ADDIZIONALI REGIONALI 2020
La manovra del 6 dicembre 2011, denominata “Salva Italia”, prevede un aumento di tutte le aliquote pari a 0,33%, pertanto l’aliquota base dell’addizionale regionale Irpef passa dallo 0,9%
all’1,23%.
In attesa di eventuali rettifiche da parte delle regioni, ricordiamo che, l’aliquota può essere innalzata da ciascuna regione fino ad un ulteriore 0,50% in base alle esigenze locali di reddito, mentre per le regioni in deficit sanitario è previsto un ulteriore innalzamento obbligatorio dell’aliquota base dello 0,30%.
Così come le regioni che già applicano un’aliquota superiore allo 1,23% potranno decidere di assorbire l’aumento dello 0,33 fino a concorrenza dello 1,23%.
In attesa di eventuali nuove delibere regionali, in questo documento abbiamo già provveduto alla rettifica di tutte le aliquote aumentandole di fatto di uno 0,33%.
Attenzione:
Alcune disposizioni particolari, quali detrazioni d’imposta dell’addizionale non sono gestite dal Ns software.
Nota:
In questo documento sono riportate le aliquote in vigore per l’anno in corso.
Per le aliquote afferenti ad anni precedenti consultare il rispettivo documento selezionabile sempre in documenti/normativa.
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ABRUZZO
Dall’ANNO 2016
Legge reg. n. 44/2006 (G.U. n. 297/2006)
Aliquota unica pari a 1,73% con decorrenza 2006 per effetto dell’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria dello Stato per il 2005), come modificato dall’art. 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria dello Stato per il 2006).
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BASILICATA
Dall’
ANNO 2015
La Regione Basilicata, con la L.R. 8/2014 (art. 16, commi 3 e 4) e con L.R. 34/2015 (art.10) ha rideterminato (a norma del D.Lgs. 68/2011 e modificazioni), con decorrenza 2014, le aliquote dell’addizionale all’Irpef, passando da un’unica aliquota dell’1,23% (in vigore per il 2013) a tre aliquote da utilizzare con il criterio dei “limiti di reddito” (le singole aliquote si applicano all'intero reddito), tenendo conto che per i soggetti che si trovano nella fascia di reddito 55.000-75.000 euro, con figli a carico, l'aliquota dell'1,73% va ridotta all'aliquota base dell'1,23%.
In particolare, i nuovi valori validi dal 2014 sono riportati nella tabella che segue:
Reddito Imponibile Aliquote
%
fino 55.000,00 1,23 Aliquota ordinaria
Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00
1,73 Aliquota ordinaria 1,23
in caso di due o più figli fiscalmente a carico ex art. 12.
comma 2, del D.P.R. n. 917/1986
1,23
in caso di figli a carico di più soggetti se la somma dei redditi imponibili rientra in questa fascia
di reddito
Oltre 75.000,00 2,33 Aliquota ordinaria
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BOLZANO
Dall’ANNO 2017
L’aliquota è pari al 1.23%
La provincia di Bolzano ha deliberato, con decorrenza 2016, quanto segue: a tutti i contribuenti una deduzione pari a 28.000 euro. Ai contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore a 70.000 euro e con figli a carico spetta una detrazione d’imposta di 252,00 euro per ogni figlio in proporzione alla percentuale e ai mesi a carico. Nella verifica della soglia per ottenere la detrazione figli (euro 70.000) si deve tener conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca sugli affitti, mentre non si tiene conto della deduzione di euro 28.000 sopracitata. Se l’imposta dovuta è minore alla detrazione non sorge alcun credito d’imposta.
DALL’ANNO 2020
Scaglioni di reddito Aliquota %
fino a 15.000,00 1,23
Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 1,23 Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 1,23 Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 1,23
Oltre 75.000,00 1,73
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CALABRIA
Dall’ ANNO 2016
Aliquota unica 1,73% (Art.1 l.r. n°30 del 07/08/2002 come modificato dalla l.r. n°1 del 11/01/2006;
art.29, comma 14, d.l. 29/12/2011 n.°216, convertito dalla legge 24/02/2012 n.°14).
DALL’ANNO 2019
Aliquota unica maggiorata, pari al 2,03%
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CAMPANIA
Dall’ANNO 2017
Aliquota unica pari al 2,03% (L.R 4/2014)
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EMILIA ROMAGNA
Dall’ANNO 2015
L.R 4/2014
Scaglioni di reddito Aliquota %
fino a 15.000,00 1,33
Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 1,93 Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 2,03 Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 2,23
Oltre 75.000,00 2,33
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FRIULI VENEZIA GIULIA
Dall’ANNO 2012
La Legge regionale 25 luglio 2012, n.14, all’articolo 1, comma 5 ha introdotto, a decorrere dal periodo d’imposta 2012, una riduzione dello 0,53 per cento dell’aliquota dell’addizionale regionale all’Irpef applicabile ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini della medesima imposta non superiore a Euro 15.000,00. Pertanto, a decorrere dal periodo d’imposta 2012, l’aliquota dell’addizionale regionale all’Irpef applicabile ai soggetti residenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia aventi un reddito imponibile ai fini della medesima imposta non superiore a Euro 15.000,00 è pari allo 0,7 per cento.
L’aliquota applicabile, invece, ai soggetti residenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’Irpef superiore a Euro 15.000,00 è pari all’1,23 per cento.
Limite di reddito Aliquota per scaglione fino a 15.000,00 0,70
oltre 15.000,00 1,23
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LAZIO
Dall’ANNO 2018
L.R 13/2018
Scaglioni di reddito Aliquota %
fino a 15.000,00 1,73
Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 2,73 Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 2,93 Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 3,23
Oltre 75.000,00 3,33
Disposizioni particolari:
Applicazione aliquota addizionale regionale all’IRPEF pari all’1,73% per i soggetti:
a) con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 35.000 euro;
b) con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 50.000 euro, ai sensi dell’arti. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, aventi fiscalmente a carico tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000 euro. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di 5.000 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo;
c) con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 50.000 euro, ai sensi dell’arti. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, aventi fiscalmente a carico uno o più figli portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000 euro.
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LIGURIA
Dall’ANNO 2018
(L.R 30/2018)
Scaglioni di reddito Aliquota %
fino a 15.000,00 1,23
Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 1,81 Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 2,31 Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 2,32
Oltre 75.000,00 2,33
Per gli anni 2018, 2019 e 2020 non si applica la maggiorazione regionale ai soggetti provenienti da altre zone italiane e estere di età inferiore ai 45 anni che trasferiscono la propria residenza in un comune ligure (caso non gestito da Alapag).
Non si applica altresì ai soggetti con imponibile fino a € 55.000,00 con almeno 4 figli a carico (caso gestito da Alapag) nonché ai soggetti con imponibile fino a € 28.000,00 con almeno 1 figlo a carico nato nel 2018 (caso non gestito da Alapag).
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LOMBARDIA
Dall’ANNO 2015
(L.R 36/2014)
Scaglioni di reddito Aliquota %
fino a 15.000,00 1,23
Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 1,58 Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 1,72 Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 1,73
Oltre 75.000,00 1,74
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MARCHE
Dall’ANNO 2013
Si informa che, in base all’articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2012, n. 37, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, l’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione - legge finanziaria 2012) e all’articolo 6 del decreto legislativo 68/2011 è rideterminata, rispetto all’aliquota di base fissata ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 2, comma 1, del d.lgs. 68/2011, secondo i seguenti punti percentuali e scaglioni di reddito:
Scaglioni di reddito Aliquota per scaglione
fino a 15.000,00 1,23
oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 1,53 oltre 28.000,00 e fino a 55.000 1,70 oltre 55.000,00 e fino a 75.000 1,72
oltre 75.000 1,73
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MOLISE
Dall’ANNO 2016
L.R. 9/2013
Scaglioni di reddito Aliquota per scaglione
fino a 15.000,00 1,73
oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 1,93 oltre 28.000,00 e fino a 55.000 2,13 oltre 55.000,00 e fino a 75.000 2,23
oltre 75.000 2,33
Dall’ANNO 2019
Scaglioni di reddito Aliquota per scaglione
fino a 15.000,00 2,03
oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 2,23 oltre 28.000,00 e fino a 55.000 2,43 oltre 55.000,00 e fino a 75.000 2,53
oltre 75.000 2,63
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PIEMONTE
Dall’ANNO 2015
L.R. 22/2014
Scaglioni di reddito Aliquota per scaglione
fino a 15.000,00 1,62
oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 2,13 oltre 28.000,00 e fino a 55.000 2,75 oltre 55.000,00 e fino a 75.000 3,32
oltre 75.000 3,33
*La Regione Piemonte ha altresì stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR sono maggiorate delle seguenti detrazioni regionali (teoriche):
• € 250,00 per ogni figlio portatore di handicap;
• € 100,00 per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.
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PUGLIA
Dall’ANNO 2017
L.R. 40/2015
SCAGLIONI di reddito Aliquota per scaglione
fino a 15.000,00 1,33
da 15.000,01 a 28.000 1,43 da 28.000,01 a 55.000 1,71 da 55.000,01 a 75.000 1,72
oltre 75.000 1,73
Ai contribuenti con più di 3 figli spetta una detrazione sull’addizionale regionale all’IRPEF di 20 euro per ciascun figlio, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico, a partire dal primo compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi o affidatari. La detrazione è aumentata di 375 euro per ogni figlio con diversa abilità ai sensi dell’art. 3 della legge 104/1992. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dall’art. 12, del TUIR.
Qualora il livello di reddito e la relativa imposta, calcolata sulla base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni, il soggetto IRPEF usufruisce di misure di sostegno economico diretto equivalenti alle detrazioni spettanti come disciplinate da apposito provvedimento della Giunta regionale.
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SARDEGNA
Dall’ANNO 2017
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SICILIA
Dall’
ANNO 2019
Aliquota unica pari a 1.23% (L.R. 8/2017).
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TOSCANA
Dall’ANNO 2017
L.R 19/2013
Scaglioni di reddito Aliquota per scaglione
fino a 15.000 1,42
Oltre 15.000 fino a 28.000 1,43 Oltre 28.000 fino a 55.000 1,68 Oltre 55.000 fino a 75.000 1,72
Oltre 75.000 1,73
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TRENTO
ANNO 2017
L’aliquota è pari all’1,23%. (L.P. 21/2015 – L.P. 20/2016)
Ai contribuenti con un reddito imponibile non superiore ai 20.000 euro spetta una deduzione di 20.000 euro. Tale deduzione non spetta ai soggetti con reddito imponibile superiore a 20.000 euro.
DALL’ANNO 2020
Scaglioni di reddito Aliquota %
fino a 15.000,00 1,23
Oltre 15.000,00 e fino a
28.000,00 1,23
Oltre 28.000,00 e fino a
55.000,00 1,23
Oltre 55.000,00 e fino a
75.000,00 1,73
Oltre 75.000,00 1,73
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UMBRIA
Dall’ANNO 2014
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Oltre 15.000,00 e fino a
28.000,00 1,63
Oltre 28.000,00 e fino a
55.000,00 1,68
Oltre 55.000,00 e fino a
75.000,00 1,73
Oltre 75.000,00 1,83
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VALLE D’AOSTA
L’aliquota è pari all’1,23%.
DALL’ANNO 2020
Scaglioni di reddito Aliquota %
fino a 15.000,00 0,00
Oltre 15.000,00 e fino a
28.000,00 1,23
Oltre 28.000,00 e fino a
55.000,00 1,23
Oltre 55.000,00 e fino a
75.000,00 1,23
Oltre 75.000,00 1,23
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VENETO
Dall’ANNO 2011
(L.R 5/2005)
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