Patente deteriorata: cosa fare?
Autore: Sabrina Mirabelli | 28/01/2021
Se il permesso di guida è divenuto illeggibile, va sostituito; pena l’eventuale ritiro da parte delle forze dell’ordine.
Per guidare un veicolo, la legge prevede che il conducente abbia conseguito la patente. Deve, altresì, portarla sempre con sé nell’eventualità di un controllo da parte delle forze dell’ordine. In molti hanno l’abitudine di conservare tale documento nel portafoglio per paura di dimenticarlo a casa. Può capitare così che
dopo qualche anno, la patente si rovini e diventi illeggibile.
In caso di patente deteriorata, che fare? Il Codice della strada non prevede una sanzione specifica. Tuttavia, una circolare del ministero dell’Interno ha chiarito che gli agenti accertatori possono ritirare il permesso di guida ogni volta in cui non sia più in grado di assolvere alla funzione di certificazione della titolarità dell’autorizzazione [1].
Dalla lettura della circolare si evince che gli organi accertatori hanno la facoltà e non l’obbligo di ritirare la patente deteriorata. Infatti, le circolari sono degli atti interni che vincolano soltanto da un punto di vista disciplinare senza imporre alcun dovere come, invece, avviene nel caso di una norma di legge.
Pertanto, spetta agli agenti accertatori stabilire di volta in volta se la patente è talmente deteriorata da renderne necessario il ritiro o meno. Una volta ritirata la patente, l’autorità procedente deve trasmetterla immediatamente alla Motorizzazione civile che rilascia il duplicato previa presentazione da parte del titolare, entro 30/40 giorni, di un documento leggibile idoneo.
Quando la patente si considera deteriorata?
La patente si considera deteriorata quando non sono leggibili:
gli estremi di riconoscimento del documento;
i dati anagrafici del titolare;
la data di scadenza;
la fotografia del titolare.
Dove e come va richiesto il duplicato della patente deteriorata
La richiesta per il rilascio della patente deteriorata va presentata presso gli uffici della Motorizzazione civile. A tal fine, bisogna compilare la domanda sul modello TT 2112, che è disponibile allo sportello dell’ufficio della Motorizzazione civile. In alternativa, è possibile scaricare il modulo telematicamente, accedendo al Portale dell’automobilista.
Insieme al modello vanno presentati:
l’attestazione del versamento di 10,20 euro sul c/c 9001. Il bollettino 1.
prestampato è in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici della Motorizzazione civile;
l’attestazione del versamento di 32,00 euro sul c/c 4028. Anche in questo 2.
caso, il bollettino prestampato si trova in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici della Motorizzazione civile;
una fotocopia completa della patente e l’originale in visione.
3.
Se la patente non è ancora scaduta di validità oppure se non scadrà entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda, vanno allegate anche 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata.
La fotografia può essere autenticata direttamente allo sportello dell’ufficio, se è l’interessato a presentare la domanda. Invece, se delega qualcuno alla presentazione della domanda, l’autentica della fotografia può avvenire presso gli uffici comunali.
Per l’autenticazione della fotografia non è dovuto il pagamento dell’imposta di bollo.
Se la patente è scaduta di validità o scadrà entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda, alla predetta documentazione va allegata un certificato medico in bollo ed una fotocopia, con data non anteriore a tre mesi, rilasciato da uno dei medici abilitati [2].
Quali documenti devono presentare i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari che presentano la domanda per il duplicato della patente devono aggiungere ulteriori documenti a quelli appena sopra elencati. Più precisamente, il permesso di soggiorno in visione e in fotocopia oppure in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale o, in alternativa, la carta di soggiorno.
Se l’interessato è in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno o di primo rilascio, deve esibire una fotocopia del documento di identità e a seconda dei casi:
la fotocopia della richiesta di rinnovo, ottenuta dall’ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia, e la fotocopia del permesso di soggiorno scaduto;
la fotocopia della richiesta di primo rilascio, ottenuta dall’ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia.
Patente deteriorata: chi può presentare la richiesta del duplicato
La richiesta per il rilascio del duplicato della patente deteriorata può essere presentata da:
il diretto interessato;
1.
un’autoscuola o da un’agenzia per il disbrigo della pratiche 2.
automobilistiche;
una persona munita di documento di riconoscimento in corso di validità e 3.
di un’apposita delega, rilasciata dal titolare della domanda in carta semplice, nonché della fotocopia del documento di riconoscimento di quest’ultimo. La delega serve sia al momento della presentazione della domanda sia al momento del ritiro del duplicato della patente.
Cosa succede dopo la presentazione della richiesta del duplicato
Una volta terminata la procedura per la richiesta del duplicato della patente deteriorata, bisogna aspettare di ricevere il nuovo permesso di guida direttamente a casa. Di solito, il tempo di attesa è di circa 45 giorni.
Se si vuole ricevere il duplicato della patente presso un indirizzo specifico, bisogna compilare un apposito modulo da allegare alla richiesta che viene presentata alla Motorizzazione civile.
Al momento della consegna del duplicato, va pagato in contrassegno al postino la somma di 6,86 euro, dovuta per le spese di spedizione.
Note
[1] Circolare ministero dell’Interno n. 98/1999. [2] Ai sensi dell’articolo 119 del Codice della strada l’accertamento dei requisiti psico-fisici per l’idoneità alla guida
va effettuata da medici abilitati. Più precisamente, si tratta: dei medici delle Asl, dei medici militari, di altri sanitari e delle commissioni mediche locali.