• Non ci sono risultati.

Novità normative per le iscrizioni al Registro Imprese Incontro 4V - Vicenza, 18 novembre 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Novità normative per le iscrizioni al Registro Imprese Incontro 4V - Vicenza, 18 novembre 2014"

Copied!
25
0
0

Testo completo

(1)

Novità normative per le iscrizioni al Registro Imprese

Incontro 4V - Vicenza, 18 novembre 2014

Start up innovative Contratti di rete

Decreto legge n. 91/2014

(2)

START UP INNOVATIVE

Che cos'è una “START UP”?

In generale si definisce “start up” la fase di avvio di un'attività imprenditoriale in cui l'imprenditore detiene il know-how, ma manca delle risorse per sviluppare il progetto.

Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative (artt. 25- 32, D.L. n. 179/2012 conv. In legge n. 221/2012):

Definizione di impresa start up innovativa;

Definizione di incubatore di imprese start up;

Disciplina speciale relativa a:

Deroghe al diritto societario

Riduzione oneri per avvio dell'impresa Agevolazioni per assunzione di personale

Disposizioni particolari per rapporti di lavoro subordinato all'interno della start up

Incentivi fiscali Accesso al credito

(3)

START UP INNOVATIVE

Art. 25, comma 2, D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012 e ss.mm.ii.

“ … l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di

diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, …”

(4)

START UP INNOVATIVE

Ulteriori requisiti

a) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;

b) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;

c) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;

d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

e) ha, quale

oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico ;

f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

(5)

START UP INNOVATIVE

IN ALTERNATIVA DEVE POSSEDERE almeno uno dei seguenti requisiti 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 % del

maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start- up innovativa.

Non sono considerate spese di R&S le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili.

Si considerano spese per R&S: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori

certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d 'uso

Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa.

In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up

(6)

START UP INNOVATIVE

IN ALTERNATIVA DEVE POSSEDERE almeno uno dei seguenti requisiti

2) Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un

dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro

complessiva, di personale in possesso di laurea

magistrale ai sensi dell'art. 3 DM Istruzione, università e

ricerca, 22 ottobre 2004, n. 270.

(7)

START UP INNOVATIVE

IN ALTERNATIVA DEVE POSSEDERE almeno uno dei seguenti requisiti

3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario

registrato presso il Registro pubblico speciale per i

programmi per elaboratore, purché tali privative siano

direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività

d'impresa.

(8)

START UP INNOVATIVE “A VOCAZIONE SOCIALE”

Sono le imprese start up innovative che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2 comma1 D.lgs. n. 155/2006

<<1. Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:

a) assistenza sociale b) assistenza sanitaria,

c) assistenza socio-sanitaria;

d) educazione, istruzione e formazione,;

e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

g) turismo sociale;

h) formazione universitaria e post-universitaria;

i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;

m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.>>

(9)

START UP INNOVATIVE

REGOLE SPECIALI PER IL SETTORE TURISTICO (DL 83/2014 –a decorrere dal 1 gennaio2015)

Si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la

predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.

(10)

START UP INNOVATIVE

Servizi rivolti alle imprese turistiche devono riguardare:

la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e

l’associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio;

l’offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour

operator, la raccolta, l’organizzazione, la razionalizzazione nonché l’elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico;

l’elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell’offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di

accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.

(11)

START UP INNOVATIVE: LE OLDCO

DL n. 179/2012 riguarda principalmente le NEWCO, ma prende in considerazione anche le OLDCO, costituite prima dell'entrata in vigore della conversione in legge (19 dicembre 2012), che

depositano presso il RI una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti il possesso dei requisiti di i/a Start Up innovativa.

DURATA BENEFICI:

A) 4 anni dall'entrata in vigore del DL 179/2012 (20 ottobre 2012), se costituita entro i due anni precedenti;

B) 3 anni, se costituita entro i 3 anni precedenti C) 2 anni, se costituita entro i 4 anni precedenti

(12)

ISCRIZIONE IN SEZIONE SPECIALE START UP AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Art. 25, commi 8 e 9, D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012 8. Per le start-up innovative di cui al comma 2 e per gli incubatori

certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l’incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.

9. Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per

l’identificazione della start-up innovativa e dell’incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 è

attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l’ufficio del registro delle imprese.

(13)

ISCRIZIONE IN SEZIONE SPECIALE START UP AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Art. 25, comma 12, D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012

12. La start up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:

a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;

b) sede principale e d eventuali sedi periferiche;

c) oggetto sociale;

d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese di ricerca e sviluppo;

e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;

f) elenco delle società partecipate;

g) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;

i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;

l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale

(14)

ISCRIZIONE IN SEZIONE SPECIALE START UP AL REGISTRO DELLE IMPRESE

DOMANDA DI ISCRIZIONE IN SEZIONE SPECIALE START UP

a) impresa già esistente (OLDCO) entro i limiti temporali fissati dal DL n. 179/2012 e L. n. 221/2012, con modello S2, compilazione riq. 32 START UP (attività innovativa già dichiarata- eventuale modulo S5 per modifica attività) ;

b) impresa di nuova costituzione con immediato avvio di attività:

Comunicazione Unica AE/RI/Inps-Inail; per RI modello S1,

compilando anche riq. 32 START UP e modulo S5 per inizio attività;

Esenzione da diritti di segreteria e imposta di bollo per

adempimenti Registro Imprese e da diritto annuale: dall'iscrizione nella Sezione Speciale (ivi compresa domanda di iscrizione con esito positivo)

Attenzione: si evidenzia l'importanza della comunicazione del sito internet della start up, nel quale la start up deve rendere

disponibili, tra l'altro, le informazioni previste dall'art. 25, comma 11.

(15)

ISCRIZIONE IN SEZIONE SPECIALE START UP AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Un primo gruppo di informazioni, richieste dall'art. 25, comma 12:

- data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;

- sede principale ed eventuali sedi periferiche;

- oggetto sociale;

- elenco dei soci.

a) sono già iscritte al RI in Sezione Ordinaria per oldco;

b) sono comunicate con i modelli informatici “S1” e “S” per newco.

(16)

ISCRIZIONE IN SEZIONE SPECIALE START UP AL REGISTRO DELLE IMPRESE

COMPILAZIONE DEL RIQUADRO 32 “START-UP” con le altre informazioni elencate dall'art. 25, comma 12,

CODICE 027 - “Si richiede l'iscrizione nella Sezione Speciale”

CODICE 028 - Attività e spese in ricerca e sviluppo

CODICE 030 - Titoli ed esperienze professionali dei soci e del personale lavorante

CODICE 031 - Relazioni professionali con incubatori, investitori, università, ricerca

CODICE 032 - Elenco diritti di privativa su proprietà industriale, intellettuale

CODICE 034 - Start-up a vocazione sociale: settori di attività esclusiva tra quelli indicati dall'art. 2 comma 1 del D.lgs. 24 marzo 2006 n. 155

(...segue)

(17)

ISCRIZIONE IN SEZIONE SPECIALE START UP AL REGISTRO DELLE IMPRESE

(…continua)

COMPILAZIONE DEL RIQUADRO 32 “START-UP” con le altre informazioni elencate dall'art. 25, comma 12,

CODICE 033 - Autocertificazione di veridicità elenco soci (con fiduciarie e holding): informazioni di trasparenza rispetto a fiduciarie e holding, presenti nell’elenco soci. In questo campo vanno dichiarati i

fiducianti (“soci effettivi”) delle eventuali fiduciarie (“soci formali”) presenti nell’elenco soci del modulo S e i titolari delle partecipazioni nelle holding (se presenti nel modulo S quali socie della start-up).

CODICE 029 - Elenco società partecipate

(18)

ISCRIZIONE IN SEZIONE SPECIALE START UP AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Alla domanda di iscrizione in Sezione Speciale va allegata la dichiarazione del possesso dei requisiti di start-up innovativa in documento informatico originale (file .pdf-a) firmato digitalmente dal legale rappresentante della società.

Si richiama l'attenzione sulla responsabilità assunta dal dichiarante:

- responsabilità penale per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi

- decadenza dai benefici se, a seguito controllo, risulti la non veridicità delle dichiarazioni rese

(19)

ISCRIZIONE IN SEZIONE SPECIALE START UP AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Denuncia attività (modello S5) corrispondente all'oggetto sociale:

- newco

- società già attiva, ma modifica attività

Art. 25, comma 2, DL n. 179/2012: ...

svolge attività d'impresa”

“oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”

Quindi non è sufficiente svolgere solo:

- attività di “Ricerca e sviluppo” o

- commercializzazione di prodotti/servizi innovativi ad alto valore tecnologico

L'attività effettivamente svolta dev'essere un'attività d'impresa; l'attività di ricerca e sviluppo è funzionale alla produzione e all'immissione sul mercato di prodotti/servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

(20)

AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI START UP e DICHIARAZIONE ANNUALE DI MANTENIMENTO REQUISITI

Art. 25, commi 14 e 15, DL n. 179/2012, conv. In L n. 221/2012

14. Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui al comma 10.

15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentate legale della start up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso il registro delle imprese.

(21)

AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI START UP e DICHIARAZIONE ANNUALE DI MANTENIMENTO REQUISITI

Circ. MISE n. 3672/C del 29/08/2014 - semplificazione dei termini:

Primo aggiornamento entro sei mesi dall'iscrizione della società in Sez.

Speciale RI. Dal secondo adempimento le scadenze sono uniformate rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre

es. società iscritta in Sez. Spec. il 15/05/2014, primo aggiornamento entro il 15/11/2014, secondo entro 30/06/2015, terzo entro 31/12/2015...

(22)

AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI START UP e DICHIARAZIONE ANNUALE DI MANTENIMENTO REQUISITI

DEPOSITO DICHIARAZIONE DI MANTENIMENTO REQUISITI

“Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio”

Possibile UNICO adempimento per deposito dichiarazione e aggiornamento informazioni:

Es. 1) scadenza esercizio 31/12, approvazione bilancio il 15/04 (entro 30/04), deposito dichiarazione e aggiornamento entro 15/05.

2) Scadenza esercizio 31/12, al 30/06 bilancio non ancora approvato:

deposito dichiarazione entro 30/06 (a pena di decadenza), insieme a aggiornamento

Attenzione: il mancato deposito della dichiarazione mantenimento requisiti è equiparato alla perdita dei requisiti (art. 25, comma 16)

(23)

AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI START UP e DICHIARAZIONE ANNUALE DI MANTENIMENTO REQUISITI

COMUNICAZIONE AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI

Modello S2 (cod. atto A99) - Riquadro 32 “Start-up e incubatori”

CODICE 036 “Aggiornamento in data gg/mm/aaaa delle informazioni di start-up innovativa” (art. 25, commi 12 e 14 D.L. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012)

A) Non vi sono modifiche: “Si confermano le notizie già comunicate ed iscritte”

B) Vi sono modifiche: si compilano i campi con le informazioni aggiornate.

CODICE 028 (Attività e spese in ricerca e sviluppo):

CODICE 030 (Titoli ed esperienze professionali dei soci e del personale lavorante) CODICE 031 (Relazioni professionali con incubatori, investitori, università, ricerca) CODICE 032 (Elenco diritti di privativa su proprietà industriale, intellettuale)

CODICE 034 (Start-up a vocazione sociale: settori di attività esclusive) CODICE 029 (Elenco società partecipate)

(24)

AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI START UP e DICHIARAZIONE ANNUALE DI MANTENIMENTO REQUISITI

DEPOSITO DICHIARAZIONE MANTENIMENTO REQUISITI

Modello S2 (cod. atto A99 “Conferma requisiti start-up innovativa” - data atto = data deposito adempimento) - Riquadro 32 “Start-up e incubatori”

CODICE 035 “Conferma in data gg/mm/aaaa del possesso dei requisiti di start-up innovativa” (art. 25, commi 12 e 14 D.L. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012) – valorizzare con data deposito adempimento

ALLEGARE la dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante relativa al possesso dei requisiti di start-up innovativa previsti dalla legge [in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in originale informatico, firmata digitalmente dal legale rappresentante, rispettando il testo pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it) o sul sito www.registroimprese.it. ] La dichiarazione sostitutiva va allegata selezionando nel campo “Tipo

documento” il codice D30: STARTUP – Dichiarazione requisiti

(25)

Grazie per l’attenzione

Riferimenti

Documenti correlati

* In caso di adesione anche al Contratto di Noleggio del decoder, ai sensi dell’art 1.5 e 6.8 delle Condizioni Generali di Noleggio, il contratto di noleggio dovrà

c) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei

• Il Consiglio Generale, ai sensi dell’art. h) dello Statuto, deve approvare il bilancio dell’esercizio 2014 entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso, o, eccezionalmente

norma prevede testualmente che “Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può

La ditta che sta lavorando all’adeguamento di varie situazioni alle normative per i disabili, secondo un programma di attività in corso, ha appena concluso il primo intervento

acquisire competenze inno- vative durante le lezioni, po- tranno beneficiare dell’op - portunità di toccare con ma- no l’esperienza aziendale, grazie al fondamentale con- tributo

lagthon, vipassana in sanscrito. La meditazione concentrativa, che inizia con la consapevolezza sul respiro, ci insegna a non distrarci, a non permettere alla mente il

È una società di capitali che svolge in via esclusiva o prevalente, attività di ricerca, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto contenuto e