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Tuttocamere L. n. 82/1994 Pag. 1/5

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Tuttocamere – L. n. 82/1994 – Pag. 1/5

L. 25 gennaio 1994, n. 82 (G.U. n. 27 del 3 febbraio 1994):

Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

Art. 1

(Iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane)

1. Le imprese che svolgono attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, di seguito denominate "imprese di pulizia", sono iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con R.D. 20.9.1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della L. 8.8.1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, agli effetti della presente legge:

a) le attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;

b) i requisiti di capacita' economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa delle imprese che svolgono le attivita' di cui alla lettera a), che devono essere certificati ai sensi della normativa in materia;

c) la misura del contributo per l'iscrizione, nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui al comma 1, nonche' le relative modalita' di versamento;

d) le fasce nelle quali devono essere classificate, nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, le imprese di pulizia, tenuto conto del volume d'affari al netto dell'IVA, ai fini della partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di cui alla presente legge.

3. Le imprese di pulizia comunicano alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o alla commissione provinciale per l'artigianato ogni variazione dei requisiti definiti ai sensi del comma 2, lettera b), nei termini stabiliti dal Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al medesimo comma 2.

Art. 2

(Requisiti di onorabilita')

1. Le imprese di pulizia possono richiedere l'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane qualora nei confronti dei soggetti di cui al comma 2:

a) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia gia' stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a

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due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dall'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

b) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con R.D. 16.3.1942, n. 267 (1);

c) non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle LL. 27.12.1956, n. 1423 (2), 10.2.1962, n. 57 (3), 31.5.1965, n. 575 (4) e 13.9.1982, n. 646 (5), e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;

d) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513 bis del codice penale (6);

e) non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non conciliabili in via amministrativa.

2. I requisiti di onorabilita' di cui al comma 1 devono essere posseduti:

a) nel caso di impresa di pulizia individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un institore o un direttore, anche da questi ultimi;

b) nel caso di impresa di pulizia che abbia forma di societa', da tutti i soci per le societa' in nome collettivo, dai soci accomandatari per le societa' in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di societa', ivi comprese le cooperative.

(1) Gli articoli 142, 143 e 144 del R.D. n. 267/42 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) vertono, rispettivamente, sugli effetti della riabilitazione, sulle condizioni per la riabilitazione e sul procedimento di riabilitazione.

(2) La L. n. 1423/56 reca "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'.

(3) La L. n. 57/62 reca "Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori".

(4) La L. n. 575/65 reca "Disposizioni contro la mafia".

(5) La L. n. 646/82 reca "Disposizioni in materia di prevenzione di carattere patrimoniali ed integrazioni alle LL 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia".

(6) L'articolo 513 bis C.P dispone sulla "Illecita concorrenza con minaccia o violenza".

Art. 3

(Iscrizione delle imprese di pulizia di Stati non appartenenti alla Comunita' europea)

1. Le imprese di pulizia di uno Stato non appartenenti alla Comunita' europea possono essere iscritte nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 1, se hanno in Italia una sede legale anche secondaria e a condizione di reciprocita' con lo Stato di appartenenza.

Art. 4

(Sospensione, cancellazione e reiscrizione) (1)

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[1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i casi e le relative modalita' di sospensione, di cancellazione e di reiscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i casi in cui l'impresa di pulizia, la cui iscrizione sia stata sospesa, e' autorizzata a proseguire l'esecuzione dei contratti.

3. La sospensione, la cancellazione nonche' l'applicazione delle sanzioni amministrative per le imprese di pulizia iscritte nel registro delle ditte sono decise dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Prima di decidere, la giunta comunica all'impresa di pulizia i fatti da valutare ai fini della decisione, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione di memorie.

5. L'impresa di pulizia deve essere sentita quando, nel termine di cui al comma 4, ne faccia richiesta. I provvedimenti di cui al comma 3 sono motivati e notificati all'impresa.

6. Avverso le decisioni della giunta di cui al comma 3 puo' essere esperito ricorso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 60 giorni dalla notifica della decisione].

(1) Articolo abrogato dall'articolo 15 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 (G.U. n. 272 del 21 novembre 2000) - In vigore dal 6 dicembre 2000.

Art. 5

(Obblighi delle pubbliche amministrazioni)

1. Negli appalti di servizi relativi alle attivita' di cui alla presente legge le pubbliche amministrazioni si conformano alle disposizioni della direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18.6.1992 (1).

2. Le pubbliche amministrazioni procedono al pagamento del corrispettivo dovuto alle imprese di pulizia, previa esibizione da parte di queste ultime della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

(1) La Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

Art. 6 (Sanzioni)

1. Al titolare di impresa di pulizia individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, e agli amministratori di impresa di pulizia che abbia forma di societa', ivi comprese le cooperative, che non eseguono nei termini prescritti le comunicazioni previste dall'articolo 1, comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 1.200.000.

2. Qualora l'impresa di pulizia eserciti le attivita' di cui alla presente legge senza essere iscritta nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle

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imprese artigiane, o nonostante l'avvenuta sospensione, ovvero, dopo la cancellazione, il titolare dell'impresa individuale, l'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, tutti i soci in caso di societa' in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di societa' in accomandita semplice o per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di societa', ivi comprese le cooperative, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000.

3. Qualora l'impresa di pulizia affidi lo svolgimento delle attivita' di cui alla presente legge ad imprese che versino nelle situazioni sanzionabili di cui al comma 2, il titolare dell'impresa individuale, l'institore preposto ad essa o ad un ramo o ad una sede, tutti i soci di societa' in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di societa' in accomandita semplice o per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di societa', ivi comprese le cooperative, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000.

4. A chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attivita' di cui alla presente legge, o comunque si avvalga di tali attivita' a titolo oneroso, con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000. Qualora tali contratti siano stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000.000 a lire 50.000.000.

5. I contratti stipulati con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, sono nulli.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. Le imprese di pulizia che svolgono le attivita' di cui alla presente legge alla data di entrata in vigore possono continuare ad esercitarle, purche' presentino domanda di iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, corredata dalla certificazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), entro 90 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 2, dimostrando di aver effettuato le attivita' di cui alla presente legge prima della data della sua entrata in vigore.

[2. Fino all'entrata in vigore del sistema nazionale di certificazione l'accertamento dei requisiti (1) delle imprese di pulizia previsti dalla presente legge e' effettuato dalla commissione provinciale per l'artigianato, per le imprese artigiane, e dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le altre imprese. Avverso le decisioni della giunta puo' essere esperito ricorso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 60 giorni dalla notifica della decisione]. (2)

(1) Cosi’ corretto con avviso pubblicato nella G.U. n. 104 del 6 maggio 1994.

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(2) Comma abrogato dall'articolo 15 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 (G.U. n. 272 del 21 novembre 2000) - In vigore dal 6 dicembre 2000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, 25 gennaio 1994.

(6)

D.M. 7 luglio 1997, n. 274 (1).

Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82 , per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione (2) (3)(4).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 1997, n. 188.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 3 giugno 1998, n. 116.

(3) Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7.

(4) Emanato dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 82, recante «Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione» e in particolare l'articolo 1, commi 2 e 3 e l'articolo 4, commi 1 e 2;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.

581;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n.

487467 del 29 maggio 1997, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta il seguente regolamento:

1. Definizioni.

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1. Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82 , le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite:

a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;

b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;

c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;

d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;

e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

2. Requisiti per l'iscrizione delle imprese di pulizia al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane.

1. I requisiti di capacità economico-finanziaria per l'esercizio delle attività di pulizia di cui all'articolo 1 si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni:

a) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;

b) assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;

c) esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati.

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2. I requisiti di capacità tecnica ed organizzativa si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 3. Nel caso dell'impresa artigiana trova applicazione l'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443 . Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno.

3. I requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2, sono i seguenti:

a) assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno due anni per le attività di pulizia e di disinfezione e di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;

b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;

c) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;

d) diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

4. Nelle more dell'emanazione della specifica normativa in materia, il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è attestato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane con apposita dichiarazione, resa a norma dell'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , in conformità al modello di cui all'allegato A) al presente decreto e completa dei relativi allegati (5)(6).

(5) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 4 ottobre 1999, n. 439 (Gazz. Uff. 26 novembre 1999, n. 278).

(6) Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7.

3. Fasce di classificazione.

1. Le imprese di pulizia, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento dei servizi di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82 , sono iscritte, a domanda, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo le seguenti fasce di classificazione di volume di affari al netto dell'IVA:

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a) fino a 100.000.000 di lire;

b) fino a 400.000.000 di lire;

c) fino a 700.000.000 di lire;

d) fino a 1.000.000.000 di lire;

e) fino a 2.000.000.000 di lire;

f) fino a 4.000.000.000 di lire;

g) fino a 8.000.000.000 di lire;

h) fino a 12.000.000.000 di lire;

i) fino a 16.000.000.000 di lire;

l) oltre 16.000.000.000 di lire.

2. L'impresa viene classificata in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato mediamente nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore a due anni. La classe di attribuzione è quella immediatamente superiore al predetto importo medio. Nel caso della prima fascia l'importo medio deve essere almeno di 60.000.000 di lire.

3. Ai fini dell'inserimento nella relativa fascia di classificazione, l'impresa deve rispondere, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 25 gennaio 1994, n. 82 , anche ai seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari:

a) avere fornito nel periodo di riferimento almeno un servizio di importo non inferiore al 40 per cento, ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50 per cento, ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60 per cento, dell'importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale chiede l'iscrizione; per l'inserimento nella prima fascia le predette percentuali vanno applicate all'importo massimo della stessa fascia;

b) avere sopportato, per ciascuno degli anni di riferimento, salvo quanto disposto al comma 5, un costo complessivo, per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40 per cento dei costi totali, ovvero al 60 per cento di detti costi se svolge esclusivamente attività di pulizia e di disinfezione.

4. L'impresa deve altresì compilare la seconda sezione del modello di dichiarazione di cui allegato A) al presente decreto e fornire, per gli ultimi tre anni o per l'eventuale minor periodo di attività, copia dei libri paga e dei libri matricola, nonché, limitatamente alle prestazioni ricadenti tra quelle previste dall'articolo 1, l'elenco dei servizi eseguiti, allegando per ciascuno un'apposita attestazione del committente, pubblico o privato, redatta secondo lo schema di cui all'allegato B) al presente decreto. L'impresa deve inoltre fornire un elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda.

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5. L'impresa che per la sua forma giuridica non può comprovare le percentuali minime di cui alla lettera b) del comma 5 ovvero che, qualunque ne sia il motivo, non le raggiunge deve produrre un attestato rilasciato dai competenti istituti comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza e di assicurazione sociale per i dipendenti, per i titolari di impresa artigiana e per i soci nel caso di società cooperativa.

4. Comunicazioni delle variazioni.

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari per le iscrizioni nel registro delle imprese e per le iscrizioni nell'albo delle imprese artigiane, l'impresa di pulizia deve comunicare, entro trenta giorni dal loro verificarsi e con le modalità previste per la presentazione delle denunzie al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 , le variazioni dei requisiti di cui all'articolo 3. Entro il medesimo termine e modalità l'impresa deve altresì comunicare le variazioni dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 82 , in capo ai soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo.

2. Le variazioni dei requisiti di cui all'articolo 3 che comportino una variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza, devono essere comunicate entro un anno dal loro verificarsi, con le modalità di cui al comma 1; in ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa. Le comunicazioni previste dal presente comma devono contenere i dati e le notizie di cui alla seconda sezione del modello allegato A) ed essere accompagnate dalla relativa documentazione.

3. Gli uffici del registro delle imprese e le commissioni provinciali per l'artigianato possono procedere all'accertamento del permanere in capo delle imprese di pulizia dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e degli altri requisiti di capacità economico-finanziaria in qualsiasi momento con le modalità di cui all'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , anche su segnalazione delle amministrazioni competenti o degli organismi portatori di interessi diffusi di cui all'articolo 9 della stessa legge, ovvero su denuncia di singoli interessati.

5. Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione per l'esercizio delle attività di pulizia.

1. Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane sono sospese dall'iscrizione, limitatamente all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, con motivato provvedimento della giunta della camera di commercio o della commissione provinciale per l'artigianato, qualora, esperite le procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82 , venga accertata:

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a) l'assunzione da parte dell'impresa di una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;

b) una grave omissione o negligenza nell'esecuzione del servizio che determini una situazione di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o costituisca una grave violazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ;

c) una infrazione di particolare rilevanza alle norme in materia previdenziale e assicurativa e a ogni altro obbligo inerente i rapporti di lavoro, derivante da norme di legge o regolamentari o dai contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili alle imprese di pulizia, comprensivi degli eventuali integrativi territoriali, cui l'impresa non abbia posto rimedio.

2. La sospensione può essere accordata anche al venire meno di alcuno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 82 , o di cui all'articolo 2 del presente decreto, qualora l'impresa interessata presenti entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvio delle procedure di cancellazione di cui all'articolo 6 apposita istanza e la stessa si impegni a porre rimedio alle cause di cancellazione entro il periodo di sospensione.

3. La giunta della camera di commercio o la commissione provinciale per l'artigianato nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono autorizzare nei confronti delle imprese sospese la prosecuzione di tutti i contratti non direttamente interessati dal comportamento omissivo o negligente; nei casi di cui alla lettera c) del comma 1 e di cui al comma 2 la predetta autorizzazione è data, anche a tutela degli interessi dei lavoratori e delle controparti, qualora possa ritenersi che il comportamento dell'impresa non sia dovuto a dolo o a colpa grave.

4. La sospensione ha la durata di 90 giorni rinnovabili, su istanza dell'impresa, per una sola volta con provvedimento motivato. Scaduto definitivamente il periodo di sospensione senza che l'impresa abbia posto rimedio alle irregolarità, negligenze od omissioni di cui al presente articolo la giunta della camera di commercio o la commissione provinciale per l'artigianato ne dispongono la cancellazione limitatamente all'esercizio delle attività di pulizia, secondo le procedure di cui all'articolo 6.

6. Cancellazione e reiscrizione per l'esercizio delle attività di pulizia.

1. Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane sono cancellate, limitatamente all'esercizio delle attività di pulizia, da detti registri, con provvedimento motivato della giunta della camera di commercio o della commissione provinciale per l'artigianato, previo esperimento delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 25 gennaio 1994, n. 82 , qualora, al venire meno di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 82 , o di cui all'articolo 2 del presente decreto, l'impresa non presenti istanza di sospensione ai sensi dell'articolo 5, ovvero detta istanza non venga accolta, ovvero allo scadere del periodo di

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sospensione accordato ai sensi dell'articolo 5 l'impresa non abbia rimosso le cause che hanno portato all'avvio del procedimento di cancellazione.

2. Ove l'impresa non sia costituita in forma societaria e svolga soltanto attività di pulizia, la cancellazione per dette attività comporta la cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane.

3. L'impresa che non ricada nella fattispecie di cui al comma 2 può richiedere la reiscrizione per l'esercizio delle attività di pulizia nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo le modalità previste dal presente decreto, al venire meno delle cause che ne hanno comportato la cancellazione per detto esercizio.

7. Disposizioni transitorie.

1. Le imprese di pulizia che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, anche se l'iscrizione per dette attività è avvenuta in data successiva a quella dell'entrata in vigore della legge 25 gennaio 1994, n. 82 , sono tenute a presentare all'ufficio del registro delle imprese o alla commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di novanta giorni di cui all'articolo 7 di detta legge, soltanto le attestazioni di cui all'allegato A), complete dei relativi allegati (7). 2. Le imprese di cui al comma 1 possono continuare ad esercitare le attività di pulizia per il cui esercizio risultano già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane per tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche in assenza dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa di cui all'articolo 2 (8).

(7) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 4 ottobre 1999, n. 439 (Gazz. Uff. 26 novembre 1999, n. 278), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(8) Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 4 ottobre 1999, n. 439 (Gazz. Uff. 26 novembre 1999, n. 278), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

8. Contributo per l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.

1. La misura del contributo per l'iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane è pari alla misura del diritto di segreteria fissato dalle specifiche disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , aumentata del 30 per cento. Il contributo è versato unitamente al predetto

(13)

diritto di segreteria secondo le medesime modalità. Nel caso delle imprese di cui all'articolo 7 il contributo è versato all'atto della presentazione delle attestazioni di cui al medesimo articolo.

Allegato A (9) Modello per la dichiarazione del possesso dei requisiti, di cui al D.M. ... , di

capacità economico-finanziaria, tecnica e organizzativa nonché richiesta di iscrizione in una determinata fascia [*].

Sezione I

1. Il sottoscritto , legale

rappresentante della impresa ,

nato a (provincia ),

il, c.f., dichiara,

sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi

comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ai fini

dell'esercizio delle seguenti attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) della legge n. 82 del 1994:

1) che l'impresa predetta è in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, previsti dall'art. 2, comma

1, del D.M., , e, in particolare dichiara altresì:

a) che l'impresa è iscritta al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane con il numero

(eventuale);

b) che il codice fiscale (eventuale) dell'impresa è ;

c) che la partita IVA dell'impresa è ;

d) che l'impresa si trova nei confronti di eventuali protesti cambiari nella seguente posizione:

assenza di protesti negli ultimi cinque anni a carico del titolare (imprese individuali), dei soci (società di

persone),amministratori (società di capitali e società cooperative) [**] ;

e) che l'impresa ha regolarmente iscritto all'INAIL e all'INPS tutti i propri addetti, per i quali sussiste il

relativo obbligo, risultando in regola con i versamenti contributivi ;

f) che l'impresa applica regolarmente i contratti collettivi di settore ;

g) che l'impresa (o nel caso di impresa individuale, il suo titolare) è titolare dei seguenti c/c bancari, presso

le seguenti banche:

, ag. n. ;

, ag. n. ;

unisce inoltre n. dichiarazioni bancarie [1];

2) che alla gestione tecnica dell'impresa è preposto il sig. ,

che risulta in possesso del seguente requisito tra quelli indicati all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale

[***].

Sezione II

2. Il sottoscritto fa altresì istanza di iscrizione dell'impresa nella seguente fascia di classificazione per volume di affari

di cui all'art. 4, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria agli appalti pubblici [***]

non inferiore a lire [****]

all'uopo dichiara:

a) che l'impresa è attiva nel settore delle pulizie da anni e mesi

b) che l'importo medio annuo del volume d'affari dell'impresa al netto dell'IVA non è inferiore all'importo della

fascia immediatamente inferiore a quella per la quale chiede l'iscrizione e che ricorre una delle seguenti condizioni

(barrare la casella corrispondente):

almeno uno dei servizi eseguiti è di importo non inferiore al 40% ;

almeno due sono di importo complessivo non inferiore al 50% ;

(14)

almeno tre sono di importo complessivo non inferiore al 60% ;

3. Unisce ai sensi dell'art. 3, comma 4, copia dei libri paga e dei libri matricola nonché un elenco dei servizi prestati

dall'impresa negli ultimi tre anni o nel minor periodo e l'elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della

presente istanza. Unisce inoltre n. attestazioni rese da altrettanti committenti [2].

4. Unisce altresì, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale gli attestati dell'INPS

e dell'INAIL comprovanti la regolarità della posizione previdenziale e assicurativa di tutti gli addetti all'impresa

(titolare, familiari collaboratori, soci prestatori d'opera, dipendenti).

Luogo e data,

Firma

[*] La presente scheda, per le imprese di nuova costituzione, va allegata alla domanda di iscrizione al registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, per le imprese individuali, o alla domanda di inizio attività, per le società, rispettivamente modello I1 e S5 di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1996.

[**] Tale assenza può essere dichiarata anche in presenza di eventuali protesti a condizione che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 17 della legge n. 108 del 1996, ovvero l'integrale pagamento dei debiti connessi al protesto.

[***] Il nominativo del responsabile alla gestione tecnica dell'impresa dovrà essere riportato anche nel quadro B7 del modello S5 per le società o nel quadro 13 del modello I1 per le imprese individuali.

[****] Tale indicazione dovrà comparire anche nei riquadri, a seconda dei casi, A2, A3, B3 e D1 del modello S5 per le società e nei riquadri 7, 8 e 9 del modello I1.

[*****] Indicare l'importo della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale si chiede l'iscrizione.

[1] Adempimento obbligatorio solo per le imprese che compilano la sezione II del modello, al fine dell'inserimento nelle fasce di classificazione di cui all'articolo 3 del regolamento.

[2] In alternativa a copia dei libri paga e dei libri matricola, l'interessato può depositare copia del modello 770, comprensivo dei relativi quadri, per ciascuno degli anni di riferimento.

(9) Allegato così modificato dall'art. 1, D.M. 4 ottobre 1999, n. 439.

Allegato B Attestato di servizio di cui all'art. 4, comma 4, lettera b) del decreto ministeriale

Il sottoscritto legale

rappresentante di [*],

attesta che l'impresa [**]

ha intrattenuto un rapporto di servizio per l'esercizio delle seguenti attività di pulizia

(specificare) [***]

per il periodo dal al , per un importo

contrattuale complessivo al netto dell'IVA di L.

Luogo e data,

Firma

[*] Indicare la denominazione, il codice fiscale, dell'ente, amministrazione, impresa o altro soggetto di cui si ha la rappresentanza legale.

[**] Denominazione, codice fiscale e indirizzo della sede legale dell'impresa cui l'attestazione si riferisce;

[***] Indicare le attività di pulizia, effettivamente prestate tra quelle previste dall'art. 1, comma 1 della legge n. 82 del

1994 secondo le definizioni di cui all'art. 1 del decreto ministeriale.

(15)

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