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SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione) 2 dicembre 2008 *

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SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione) 2 dicembre 2008 *

Nella causa T-212/07,

Harman International Industries, Inc., con sede in Northridge, California (Stati Uniti), rappresentata dal sig. M. Vanhegan, barrister,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. G. Schneider, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Barbara Becker, residente in Miami, Florida (Stati Uniti), rappresentata dal sig. P. Baronikians, avocat,

* Lingua processuale: l’inglese.

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avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 7 marzo 2007 (procedimento R 502/2006-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Harman International Industries, Inc. e la sig.ra Barbara Becker,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dal sig. F. Dehousse e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka (relatore), giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 giugno 2007,

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1o ottobre 2007,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 settembre 2007,

in seguito all’udienza del 24 giugno 2008,

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ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 19 novembre 2002 la sig.ra Barbara Becker, interveniente, ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione del marchio comunitario denominativo Barbara Becker, in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

2 I prodotti per cui è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nella classe 9 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori elettronici».

La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari 29 marzo 2004, n. 13.

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Il 24 giugno 2004 la ricorrente, la società Hartman International Industries, Inc., ha proposto opposizione avverso la registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti considerati nella domanda di registrazione, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e dell’art. 8, n. 5, del medesimo regolamento. L’opposizione era fondata sul marchio comunitario denominativo BECKER ONLINE PRO n. 1823228, registrato il 1o luglio 2002, e sulla domanda di marchio comunitario denominativo n. 1944578, presentata in data 2 novembre 2000 e registrata il 17 settembre 2004.

I prodotti coperti dai marchi anteriori rientrano nella classe 9 ai sensi dell’Accordo di Nizza e corrispondono alle seguenti descrizioni: «[a]pparecchi e strumenti elettrici ed elettronici; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono e delle immagini; supporti di registrazione magnetica; dischi di registrazione; corredo per il trattamento dell’informazione; apparecchiature per l’istruzione e l’insegnamento;

computer; software per computer; hardware; unità periferiche per computer;

apparecchi e strumenti per registrazione, produzione, trasmissione, modifica o elaborazione di segnali audio e/o video; apparecchi di elaborazione audio; apparec- chiature audio e video ad alta fedeltà; altoparlanti, trasduttori, apparecchi radio, sistemi di navigazione e telematici; apparecchi e strumenti audio da montare all’interno di automobili; autoradio comprendenti telefono, sistemi di navigazione, articoli telematici (collegamenti elettronici tra veicoli a motore e satellite), lettori di compact disc, lettori MP3 e/o accesso ad Internet; apparecchiature per l’elaborazione di segnali;

apparecchiature per l’elaborazione di segnali digitali; elaboratori di segnali vocali digitali; elaboratori del suono, amplificatori, preamplificatori, amplificatori di potenza, ricevitori, ricevitori audio e video; sintonizzatori, processori per home cinema, lettori di DVD, lettori di compact disc, strumenti per il trasporto di compact disc e di DVD, lettori e strumenti per il trasporto di dischi ottici; lettori MP3; telecomandi, subwoofer, microfoni, cuffie, sistemi sonori integrati, televisori, monitor, sistemi home theatre;

consolle di missaggio audio; compressori e processori audio; equalizzatori; telefoni;

parti e accessori per tutti i prodotti summenzionati; tranne cavi o parti e accessori per cavi».

Con decisione 15 febbraio 2005 la divisione di opposizione ha accolto l’opposizione poiché esisteva un rischio di confusione tra i marchi in conflitto. Essa ha ritenuto che i prodotti designati da tali marchi fossero identici e che i marchi fossero nel complesso

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simili, presentando, da un lato, un grado medio di somiglianza visiva e fonetica e, dall’altro lato, un’identità dal punto di vista concettuale, in quanto si riferivano allo stesso cognome.

L’11 aprile 2006 l’interveniente ha proposto un ricorso contro la decisione della divisione di opposizione dinanzi all’UAMI.

Con decisione 7 marzo 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha accolto il ricorso ed ha annullato la decisione della divisione di opposizione. La commissione di ricorso ha dichiarato che i prodotti designati dai marchi in conflitto erano in parti identici e in parte simili. Essa ha effettuato una distinzione del pubblico pertinente in funzione dei relativi prodotti, cioè quelli destinati al grande pubblico, quelli destinati ai professionisti e quelli di una categoria intermedia che potevano o meno, a seconda della loro natura e del loro oggetto, essere destinati al grande pubblico e ai professionisti.

Per quanto riguarda i segni in conflitto, la commissione di ricorso ha tenuto conto, da un lato, per ragioni di economia processuale, del marchio denominativo anteriore BECKER e, dall’altro, del marchio denominativo di cui Barbara Becker chiede la registrazione. La commissione di ricorso ha constatato che esisteva esclusivamente un certo grado di somiglianza visiva e fonetica tra i segni in conflitto, in considerazione del fatto che un altro elemento, ossia il nome Barbara, è collocato all’inizio del marchio di cui si chiede la registrazione. Sul piano concettuale, la commissione di ricorso ha ritenuto che i segni in conflitto fossero chiaramente distinti in Germania e negli altri Stati dell’Unione europea. La commissione di ricorso ha considerato che il cognome Becker non era l’elemento distintivo e dominante del marchio di cui si chiedeva la registrazione, poiché il pubblico pertinente avrebbe percepito quest’ultimo piuttosto nel suo complesso, cioè come Barbara Becker, che come una combinazione di

«Barbara» e di «Becker». Tale commissione ha anche rilevato che la sig.ra Barbara Becker era una celebrità in Germania, mentre il cognome Becker era generalmente conosciuto come un cognome diffuso e comune. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha concluso che le differenze tra i segni di cui trattasi erano sufficientemente significative per escludere il rischio di confusione.

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10 D’altra parte, la commissione di ricorso ha dichiarato che nel caso di specie non era soddisfatta la condizione stabilita dalla giurisprudenza per l’applicazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, secondo cui deve esistere tra i marchi in conflitto un grado di somiglianza tale che il pubblico di riferimento stabilisca un nesso tra essi.

Conclusioni delle parti

11 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— disporre il rigetto della domanda di marchio comunitario Barbara Becker;

— condannare l’UAMI alle spese.

12 L’UAMI e l’interveniente concludono che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

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In diritto

13 In via preliminare, occorre rilevare che, con il suo secondo capo di conclusioni la ricorrente chiede al Tribunale di disporre il rigetto della domanda di registrazione del marchio comunitario Barbara Becker. Orbene, in conformità dell’art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l’UAMI è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del giudice comunitario. Secondo costante giurisprudenza non spetta al Tribunale l’adozione di provvedimenti ingiuntivi a carico dell’UAMI [sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II-433, punto 33; 12 luglio 2006, causa T-277/04, Vitakraft-Werke Wührmann/UAMI Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), Racc. pag. II-2211, pag. 74, e 17 giugno 2008, causa T-420/03, El Corte Inglés/UAMI Abril Sánchez e Ricote Saugar (BoomerangTV), Racc. pag. II-837, punto 31]. Il secondo capo delle conclusioni della ricorrente è quindi irricevibile.

14 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi relativi, rispettivamente, alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e dell’art. 8, n. 5, del medesimo regolamento.

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

La ricorrente afferma che il nome Becker costituisce l’elemento dominante e distintivo del marchio Barbara Becker o, in ogni caso, ha un ruolo distintivo autonomo all’interno

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di esso, e che esiste una somiglianza tra i marchi in conflitto sul piano concettuale poiché essi sono costituiti dal cognome Becker senza che esista un nesso evidente tra tale cognome e i prodotti designati. In applicazione della giurisprudenza, si dovrebbe concludere nel caso di specie che esiste un rischio di confusione, poiché, data l’identità dei prodotti che i marchi in conflitto designano, le differenze tra tali marchi non sono sufficienti per escludere il rischio di confusione. Il consumatore medio sarebbe indotto a considerare i prodotti designati dal marchio di cui si chiede la registrazione come provenienti da un’entità economicamente collegata a quella da cui provengono i prodotti designati dal marchio anteriore.

16 L’UAMI fa valere che, secondo la giurisprudenza, un marchio complesso, una delle cui componenti è identica o simile a quella di un altro marchio, e detto ultimo marchio possono essere considerati simili solo se tale componente costituisce l’elemento dominante dell’impressione globale prodotta dal marchio complesso.

17 Non esisterebbe una regola generale secondo cui, quando un marchio di cui si chiede la registrazione si compone di due elementi, di cui uno è identico ad un marchio anteriore costituito da un unico elemento, tali marchi dovrebbero normalmente essere considerati simili. Per stabilire l’esistenza di un rischio di confusione sarebbe necessario che quest’elemento occupi, almeno una posizione distintiva autonoma nel marchio composto da due elementi. Nella fattispecie, il pubblico pertinente non scomporrebbe il marchio di cui si chiede la registrazione, ma lo percepirebbe nel suo complesso come un nome di donna, ossia Barbara Becker, e nessuno degli elementi del marchio occuperebbe una posizione distintiva autonoma o ne costituirebbe l’elemento dominante.

D’altra parte, i consumatori accorderebbero, in generale, un’importanza maggiore alla parte iniziale dei marchi. Il nome Barbara conterrebbe delle vocali squillanti e aperte, che, raffrontate con le vocali corte del cognome Becker, costituirebbero una combinazione particolare.

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19 Quindi, la commissione di ricorso avrebbe giustamente ritenuto che, nel caso di specie, non esistesse alcun rischio di confusione.

20 L’interveniente fa valere che esiste una differenza concettuale tra i segni in esame.

Pertanto, la ricorrente non potrebbe avvalersi del principio secondo cui due marchi sono simili quando contengono un elemento identico. Tale principio potrebbe essere applicato solo nell’ipotesi in cui gli elementi identici sono sprovvisti di significato concettuale per il pubblico pertinente.

21 La ricorrente non potrebbe neppure avvalersi della giurisprudenza secondo cui si potrebbe presumere che un marchio costituisce una variazione di un marchio anteriore quando è composto dal marchio anteriore associato ad un elemento nuovo, poiché nel caso di specie, a differenza delle circostanze all’origine di tale giurisprudenza, il marchio di cui si chiede la registrazione non è composto da un’associazione tra un nome di società ed un secondo elemento, ma consiste in un nome proprio. Il pubblico pertinente percepirebbe i marchi in conflitto come due marchi diversi, privi di qualsiasi relazione.

Giudizio del Tribunale

22 A termini dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, un marchio è escluso dalla registrazione se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio con un marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Peraltro, a norma dell’art. 8, n. 2, lett. a), sub i), del

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regolamento n. 40/94, per marchi anteriori devono intendersi i marchi comunitari la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

Secondo costante giurisprudenza costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro. Il rischio di confusione deve essere quindi valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie [sentenze del Tribunale 9 luglio 2003, causa T-162/01, Laboratorios RTB/UAMI Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II-2821, punti 30 e 31, e 16 gennaio 2008, causa T-112/06, Inter-Ikea/UAMI Waibel (idea), punto 32].

Ai fini di tale valutazione globale, la percezione che ha il consumatore medio dei prodotti o servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine imperfetta degli stessi che ha mantenuto nella memoria [sentenza del Tribunale 3 marzo 2004, causa T-355/02, Mülhens/UAMI Zirh International (ZIRH), Racc. pag. II-791, punto 41]. D’altra parte, il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi [sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 26, e sentenza del Tribunale 13 giugno 2006, causa T-153/03, Inex/UAMI Wiseman (Rappresentazione di una pelle di mucca), Racc. pag.

II-1677, punto 24]. Quando il consumatore medio dei prodotti di cui trattasi è specializzato, può manifestare un grado di attenzione più elevato della media al momento di scegliere i prodotti di cui trattasi [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 20 aprile 2005, causa T-211/03, Faber Chimica/UAMI Nabersa (Faber), Racc. pag. II-1297, punto 24].

Nella fattispecie, la protezione del marchio anteriore si estende all’insieme della Comunità. Quindi si deve prendere in considerazione la percezione dei marchi in conflitto che ha il consumatore dei prodotti di cui trattasi su tale territorio. Tuttavia,

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occorre ricordare che, per rifiutare la registrazione di un marchio comunitario, è sufficiente che un impedimento relativo alla registrazione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 esista solo in una parte della Comunità (sentenza ZIRH, cit. al punto 24 supra, punto 36).

26 D’altra parte, è pacifico che i prodotti di cui trattasi, destinati in parte al grande pubblico, in parte a professionisti e in parte sia al grande pubblico che ai professionisti, costituiscono prodotti di natura tecnica. Si tratta quindi di un pubblico che manifesta un grado di attenzione relativamente elevato.

27 Poiché l’identità o la somiglianza dei prodotti di cui trattasi non è contestata, occorre procedere esclusivamente al confronto dei segni in conflitto.

28 Secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico pertinente, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti [sentenze del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Concord/UAMI Hukla Germany (MATRATZEN), Racc. pag. II-4335, punto 30, e 26 gennaio 2006, causa T-317/03, Volkswagen/UAMI National Motor (Variant), punto 46].

29 La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o logica dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti [sentenze del Tribunale 14 ottobre 2003, causa T-292/01, Phillips-Van Heusen/UAMI Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II-4335, punto 47, e Rappresentazione di una pelle di mucca, cit. al punto 24 supra, punto 26].

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30 Qualora uno dei due soli termini costituenti un marchio denominativo sia identico, sul piano visivo e sul piano fonetico, all’unico termine costituente un marchio denominativo anteriore, e tali termini, considerati insieme o isolatamente, non abbiano, sul piano concettuale, alcun significato per il pubblico di riferimento, i marchi di cui trattasi, considerati ciascuno nel suo complesso, vanno normalmente ritenuti simili [sentenze del Tribunale 25 novembre 2003, causa T-286/02, Oriental Kitchen/

UAMI Mou Dybfrost (KIAP MOU), Racc. pag. II-4953, punto 39, e 4 maggio 2005, causa T-22/04, Reemark/UAMI Bluenet (Westlife), Racc. pag. II-1559, punto 37].

31 Nella fattispecie, si tratta del marchio denominativo anteriore BECKER e del marchio denominativo di cui si chiede la registrazione Barbara Becker.

32 L’elemento «becker» è contemporaneamente l’unico elemento costituivo del marchio BECKER e il secondo dei due elementi che costituiscono il marchio Barbara Becker.

L’elemento «becker» è quindi comune ai due marchi.

33 Sul piano visivo e fonetico i marchi in conflitto sono di lunghezza diversa e sono composti da un numero diverso di parole. Tuttavia, l’impressione globale prodotta da tali marchi porta a constatare che essi presentano una certa somiglianza sul piano visivo e fonetico a causa del loro elemento comune, come ha giustamente constatato la commissione di ricorso.

34 Sul piano concettuale, la commissione di ricorso ha altresì constatato che il marchio anteriore BECKER sarà percepito dal pubblico pertinente come il cognome e che il marchio Barbara Becker sarà percepito dal pubblico pertinente come un nome di una persona composto da un nome e da un cognome che è identico al cognome che costituisce il marchio anteriore. Tuttavia, la valutazione della commissione di ricorso

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riguardante l’importanza relativa dell’elemento «becker» rispetto all’elemento

«barbara» nel marchio Barbara Becker non può essere accolta.

35 Sebbene la percezione di marchi costituiti da nomi di persona può variare nei diversi paesi della Comunità, la giurisprudenza ammette che, almeno in Italia, i consumatori attribuiscono, in generale, maggior carattere distintivo al cognome rispetto al nome presente nei marchi di cui trattasi [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 1o marzo 2005, causa T-185/03, Fusco/UAMI Fusco International (ENZO FUSCO), Racc. pag. II-715, punto 54]. Ne consegue che il cognome Becker può vedersi attribuire un carattere distintivo superiore al nome Barbara nel marchio Barbara Becker.

36 Inoltre, la circostanza che la sig.ra Barbara Becker sia celebre in Germania, in quanto ex moglie di Boris Becker, non significa che sul piano concettuale i marchi in conflitto non siano simili. Infatti, il marchio anteriore BECKER e il marchio Barbara Becker rinviano allo stesso cognome Becker. Essi presentano quindi una somiglianza, e ciò tanto più che, in una parte della Comunità, l’elemento «becker» del marchio di cui si chiede la registrazione può, in quanto cognome, vedersi attribuire un carattere distintivo più elevato dell’elemento «barbara», che è semplicemente un nome. A tale proposito, occorre ricordare che il pubblico pertinente mantiene in memoria un’immagine approssimativa dei marchi in conflitto.

37 D’altra parte, secondo la giurisprudenza, quando un marchio composto è costituito dall’accostamento di un elemento e di un altro marchio, quest’ultimo marchio, anche se non costituisce l’elemento dominante nel marchio composto, può conservare una posizione distintiva autonoma nel marchio composto. In tal caso, il marchio composto e quest’altro marchio possono essere considerati simili (v., in tal senso, sentenza della Corte 6 ottobre 2005, causa C-120/04, Medion, Racc. pag. I-8551, punti 30 e 37). Nel caso di specie, occorre constatare che l’elemento «becker» sarà percepito come un

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cognome che è normalmente utilizzato per designare una persona. Si deve ritenere che tale elemento conservi una posizione distintiva autonoma nel marchio Barbara Becker.

38 Ne consegue che, valutando nel loro complesso i marchi in conflitto e precedendo al loro confronto sul piano visivo, fonetico e concettuale, i marchi in conflitto devono essere considerati simili.

39 Di conseguenza, la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che i marchi in conflitto erano chiaramente distinti.

40 Per quanto riguarda il rischio di confusione, occorre ricordare che l’identità o la somiglianza dei prodotti a cui i marchi in conflitto si riferiscono non sono contestate e che il marchio Barbara Becker e il marchio BECKER presentano somiglianze visive, fonetiche e concettuali. Quand’anche i prodotti di cui trattasi fossero destinati ad un pubblico dotato di un livello di attenzione relativamente elevato, tale pubblico potrebbe credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese collegate economicamente. Pertanto, occorre dichiarare che esiste un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

41 Tale constatazione non è inficiata dall’argomento dell’UAMI secondo cui un marchio complesso può essere considerato simile ad un altro marchio solo se la loro componente comune costituisce l’elemento dominante nell’impressione globale prodotta dal marchio complesso. Infatti, quando un marchio denominativo è composto da due elementi di cui uno è comune al solo elemento che costituisce un altro marchio denominativo, non si richiede, per constatare un rischio di confusione, che l’elemento comune ai marchi in conflitto costituisca l’elemento dominante nell’impressione globale prodotta dal marchio composto. Se tale condizione fosse richiesta, anche se l’elemento comune possiede una posizione distintiva autonoma nel marchio composto,

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il titolare del marchio anteriore sarebbe privato del diritto esclusivo conferito da tale marchio (v., in tal senso, sentenza Medion, cit. al punto 37 supra, punti 32 e 33). Dal momento che l’elemento «becker» conserva una posizione distintiva autonoma nel marchio Barbara Becker, non si può esigere, perché vi sia un rischio di confusione, che tale elemento costituisca l’elemento dominante nell’impressione globale prodotta da tale marchio.

42 Non può essere accolto neppure l’argomento dell’interveniente secondo cui la giurisprudenza relativa ai marchi composti non sarebbe applicabile nel caso di specie, in quanto il marchio di cui si chiede la registrazione è costituito da un nome e da un cognome. Infatti, quando si tratta di marchi costituiti da un nome di persona i criteri di valutazione dell’esistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sono, in mancanza di disposizione contraria prevista da tale regolamento, gli stessi di quelli applicabili alle altre categorie di marchio. Così, un segno contenente il nome e i cognomi di una persona fisica non può essere registrato come marchio comunitario quando ad esso osta un impedimento relativo alla registrazione in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore [sentenza del Tribunale 13 luglio 2005, causa T-40/03, Murúa Entrena/UAMI Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), Racc. pag. II-2831, punti 49 e 50].

43 Alla luce di quanto precede, occorre constatare che la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto escludendo l’esistenza di un rischio di confusione nel senso dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Di conseguenza, il primo motivo dedotto dalla ricorrente, vertente sulla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 deve essere accolto.

44 In considerazione del fatto che nel caso di specie esiste un rischio di confusione nel senso dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e che, per rifiutare la registrazione di un marchio, è sufficiente che esista un impedimento relativo alla registrazione nel senso dell’art. 8 del regolamento n. 40/94, la decisione impugnata deve essere annullata senza che occorra esaminare se esiste un altro impedimento relativo alla registrazione e,

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di conseguenza, senza che il Tribunale debba esaminare il secondo motivo dedotto dalla ricorrente.

Sulle spese

Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI è rimasto soccombente e la ricorrente ne ha fatto domanda, esso dev’essere condannato alle spese. L’interveniente, rimasta soccombente nelle sue conclusioni, sopporterà le proprie spese, in conformità dell’art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizza- zione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 7 marzo 2007 (procedimento R 502/2006-1) è annullata.

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2) La domanda della Harman International Industries, Inc., diretta al rigetto della domanda di registrazione del marchio comunitario Barbara Becker, è respinta in quanto irricevibile.

3) L’UAMI sopporterà oltre alle proprie spese quelle sostenute dalla Harman International Industries.

4) La sig.ra Barbara Becker sopporterà le proprie spese.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 dicembre 2008.

Il cancelliere Il presidente

E. Coulon V. Tiili

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