacia ad ogni effetto di legge, fermo ed invariato tutto il resto;

Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 269 del 03.11.2014, con la quale sono state accettate le appendici di precisazione n. 5 del 29.09.2014 e n. 6 del 16.10.2014 alla polizza fideiussoria n. 203.91.000050 del 25.11.2013;

Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 101 del 03.05.2016, con la quale è stata modificata la determinazione n. 171 del 20.06.2014 sopra richiamata, autorizzando la modifica non sostanziale dell’impianto, inserendo un nuovo codice CER e modificando il posizionamento del trituratore per gli ingombranti nonché l’ubicazione dell’area di raffinazione e stoccaggio compost;

Vista l’appendice di precisazione n. 9 del 01.06.2016 alla polizza fideiussoria n. 203.91.000050 del 25.11.2013 - acquisita agli atti in data 12.08.2016 con il prot. n. 13306 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 5 del 12.09.2016 – con la quale la polizza originaria e le relative appendici sono state aggiornate alle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui alla determinazione n. 101 del 03.05.2016, fermo ed invariato tutto il resto;

Vista, altresì, l’appendice di precisazione n. 10 alla polizza fideiussoria n. 203.91.000050 del 25.11.2013 - acquisita agli atti in data 16.09.2016 con il prot. n. 14367 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 5/A del 20.09.2016 – con la quale la Società Cattolica di Assicurazione soc. coop. ha chiarito che le appendici di precisazione alla polizza in oggetto, da considerarsi valide tra le parti, sono la n. 2, la n. 5, la n. 6 e la n. 9 e che le appendici di precisazione n. 3, n. 4, n. 7 e n. 8 non essendo mai state perfezionate, sono da intendersi prive di efficacia ad ogni effetto di legge, fermo ed invariato tutto il resto;

Considerato che l’appendice n. 10 sopra citata contiene delle imprecisioni in quanto non richiama l’appendice n. 1 del 25.11.2013 tra le appendici da considerarsi valide tra le parti e, soprattutto, non contiene una data univoca di emissione, in quanto nella stessa pagina figurano due diverse date - il 14.10.2016 ed il 05.10.2016 – entrambe quali data di emissione della stessa appendice, rendendo

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impossibile individuare una valida data di emissione;

Vista la Ns. nota prot. n. 14537 del 21.09.2016 con la quale l’appendice n. 10 sopra citata è stata rigettata per i motivi sopra richiamati;

Vista l’appendice di precisazione del 11.10.2016 alla polizza fideiussoria n. 203.91.000050 del 25.11.2013 - acquisita agli atti in data 18.10.2016 con il prot. n. 15607 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 5/B del 24.10.2016 – con la quale la Società Cattolica di Assicurazione soc. coop.

precisa che tale appendice annulla e sostituisce la precedente appendice n. 10 e con la quale dà atto le appendici di precisazione alla polizza in oggetto, da considerarsi valide tra le parti, sono la n. 1, la n. 2, la n. 5, la n. 6 e la n. 9 e che le appendici di precisazione n. 3, n. 4, n. 7 e n. 8 - non essendo mai state perfezionate - sono da intendersi prive di efficacia ad ogni effetto di legge, fermo ed invariato tutto il resto;

Vista la conformità delle appendici di precisazione in oggetto allo “Schema delle condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti autorizzati ai sensi del D.Lgs.

152/06 e s.m.i., del D.Lgs. 59/05, nonché del D.Lgs 36/03 e del D.Lgs. 133/05”, di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15.07.2008;

Ritenuto opportuno accettare l’appendice di precisazione n. 9 del 01.06.2016 e l’appendice di precisazione del 11.10.2016 alla polizza fideiussoria n. 203.91.000050 del 25.11.2013 – Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie rep. n. 5 del 12.09.2016 e n. 5/B del 24.10.2016 - che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 107;

- il D. Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all’art. 4;

- la L. 241/1990;

- il Titolo III Capo XXII del Libro IV del Codice Civile;

Visti:

- la Legge Regionale n. 15 del 28.06.2013 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”;

- la Legge Regionale n. 7 del 12.03.2015 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”;

- la Legge Regionale n. 2 del 04.02.2016 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”;

Visto il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 9 del 25.07.2016, con il quale è stato attribuito al dott. Mariano Cabua l’incarico ad interim di dirigente dell'Area Ambiente dell'Ente fino alla data del

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31.12.2016.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di accettare l’appendice di precisazione n. 9 del 01.06.2016 alla polizza fideiussoria n.

203.91.000050 del 25.11.2013 - acquisita agli atti in data 12.08.2016 con il prot. n. 13306 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 5 del 12.09.2016 – con la quale la polizza originaria e le relative appendici sono state aggiornate alle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui alla determinazione n. 101 del 03.05.2016, fermo ed invariato tutto il resto;

3. di accettare, altresì, l’appendice di precisazione del 11.10.2016 alla polizza fideiussoria n.

203.91.000050 del 25.11.2013 - acquisita agli atti in data 18.10.2016 con il prot. n. 15607 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 5/B del 24.10.2016 – con la quale viene annullata e sostituita la precedente appendice n. 10 e si dà atto che le appendici di precisazione alla polizza in oggetto, da considerarsi valide tra le parti, sono la n. 1, la n. 2, la n. 5, la n. 6 e la n. 9 e che le appendici di precisazione n. 3, n. 4, n. 7 e n. 8 - non essendo mai state perfezionate - sono da intendersi prive di efficacia ad ogni effetto di legge, fermo ed invariato tutto il resto;

4. di precisare che a partire dalla data odierna il provvedimento autorizzativo, rilasciato con la determinazione n. 101 del 03.05.2016, è pienamente efficace.

Iglesias, 25 ottobre 2016

ILDIRIGENTE Dott. Mariano Cabua F.to Mariano Cabua

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