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Patente ritirata: cosa si può guidare?

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Patente ritirata: cosa si può guidare?

22 Marzo 2021 | Autore: Sabrina Mirabelli

Quando rilevano un’infrazione gli agenti accertatori possono sottrarre immediatamente la patente e il conducente non può più condurre alcun veicolo a motore fino alla restituzione.

Il ritiro della patente è una delle sanzioni accessorie previste dal Codice della strada insieme alla sospensione e alla revoca, che di solito si applica quando si

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compiono delle irregolarità alla guida non eccessivamente gravi. Più nel dettaglio, il ritiro consiste nella materiale sottrazione del documento da parte degli agenti accertatori come avviene ad esempio quando questi ultimi sorprendono un automobilista che circola con la patente scaduta o con un mezzo non revisionato.

In tali ipotesi, il titolare per riavere la patente, deve mettersi in regola con la legge ovvero deve provvedere al rinnovo del documento o alla revisione del veicolo. In altri casi, invece, il ritiro della patente si applica quando gli agenti accertatori rilevano una violazione del Codice della strada che comporta la sospensione, per cui la patente viene trattenuta fino al termine previsto dal provvedimento di sospensione irrogato dall’autorità competente.

Quando la patente viene ritirata, cosa si può guidare? Nessun veicolo a motore a prescindere dal fatto che sia un ciclomotore, un motociclo, un triciclo, un quadriciclo o un autoveicolo, in quanto la patente di guida è un documento unico, anche se abilita alla conduzione di mezzi appartenenti a categorie diverse. Il provvedimento di ritiro/sospensione è una sanzione accessoria che ha il fine di togliere temporaneamente efficacia all’abilitazione alla guida, senza alcun nesso con il tipo di veicolo a bordo del quale è stata commessa l’infrazione, che ha dato origine alla citata sanzione.

In caso di ritiro della patente, si possono guidare, quindi, solo mezzi non dotati di motore come la bicicletta, la bicicletta elettrica (o a pedalata assistita), i monopattini, gli skateboard. Il Codice della strada punisce severamente chi guida un veicolo quando la patente gli è stata ritirata, prevedendo la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.050 euro a 8.202 euro. Si applica, altresì, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi [1].

Alcuni casi in cui si procede al ritiro della patente

Oltre alle ipotesi di patente e di revisione scaduta già in precedenza citate, è previsto il ritiro immediato della patente anche in altri casi come ad esempio quando l’automobilista viene sorpreso a guidare con un tasso alcolemico superiore allo 0,5 g/litro [2].

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Al ritiro vengono aggiunte una sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione della patente, che variano in base alla gravità dell’infrazione commessa.

Più precisamente, chi guida in stato di ebbrezza è punito:

con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 544 euro a 2.174 euro, qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

con l’ammenda da 800 euro a 3.200 euro e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

con l’ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

La restituzione della patente è possibile solo dopo che sia trascorso il periodo di sospensione e l’automobilista abbia ottenuto l’idoneità dalla Commissione medica locale. Diversamente, la patente rimane sospesa fino all’esibizione della certificazione medica.

Anche la guida con cellulare è punita con il ritiro della patente nonché con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 165 euro a 661 euro. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, se lo stesso soggetto compie un’ulteriore violazione nel corso di un biennio [3].

Altro caso in cui l’automobilista è sanzionato con il ritiro della patente si ha quando supera i limiti di velocità.

In proposito, il Codice della strada dispone che:

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il superamento del limite di velocità tra i 40 e i 60 km/h comporta una multa compresa tra i 544 euro e i 2.174 euro. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi;

il superamento del limite di velocità di oltre 60 km/h è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 847 euro a 3.389 euro. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi [4].

Ritiro del permesso di guida: è possibile richiedere la patente ad ore

Quando il permesso di guida viene ritirato al verificarsi di una delle ipotesi sopra elencate, il titolare del documento può richiedere la cosiddetta patente a ore [5].

Entro 5 giorni dal ritiro e solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, l’automobilista può presentare un’istanza al Prefetto per ottenere un permesso di guida per determinate fasce orarie e comunque non oltre tre ore al giorno.

La richiesta deve essere motivata e documentata ed è possibile presentarla solo:

per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri;

quando ricorre una situazione che dà diritto alle agevolazioni di cui alla legge n.104/1992, ovvero quando il titolare è un invalido civile o deve fornire assistenza ad un familiare disabile.

Il permesso non può essere rilasciato per più di una volta. Pertanto, in caso di successivi ritiri della patente, non si può ottenere lo stesso permesso di guida per motivi di lavoro o di assistenza. Inoltre, il permesso non viene rilasciato se il ritiro/sospensione deriva da violazioni che costituiscono reato.

Il rilascio del permesso di guida per motivi di lavoro o di assistenza allunga il periodo di sospensione, che è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso.

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Il provvedimento prefettizio che dispone l’autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, va notificato immediatamente al richiedente, il quale è tenuto ad esibirlo ai fini della guida nella situazioni consentite.

[1] Art. 216 co. 6 cod. strada.

[2] Art. 186 cod. strada.

[3] Art. 173 cod. strada.

[4] Art. 142 cod. strada.

[5] Art. 218 co. 2 cod. strada.

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