Associazione Temporanea di Imprese: aspetti fiscali e gestionali delle ATI
di Massimo Pipino
Pubblicato il 11 luglio 2015
L’Associazione Temporanea di Imprese si presenta come uno dei mezzi principali che il sistema giuridico italiano mette a disposizione degli operatori economici, al fine di porre momentaneamente in comune possibilità operative, strutture e risorse economiche, per consentire la partecipazione ad una gara d’appalto le cui dimensioni escluderebbero dalla possibilità di partecipazione la singola impresa.
L’Associazione Temporanea di Imprese, o ATI, si presenta come uno dei mezzi principali che il sistema giuridico italiano mette a disposizione degli operatori economici al fine di porre momentaneamente in comune possibilità operative, strutture e risorse economiche per consentire la partecipazione ad una appalto le cui dimensioni lo metterebbero al di fuori delle possibilità della singola impresa.
Data la frequenza con cui questo istituto viene utilizzato si ritiene opportuno provvedere ad una rapida ricognizione della disciplina che lo regola nonché dei suoi aspetti fiscali e gestionali.
Quali sono i soggetti per i quali è ammessa la possibilità di riunirsi in ATI
Nell’ordinamento giuridico italiano così come si è cristallizzato nel Codice Civile sussistono contemporaneamente una pluralità di forme per mezzo delle quali possono essere realizzati organismi associativi.
Tali forme sono caratterizzate da gradi di complessità molto diversi, ma tutte sono comunque
finalizzate alla messa a disposizione di strumenti operativi il cui fine consiste nella realizzazione di uno scopo che è comune tra i partecipanti.
Nel contesto operativo dei lavori pubblici, che è quello nel cui ambito più frequentemente si assiste al fenomeno consistente nell’aggregazione di più imprese che mettono in comune le rispettive risorse (o parte delle rispettive risorse) per il conseguimento di uno scopo comune (ad esempio la partecipazione ad una gara d’appalto), l’articolo 34 del Codice degli appalti (Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006) nel momento in cui individua i soggetti cui viene riconosciuta la facoltà di partecipare alle gare d’appalto, oltre ai soggetti singoli, annovera varie forme aggregative che possono essere ammesse alla partecipazione alle gare per l’assegnazione di pubblici appalti di lavori.
Tali soggetti vengono singolarmente individuati dal legislatore così come segue:
la società commerciale, nel cui ambito lo scopo comune ai soci che vi partecipano è quello di ripartire gli utili (e le perdite) che derivano dall’esercizio di un’attività economica.
La società può assumere una delle diverse tipologie che vengono previste dal Codice civile, ognuna delle quali prevede un differente regime di responsabilità sia per quanto riguarda la società sia per quanto attiene ai soci partecipanti, nonché una diversa forma di organizzazione e struttura. Nel caso in cui il fine che da essa viene perseguito sia di tipo mutualistico, ossia consista nell’acquisire beni, servizi, od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i partecipanti potrebbero ottenere presentandosi singolarmente sul mercato, allora si deve concludere di essere in presenza di una società cooperativa o di mutua assicurazione. In quest’ultimo caso, in particolare, lo scopo sociale è quello di ripartire determinati rischi tra i soci assicurati, avvalendosi di un fondo che viene appositamente da essi creato. Oltre a questa figura devono essere annoverati anche gli imprenditori individuali, eventualmente anche artigiani.
i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, n. 422 e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 41dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
i consorzi stabili, figura costituita per il solo ambito dei lavori pubblici, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici;
i raggruppamenti temporanei di concorrenti, fattispecie che rappresenta l’argomento del presente lavoro, a proposito della quale si preferisce utilizzare la precedente dizione di Associazioni Temporanee di Imprese – in sigla A.T.I. -, costituiti dai soggetti citati alle lettere a), b) e c), soggetti che, prima della presentazione dell’offerta, hanno conferito un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale presenta alla stazione appaltante che ha bandito la
i consorzi ordinari di concorrenti (vedi nota n. 1), previsti dall’articolo 2602 del Codice civile, costituiti tra i soggetti che sono stati citati alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del Codice civile (si tratta delle società consortili che hanno come oggetto sociale la costituzione di un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi operative delle imprese che le costituiscono);
le reti di imprese, introdotte nel nostro ordinamento giuridico dal Decreto Legge 18 ottobre, 2012, n. 179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, che, tra le diverse misure volte a favorire una maggiore diffusione delle reti di impresa, prevede anche le necessarie modifiche al Codice degli Appalti.
In particolare, introduce il novellato articolo 34, comma 1, lettera e-bis), che ammette a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici “le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
33”.
Ii medesimo articolo 34, comma 1, lettera e-bis) soggiunge, poi, che “si applicano le disposizioni dell’articolo 37”, e perciò che alle stesse (le reti di imprese) si applicano le medesime norme che trovano applicazione in riferimento alle ATI;
i soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
Anche a proposito di questi soggetti trovano applicazione le disposizioni previste per le Associazioni Temporanee di Imprese;
gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Dall’elenco che è stato appena proposto si possono dedurre sostanzialmente tre cose:
in primo luogo che gli organismi associativi attraverso i quali soggetti economici diversi possono aggregarsi più o meno temporaneamente per il perseguimento di uno scopo comune si possono sostanzialmente ricondurre a due distinte “specie”: il consorzio e l’associazione temporanea di imprese.
E che diverse possono essere le figure assunte dall’organismo giuridico denominato
“Consorzio” che vengono ammesse dalla legge e che l’articolo 34 del Codice degli Appalti in qualche modo affianca all’associazione temporanea di imprese come strumento giuridico atto a consentire il perseguimento di scopi comuni ai soggetti che lo compongono.
Tuttavia solo in riferimento ad alcune di essi possono trovare applicazione le medesime norme che regolano l’associazione temporanea di imprese e più precisamente solo ai consorzi che vengono elencati alla lettera e) dell’articolo 34 del Decreto Legislativo n. 163
del 12 aprile 2006 (consorzi ordinari di concorrenti), oltre che ai GEIE e alle reti di imprese.
Rispetto a tutte queste tipologie di soggetti giuridici, che non staremo ad approfondire ulteriormente in questa sede, le associazioni temporanee sono senza dubbio caratterizzate da una maggiore flessibilità operativa.
In primo luogo infatti, contrariamente a quanto avviene per un consorzio, non vi è la necessità di costituire giuridicamente l’associazione quale presupposto per la partecipazione alla gara d’appalto in funzione della quale l’ATI verrà effettivamente costituita.
Infatti l’ATI può essere ammessa alla partecipazione alla gara d’appalto sulla base di una semplice dichiarazione di intenti redatta da parte dei partecipanti all’associazione temporanea stessa (senza necessità di apporre all’atto costitutivo firma autentica) con la quale i futuri soggetti che costituiranno l’associazione esplicitano la loro volontà a costituirla solo nel caso in cui rimangano aggiudicatari della gara e solo dopo tale aggiudicazione.
Inoltre le associazioni temporanee di imprese presentano il vantaggio di non vincolare tra loro le imprese partecipanti, se non per il periodo di durata del singolo contratto d’appalto ed inoltre nulla osta al fatto che un’impresa che partecipa ad un’ATI in riferimento ad una determinata gara partecipi ad un’altra in maniera del tutto autonoma. In più una volta che è stata ultimata l’esecuzione del contratto, si esauriscono anche i diritti e gli obblighi venuti in esistenza tra le associate in riferimento a quel particolare contratto. In tutte le altre forme sopra esposte il motivo della coesione tra i partecipanti non è dato da un’occasionale contratto, ma da tutta una serie di attività ben più complesse, che comportano anche un tempo medio di esistenza del vincolo che è decisamente più lungo.
Altra caratteristica importante è che nel corso di esecuzione dell’appalto, le imprese riunite in ATI conservano la loro autonomia fiscale e gestionale. Questa prerogativa non è riscontrabile invece nelle altre forme associative, dove il raggruppamento diventa il soggetto di riferimento nei confronti dei terzi ed agisce assumendo situazioni e responsabilità giuridiche proprie. Principio questo ancora più evidente quando si è in presenza di società con personalità giuridica.
Definizione e tipologie di Associazioni Temporanee di Imprese
L’associazione temporanea di imprese è stata introdotta nell’ordinamento italiano nel 1977 con la prima legge con cui venivano recepite le disposizioni comunitarie nell’ambito degli appalti pubblici di opere e lavori e si sostanzia in un accordo tra soggetti privati attraverso il quale una o più imprese (che vengono denominate come imprese “mandanti”) conferiscono ad un’altra impresa (che viene qualificata “capogruppo” o “mandataria”) un mandato collettivo speciale con rappresentanza, in conseguenza del quale l’impresa capogruppo ha titolo a presentare un’offerta per conto proprio e per conto delle altre imprese mandanti.
Tale definizione può essere desunta da quanto viene previsto dalla lettura dell’articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice degli appalti
“i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37”
ed è utilizzabile nelle diverse procedure di affidamento di lavori pubblici.
Il mandato che viene conferito alle parti consiste in un atto che ha natura contrattuale, da ciò consegue che tra i vari soggetti che partecipano all’atto stesso si viene a determinare la titolarità di diritti e di obblighi che vanno ad esaurirsi con la conclusione del contratto d’appalto in riferimento al quale il contratto è stato stipulato. Sulla base delle disposizioni legislative che vengono dettate nel Codice degli appalti, D. Lgs. 163/2006 e nel Regolamento degli appalti pubblici, D.P.R. 207/2010, viene riconosciuta la possibilità di costruire diverse configurazioni di A.T.I., che variano a seconda della tipologia dei lavori che devono essere eseguiti e soprattutto in riferimento alle qualificazioni SOA delle imprese che si sono associate.
L’ATI può quindi essere orizzontale, verticale, mista o con imprese cooptate.
L’ATI orizzontale
Nel caso in cui due o più imprese siano qualificate SOA nella categoria che è stata individuata come prevalente nell’ambito di una gara di appalto di opere pubbliche viene loro data la possibilità di riunirsi al fine di sommare le proprie iscrizioni SOA e formare così un’ATI cosiddetta di tipo orizzontale.
Tale concetto viene chiaramente esplicitato dal comma 1, articolo 37 del D.Lgs. 163/2006 secondo cui
“per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria”.
L’articolo 92, comma 2, del Regolamento degli appalti pubblici, D.P.R. 207/2010, stabilisce che
“Per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico- finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. . . la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti”.
Il requisito che viene richiesto all’impresa capogruppo di possedere la qualificazione
“maggioritaria” è riferito non alla qualificazione che risulta in base all’attestato SOA, ma alla qualificazione che viene utilizzata nel singolo appalto. Volendo esemplificare, in una gara
d’appalto il cui corrispettivo sia di 1 milione di euro potrà essere capogruppo di un’ATI che è stata costituita da due soggetti l’impresa che è qualificata per la classifica II (poco più di mezzo milione di euro), anche se la mandante fosse qualificata nella classifica VIII (cioè per importo illimitato). Ciascuno degli importi delle qualificazioni delle imprese associate è maggiorato di un quinto così come avviene per le imprese che partecipano singolarmente.
Ciò è stabilito all’articolo 61, comma 2, del Regolamento. Detto incremento non può però essere utilizzato per il raggiungimento dei rapporti percentuali interni previsti dall’articolo 92, comma 2, del Regolamento prima ricordati (vedi in proposito nota n. 2) Nel caso in cui una delle imprese non dovesse adempiere a quelli che sono i suoi obblighi contrattuali, nei confronti della stazione appaltante così come verso i propri subappaltatori, le altre imprese sono tenute ad assumere tali adempimenti, fermo restando il diritto di rivalsa che hanno nei confronti dell’impresa che è risultata essere insolvente. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
L’ATI Verticale
Nel caso in cui nel bando di gara siano indicate opere scorporabili (vedi nota n. 3), è possibile per più imprese procedere alla costituzione di un’A.T.I. di tipo verticale.
“Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti”.
Così recita il comma 1 dell’articolo 37 del Codice degli appalti (Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006).
Da parte sua l’articolo 92, comma 3 del Regolamento specifica poi che
“per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico- finanziari e tecnico-organizzativi (normalmente costituiti dalla qualificazione SOA) sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.”
In questa configurazione di associazione, l’impresa mandataria deve quindi possedere la qualificazione SOA nella categoria prevalente per un importo che deve essere pari alla differenza tra quello a base d’asta ed il totale di quanto viene assunto da parte delle mandanti, mentre per quanto riguarda le opere scorporabili queste ultime possono essere assunte da ciascuna mandante secondo le proprie categorie di qualificazione e per gli importi richiesti dal bando per tali opere (si veda in proposito il comma 6, articolo 37 del Codice degli appalti).
La struttura che è stata qui analizzata, anche se per sommi capi, prevede anche un regime di responsabilità che si discosta da quello che è previsto per l’A.T.I. orizzontale: ciascuna impresa mandante è infatti responsabile solo per le opere che da essa sono state direttamente o indirettamente eseguite (nel caso di conferimento di lavorazioni in subappalto a soggetti terzi), mentre la capogruppo ha la responsabilità solidale per tutti i lavori oggetto dell’appalto, così come viene stabilito dal comma 5 articolo 37 del Codice degli appalti.
L’offerta dei concorrenti raggruppati determina, nell’ambito ora detto, la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
Per chi assume lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per chi assume prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
Il caso delle ATI miste
La norma consente la presenza contemporanea in un’unica associazione di entrambe le tipologie di associazioni temporanee che sono state appena descritte. Sostanzialmente si tratta della possibilità che in un’associazione verticale la qualificazione nella categoria prevalente e/o nelle categorie scorporabili venga soddisfatta da più imprese raggruppate in senso orizzontale (“I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale”, comma 6, articolo 37, del Codice degli appalti).
Le ATI con imprese cooptate
Questo tipo di associazione è previsto all’articolo 92, comma 5, del Regolamento (ancorché non venga più usato il termine “cooptate”), ed è stato introdotto nel 1984 per favorire ed incentivare
la partecipazione agli appalti di imprese in forma aggregata.
Alla base di questo schema vi è un’impresa singola o un’ATI che già possiedano tutti i requisiti previsti dal bando per l’ammissione alla gara, che coopta, cioè associa, una o più imprese, purché qualificate SOA, anche se per categorie ed importi diversi da quelli previsti dal bando.
Tali imprese possono eseguire singolarmente lavori per un importo non superiore alla somma degli importi di qualificazione posseduti, aumentati di un quinto, ma che comunque cumulativamente non superino il 20% dell’importo posto a base di gara. Come sarà più oltre precisato, nell’atto di costituzione di un’ATI di questo tipo è opportuno evidenziare con chiarezza quali sono le mandanti che partecipano all’ATI come imprese cooptate.
Il fatto che queste ultime abbiano la qualificazione per categorie diverse da quelle previste dal bando non rileva ai fini dell’affidabilità dei lavori dalle stesse eseguiti, in quanto per questi risponde direttamente la capogruppo. In questo modo è data però la possibilità all’impresa cooptata di acquisire la capacità tecnica necessaria per ottenere la qualificazione SOA in categorie che non possiede. I lavori che l’impresa cooptata può eseguire possono essere di qualsiasi tipo, e rientrare quindi o nella categoria prevalente o in una qualsiasi delle altre fasi lavorative.
ATI Obbligatorie
L’articolo 37, comma 11, del Codice (relativo all’obbligo di costituire un’A.T.I. nel caso in cui oggetto dell’appalto posto in gara siano in una certa percentuale anche opere cosiddette
“superspecializzate”) in quello che è il testo attuale, risulta non essere di facile lettura e causa non poche difficoltà all’interprete.
Si ritiene però di poter riassumere tale norma secondo le seguenti linee interpretative. Nel caso in cui il bando di gara preveda l’esistenza di opere scorporabili, opere che normalmente vengono denominate come “superspecializzate” e specificamente individuate dall’articolo 107, comma 2, del Regolamento – che nel corso del 2014 hanno subìto variazioni a più riprese – e più oltre elencate, e l’importo della singola categoria “superspeciaizzata” risulti essere superiore al 15% dell’importo totale a base delle gara, sorge l’obbligo per il soggetto offerente di disporre della qualifica SOA anche in tale categoria “superspecializzata” per un importo adeguato.
Di conseguenza, nel caso in cui l’offerente non disponga in proprio di tale qualificazione, gli correrà l’obbligo di associarsi con un soggetto qualificato adeguatamente nella specifica categoria “superspecializzata” (salvo ricorrere all’istituto dell’avvalimento per coprire tale qualificazione).
Il soggetto qualificato nella categoria “superspecializzata” sarà tenuto ad eseguire in proprio almeno il 70% dei lavori di detta categoria potendo ricorrere (ma dovendo motivarne esplicitamente le ragioni) al subappalto solo fino al 30% degli importi affidatigli, in maniera analoga a quanto accade alle opere della categoria prevalente:
“L’eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto”.
In tal caso,
“gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento”
(articolo 37, comma 11 e articolo 118, comma 3 del Codice).
Il seguente elenco di opere “superspecializzate” (OG11, OS2A, OS2B, OS4, OS11, OS12A, OS13, OS14, OS18A, OS18B, OS21, OS25, OS30) viene previsto dall’articolo 107, comma 2, del Regolamento, che dopo alterne vicende è stato fissato da ultimo dalla Legge di conversione n.
80 del 23 maggio 2014 che recepisce le modifiche apportate in sede parlamentare al Decreto Legge n. 47/2014, cosiddetto “Decreto Casa”.
La norma è entrata in vigore il 28 maggio 2014:
OG 11: Impianti tecnologici
La categoria riguarda, nei limiti che vengono specificati all’articolo 79, comma 16, del Codice la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.
OS 2-A: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
La categoria riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.
OS 2- B: Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali.
OS 4: Impianti elettromeccanici trasportatori
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d’impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 11: Apparecchiature strutturali speciali
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari.
OS 12-A: Barriere stradali di sicurezza
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale.
OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato
Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.
OS 14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
OS 18-A: Componenti strutturali in acciaio
Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio.
OS 18-B: Componenti per facciate continue
Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.
OS 21: Opere strutturali speciali
Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti.
Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.
OS 25: Scavi archeologici
Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse.
OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.
NOTE
Nota n. 1) Il consorzio ordinario di concorrenti ha lo scopo di creare “un’organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”. Esso può avere semplicemente attività interna o essere titolare di diritti e obblighi nei confronti di soggetti terzi.
Lo scopo consortile può essere perseguito anche da società create nelle forme previste per le società commerciali, in tal caso si è in presenza delle società consortili regolate all’articolo 2615-ter del Codice civile.
Nota n. 2) “L’offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori”- comma 5, articolo 37 del Codice.
Nota n. 3) Il concetto di “opere scorporabili” viene esposto nel contesto dell’articolo 37, comma 1 del Decreto Legislativo 163/2006, secondo cui “per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti”. Da quanto esposto deriva chein un bando oltre a dover essere specificata quella che è la categoria prevalente (che non può che essere una sola così come viene previsto dal comma 1 dell’articolo 108 del Regolamento “Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento. Nei bandi sono altresì richieste le eventuali ulteriori qualificazioni per le lavorazioni di cui all’articolo 109, commi 1 e 2.”) devono essere indicate anche le opere che possono essere considerate come separate da quelle che attengono strettamente all’oggetto dell’appalto (sempre nell’articolo 108, al comma 2 si trova la seguente previsione: “Nel bando di gara è indicato l’importo complessivo dell’opera o del lavoro oggetto dell’appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché le ulteriori categorie generali e specializzate di cui si compone l’opera o il lavoro, con i relativi importi che sono scorporabili e che a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, con i limiti di cui all’articolo 109..”).
Il concetto di opere scorporabili non deve però essere confuso con quello di “ulteriori categorie”
concetto che viene previsto dal secondo comma dell’articolo 118 del Codice dei lavori pubblici.
Quest’ultimo attiene a tutte quelle fasi lavorative che possono essere indicate nell’ambito dei bandi: le relative opere possono essere, a scelta del concorrente, assunta da mandanti in ATI ovvero subappaltate. Tenendo in considerazione quanto viene disposto dall’articolo 92, comma 7, del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti (Decreto del Presidente delle Repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207), risulta essere ammissibile l’associazione di un’impresa che non sia titolare di qualificazione SOA a patto che assuma lavori per importi non superiori ai 150.000 euro, qualificandosi ai sensi dell’articolo 90 del medesimo Regolamento, ossia attestando l’avvenuta esecuzione di lavori similari, il costo del lavoro e l’elenco dell’attrezzatura che è in suo possesso. Nel caso in cui un’impresa singola abbia ricevuto l’invito per partecipare singolarmente ad una gara d’appalto, ha facoltà di presentarsi quale capogruppo di associazione temporanea di imprese. Non risulta perciò essere necessario che tutte le imprese dell’ATI ricevano il medesimo invito.
11 luglio 2015 Massimo Pipino
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